Camera dei deputati

VII Commissione Cultura

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Martedì 4 luglio 2000. - Presidenza del Presidente Giovanni CASTELLANI. - Interviene il Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione Carla Rocchi.

La seduta comincia alle 10.30.

5-08012 Aprea, Sestini e Gagliardi: Punteggio degli insegnanti della scuola legalmente riconosciuta.

Grazia SESTINI (FI), illustra l'interrogazione in titolo, di cui è cofirmataria, osservando che gli insegnanti delle scuole paritarie, che esplicano le stesse funzioni di quelli delle scuole statali, hanno poi un punteggio inferiore ai fini del concorso riservato.

Il sottosegretario Carla ROCCHI risponde all'interrogazione in titolo, nei termini riportati in allegato (vedi allegato 1).

Grazia SESTINI (FI), in replica, osserva che la risposta lascia comunque aperto il problema. Si aspettava, infatti, che, dopo l'approvazione della legge sulla parità, il Governo avesse l'intenzione di superare la legge n. 124 del 1999.

ALLEGATO 1

TESTO INTREGRALE DELLA RISPOSTA ALL'INTERROGAZIONE APREA ED

ALTRI N. 5-08012

Si fa presente, preliminarmente che per effetto della legge 124 del 3 maggio 1999 per la prima volta il personale con servizio nelle scuole non statali è ammesso a partecipare, insieme al personale precario della scuola statale, ad una sessione riservata di esame per il conseguimento dell'idoneità o dell'abilitazione e in sequela è inserito in graduatorie da utilizzare sia per le nomine in ruolo che per il conferimento delle supplenze annuali e temporanee fino al termine delle attività didattiche.
Come è ben noto, infatti, alle graduatorie dei concorsi per soli titoli si accedeva solo con il requisito dei 360 giorni di servizio nella scuola statale congiuntamente al possesso dell'abilitazione.
Tanto premesso, va preliminarmente chiarito che contrariamente a quanto affermato dall'Onorevole interrogante, tra i titoli valutabili ai fini della determinazione del punteggio che si consegue nel concorso ordinario, il servizio non è preso affatto in considerazione, né quello prestato nella scuola statale né quello prestato nella scuola non statale.
Quanto al regolamento sulle graduatorie permanenti, adottato con decreto del 27 marzo 2000, esso è stato predisposto tenendo presente le disposizioni di legge ed i criteri interpretativi contenuti negli ordini del giorno accolti dal Governo.
L'articolo 2 comma 1 lettera a) della legge 124/99, che peraltro il regolamento del 27 marzo riproduce, delinea infatti un ordine di priorità per i nuovi aspiranti allorché dispone che le graduatorie permanenti, derivate dalla trasformazione delle graduatorie dei soppressi concorsi per soli titoli, siano integrate con l'inclusione, in primo luogo dei docenti che siano in possesso dei requisiti richiesti dalla preesistente normativa per la partecipazione a detti concorsi per soli titoli; detti requisiti già previsti dall'articolo 401 del decreto legislativo 297/94 sono l'idoneità o abilitazione all'insegnamento e 360 giorni di servizio nelle scuole statali nell'ultimo triennio.
Quanto alla lamentata discriminazione tra la valutazione dell'insegnamento prestato nella scuola statale e quello della scuola non statale, si precisa che le relative disposizioni tengono conto della parziale equivalenza tra le due tipologie di insegnamenti in questione; le differenze attengono soprattutto alle diverse forme di reclutamento degli insegnanti in quanto nella scuola statale vige il principio della selezione attraverso apposite graduatorie, mentre nelle scuole private il reclutamento avviene con l'applicazione di criteri di discrezionalità.
Tale principio dà peraltro attuazione all'impegno assunto dal Governo accogliendo l'ordine del giorno presentato in sede di discussione della legge 124 al Senato che prevede la valutazione del servizio secondo gli stessi criteri già adottati per il concorso per soli titoli.

 

 

Camera dei deputati

Aula

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

(Proroga del termine per il computo del periodo di servizio prestato dai docenti ai fini dell'abilitazione all'insegnamento)

PRESIDENTE. Passiamo all'interrogazione Ricci n. 3-05955 (vedi l'allegato A - Interrogazioni a risposta immediata sezione 4).

L'onorevole Ricci ha facoltà di illustrarla.

