ISTITUZIONI EDUCATIVE: BOZZA DI REGOLAMENTO (24/2/2000)

 

Depositiamo la bozza di regolamento per le istituzioni educative e i convitti annessi.

Su tale ipotesi sarà avviata una consultazione della categoria, da concludersi con un attivo unitario nazionale CGIL-CISL-UIL.

 


Il Ministro della Pubblica Istruzione

VISTO l'articolo 87 della Costituzione;

VISTO l'articolo 17, comma 2, della L. 23.8.88, n. 400;

VISTO l'articolo 21 della L. 15.3.97, n. 59;

VISTO il Testo unico in materia di istruzione approvato con D.L.vo 16.4.94, n. 297;

VISTO il parere del Consiglio nazionale della pubblica istruzione, espresso nell'adunanza del ___;

VISTA fa preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del ___;

VISTO il D.L.vo 31.3.98, n. 112;

VISTO il D.L.vo 28.8.97, n. 281;

SENTITA la conferenza unificata Stato-Regioni-Città ed autonomie locali nella seduta del ___;

UDITO il parere del Consiglio dì Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del ___;

ACQUISITI i pareri delle Commissioni Permanenti della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica, espressi nelle sedute del ___;

VISTA, la deliberazione dei Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del ___;

SULLA proposta dei Presidente dei Consiglio dei Ministri e del Ministro della Pubblica Istruzione, di concerto con i Ministri del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica, della funzione pubblica, per gli affari regionali, del lavoro e della previdenza sociale;

EMANA il seguente regolamento

 

Articolo 1 (Denominazione e struttura degli Istituti Educativi)

 

1. I convitti nazionali e gli educandati femminili dello Stato, di cui agli artt. 203, 204 e 205 del D.L.vo 16.4.94, n. 297, assumono la denominazione di istituiti educativi dello Stato.

2. Il regolamento di istituto stabilisce criteri, e modalità per l'ammissione degli alunni convittori, semiconvittori, ed esterni e, altresì, l'ammontare della retta annuale, prevedendo esoneri parziali o totali dal pagamento della retta in caso di iscrizione dì due o più fratelli o in caso di alunni che abbiano riportato lusinghieri risultati scolastici, tenuto conto delle fasce di reddito delle rispettive famiglie.

3. Negli istituti educativi dello Stato sono istituite scuole statali interne di ogni ordine e grado con le specificità ordinamentali stabilite dal presente Regolamento. Sono soppresse le scuole conformate di cui al R.D. 23.12.29, n. 2392.

4. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentita la regione interessata, nell'istituto educativo possono essere istituite scuole che rispondano per tipologia e per gli insegnamenti impartiti, alle particolari condizioni del territorio. A tali scuole non si applicano le disposizioni di cui al regolamento concernente il dimensionamento ottimale delle istituzioni scolastiche approvato con D.P.R. 18.6.98, n. 233.

5. Sono soppressi i ruoli degli educandati femminili dello Stato. E personale docente appartenente ai soppressi ruoli, transita nei ruoli ordinari, mantenendo la titolarità nelle scuole interne nei suddetti Istituti educativi La dotazione organica di istituto relativa alle dette scuole. considerata nella sua entità complessiva, è determinata ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 5 del precitato D.P.R. 18.6.98, n. 233. Con le stesse modalità e con gli stessi criteri, con cui vengono determinati gli organici delle scuole esterne.

6. Gli Istituti, educativi dello Stato sono sottoposti alla vigilanza dei Ministero della Pubblica Istruzione. che può esercitarla tramite il competente ufficio scolastico regionale della pubblica istruzione.

7. Gli Istituti educativi rimangono aperti tutto l'anno, comprese le festività settimanali e infrasettimanali.

8. All'Educandato Statale di Napoli, a parziale modifica della L. 17.2.92, n. 161, si applicano tutte le disposizioni relative agli Istituti educativi dello Stato.

