CONTRATTO MOBILITA' 2000/2001 (26/1/2000)

 

Depositiamo la presentazione politica e una sintesi delle novità introdotte dal contratto per la mobilità 2000/2001.

 

 

CONTRATTO MOBILITA'

 

Il contratto siglato segna la conclusione del percorso di prima attuazione degli artt. 15 e 22 CCNL e del CCNI sulla mobilità territoriale e professionale del personale della scuola.

Manca ancora la piena attuazione della mobilità professionale intercompartimentale per la parte di responsabilità e competenza dell'Amministrazione, rispetto alla quale si registrano notevoli ritardi, nonostante le nostre sollecitazioni.

 

Le novità introdotte sono state di grande rilievo e il testo sottoscritto, frutto di faticose mediazioni, rappresenta un punto di equilibrio tra istanze spesso contrapposte e a volte segnatamente ideologiche.

 

Come Cisl scuola:

- abbiamo con forza respinto i tentativi dell'amministrazione di introdurre istituti limitativi della libertà di mobilità del personale senza contropartite sulla stabilità degli organici, delle sedi di titolarità e sui livelli di occupazione.

 

- Abbiamo, attraverso una riscrittura totale, semplificato, abbreviato, ricomposto i testi, che riteniamo ora più agevoli e chiari nella lettura, pur senza offrire spazi a discrezionalità ed interpretazioni unilaterali.

 

- Abbiamo sviluppato le opportunità di mobilità professionale avviando un sistema che valorizza le esperienze maturate e i titoli culturali quali elementi dell'arricchimento del profilo professionale.

 

- Abbiamo evitato sconvolgimenti nelle graduatorie d'istituto in relazione alle situazioni di soprannumero per consentire la conclusione dei prossimi eccezionali processi di dimensionamento nel rispetto dell'attuale gerarchia di diritti consolidati, rinviando una più profonda revisione delle tabelle ad un momento in cui meno forte sarà la preoccupazione per la perdita di titolarità.

Nel corso della trattativa avevamo posto pregiudiziali rispetto a questioni di ordine politico.

La conclusione è stata resa possibile dalle garanzie ottenute dal Ministro sia rispetto agli esiti del dimensionamento della rete scolastica al 1 settembre 2000 e alla conseguente attribuzione dell'autonomia alle istituzioni scolastiche e della dirigenza ai capi d'istituto sia rispetto ai tempi di attuazione degli organici funzionali previsti dal ddl collegato alla finanziaria.

Il Ministro ha assicurato, nell'incontro svoltosi il 5 gennaio pomeriggio su richiesta della segreteria nazionale, nel corso della stessa trattativa, che il 1° settembre 2000 tutte le scuole saranno in regime di autonomia senza ipotesi di slittamento; ha reso noto di aver avviato un dialogo costruttivo con le regioni, al fine di garantire il rispetto dei tempi previsti per il dimensionamento ed ha assicurato che eventuali situazioni di ritardo saranno affrontate anche con strumenti straordinari.

Conseguentemente ha assicurato l'attribuzione della dirigenza a tutti i capi d'istituto che si trovino nelle condizioni previste dal D.L.vo n. 59.

Rispetto all'organico funzionale, il Ministro ha prefigurato un iter parlamentare che difficilmente potrà consentirne l'attuazione con decorrenza dall'1.9.2000, e pertanto si è impegnato ad attivare gli organici funzionali a regime nella scuola secondaria a decorrere dal 2001-2002, nel frattempo, si avvierà un monitoraggio delle esperienze in atto al fine di definire i criteri per la messa a regime del nuovo sistema di organico, prevedendo per il 2000-2001 possibilità di eventuali ampliamenti delle sperimentazioni.

Tali impegni sono stati formalmente inseriti nella premessa del Contratto e nella dichiarazione di impegno finale.

 

L'accordo sottoscritto prevede modifiche anche ponderose delle schede e dell'ordinanza, che richiederanno alcune settimane di lavoro, possiamo prevederne quindi l'emanazione non prima della fine di gennaio.

