SCHEDE DI LETTURA
In applicazione del Regolamento adottato con il D.M. 27.3.2000 n. 123 (pubblicato nella G.U. - serie generale - n. 113 del 17.5.2000), il Ministero della Pubblica Istruzione ha predisposto il D.M 18.5.2000 n. 146 che disciplina i termini e le modalità di presentazione delle domande per la costituzione delle nuove graduatorie permanenti del personale docente ed educativo e dei responsabili amministrativi.
Il Decreto è stato pubblicato nella G.U. - serie concorsi - n. 40 del 23.5.2000. Da tale data decorrono i termini di presentazione delle domande (scadenza 22 giugno 2000).
Ne proponiamo una guida di carattere necessariamente generale che, considerata la complessità della materia, non può sostituire un'attenta lettura del decreto.
Al fine di evitare errori o omissioni che potrebbero avere conseguenze non rimediabili, consigliamo gli interessati di rivolgersi alle nostre strutture periferiche per avere una consulenza qualificata, ulteriori e più dettagliati chiarimenti e consigli, nonchè copia dei moduli necessari per la presentazione delle domande.
LE DOMANDE
- Da parte di coloro che sono già inseriti nelle graduatorie del doppio canale, (trasformate nelle nuove graduatorie di base permanenti), è possibile presentare domanda per:
- l'aggiornamento del punteggio (Modello 1);
- il trasferimento dalle graduatorie di una o di entrambe le province di attuale inclusione, e il contemporaneo aggiornamento del punteggio (Modello 1).
- I nuovi aspiranti devono presentare domanda di inclusione ai fini dell'inserimento in una delle "fasce" previste dal D.M., differenziate in base ai diversi titoli posseduti (Modello 2).
TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
- Le domande di partecipazione, corredate dai documenti e titoli valutabili, devono essere presentate al Provveditore a mezzo "Raccomandata con avviso di ricevimento", o direttamente a mano, entro il 22 giugno 2000 (30 giorni dalla data di pubblicazione del D.M. nella Gazzetta Ufficiale).
- A tale fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante o il timbro a calendario dell'ufficio scolastico provinciale ricevente.
- In caso di consegna a mano l'interessato ha diritto al rilascio della ricevuta comprovante l'avvenuta presentazione della domanda.
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE (art. 9)
- Le domande per il trasferimento di graduatoria, l'aggiornamento del punteggio, la prima inclusione nelle graduatorie, in carta semplice, devono essere presentate utilizzando gli appositi modelli 1 e 2 allegati al decreto.
- La domanda deve essere spedita con raccomandata con avviso di ricevimento o presentata a mano al Provveditorato agli Studi della o delle province nelle cui graduatorie si è inseriti o si desidera essere inseriti.
- Per i candidati che prestano servizio o sono residenti all'estero le domande devono essere presentate tramite la competente autorità consolare.
- Rammentiamo che le domande presentate oltre il termine stabilito e/o prive della firma del candidato non saranno prese in considerazione.
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DEI TITOLI E DEI DOCUMENTI (art. 9)
- Con il modello di domanda, ai fini dell'inserimento nelle fasce e dell'attribuzione del punteggio, devono essere dichiarati e documentati tutti i titoli posseduti (compresi i titoli di studio) e tutti i servizi prestati.
- Le domande, i titoli e i documenti sono esenti dall'imposta di bollo.
- E' necessario dichiarare, seguendo lo schema del modello di domanda, oltre il possesso del titolo o dei titoli di abilitazione o idoneità (specificare gli estremi del conseguimento), anche tutti gli altri titoli valutabili, compreso il titolo di specializzazione all'insegnamento a favore degli alunni portatori di handicap, l'idoneità all'insegnamento della lingua straniera nella scuola elementare, l'eventuale diritto alla riserva dei posti (allegato D) o alla preferenza nella graduatoria nel caso di parità di punti (allegato E).
- Consigliamo, inoltre, di allegare alla domanda una dichiarazione in cui si elencano i servizi prestati con il possesso del titolo di studio, dei quali si chiede la valutazione, e di cui si allega certificazione.
