REGOLAMENTO PER LA FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE PERMANENTI:

PRIME OSSERVAZIONI (21/2/2000)

 

 

Il Ministero della P.I. ha trasmesso al Consiglio di Stato per il prescritto parere il regolamento che disciplina la costituzione, l'integrazione e l'aggiornamento delle graduatorie permanenti previste dalla legge 124 del 1999.

 

Rispetto allo schema che era stato sottoposto all'esame delle OO.SS. della scuola sono state apportate alcune modifiche, che accolgono le osservazioni e le critiche avanzate dai sindacati, tranne che sulle questioni dell'estensione a due province del possibile inserimento in graduatoria e della periodicità dell'integrazione delle graduatorie permanenti.

 

Art. 1. Non è stata presa in considerazione, come detto, la richiesta di ampliare a due province la possibilità di inserimento nelle graduatorie. L'amministrazione ha anche evitato un confronto di merito sulla questione. E' stata comunque modificata la definizione delle fasce di inserimento, che rimangono quattro ma diversamente articolate: la graduatoria base è costituita dalla trasformazione delle vecchie graduatorie dei concorsi per soli titoli ora soppressi; in prima integrazione sono inclusi in coda nell'ordine:

 

  1. coloro che alla data di entrata in vigore della legge 124 (25 maggio 1999) erano in possesso dei requisiti per l'accesso ai soppressi concorsi per soli titoli (fascia a1);
  2. coloro che matureranno i medesimi requisiti alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di inclusione nelle nuove graduatorie permanenti (fascia a2);
  3. coloro che alla medesima data saranno in possesso del requisito del superamento delle prove di un concorso per titoli ed esami o di esami anche ai soli fini abilitativi e che erano iscritti alla data del 25 maggio 1999 in una graduatoria per l'assunzione di personale non di ruolo. E' stata accolta la richiesta di riconoscere a coloro che sono stati depennati dalle graduatorie per il conferimento delle supplenze il possesso di quest'ultimo requisito, purchè gli stessi avessero titolo al reinserimento nelle graduatorie. Non sarà quindi necessario che gli interessati presentino domanda di reinserimento. Rammentiamo che coloro che hanno superato l'ultimo concorso indetto prima dell'entrata in vigore della legge 124 non devono possedere necessariamente il requisito dell'inserimento nelle graduatorie per il conferimento delle supplenze. Chi risulti iscritto in due province dovrà indicare in quale delle due intende concorrere anche per l'assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato.

 

Art. 4: devono essere meglio precisate le modalità di periodica integrazione delle graduatorie.

 

Titolo III: è stato soppresso in quanto a seguito dell'entrata in vigore della legge 508/1999, di riforma dei conservatori e delle accademie, lo stato giuridico del personale in questione non è più disciplinato dalle disposizioni in materia di istituzioni scolastiche.

 

Art. 9: le graduatorie permanenti saranno utilizzate dal 1° settembre 2000 per le assunzioni nei ruoli di direttore dei servizi generali ed amministrativi, previa frequenza di un apposito corso modulare di formazione con superamento di una prova finale. L'integrazione era doverosa, essendo state avviate le procedure per l'attuazione del nuovo profilo professionale ATA.

 

Art. 12: si preannuncia che nel regolamento che disciplinerà i criteri, le modalità e i termini per il conferimento delle supplenze temporanee saranno inserite specifiche disposizioni che consentiranno a coloro che siano inseriti nella graduatoria permanente di una sola provincia di indicare per l'iscrizione nelle graduatorie di circolo o di istituto una provincia diversa da quella di iscrizione nella graduatoria permanente. Questa disposizione tempera parzialmente la rigidità dell'amministrazione nell'imporre l'iscrizione in una sola graduatoria permanente dei nuovi aventi titolo.

 

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