Per consentire la presentazione delle domande con la conoscenza delle nuove situazioni determinatesi a seguito del dimensionamento sarà pubblicata una integrazione dei bollettini ufficiali contenenti i nuovi codici, di conseguenza, la data di presentazione delle domande potrà essere collocata nell'ultima decade di marzo.

 

Riportiamo di seguito le principali novità con i riferimenti agli articoli ed agli allegati interessati.

 

 

PARTE COMUNE

 

 

ART. 2 - MOBILITA' TERRITORIALE: DESTINATARI

 

Comma 2, viene data applicazione a quanto previsto dall'art. 1, c. 3, della legge n. 124/99: i docenti assunti dall'anno scolastico 1999/00 non possono partecipare ai trasferimenti per altra provincia per un triennio ed otterranno la sede di titolarità partecipando ai trasferimenti in ambito provinciale. Tali docenti potranno tuttavia partecipare alla mobilità annuale secondo le regole che saranno definite nell'apposito CCDN sulle utilizzazioni.

 

Comma 4, si riferisce ai docenti impegnati nelle scuole situate nelle zone a rischio, prevedendo una dichiarata disponibilità alla permanenza nel progetto per almeno un triennio con conseguente vincolo a non produrre domanda di mobilità territoriale e professionale.

 

ART. 5 - RIENTRI E RESTITUZIONE AI RUOLI

 

Il comma 1 ridefinisce le modalità, le procedure ed i tempi per l'assegnazione della sede di titolarità al personale che rientro o viene restituito al ruolo di provenienza

 

ART. 6 - SEDI DISPONIBILI

 

Gli ultimi tre commi definiscono le aliquote tese a garantire, per le varie aree di professionalità, la mobilità territoriale e professionale. In particolare, per il personale docente nell'ambito della III fase i posti disponibili vengono attribuiti al 50% alla mobilità professionale provinciale ed il restante 50% a quella interprovinciale territoriale e professionale.

 

 

 

 

ART. 7 - TRASFERIMENTI ANNUALI

 

In applicazione del CCNI l'istituto è abolito, ad eccezione delle proroghe d'ufficio che si mantengono ad esaurimento. La nuova mobilità annuale sarà oggetto dell'apposito CCDN sulle utilizzazioni.

 

ART. 8 - EFFETTI SULLA MOBILITA' DEI PIANI DI DIMENSIONAMENTO

 

Soltanto i piani definiti entro il 31 gennaio 2000 avranno effetto sulle operazioni di mobilità. Successivamente a tale data, comunque in tempi utili per la presentazione delle domande, l'Amministrazione pubblicherà una integrazione del Bollettino Ufficiale.

 

ART. 9 - SISTEMA DELLE PRECEDENZE

 

Viene definito un nuovo sistema di precedenze che si articola nel seguente modo:

I - precedenza assoluta al personale non vedente ed emodializzato;

II - rientro nella sede di precedente titolarità, nelle prima fase dei trasferimenti, del personale trasferito d'ufficio nell'ultimo quinquennio;

III - precedenza per i portatori di h. art. 21 della legge n.104/92, in ciascuna fase dei trasferimenti e, solo per la II e III fase, in subordine alla categoria precedente, precedenza per il personale che ha bisogno di particolari cure continuative (es. cobalto-terapia) e al personale portatore di h. di cui al 6° comma dell'art. 33 della citata legge;

IV - rientro dell'ex-titolare, trasferito d'ufficio nell'ultimo quinquennio, nel comune di precedente titolarità;

V - personale di cui ai commi 5 e 7 dell'art. 33, nel caso di assistenza al coniuge o al figlio in situazione di h. ovvero assistenza del figlio unico al genitore handicappato;

VI - in attuazione del CCNL, precedenza per l'ingresso nelle scuole situate nelle aree a rischio per coloro i quali si impegnano a restare tre anni;

VII - coniugi di militari - L.100/87;

VIII - rientro dall'aspettativa sindacale - CCNQ 7.8.98.

 

ART. 10 - ASSISTENZA AI FAMILIARI IN SITUAZIONE DI H.