 

Art. 2 (Personalità giuridica ed autonomia)

 

1. Gli Istituti educativi e le scuole interne sono ordinati secondo i principi di autonomia organizzativa, didattica, di ricerca, di sperimentazione e di sviluppo, previsti per le istituzioni scolastiche dal regolamento. sulla autonomia delle dette istituzioni, fatte salve le peculiarità stabilite nel presente regolamento

2. La personalità giuridica è attribuita all'Istituto educativo, quale unico centro di imputazione di tutti i rapporti giuridici.

3. Fonti di mantenimento degli istituti educativi sono:

 

Art. 3 (Attività degli istituti di educazione)

 

1. Gli Istituti educativi della Stato concorrono" al perseguimento degli obiettivi del sistema formativo. mediante la gestione unitaria delle scuole interne e l'utilizzazione delle struttura residenziali di cui i singoli istituti dispongono per l'attuazione del diritto allo studio, per studenti capaci e meritevoli anche se privi di mezzi.

2. Gli Istituti educativi, mi particolare:

a) elaborano i progetti educativi di formazione e di istruzione che coinvolgono più scuole interne;

b) concorrono alla elaborazione e alla realizzazione dei progetti che interessano unitariamente scuole interne e scuole esterne e l'organizzazione convittuale;

c) collaborano alla realizzazione di progetti e di forme di sperimentazione definiti mediante accordi con le università, gli istituti superiori di cultura e gli istituti regionali di ricerca, educativi (IRRE), il Centro Europeo dell'Educazione (CEDE) e a Biblioteca Pedagogica (BDP);

d) concorrono all'elaborazione e alla realizzazione di progetti di istruzione e formazione professionale definiti mediante accordi con le regioni e gli altri enti pubblici e privati;

e) concorrono, utilizzando le proprie strutture residenziali, all'attuazione dei diritto allo studio degli studenti, capaci e meritevoli anche se privi di mezzi, mi collaborazione con le regioni e. gli altri enti locali territoriali, anche mediante la gestione di concorsi a posti gratuiti;

f) concorrono, utilizzando le proprie strutture residenziali, agli scambi culturali di studenti e di docenti nell'ambito dell'unione europea, nonché in ambito extraeuropeo;

g) consentono, ove ciò sia compatibile con le proprie esigenze, l'utilizzazione dei locali e delle attrezzature dell'istituzione da pane di altre scuole, delle Regioni, e egli altri enti locali territoriali, per fini previsti dall'art. 94, comma 5, e dagli artt. 95 e 96 del D.L.vo 16.4.94, n. 297;

h) organizzano, durante i periodi di interruzione dell'attività didattica, campi scuola ed altre iniziative per studenti italiani e stranieri;

i) stipulano convenzioni con le A.S.L. competenti per territorio e con altri esperti psico-socio-sanitari al fine di assicurare la necessaria assistenza medica agli alunni convittori.

3. Ferma restando la destinazione degli immobili di proprietà dello Stato o del Comune o degli stessi istituti educativi che vi hanno sede, i rapporti tra questi ultimi e le provincie, per quanto concerne l'utilizzo e gli oneri di manutenzione, sono regolati mediante convenzioni a norma della L. 11.1.96, n. 23.

 

Art. 4 (Formazione di cattedre o posti di insegnamento di interesse europeo)

 

1. Nelle scuole interne possono essere costituiti posti e cattedre, da affidare anche a docenti che appartengono ad altri Stati dell'unione europea in possesso dì titoli riconosciuti secondo la normativa vigente, per l'insegnamento di materie di valenza comune per le tradizioni educative nazionali degli Stati dell'unione.

2. Per alcune materie le lezioni possono essere tenute m comune a più classi dello stesso livello.

 

Art. 5 (Organi collegiali: composizione e attribuzioni)

 

1. Organi collegiali dell'istituto educativo sono: il Consiglio dell'Istituzione, il collegio dei docenti, il collegio degli educatori e i restanti organi collegiali delle scuole interne.

2. Al Consiglio dell'istituzione, al collegio dei docenti e agli altri organi collegiali delle scuole interne si applicano le disposizioni che disciplinano gli organi collegiali delle istituzioni scolastiche, tenuto conto della necessità di integrazione dipendenti dalle specificità ordinamentali dell'istituto educativo.