- Attenzione: i servizi sono valutabili solo se prestati con il possesso del relativo titolo di studio.
- I certificati o le dichiarazioni che attestano i servizi scolastici, devono riportare in modo analitico l'indicazione del posto di insegnamento o della classe di concorso (specificare se si tratti di servizio di sostegno), della durata del servizio, degli eventuali periodi di assenza effettuati con relativa motivazione, del tipo di scuola o istituzione educativa in cui il servizio è stato prestato.
- Nel caso di presentazione di dichiarazione sostitutiva del certificato di servizio, il candidato dovrà documentare il possesso di tutti i titoli di servizio al momento della nomina in ruolo.
- La documentazione attestante il possesso dei titoli e dei servizi può essere presentata:
- in originale o in copia notarile;
- in fotocopia autenticata ai sensi dell'art. 14, co. 2 della L. 15/68 (l'autenticazione può essere fatta dal responsabile del procedimento o dal dipendente competente a ricevere la documentazione, esibendo l'originale);
- in fotocopia dichiarata conforme all'originale da parte dell'interessato, ai sensi dell'art. 2, co. 2 del D.P.R. n. 403/98). In tale caso è necessario allegare la fotocopia di un documento di riconoscimento;
- con dichiarazione sostitutiva di certificazione o di atto di notorietà. Tali dichiarazioni possono essere sottoscritte in presenza del funzionario addetto a ricevere la domanda o in presenza di un notaio, cancelliere, segretario comunale.
- I titoli artistici non possono essere autocertificati, ma devono essere documentati con idonea certificazione o attestazione.
- Coloro che, non abbiano ancora sostenuto l'esame finale relativo ai corsi riservati di abilitazione o idoneità, e che sono ammessi in graduatoria con riserva, dovranno inviare entro 10 giorni dalla data di pubblicazione degli esiti degli esami, la dichiarazione sostitutiva del conseguimento del titolo di abilitazione o di idoneità, con il relativo punteggio.
- Non è possibile autocertificare i titoli che danno diritto alla riserva dei posti (allegato D) e alla preferenza a parità di punteggio (allegato E).
MOTIVI DI NON AMMISSIONE O DI ESCLUSIONE (art. 9)
- Ai candidati esclusi dall'inclusione nelle graduatorie o la cui domanda non è ammessa sarà data comunicazione con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
- L'esclusione è disposta sulla base delle dichiarazioni rese dal candidato nella sua domanda ovvero sulla base della documentazione prodotta ovvero ancora sulla base di accertamenti svolti dalla competente autorità scolastica.
- Sono motivi di esclusione o non ammissione:
- domanda presentata fuori termine;
- domanda priva della firma del candidato;
- domanda priva dei requisiti previsti (servizio e abilitazione o idoneità);
- domanda priva dei requisiti generali previsti (art. 8 del Decreto);
- domanda presentata in più di una provincia (per i soli candidati che chiedono l'inclusione).
REGOLARIZZAZIONE DELLE DOMANDE E DELLA DOCUMENTAZIONE (art. 9)
- E' ammessa la regolarizzazione delle domande presentate in forma incompleta o parziale, quando cioè le stesse contengano errori od omissioni che non siano motivo di esclusione o non ammissione e/o quando dal contesto si possa desumere il possesso dei requisiti o delle circostanze che avrebbero dovuto essere dichiarate: in tal caso la competente autorità assegna all'aspirante un termine perentorio per la regolarizzazione.
- Per quanto riguarda la documentazione la regolarizzazione è prevista per la presentazione di titoli o documenti in copia non autenticata o contenenti irregolarità formali.
PUBBLICAZIONE DELLE GRADUATORIE E RECLAMI (art. 10)
- Le graduatorie provvisorie sono pubblicate all'albo del Provveditorato agli Studi entro il 30 luglio 2000.
- Per ogni posto di ruolo o classe di concorso verrà predisposta una graduatoria che sarà articolata in distinte fasce, costituite con gli aspiranti indicati agli articoli 2, 3 e 7 del Decreto.
