GRADUATORIE PERMANENTI Strumento musicale - Chiarimenti (22/6/2000)
Devono presentare domanda di inclusione utilizzando il mod. 2, coloro i quali, oltre ad essere inclusi negli elenchi, sono in possesso dei requisiti previsti dalla L. 124/99, in quanto gli elenchi provinciali di strumento, utilizzati finora per le supplenze, non sono trasformati automaticamente nelle graduatorie permanenti come avviene per il "vecchio" doppio canale.
- Possono presentare domanda, utilizzando il Mod. 2, i docenti con 360 gg di servizio di insegnamento specifico di strumento musicale tra l'anno scolastico 89/90 e la data di entrata in vigore della legge cioè il 25.5.99 - di cui 180 gg. dal 94/95.
- Possono parimenti presentare domanda i docenti di ruolo di educazione musicale, se in possesso degli stessi requisiti di servizio di insegnamento specifico (cioè utilizzati per almeno 360 giorni sull'insegnamento di strumento nei periodi indicati).
- In questa fase di prima attuazione della legge sono considerati titoli di accesso: l'abilitazione di educazione musicale nella scuola media e quella che viene conseguita a seguito del superamento della sessione riservata indetta con O.M. 153. Successivamente saranno definiti i titoli d'accesso a regime.
- Il punteggio già posseduto negli elenchi viene confermato ed aggiornato con i nuovi titoli presentati con la domanda (Mod. 2). Pertanto non è necessario ripresentare la documentazione dei titoli artistici già valutati nel '96 (D.M. 13.2.96) e già compresi nel punteggio con cui si è inseriti negli elenchi.
- Coloro che non hanno 360 gg. di servizio specifico al 25.5.99, non possono essere inclusi nelle graduatorie permanenti (per esplicita previsione della L. 124/99). Potranno invece essere inclusi nelle graduatorie di istituto ai fini delle supplenze, quando uscirà il nuovo Regolamento, si dovranno anche definire i titoli d'accesso che saranno previsti a regime, a norma dell'art. 10 del D.M. del 6.8.99.
N.B. I docenti di strumento musicale inseriti nelle graduatorie permanenti potranno essere assunti in ruolo su tutti i posti vacanti e disponibili in organico di diritto. E' necessario cioè che in questa fase di definizione degli organici siano costituite tutte le cattedre previste dal D.M. 201/99. Le strutture devono intervenire presso i provveditorati in tal senso, poiché se restano spezzoni non si procede a nomine in ruolo.
Torna a SINDACALE