COMPENSI SPETTANTI ALLE COMMISSIONI D'ESAME CORSI CONCLUSIVI (21/6/2000)
Il Decreto interministeriale 139 del 12.5.2000, che si deposita, ha fissato i compensi spettanti ai componenti le commissioni d'esame di Stato conclusivi dei corsi di studio d'istruzione secondaria superiore introducendo alcune modifiche alle disposizioni relative l'anno scolastico passato.
Esse riguardano:
- la rivalutazione dei compensi del 1,5% in misura superiore rispetto al tetto fissato, per l'anno 2000, del tasso di inflazione programmato fissato nella misura dell'1,2%;
- la rivalutazione dei compensi spettanti ai membri interni impegnati nelle classi articolate su più indirizzi, bilingue o trilingue, maschili o femminili di educazione fisica, ecc., che anziché prevedere la sola ripartizione del compenso unitario in proporzione al numero dei candidati esaminati, prevede anche l'attribuzione, comunque di un compenso forfetario minimo di 355.250 e di un compenso massimo di 710.500 pari a quello spettante a tutti gli altri membri interni;
- l'attribuzione di un compenso forfetario di 300.000 ai docenti di sostegno che pur non facendo direttamente parte della commissione sono chiamati ad intervenire in presenza di candidato con handicap. Il compenso è peraltro equiparato al rimborso spese per trasferta e quindi non tassabile.
Queste modifiche sono state richieste dal Sindacato e l'accoglimento delle stesse va considerato positivamente.
Le segreterie nazionali dei Sindacati scuola CGIL-CISL-UIL hanno comunque considerato largamente insufficienti le questioni accolte rispetto alle principali richieste non accolte, che hanno riguardato:
- una rivalutazione molto consistente dei compensi al fine di coprire il maggiore impegno dovuto ai nuovi esami, in misura non molto lontana a quella di una mensilità aggiuntiva;
- il superamento del mancato computo dei tempi di attesa nell'uso dei mezzi pubblici ai fini dell'attribuzione del compenso legato alla trasferta;
- l'individuazione di un orario di partenza del mezzo necessario per raggiungere la sede di esame non inferiore alle 6,30 del mattino. Una partenza troppo anticipata rispetto alle 6,30 pregiudica, a nostro giudizio, le capacità dell'esaminatore.
Per tali ragioni, abbiamo ritenuto di non poter sottoscrivere alcun accordo con l'Amministrazione ed abbiamo invitato il Ministro a ricercare le risorse necessarie.
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