Regolamento per il conferimento delle supplenze (11/5/2000)



Alleghiamo una breve nota di commento alla bozza di regolamento per il conferimento delle supplenze, riservandoci, come preannunciato, di predisporre delle più ampie schede di lettura del provvedimento.




 

Facendo seguito al messaggio trasmesso il 3 maggio, forniamo alcune prime indicazioni sui contenuti del regolamento sulla modalità di conferimento delle supplenze al personale docente ed educativo, predisposto in applicazione dell'articolo 4 della legge 124 del 1999. Seguiranno schede analitiche dei singoli articoli.

Il provvedimento intende introdurre innanzitutto una gestione del conferimento delle supplenze che risponda a criteri di semplificazione e di trasparenza. A tal fine si prevede il ricorso ad una procedura automatizzata che, garantendo tali criteri, e quindi dando maggiore certezza di regolarità agli aspiranti, imporrà tuttavia delle rigidità nelle modalità di offerta e accettazione delle supplenze, oltre ad un inasprimento del sistema di sanzioni in caso di mancata accettazione o abbandono (attenuato comunque dalla possibilità di rinunciare all'assunzione prima dell'inizio delle operazioni di nomina).

I provveditori agli studi utilizzeranno per il conferimento delle supplenze di loro competenza (supplenze annuali su posti vacanti e disponibili entro il 31 dicembre e supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche, di fatto disponibili entro il 31 dicembre) le graduatorie permanenti predisposte sulla base dell'apposito regolamento attuativo dell'articolo 401 del decreto legislativo 297/1994, come modificato dall'articolo 1 della legge 124/1999.

Gli interessati dovranno indicare la priorità dell'interesse alla nomina, riferita:

L'ordine delle priorità potrà essere variato ogni triennio, fatta eccezione per la prima applicazione, che prevede la possibilità di esercitare annualmente tale facoltà (come era stato da noi richiesto dopo l'esame della bozza del regolamento).

I capi di istituto disporranno le assunzioni sulla base di apposite graduatorie di circolo e di istituto che saranno composte da tre fasce: nella prima saranno collocati gli aspiranti che sono inseriti nella graduatoria permanente per il medesimo posto o classe di concorso; la seconda comprenderà gli aspiranti non inseriti nella corrispondente graduatoria permanente, ma che siano in possesso della specifica abilitazione o idoneità riferita alla graduatoria di circolo o di istituto; nella terza saranno collocati gli aspiranti forniti del solo titolo di studio valido per l'accesso all'insegnamento richiesto.

Il regolamento interviene quindi su alcuni aspetti del conferimento delle supplenze, rinviando ad un successivo decreto ministeriale la definizione delle procedure di assunzione. Le disposizioni in questione lasciano adito ad alcune perplessità, che espliciteremo nell'analisi puntuale del provvedimento: anticipiamo la nostra insoddisfazione per la mancanza di criteri, ai quali si debba attenere il capo di istituto per la sostituzione dei titolari temporaneamente assenti, tali da garantire - attraverso l'assunzione di personale a tempo determinato, .a concreta realizzazione del diritto allo studio.

Ribadiamo, infine, che le tabelle di valutazione allegate al regolamento sono utilizzabili esclusivamente per la formazione delle graduatorie di istituto che riguardano gli aspiranti relativi alla seconda o terza fascia. Il personale della prima fascia sarà graduato in relazione al punteggio acquisito nella graduatoria permanente.

I punteggi saranno determinati dall'integrazione della tabella di valutazione per la formazione delle graduatorie permanenti con tipologie di titoli già previste dalle tabelle allegate alla vecchia ordinanza per il conferimento delle supplenze.

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