SERVIZI MINIMI NEI CASI DI SCIOPERO: CONTINGENTE PERSONALE A.T.A. (10/5/2000)



Continuano a pervenire quesiti circa i servizi minimi da garantire durante gli scioperi e per i quali va previsto il contingente di personale ata ed educativo.

Come si ricorderà la legge 146/90 ha trovato piena attuazione negli accordi sottoscritti in sede di CCNL 26.5.99 e nel successivo contratto integrativo del 24.11.1999 che qui si allega.

In modo particolare si evidenzia come il diritto degli studenti all'istruzione viene garantito nell'arco dell'anno scolastico e il numero delle giornate di sciopero non può, come previsto negli accordi, superare un certo limite.

Diversa è la questione che attiene alla garanzia di alcuni servizi ritenuti indispensabili.

Con l'accordo del 24.11 1999 sono stati individuati i servizi indispensabili ed i criteri per la determinazione dei contingenti di personale educativo ed ata necessari ad assicurare tali servizi.

Si tratta di assicurare lo svolgimento:

Pertanto, nel caso dello sciopero del 2 maggio, i contingenti di personale a.t.a. non potranno essere pretesi se quel giorno non ci sono quei servizi indispensabili da garantire.

 

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