- Gli interessati saranno graduati con il punteggio complessivo con accanto le eventuali annotazioni relative al diritto alla riserva di posti o alle preferenze a parità di punteggio, nonché al possesso del titolo di specializzazione all'insegnamento su posto di sostegno o all'insegnamento secondo indirizzi didattici differenziati.
- Entro 10 giorni dalla pubblicazione delle predette graduatorie provvisorie può essere presentato reclamo da parte dei candidati e l'Amministrazione può procedere, in autotutela alle correzioni necessarie.
- Entro la data del 20 agosto 2000 i Provveditori agli Studi pubblicheranno le graduatorie definitive.
RICORSI (art. 10)
- Avverso i provvedimenti che dichiarino l'inammissibilità della domanda ovvero l'esclusione dalle procedure è ammesso ricorso gerarchico al M.P.I., per il tramite dell'organo che ha decretato l'esclusione, ai sensi del D.P.R. 1199/71 oppure ricorso giurisdizionale al T.A.R. ai sensi della L. 1034/71.
- Trascorso il termine di 90 giorni dalla presentazione del ricorso gerarchico senza che l'Amministrazione abbia comunicato la decisione all'interessato, ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 1199/71, decorrono i termini di 60 giorni o 120 giorni per la presentazione di eventuali ricorsi, rispettivamente, al T.A.R. oppure al Presidente della Repubblica.
- I concorrenti che abbiano presentato ricorso, nelle more della definizione dello stesso, sono iscritti con riserva nella graduatoria.
- Avverso la graduatoria, è ammesso per i soli vizi di legittimità, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, oppure ricorso giurisdizionale al T.A.R., entro 60 giorni dalla data di pubblicazione all'albo.
PERSONALE DOCENTE
LE GRADUATORIE PERMANENTI
- Le nuove graduatorie permanenti sono costituite da graduatorie di base (IŞ Fascia), derivanti dalla trasformazione delle graduatorie del concorso per soli titoli, a cui si aggiungono, in coda, tre ulteriori distinte fasce, in cui andranno ad inserirsi i nuovi aspiranti sulla base dei titoli di abilitazione e/o di servizio posseduti ed individuati nell'art. 3 del Decreto.
- Il personale di ruolo può chiedere l'inclusione nella provincia di titolarità per altro ordine e grado di scuola o per altra classe di concorso; in altra provincia anche per la stessa classe di concorso o posto di titolarità.
- Le graduatorie permanenti sono utilizzate:
- per le assunzioni in ruolo sul 50% dei posti annualmente assegnabili;
- per il conferimento delle supplenze annuali e fino al termine delle attività didattiche.
Le supplenze
- Gli aspiranti che intendono concorrere (in una sola provincia) per il conferimento delle supplenze, sia del Provveditore che dei Capi di Istituto, dovranno richiederlo espressamente, allegando, rispettivamente, i Modelli 3 e 4 alla domanda di aggiornamento/trasferimento e/o iscrizione in graduatoria permanente.
- Coloro che sono inclusi nelle graduatorie permanenti di due province, al fine dell'attribuzione di rapporti di lavoro a tempo determinato del Provveditore (supplenze annuali e fino al termine delle attività didattiche), e del Capo d'Istituto (supplenze brevi) dovranno optare per una delle due.
- Gli aspiranti iscritti nelle graduatorie permanenti di una provincia, possono concorrere (a richiesta) nella stessa provincia di inclusione al fine dell'attribuzione delle supplenze del Provveditore (supplenze annuali e fino al termine delle attività didattiche), mentre possono scegliere una provincia diversa per il conferimento delle supplenze brevi da parte dei Capi d'Istituto.
ASPIRANTI GIÀ INSERITI NELLE GRADUATORIE DEL DOPPIO CANALE
- Le graduatorie del concorso per titoli sono trasformate nelle nuove graduatorie di base permanenti denominate "IŞ Fascia" dall'art. 3. comma 1 del Decreto.
- Coloro che vi sono già inseriti, nel caso non presentino alcuna domanda, resteranno iscritti con lo stesso punteggio attribuito in occasione della partecipazione al concorso del doppio canale.