MICHELE RICCI. Signor Presidente, signor ministro, l'articolo 2 della legge n. 124 del 1999 prevede una sessione riservata di esami per il conseguimento dell'abilitazione e dell'idoneità all'insegnamento. Ai fini dell'accesso agli esami per l'abilitazione all'insegnamento, i docenti non abilitati devono aver prestato servizio effettivo per un periodo di 360 giorni, compreso tra l'anno scolastico 1989-1990 ed il giorno 25 maggio 1999.
L'ordinanza ministeriale n. 33 del 2000 ha indetto la citata sessione di esami, i cui corsi di preparazione inizieranno a settembre-ottobre del corrente anno. In tal modo, tutti i docenti che solo successivamente alla data del 25 maggio 1999 hanno maturato i requisiti dei 360 giorni di insegnamento sono di fatto tagliati fuori dai corsi abilitanti e dalla sessione di esami, con il conseguente altissimo rischio di trovarsi privi di lavoro.
Nella vicenda descritta, il paradosso è rappresentato dalla nomina a docente per i medesimi corsi abilitanti proprio di alcuni tra i soggetti non ammessi a parteciparvi. In buona sostanza, si riconosce la capacità di abilitare altri, ma non di essere abilitati.
Si chiede, pertanto, se il ministro ed il Governo nel suo complesso intendano assumere iniziative, a questo punto della vicenda necessarie ed urgenti, anche di carattere normativo, volte a modificare il termine fissato dalla legge n. 124 per prorogarlo al 27 aprile 2000, data di scadenza indicata dall'ordinanza ministeriale.

PRESIDENTE. Il ministro della pubblica istruzione ha facoltà di rispondere.

TULLIO DE MAURO, Ministro della pubblica istruzione. Signor Presidente, onorevole interrogante, l'articolo 2 della legge 3 maggio 1999, n. 124, nel prevedere una sessione riservata di esami per il conseguimento dell'abilitazione o dell'idoneità all'insegnamento ha anche previsto requisiti di accesso in materia di servizio che hanno carattere di perentorietà. Il termine temporale di conseguimento del requisito di servizio fissato perentoriamente dalla legge n. 124 alla data di entrata in vigore della medesima - 25 maggio 1999 - non poteva per questo essere differito con un'ordinanza ministeriale, atto amministrativo per sua natura, come ella sa, esecutivo di disposizioni primarie.
L'ordinanza ministeriale n. 33 del 2000, integrativa e modificativa della precedente ordinanza ministeriale n. 153 del 1999, con la quale è stata indetta la sessione riservata di abilitazione, nel rispetto dell'unicità delle procedure abilitanti, non ha quindi modificato il termine temporale di conseguimento del requisito di servizio (che, come indicato dall'articolo 2, comma 1, della stessa ordinanza n. 33, resta confermato alla data del 25 maggio 1999), ha solo ampliato la tipologia di servizi utili, dando inoltre la possibilità di conseguire una seconda abilitazione. Nell'ipotesi di una modifica in via legislativa sarebbe, d'altra parte, problematico fissare un ulteriore termine che possa soddisfare le molteplici e variegate aspettative degli esclusi senza creare un conseguente contenzioso. Un'eventuale riapertura della sessione riservata vanificherebbe inoltre la prevista costituzione delle graduatorie permanenti al 1o settembre prossimo venturo, impegno al quale cerchiamo in tutti i modi di attenerci.
Non risulta, infine, che sia stato nominato quale docente nei corsi abilitanti personale non abilitato, salvo in alcuni casi sporadici in cui, per indisponibilità assoluta di figure abilitate, sia stato necessario ricorrere a personale qualificato come "esperto di provata capacità ed esperienza", come ad esempio nel caso di alcune lingue straniere o di insegnamenti tecnico-pratici altamente specialistici.

PRESIDENTE. L'onorevole Ricci ha facoltà di replicare.

MICHELE RICCI. Signor ministro, nel ringraziarla per la sua risposta, che considero esauriente, voglio comunque sottolineare, al di là di alcune difficoltà di percorso ancora presenti, l'estrema incidenza e rilevanza che la riforma realizzata attraverso la legge n. 124 del 1999 ha avuto per il nostro sistema scolastico. L'impegno mostrato dal Governo per la risoluzione dei gravi problemi che affliggevano il comparto della scuola nel suo complesso e delle difficoltà ataviche nei rapporti con la categoria dei docenti non può essere sottovalutato. Le previsioni contenute nella nuova norma hanno consentito la salvaguardia del livello occupazionale per il settore interessato. Anche il rispetto dei tempi di attuazione previsti ha permesso un celere decollo della riforma, con la conseguente rapida entrata del sistema novellato.
In tale contesto si inserisce la questione relativa al precariato. L'obiettivo condiviso e condivisibile di risolvere il problema attraverso l'assorbimento definitivo della figura del docente precario si è rivelato corretto concettualmente e centrato nei suoi effetti concreti. Tuttavia, a mio avviso e ad avviso dei deputati del gruppo dell'UDEUR a cui appartengo, un ulteriore momento di riflessione e di attenzione in ordine ai docenti precari ancora non assorbiti nel sistema potrebbe portare al totale superamento, signor ministro, della questione ed attestare, nel contempo, il definitivo successo della legge di riforma.
È questa, dunque, la richiesta che rivolgo a lei, signor ministro, e al Governo in generale.

 

 Torna alla PAGINA PREDECENTE