Aumentata l'IRPEF regionale (30/5/2000)


Il presente testo, elaborato da Mario Spezzamonte collaboratore della CISL Scuola Nazionale, illustra le disposizioni relative all'addizionale IRPEF regionale in vigore dall'anno 2000.

 

Nuovi importi dell'addizionale IRPEF regionale

 

L'art. 59 del decreto legislativo n. 446 del 15 dicembre 1997, pubblicato sul supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 298 del 23 dicembre 1997, ha istituito una addizionale IRPEF a favore delle Regioni per compensarle di parte dei contributi sanitari che sono stati soppressi e che prima erano destinati alle Regioni.

Tale decreto prevede che le Regioni possano fissare l'aliquota per l'addizionale IRPEF tra lo 0,50% e l'1%: per il 1998 e per il 1999 in fase di prima applicazione era stata fissata l'aliquota dello 0,50%.

A seguito di questa addizionale regionale l'aliquota IRPEF a favore dello Stato è stata ridotta dello 0,5% per cui se le Regioni limitano la loro addizionale allo 0,5% il totale dell'IRPEF pagato rimane immutato, mentre nel caso in cui applicassero una percentuale maggiore fino all'1% si avrebbe un aggravio fiscale.

A partire dal corrente anno le Regioni avrebbero potuto elevare l'addizionale fino ad una aliquota dell'1%.

Con il decreto legislativo n. 56 del 18 febbraio 2000, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 62 del 15 marzo 2000 che detta "Disposizioni in materia di federalismo fiscale, a norma dell'art. 10 della legge 13 maggio 1999 n. 133", sono state modificate le percentuali entro cui le Regioni possono applicare l'addizione IRPEF regionale.

Infatti l'art. 3, commi 1 e 2, dispone che a partire dall'anno 2000 l'addizionale regionale possa oscillare tra lo 0,9% e l'1,4% e quindi con un aumento dello 0,4% rispetto al decreto precedente.

Il decreto inoltre dispone che le aliquote IRPEF a carico dello Stato subiscano una corrispondente riduzione dello 0,4% a partire dal 2001: questa differenza temporale tra aumento delle aliquote IRPEF regionali e diminuzione dell'IRPEF nazionale comporta una tassazione regionale più pesante per chi cessa il lavoro nel corso del 2000 in quanto l'ininfluenza fiscale dell'aliquota regionale di compartecipazione si avrà solamente a partire dal 2001.

Poiché l'addizionale IRPEF regionale viene pagata dai lavoratori a tempo indeterminato con trattenute rateali mensili nel corso dell'anno seguente, per costoro non ci sarà alcuna differenza di retribuzione nel 2001 perché il maggior carico fiscale regionale sarà compensato dalla diminuzione dell'IRPEF nazionale.

Coloro che invece cesseranno il loro rapporto di lavoro nel corso del 2000, dovranno versare in un'unica soluzione l'addizionale regionale maggiorata, mentre l'IRPEF nazionale rimarrà invariata senza alcuna riduzione, subendo così una riduzione dello 0,4% della retribuzione rispetto ai colleghi che continueranno a lavorare e che pagheranno l'IRPEF regionale l'anno seguente.

 

Mario Spezzamonte

 

 

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