- Deve, in ogni caso, essere ripresentata affinché possa essere considerata, la documentazione che dà titolo a preferenza a parità di punteggio o alla riserva di posti; inoltre, coloro che intendono concorrere anche per il conferimento delle supplenze, dovranno richiederlo espressamente (vedi sopra).
Aggiornamento del punteggio (art. 2)
- Gli aspiranti già inseriti nelle graduatorie del doppio canale possono presentare domanda al fine dell'aggiornamento del punteggio, per i medesimi posti o classi di concorso e nelle stesse province di inclusione.
- E' possibile presentare titoli non valutati in precedenza, e nuovi titoli conseguiti entro il 22.6.2000 (data di scadenza del termine di presentazione delle domande).
- E' necessario, inoltre, da parte di coloro che intendono concorrere anche per il conferimento delle supplenze, richiederlo espressamente (vedi sopra) tramite la presentazione dei Modelli 3 e 4 appositamente predisposti.
Trasferimento da una provincia o dalle province di inclusione (art. 2)
- Gli aspiranti già inseriti nelle graduatorie del doppio canale, (ora trasformate nella IŞ Fascia delle graduatorie permanenti), che intendono cambiare la provincia o le province di inclusione, devono presentare domanda utilizzando il Modello 1 (una domanda per ciascuna provincia).
- La domanda comporta automaticamente:
- il trasferimento d'iscrizione per tutte le graduatorie in cui si è inclusi;
- il depennamento da tutte le graduatorie della o delle province da cui si chiede il trasferimento.
- Ai fini dell'aggiornamento del punteggio di inclusione è possibile presentare titoli non valutati in precedenza, e nuovi titoli conseguiti entro la data di scadenza del termine di presentazione delle domande. I titoli sono valutati secondo la tabella - Allegato A - al Decreto.
- E' necessario, inoltre, da parte di coloro che intendono concorrere anche per il conferimento delle supplenze, richiederlo espressamente (vedi sopra) tramite la presentazione dei Modelli 3 e 4 appositamente predisposti.
PRIMA ISCRIZIONE NELLE GRADUATORIE PERMANENTI (art. 3)
- L'inclusione dei nuovi aspiranti è effettuata nelle tre distinte fasce che si elencano di seguito secondo l'ordine di precedenza.
- All'interno delle singole fasce, gli aspiranti sono graduati con il punteggio spettante in base ai titoli posseduti e valutati secondo la tabella - Allegato A - al Decreto.
- E' possibile chiedere l'inserimento in una sola provincia.
- E' necessario, inoltre, da parte di coloro che intendono concorrere anche per il conferimento delle supplenze, richiederlo espressamente (vedi sopra) tramite la presentazione dei Modelli 3 e 4 appositamente predisposti.
Attenzione: Mentre per l'accesso alla IIŞ e IIIŞ fascia sono richiesti 360 giorni di servizio riferiti a particolari anni scolastici ma prestati in qualunque classe di concorso, se si partecipa per la scuola secondaria, o posto di scuola materna o elementare, se si partecipa per la scuola primaria, ai fini dell'attribuzione del punteggio sono valutabili i servizi prestati in qualunque periodo ma solo nello specifico posto o classe di concorso richiesto. E' necessario, pertanto, dichiarare e documentare tutti i servizi prestati.
La IIŞ Fascia
Nella seconda fascia è inserito il personale docente ed educativo in possesso alla data del 25 maggio 1999 (entrata in vigore della legge 124/99) dei requisiti di accesso richiesti per la partecipazione ai soppressi concorsi per soli titoli:
- superamento delle prove di un concorso per titoli ed esami o di esame anche ai soli fini abilitativi relativo alla medesima classe di concorso o posto di ruolo per cui si chiede l'inserimento in graduatoria;
- servizio di insegnamento di almeno 360 giorni prestato nel periodo 1.9.95/25.5.99 negli istituti e scuole statali (comprese le istituzioni scolastiche italiane all'estero), con il possesso del titolo di studio, e nel medesimo ordine di scuola per cui si chiede l'inserimento in graduatoria (primaria o secondaria).