 

A decorrere dall'a.s. 2000/01 a questo personale viene riconosciuta una precedenza nella mobilità annuale; viene confermato quanto già previsto dall'attuale CCDN per il personale che sta beneficiando del trasferimento condizionato al permanere dell'assistenza per un quinquennio.

 

 

SEZIONE DEL PERSONALE DIRETTIVO

 

 

ART. 14 - DESTINATARI DELLA MOBILITA'

 

I capi istituto vengono suddivisi in due fasce: 1 - dirigenti della scuola dell'obbligo

2 - dirigenti della sc. superiore

 

 

ART. 15 - ORDINE DEL TRATTAMENTO DELLE DOMANDE

 

Per la scuola sc. elementare e media di I grado, in caso di preferenze sintetiche, il comma 7 indica l'ordine di assegnazione delle sedi: per i trasferimenti tiene prioritariamente conto della titolarità dell'interessato; per i passaggi gli interessati possono esprimere un ordine di preferenza.

 

ART. 16 - FASI DEI TRASFERIMENTI E DEI PASSAGGI

 

Nella seconda fase, dopo la mobilità intercomunale, è introdotta anche la mobilità professionale da attuarsi nel limite dell'assorbimento dell'eventuale esubero.

Nella terza fase è previsto il movimento territoriale e professionale nell'ambito regionale prima dell'accoglimento delle domande prodotte da chi è titolare in altre regioni.

 

ART. 17 - UNIFICAZIONE DELLE DIREZIONI DIDATTICHE E DELLE PRESIDENZE

 

Al comma 10, viene puntualmente chiarito il concetto di processo del dimensionamento introducendo la definizione di "singolo dimensionamento". Il personale direttivo di dette istituzioni confluirà, come già definito lo scorso anno, in un'unica graduatoria chiamata di "singolo dimensionamento" ai fini sia dell'assegnazione della sede sia dell'eventuale individuazione del perdente posto.

 

 

SEZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 

 

ART. 18 - DESTINATARI

 

Comma 2. I docenti nominati in ruolo ancora senza sede definitiva devono presentare domanda di trasferimento per acquisire la sede di titolarità altrimenti partecipano al movimento d'ufficio con punti zero. Viene precisato che in caso del mancato trasferimento a domanda l'assegnazione verrà fatta d'ufficio sui posti residuati dopo il movimento provinciale cioè prima della terza fase (cfr. art. 20, 1 comma; art. 21, comma 1).

 

Al comma 3, si precisa che, a decorrere d'a.s. 2000/01 chi ottiene il trasferimento od il passaggio nella prima preferenza puntuale richiesta (scuola - c.lo - comune) non potrà produrre domanda di mobilità per un biennio.

 

Al comma 5, sempre dando attuazione al CCNI, viene prevista la possibilità, per il docente individuato come perdente posto di richiedere per un anno il mantenimento della titolarità. Lo stesso sarà comunque assoggettato alle procedure di utilizzazione.

 

ART. 19 - DISPONIBILITA' PER I MOVIMENTI

 

Vengono rese disponibili per le operazioni di mobilità, superando le rigidità fin qui poste dall'Amministrazione, le sedi che si rendono vacanti per passaggi di ruolo disposti precedentemente all'avvio della mobilità dell'ord. di scuola interessato. Tale acquisizione amplia in misura considerevole le disponibilità per i movimenti.

Infatti è stato concordato di invertire l'ordine di effettuazione dei movimenti ponendo la scuola media per ultima; ciò consentirà la fuoriuscita verso la scuola secondaria superiore che libererà posti sia per la mobilità territoriale nella media stessa sia, e maggiormente, per la mobilità professionale dalla scuola elementare.

 

ART. 22 - ASSEGNAZIONE AI CORSI EDA

 

Prevede, prima dell'effettuazione delle operazioni di mobilità, il transito dei docenti già titolari di posti EDA a livello distrettuale sui corrispondenti posti attivati presso i Centri Territoriali.

