REGOLAMENTO PER LA FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE PERMANENTI:
PRIME OSSERVAZIONI (21/2/2000)
Il Ministero della P.I. ha trasmesso al Consiglio di Stato per il prescritto parere il regolamento che disciplina la costituzione, l'integrazione e l'aggiornamento delle graduatorie permanenti previste dalla legge 124 del 1999.
Rispetto allo schema che era stato sottoposto all'esame delle OO.SS. della scuola sono state apportate alcune modifiche, che accolgono le osservazioni e le critiche avanzate dai sindacati, tranne che sulle questioni dell'estensione a due province del possibile inserimento in graduatoria e della periodicità dell'integrazione delle graduatorie permanenti.
Art. 1. Non è stata presa in considerazione, come detto, la richiesta di ampliare a due province la possibilità di inserimento nelle graduatorie. L'amministrazione ha anche evitato un confronto di merito sulla questione. E' stata comunque modificata la definizione delle fasce di inserimento, che rimangono quattro ma diversamente articolate: la graduatoria base è costituita dalla trasformazione delle vecchie graduatorie dei concorsi per soli titoli ora soppressi; in prima integrazione sono inclusi in coda nell'ordine:
Art. 4: devono essere meglio precisate le modalità di periodica integrazione delle graduatorie.
Titolo III: è stato soppresso in quanto a seguito dell'entrata in vigore della legge 508/1999, di riforma dei conservatori e delle accademie, lo stato giuridico del personale in questione non è più disciplinato dalle disposizioni in materia di istituzioni scolastiche.
Art. 9: le graduatorie permanenti saranno utilizzate dal 1° settembre 2000 per le assunzioni nei ruoli di direttore dei servizi generali ed amministrativi, previa frequenza di un apposito corso modulare di formazione con superamento di una prova finale. L'integrazione era doverosa, essendo state avviate le procedure per l'attuazione del nuovo profilo professionale ATA.
Art. 12: si preannuncia che nel regolamento che disciplinerà i criteri, le modalità e i termini per il conferimento delle supplenze temporanee saranno inserite specifiche disposizioni che consentiranno a coloro che siano inseriti nella graduatoria permanente di una sola provincia di indicare per l'iscrizione nelle graduatorie di circolo o di istituto una provincia diversa da quella di iscrizione nella graduatoria permanente. Questa disposizione tempera parzialmente la rigidità dell'amministrazione nell'imporre l'iscrizione in una sola graduatoria permanente dei nuovi aventi titolo.
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