La IIIŞ Fascia
Nella terza fascia è inserito il personale docente ed educativo che matura i seguenti requisiti, richiesti per la partecipazione ai soppressi concorsi per soli titoli, entro il 22.6.2000 (data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di inclusione nella graduatoria permanente):
- superamento delle prove di un concorso per titoli ed esami o di esame anche ai soli fini abilitativi relativo alla medesima classe di concorso o posto di ruolo per cui si chiede l'inserimento in graduatoria. Sono compresi i docenti che superano le SESSIONI RISERVATE di abilitazione o idoneità previste dalla legge 124/99).
- servizio di insegnamento di almeno 360 giorni prestato nel periodo 1.9.96/22.6.2000 (termine per la presentazione delle domande di inclusione nella graduatoria permanente) negli istituti e scuole statali (comprese le istituzioni scolastiche italiane all'estero), con il possesso del titolo di studio, e nel medesimo ordine di scuola per cui si chiede l'inserimento in graduatoria (primaria o secondaria).
La IVŞ Fascia
Nella quarta fascia sono inseriti i docenti in possesso entro il 22.6.2000 (data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di inclusione nella graduatoria permanente) dei seguenti requisiti:
- superamento delle prove di un concorso per titoli ed esami o di esame anche ai soli fini abilitativi relativo alla medesima classe di concorso o posto di ruolo per cui si chiede l'inserimento in graduatoria. Sono compresi i docenti che superano le SESSIONI RISERVATE di abilitazione o idoneità previste dalla L. 124/99.
- inserimento, alla data del 25.5.99 (entrata in vigore della legge 124/99), in una graduatoria provinciale o di istituto per le supplenze. Sono compresi coloro che, depennati per mancata accettazione di una supplenza del Provveditore, avevano titolo a chiedere il reinserimento nelle graduatorie per il successivo anno scolastico. Si prescinde dal requisito dell'iscrizione nelle graduatorie provinciali per i docenti che abbiano superato le prove dell'ULTIMO CONCORSO ORDINARIO conclusosi successivamente al 31.3.95 (data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di inclusione nelle graduatorie di supplenza fissato con l'O.M. 371/94 come modificata dall'O.M. 66/95).
INSERIMENTO PROVVISORIO - CORSI RISERVATI DI ABILITAZIONE O IDONEITA' NON CONCLUSI (art. 3, comma 2)
- Possono presentare domanda d'inserimento con riserva di accertamento del possesso dell'abilitazione o dell'idoneità:
- Coloro che entro i termini di presentazione delle domande, non abbiano ancora frequentato o concluso, (avendone titolo), i corsi per il conseguimento dell'abilitazione e/o dell'idoneità.
Gli interessati dovranno inviare entro 10 giorni dalla data di pubblicazione degli esiti degli esami, la dichiarazione sostitutiva del conseguimento del titolo di abilitazione o di idoneità, con il relativo punteggio.
L'iscrizione nelle graduatorie permanenti avrà carattere provvisorio e sarà subordinata all'effettivo conseguimento dell'abilitazione.
- Coloro che hanno presentato ricorso gerarchico o giurisdizionale, pendente entro i termini di presentazione delle domande.
L'iscrizione nelle graduatorie permanenti avrà carattere provvisorio e sarà subordinata all'effettivo conseguimento dell'abilitazione.
- Coloro che abbiano superato gli esami finali dei corsi riservati pur non avendone titolo ai sensi dell'O.M. 153/99, ma solo ai sensi dell'O.M. 33/2000 (docenti già di ruolo). In tali casi l'inserimento a pieno titolo nelle graduatorie avverrà al momento in cui saranno concluse le procedure della sessione riservata indetta con O.M. 33/2000 a cui i candidati avevano titolo a partecipare.
- In tutti i casi precedenti gli aspiranti verranno inseriti nelle diverse fasce delle graduatorie permanenti con il punteggio spettante in base ai titoli posseduti e dichiarati nella domanda. Per l'abilitazione non ancora conseguita verrà attribuito a tutti il punteggio provvisorio corrispondente al voto minimo (art. 5).