 

ART. 24 - SEZIONI ASSOCIATE E SUCCURSALI

 

L'art. considera "sezioni associate" tutte quelle entità scolastiche site in comune diverso da quello della sede principale della scuola o istituto nonché quelle, seppur situate nello stesso comune, associate ad istituti di ordine e tipo diverso per effetto del dimensionamento, per le quali gli organici rimangono separati.

 

ARTT. 28 E 30 - TRATTAMENTO DEI DOCENTI PERDENTI POSTO

 

Il diritto al rientro con precedenza, nel quinquennio, nella scuola di titolarità è riconosciuto soltanto ai docenti incorsi nel trasferimento d'ufficio o che abbiano ottenuto il trasferimento a domanda condizionata.

Anche i docenti titolari sui corsi EDA attivati presso i centri territoriali ed individuati come perdenti posto possono presentare domanda condizionata.

 

ART. 31 - FASI DEI TRASFERIMENTI E DEI PASSAGGI

 

Come già previsto nell'art. 9, partecipano alla I fase i docenti beneficiari della precedenza assoluta. Titolo I.

Viene inoltre stabilito, al fine anche di garantire al massimo il rispetto delle tipologie di posti necessari per l'assegnazione definitiva di sede ai docenti neo-nominati la partecipazione alla seconda fase, contestualmente ai docenti che richiedono il trasferimento a domanda, dei docenti che, a domanda, transitano da posti di sostegno (materna - elementare - media - D.O.S.) a posti/cattedre comuni o viceversa.

Nella terza fase, prima dei movimenti interprovinciali, nel rispetto delle aliquote di cui al precedente art. 6, vengono effettuati i passaggi relativi alla provincia di titolarità.

L'ordine delle operazione è analiticamente riportato nell'ALLEGATO C.

 

ART. 40 - AGGREGAZIONI DI CLASSI DI CONCORSO

 

L'art. applica integralmente il D.M. 354 del 10.8.98 integrato dal D.M.448 del 10.11.98 e pertanto viene consentita la mobilità verso tutte le classi di concorso relative agli ambiti anche al personale appartenente ad altro ruolo ed in possesso di abilitazione per una delle classi che costituiscono l'ambito. Tale soluzione l'interpretazione da noi assunta dallo scorso anno.

 

 

 

 

SEZIONE DEL PERSONALE A.T.A.

 

 

ART. 50 - DESTINATARI

 

Si afferma che il CCDN si applica anche al personale trasferito dagli EE.LL.

 

ART. 51 - APPLICAZIONE LEGGE 124/99 art. 8

 

Al personale transitato dagli EE.LL. viene attribuita la titolarità nella scuola di servizio alla data dell'1.1.2000 nel profilo ed area di appartenenza; lo stesso personale partecipa alla mobilità a domanda e d'ufficio come quello statale anche relativamente all'individuazione dei perdenti posto

 

ART. 52 - POSTI DISPONIBILI

 

Ai fini dei trasferimenti sono disponibili i posti previsti dalle dotazioni organiche ivi compresi i posti delle istituzioni scolastiche con personale già appartenente agli EE.LL.

 

 

 

 

ALLEGATI

 

Per ogni categoria di personale sono state predisposte:

 

una specifica tabella valida sia per i trasferimenti a domanda che per i trasferimenti d'ufficio: ALLEGATO A - Capi istituto

ALLEGATO D - Docenti: suddiviso nelle parti

Trasferimenti

Mobilità professionale

ALLEGATO E - A.T.A.

 

una scheda relativa all'ordine delle operazioni: ALLEGATO B - Capi istituto

ALLEGATO C - Docenti

ALLEGATO F - A.T.A.

 

Le note alle tabelle dei trasferimenti e dei passaggi riportano anche disposizioni che nell'attuale CCDN erano contenute nello specifico articolo relativo alla valutazione dei servizi. E' opportuno evidenziare che la nota 6) relativa al punteggio per ricongiungimento ai familiari dei docenti è ora valida sia per i trasferimenti a domanda che per quelli d'ufficio e pertanto si applica anche ai fini dell'individuazione dei soprannumerari.

