MOBILITA' INTERCOMPARTIMENTALE VOLONTARIA DEL PERSONALE DELLA SCUOLA (1/9/2000)


Sulle modalità e sulle procedure relative alla mobilità intercompartimentale previste dall'art. 33 del D.L.vo n. 29/93, e regolamentate dai vari accordi di comparto, è intervenuto recentemente il Governo attraverso la legge n. 488/99 (finanziaria 2000) con gli obiettivi di un loro snellimento ed una loro semplificazione.

L'art. 20 di tale legge, infatti, intervenendo sul citato articolo:


In questi giorni, previo confronto con le OO.SS. firmatarie del CCNL, il Ministero della P.I. ha diramato la C.M. n. 4338 del 6 luglio 2000 (doc. allegato) con la quale, oltre a richiamare l'Amministrazione scolastica periferica sulle modifiche normative e contrattuale intervenute in materia di mobilità intercompartimentale, indica ai Provveditori agli Studi i criteri da seguire per la concessione del nulla osta, in particolare in presenza di un numero di domande eccedente le disponibilità comunicate dall'amministrazione che adotta i passaggi (graduatoria degli interessati sulla base della tabella valida per i trasferimenti a domanda).

Le disposizioni richiamate riguardano ovviamente al momento: le Amministrazioni (Enti pubblici, Enti locali, Ministeri ecc.) che hanno messo in atto procedure di passaggio diretto di personale proveniente da altre amministrazione; gli interessati che hanno prodotto domanda; i Provveditorati agli Studi cedenti.

Non essendo quindi previsti specifici bandi, le stesse disposizioni inoltre possono interessare tutto il personale della scuola direttivo, educativo, docente ed a.t.a. che per diversi motivi (situazione di soprannumero, nuova esperienza professionale ecc.) intende produrre domanda di passaggio ad altra amministrazione (ministero esteri, ministero finanze, ministero beni culturali e ...; Amministrazioni regionali, provinciali, comunali; enti pubblici; aziende sanitarie ecc.).

 

 

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