DOCENTI DI STRUMENTO MUSICALE
NELLA SCUOLA MEDIA (art. 6)
Con il D.M. 201 del 6.8.99 sono stati ricondotti ad ordinamento i corsi sperimentali ad indirizzo musicale nella scuola media ed è stata istituita, con decorrenza dall'a.s. 99/2000 la nuova classe di concorso 77/A "Strumento musicale nella scuola media".
Per ogni specialità strumentale prevista nei programmi allegati al decreto verrà istituita una distinta graduatoria provinciale permanente da utilizzare, sino ad esaurimento, per le assunzioni in ruolo su tutti i posti annualmente disponibili e per il conferimento delle supplenze del Provveditore (annuali e fino al termine delle attività didattiche).
Hanno titolo all'inclusione i docenti in possesso dei seguenti requisiti di accesso:
- 360 giorni di effettivo servizio nell'insegnamento sperimentale di strumento musicale nella scuola media nel periodo compreso tra l'anno scolastico 89/90 e il 25.5.99 (data di entrata in vigore della legge 124/99) di cui almeno 180 giorni dall'a.s. 94/95;
- abilitazione all'insegnamento di educazione musicale conseguita prima del 25.5.99, oppure, superamento della sessione riservata di abilitazione all'insegnamento di strumento musicale nella scuola media indetta con O.M. n. 202 del 6.8.99 (ai sensi dell'art. 11 co. 9 della L. 124/99).
- E' possibile chiedere l'inserimento nella provincia:
- in cui si presta servizio per l'insegnamento di strumento musicale alla data di presentazione della domanda, oppure
- in cui si è prestato l'ultimo servizio d'insegnamento di strumento musicale utile ai fini dell'inserimento nelle graduatorie permanenti.
Criteri di inserimento nelle graduatorie permanenti
- I docenti già inclusi negli elenchi provinciali per l'insegnamento dello strumento musicale, compilati ai sensi del D.M. 13.2.96, sono collocati nelle graduatorie permanenti con il punteggio già posseduto ed aggiornato con la valutazione dei nuovi titoli conseguiti successivamente all'inclusione negli elenchi.
- Gli aspiranti sono graduati sulla base di tutti i titoli dichiarati e documentati, valutabili in base alla tabella Allegato B al D.M.
- I titoli artistici dovranno essere documentati con la relativa certificazione o attestazione (non è ammessa l'autocertificazione).
Attenzione: Possono presentare domanda d'inserimento anche i docenti che entro i termini di presentazione delle domande, non abbiano ancora sostenuto l'esame finale di abilitazione ai sensi dell'O.M. 202/99. In tali casi l'iscrizione nelle graduatorie permanenti avrà carattere provvisorio e sarà subordinata all'effettivo conseguimento dell'abilitazione. Gli interessati dovranno inviare entro 10 giorni dalla data di pubblicazione degli esiti degli esami, la dichiarazione sostitutiva del conseguimento del titolo di abilitazione o di idoneità, con il relativo punteggio.
PRECISAZIONI RIGUARDO I SERVIZI VALUTABILI AL PERSONALE DOCENTE
- Per la valutazione dei servizi ai fini dell'attribuzione del punteggio si sommano i periodi prestati nello stesso anno scolastico e si divide per 30 il totale dei giorni ottenuto. Il risultato costituisce il numero dei mesi da valutare a cui viene aggiunto un ulteriore mese qualora il resto dell'operazione non sia inferiore a 16 (esempio: 166 giorni = anno intero = 12 punti).
- Ai fini dell'attribuzione del punteggio sono valutabili solo i servizi prestati nel posto o nella classe di concorso cui è riferita la domanda.
- Sono validi ai fini dell'inserimento nella IIŞ e IIIŞ fascia (360 giorni) i servizi relativi a tutte le classi di concorso prestati con il possesso del titolo di studio prescritto, nella scuola statale comprese le istituzioni scolastiche italiane all'estero.
