CONTRATTO INTEGRATIVO NAZIONALE N. 4/00/BL DEL 3.3.2000 CONCERNENTE LA MODIFICA DEGLI ART. 8, 35 E 51 DEL CIN N. 2/00/BL DEL 27 GENNAIO 2000 RELATIVO ALLA MOBILITA DEL PERSONALE DELLA SCUOLA PER L'ANNO SCOLASTICO 2000-2001

 

A seguito dell'apposizione del visto da parte dell'Ufficio Centrale per il Bilancio sul Decreto Ministeriale n. 32 del 7 febbraio 2000, di autorizzazione alla sottoscrizione del testo concordato del contratto integrativo nazionale di cui in premessa, il giorno 3 marzo 2000, il Direttore Generale del Personale dott. Michele PARADISI, in rappresentanza del Ministro della Pubblica Istruzione e i rappresentanti delle organizzazioni sindacali appresso indicate, con il presente atto stipulano il contratto integrativo nazionale di cui sopra:

 

per il Ministro della Pubblica Istruzione

il Direttore Generale del Personale dott. Michele PARADISI

 

CGIL-Scuola

CISL-Scuola

UIL-Scuola

CONFSAL-SNALS

 

Il presente atto è parte integrante del contratto stesso.

 

Roma, 3 marzo 2000

 

 

Ipotesi di contratto integrativo nazionale del comparto scuola concernente la modifica del contratto integrativo nazionale n. 2/2000 sulla mobilità del personale della scuola per l'anno scolastico 2000-2001

 

L'anno 2000, il giorno 27, del mese di gennaio, in Roma, presso il Ministero della Pubblica Istruzione, in sede di contrattazione integrativa nazionale,

 

tra

 

la delegazione di parte pubblica, costituita ai sensi del D.M. n 40933/BL del 2 agosto 1999 e quella di parte sindacale, composta ai sensi dell'art. 9 del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale della scuola del 26 maggio 1999, di cui all'allegato 1 al presente contratto,

 

premesso

 

che è stata rilevata l'opportunità, in sede di conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle province autonome, di collocare al 10 febbraio la data entro la quale vanno definiti i piani di dimensionamento della rete scolastica, e che si è ritenuto opportuno adeguare la disposizione relativa alla mobilità su posti di sostegno o su classi di concorso degli insegnanti di scuola media a quella degli insegnanti di scuola elementare e materna;

 

LE PARTI CONCORDANO

 

per l'anno scolastico 2000-2001 il seguente contratto che modifica i sottoelencati articoli del Contratto n. 2/2000 sulla mobilità sottoscritto in data 27.1.2000

 

ART. 8

Effetti sulla mobilità dei piani di dimensionamento della rete scolastica

 

Nel comma primo il termine del "1 gennaio 2000" è sostituito con il termine del "10 febbraio 2000".

 

ART. 35

Sostegno - Scuola secondaria di I grado

 

Il comma 2 è così modificato:

 

2. In analogia a quanto previsto dai precedenti artt. 33 e 34 per gli insegnanti di scuola materna ed elementare, gli insegnanti di scuola secondaria di I grado titolari su posti di sostegno non vincolati alla permanenza di un quinquennio su detti posti, e gli insegnanti titolari di cattedre curricolari, in possesso del titolo valido per l'accesso ai posti di sostegno, potranno chiedere di partecipare al trasferimento per le stesse preferenze espresse sia su posti di sostegno sia su classi di concorso.

Qualora vengano richieste entrambe le tipologie i predetti insegnanti dovranno indicare nel modulo domanda l'ordine prescelto (cattedre, sostegno) di gradimento contrassegnando le apposite caselle numerate. Nell'ordine espresso verrà analizzata ciascuna preferenza (sia puntuale che sintetica) del modulo domanda.

 

ART. 51

Applicazione L. 124/99 art. 8

Trasferimenti personale A.T.A. di ruolo degli enti locali allo Stato

 

Al termine del comma 1 si aggiungono le parole "ove disponibile.".

 

 

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