Cessazioni dal servizio - C.M. 69 (2/5/2000)

Accogliendo le nostre richieste, il MPI ha emanato la C.M. n. 69 del 13 marzo 2000 con la quale viene precisato l'iter procedurale per le cessazioni dal servizio per superamento del periodo massimo di assenza per motivi di salute e gli effetti conseguenti sul trattamento di quiescenza.

Per i dipendenti scolastici che, superato il limite massimo di 18 mesi di assenza per motivi di salute, non si avvalgono (per situazioni particolarmente gravi) dell'ulteriore analogo periodo devono essere attivate le procedure per l'accertamento della sussistenza dell'idoneità al servizio.

I dipendenti dichiarati, dalla ASL non idonei alla funzione possono chiedere l'utilizzazione in altri compiti.

Se tale richiesta non viene formalizzata dall'interessato/a, l'Amministrazione lo/a "dispensa" con l'attribuzione del trattamento di quiescenza, esclusi i casi in cui non viene raggiunta la maturazione minima contributiva di 15 anni.

L'importo della pensione viene calcolato sulla base dell'anzianità contributiva conseguita.

Si ricorda che nei casi in cui la cessazione sia dovuta ad infermità non dipendenti da causa di servizio si può attivare la procedura prevista dall'art. 2, comma 12, della legge 335/95 e dal D.I. 187/97 (assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa).

E' possibile leggere e scaricare il testo della C.M. 69 dal nostro sito Internet: www.cislscuola.it

 

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