Per la scuola primaria sono cumulabili i servizi prestati nelle scuole materne e nelle scuole elementari.
Per la scuola secondaria sono cumulabili i servizi prestati negli istituti sia di primo sia di secondo grado, indipendentemente dalla classe di concorso.
- Sono considerati utili solo i servizi di effettivo insegnamento (si considerano anche i giorni festivi che cadono nel periodo di nomina), compresa la partecipazione a scrutini ed esami, nonché i periodi ad essi equiparati per legge (astensione obbligatoria per maternità e servizio militare di leva purché coperti da nomina), e per disposizione contrattuale (tutte le assenze retribuite, anche se parzialmente). Si confronti in proposito la C.M. n. 215 dell'8.9.99.
- Non sono computabili i periodi estivi di sospensione dell'attività didattica e di congedo ordinario, anche se retribuiti, durante i quali non viene maturata alcuna esperienza professionale.
- I servizi prestati nelle istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero sono utili se effettuati a seguito di nomina dei Ministero degli affari esteri; tali servizi sono valutati il doppio ai fini dell'attribuzione del punteggio in graduatoria.
- Il servizio prestato su posti di sostegno, anche senza il titolo di specializzazione, è utile al fine del compimento dei 360 giorni ma è valutabile ai fini del punteggio solo per il posto o per la classe di concorso dalla quale il nominativo dei candidato è stato tratto per la nomina.
- I servizi prestati in scuole o istituti non statali pareggiati o legalmente riconosciuti non sono validi come titoli di accesso (360 giorni) ma ai soli fini dell'attribuzione del punteggio e purché siano stati prestati nella stessa classe di concorso o posto per cui si partecipa. Tali servizi sono valutati la metà di quelli prestati nelle scuole statali.
- I servizi prestati per l'insegnamento della religione cattolica o delle attività alternative non sono validi né ai fini dell'ammissione né ai fini dell'attribuzione del punteggio in graduatoria.
RESPONSABILI AMMINISTRATIVI
LE GRADUATORIE PERMANENTI (art. 7)
- Le nuove graduatorie permanenti sono costituite da graduatorie di base (IŞ Fascia), derivanti dalla trasformazione delle graduatorie del concorso per soli titoli, a cui si aggiungono, in coda, due ulteriori distinte fasce, in cui andranno ad inserirsi i nuovi aspiranti sulla base dei titoli di abilitazione e/o di servizio posseduti ed individuati nell'art. 7 del Decreto.
- Le graduatorie permanenti sono utilizzate per le assunzioni in ruolo sul 50% dei posti assegnabili che residuano annualmente dopo aver detratto il 30% dei posti da destinare ai concorsi riservati per il passaggio dalle qualifiche immediatamente inferiori.
Attenzione: Dal 1° settembre 2000 le graduatorie sono utilizzate per le assunzioni nei ruoli di "direttore dei servizi generali ed amministrativi", previa frequenza di un apposito corso modulare di formazione, con superamento di una prova finale. Il contenuto e le modalità operative dei corsi saranno definiti attraverso la contrattazione integrativa nazionale.
ASPIRANTI GIÀ INSERITI NELLE GRADUATORIE DEL DOPPIO CANALE
- Le graduatorie del concorso per titoli sono trasformate nelle nuove graduatorie di base permanenti denominate "IŞ Fascia" dall'art. 3. comma 1 del Decreto.
- Coloro che vi sono già inseriti, nel caso non presentino alcuna domanda, resteranno iscritti con lo stesso punteggio attribuito in occasione della partecipazione al concorso del doppio canale.
- Deve, in ogni caso, essere ripresentata affinché possa essere considerata, la documentazione che dà titolo a preferenza a parità di punteggio o alla riserva di posti.
Aggiornamento del punteggio
- Gli aspiranti già inseriti nelle graduatorie del doppio canale possono presentare domanda al fine dell'aggiornamento del punteggio utilizzando il Modello 1.
- E' possibile presentare titoli non valutati in precedenza, e nuovi titoli conseguiti entro la data di scadenza del termine di presentazione delle domande.