 

Di seguito riportiamo le modifiche o le integrazioni più rilevanti:

 

ALLEGATO A - Tabella Capi istituto

 

Le lettere D) e F) relative ai TITOLI sono state integrate con l'aggiunta dopo "scienze dell'educazione" "nell'ambito delle scienze dell'amministrazione e dell'organizzazione delle istituzioni scolastiche".

 

ALLEGATO B - Capi istituto

 

Riporta, per ogni fase, l'ordine delle operazioni modificato sulla base delle nuove intese contrattuali già precedentemente richiamate (applicazione delle precedenze, ambito della mobilità ecc. ...).

 

ALLEGATO C - Docenti

 

Vengono riportate nell'allegato le modifiche o integrazioni all'ordine delle operazioni derivanti dalle nuove intese contrattuali (applicazione delle precedenze, ambiti mobilità professionale, ecc. ....) che hanno anche previsto:

1 - per i docenti delle scuola elementare che ottengono il trasferimento da posto comune a lingua straniera il vincolo a garantire per un triennio l'insegnamento della lingua stessa; pertanto durante il triennio gli stessi non potranno produrre domanda di trasferimento, nello stesso c.lo, a posti comuni (nota Ao)

2 - per i docenti di scuola materna, elementare e media I grado, i trasferimenti nell'ambito della seconda fase lettere B), C), D), E), F), comprendono anche quelli da posti di sostegno a posti comuni e viceversa anche se il trasferimento è per scuole/ C.li dello stesso comune

3 - i passaggi di cattedra e di ruolo nell'ambito provinciale e nel rispetto delle aliquote come prime operazioni della terza fase

 

ALLEGATO D) - Tabella docenti

 

Come già evidenziato la tabella è suddivisa in due parti: la prima A) valida per i trasferimenti a domanda e d'ufficio; la seconda B) valida per i passaggi.

In presenza di una tabella unica per i trasferimenti, occorre prestare attenzione alle note, in particolare per l'attribuzione dei punteggi per l'individuazione dei soprannumerari e ai fini del trasferimento d'ufficio.

 

Parte A)

Al Titolo I - anzianità di servizio - è stata inserito un nuovo punto, attuativo dell'art. 54 del CCNI, col quale si stabilisce che, a decorrere dalle operazioni di mobilità previste dal presente contratto decentrato nazionale, ai docenti che per un triennio non presentano domanda di trasferimento o passaggio viene riconosciuto un punteggio, una tantum, di 10 punti, aggiuntivi ovviamente agli altri punteggi cui gli interessati avranno diritto a conclusione del triennio considerato

Al Titolo III - titoli generali - il punteggio previsto dalla lettera I) è stato esteso anche al docente di sostegno per l'attività svolta in sede di commissione d'esame nel caso della presenza di alunno/ i h.

 

Parte B)

Per quanto attiene ai servizi vengono inseriti i 10 punti sopra richiamati.

Al Titolo II - titoli generali - sono stati introdotti i seguenti punti:

B1) valutazione di altri concorsi pubblici (p.6 per ogni concorso)

L) valutazione di CREDITI PROFESSIONALI: per ogni anno di servizio prestato in utilizzazione nello stesso posto per cui viene chiesto il passaggio p. 3

Il punteggio previsto per la lettera F) viene portato a 5 p. per ogni titolo ed infine viene abolito il tetto precedentemente previsto per i titoli.

 

ALLEGATO E - Tabella A.T.A.

 

Titolo I - Anzianità di servizio

Al fine di una omogeneità di trattamento tra il personale di ruolo della scuola e quello transitato dagli EE.LL., con una nota al punto A), viene precisato che il punteggio per l'anzianità di ruolo deve essere attribuito con riferimento al profilo professionale di appartenenza.

Il servizio di ruolo prestato nelle pubbliche amministrazioni o, in diverso profilo, negli EE.LL. viene valutato p.1 per anno o frazione superiore ai 6 mesi (nuovo punto C)

Al personale ATA che per un triennio non presenta domanda di trasferimento o passaggio viene riconosciuto un punteggio, una tantum, di 40 punti aggiuntivi ovviamente agli altri punteggi cui gli interessati avranno diritto a conclusione del triennio considerato (nuovo punto G)

 

 

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