RISCATTABILI AI FINI DI QUIESCENZA I TITOLI DI ACCADEMIA DI BELLE ARTI

E DI SPECIALIZZAZIONE (1/3/2000)

 

Importante e significativa decisione della Corte Costituzionale: i titoli di specializzazione sono riscattabili ai fini del trattamento di quiescenza e il corso legale degli studi di Accademia della belle arti è riscattabile indipendentemente dal fatto di prestare servizio presso l'Accademia.

 

Con la sentenza n. 52 del 15 febbraio 2000, che depositiamo in allegato, è stata infatti l'illegittimità costituzionale del combinato disposto degli articoli 13, primo comma, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 e 2 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, nella parte in cui non consentono al dipendente statale di riscattare tali titoli qualora siano richiesti, in aggiunta ad altro titolo di studio per l'ammissione in servizio di ruolo o per lo svolgimento di determinate funzioni.

 

Pur dovendo rimanere In attesa di specifiche disposizioni da parte degli organi competenti (INPDAP, Ministero della pubblica istruzione) che dovranno definire con chiarezza i termini applicativi del principio stabilito dalla Corte, non vi è dubbio che il personale interessato possa già chiedere di riscattare i titoli in questione (la sentenza è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale di mercoledi 23 febbraio): l'unico limite alla riscattabilità potrebbe essere costituito dall'esigenza che il corso sia stato frequentato in periodo non coincidente con altri già computabili ai fini del trattamento di quiescenza, come già avviene per il riscatto del corso legale degli studi universitari. In ogni caso la questione necessita di ulteriori approfondimenti, che ci riserviamo di compiere al più presto.

 

La Segreteria Nazionale CISL SCUOLA

 

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