Trasferimento da una provincia o dalle province di inclusione
- Gli aspiranti già inseriti nelle graduatorie del doppio canale, (ora trasformate nella IŞ Fascia delle graduatorie permanenti), che intendono cambiare la provincia o le province di inclusione, devono presentare domanda utilizzando il Modello 1.
- La domanda comporta automaticamente il depennamento dalla graduatoria della o delle province da cui si chiede il trasferimento.
- Ai fini dell'aggiornamento del punteggio di inclusione è possibile presentare titoli non valutati in precedenza, e nuovi titoli conseguiti entro la data di scadenza del termine di presentazione delle domande. I titoli sono valutati secondo la tabella - Allegato C - al Decreto.
PRIMA ISCRIZIONE NELLE GRADUATORIE PERMANENTI (art. 7, co. 5)
- L'inclusione dei nuovi aspiranti è effettuata nelle due distinte fasce che si elencano di seguito secondo l'ordine di precedenza.
- All'interno delle singole fasce, gli aspiranti sono graduati con il punteggio spettante in base ai titoli posseduti e valutati secondo la tabella - Allegato C - al Decreto.
- E' possibile chiedere l'inserimento in una sola provincia.
Attenzione: Mentre per l'accesso alla IIŞ fascia sono richiesti 360 giorni di servizio come responsabile amministrativo e riferiti a particolari anni scolastici, ai fini dell'attribuzione del punteggio sono valutabili tutti i servizi prestati in qualunque periodo. E' necessario, pertanto, dichiarare e documentare tutti i servizi prestati.
La IIŞ Fascia
Nella seconda fascia è inserito il personale in possesso alla data del 22 giugno 2000 (termine di presentazione delle domande) dei seguenti requisiti di accesso richiesti per la partecipazione ai soppressi concorsi per soli titoli:
- superamento delle prove di un concorso per titoli ed esami o di esame relativo ai ruoli di responsabile amministrativo statale della scuola;
- 360 giorni di servizio di responsabile amministrativo prestato negli istituti e scuole statali dal 1.9.96 al 22.6.2000 (triennio scolastico antecedente il termine di presentazione delle domande) oppure, cinque anni di servizio prestati nel ruolo immediatamente inferiore (assistenti amministrativi, tecnici ecc. - terza qualifica funzionale del CCNL 1995 - profili B del CCNL 1999).
La IIIŞ Fascia
Nella terza fascia sono inseriti coloro che entro il 22.6.2000 (termine per la presentazione delle domande), sono in possesso dei seguenti requisiti:
- superamento delle prove di un concorso per titoli ed esami o di esami per l'accesso ai ruoli di responsabile amministrativo statale della scuola;
- inserimento, alla data del 25.5.99 (entrata in vigore della L. 124/99), in una graduatoria provinciale o di istituto per le supplenze. Sono compresi coloro che, depennati per mancata accettazione di una supplenza del Provveditore, avevano titolo a chiedere il reinserimento nelle graduatorie per il successivo anno scolastico;
Si prescinde dal requisito dell'iscrizione nelle graduatorie provinciali per coloro che abbiano superato le prove dell'ULTIMO CONCORSO per titoli ed esami o di esami conclusosi successivamente al 23.4.94 (data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di inclusione nelle graduatorie di supplenza fissato con l'O.M n. 59 del 21.2.94).
PRECISAZIONI RIGUARDO I SERVIZI VALUTABILI
- E' valutato come "anno intero di servizio":
- Il servizio prestato con nomina del Provveditore fino alla scadenza del contratto.
- Il servizio, anche non continuativo, prestato nel medesimo anno scolastico da 180 a 360 giorni.
- 360 giorni di servizio prestati nel corso di diversi anni scolastici, anche in modo non continuativo (in misura inferiore a 180 giorni nello steso anno scolastico). Se sommando i diversi periodi di supplenza prestati oltre i 360 giorni, residuano frazioni superiori a 180 giorni (6 mesi) si valutano come anno intero.
- Il servizio militare prestato al di fuori dei periodi di supplenza è equiparato ad "altro servizio prestato alle dipendenze dello Stato".
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