3. Il Consiglio dell'Istituzione, organo di gestione rappresentativo di tutte le componenti, viene definito analogamente al Consiglio delle Istituzioni scolastiche ed è unico per tutti gli ordini di scuole interne. Il Consiglio dell'istituzione, allorché si riunisce per trattare questioni inerenti l'attività convittuale, è integrato, con voto deliberativo, da due rappresentanti dei personale educativo, designati dal collegio. degli educatori, da un rappresentante degli alunni convittori e/o semiconvittori frequentante le scuole Secondarie Superiori, designato dal vomitato studentesco di cui all'art. 8 del presente Regolamento. Fa altresì parte del predetto Consiglio il Coordinatore dell'istituto educativo, di cui all'art. 6, comma 2, del predetto Regolamento.

4. E' parimenti unico il collegio dei docenti, articolato in tante sezioni quante sono le scuole presenti nell'istituzione. Per pareri e deliberazioni relative a questioni e a problematiche specifiche delle singole scuole, si applicano le disposizioni di cui al D.P.R. 2.3.98, n. 157 (art. 7). Il collegio dei. docenti è integrato da due rappresentanti dei personale educativo designati dal collegio degli educatori per ciascuna delle scuole interne frequentate dai convittori o semiconvittori.

5. Organo collegiale specifico dell'istituto educativo, è il collegio degli educatori, di cui fa parte tutto il personale educativo in servizio nell'istituto e il coordinatore dell'istituto educativo i cui al successivo art. 6, comma 2). Esso, presieduto dal Rettore dirigente scolastico, (o da, un suo delegato), elabora i progetti concernenti le attività educative e ne verifica i risultati.

6. Appositi finanziamenti annuali sono destinati ad incentivare le iniziative di ricerca, sperimentazione e sviluppo promosse da gruppi misti di docenti e di educatori, definite mediante progetti articolati che individuino in forma certa e coerente i risultati che si intendono perseguire. Su ogni progetto esprimono il proprio parere gli organi di programmazione didattico-educativa e di valutazione dell'istituto.

7. La disposizione di cui al comma 6 si applica anche in relazione alle iniziative tese a migliorare l'organizzazione e il funzionamento dei servizi amministrativi, promosse da gruppi misti di personale amministrativo, tecnico, ausiliario, docente ed educativo.

 

Art. 6

 

1. Il Rettore, dirigente scolastico dell'istituto educativo svolge le attribuzioni proprie dei dirigente scolastico specificatamente previste dall'ordinamento vigente.

2. In sede di contrattazione collettiva nazionale per i dipendenti del comparto scuola è individuata la figura del Coordinatore dell'Istituto educativo iscritto nell'area professionale del personale direttivo, che coadiuva il dirigente scolastico m tutte le attribuzioni inerenti all'attività convittuale e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento. Tale figura professionale sarà' prioritariamente da ricercarsi nell'ambito dei personale educativo in possesso di particolari titoli culturali e di servizio.

3. In sede di contrattazione collettiva nazionale sono altresì individuate le figure del custode e dell'autista dell'istituto, iscritti nell'area professionale del personale A.T.A., IV qualifica di inquadramento.

4. E' istituito, in ciascun istituto educativo, un unico servizio di segreteria affidato al direttore dei servizi generali e amministrativi, coadiuvato da un numero di assistenti rapportato alla dimensione e complessità dell'istituzione, nel quadro dell'unità di conduzione del dirigente scolastico.

 

Art. 7 (Servizio intero negli istituti)

 

1. Il Rettore, dirigente scolastico ha l'obbligo di alloggiare nell'istituto L'appartamento è affidato in uso gratuito al dirigente scolastico e alla sua famiglia. Esso deve essere indipendente dai locali destinati ai convittori e semiconvittori. Le spese di funzionamento sono sempre e comunque a carico dei predetto dirigente sia che alloggi da solo sia che vi alloggi con la famiglia. La famiglia del dirigente scolastico non può accedere alla mensa. né agli altri servizi dell'istituto (ad esclusione della frequenza, in qualità di alunno, delle scuole interne).

2. In considerazione della specifica attività svolta dall'istituto educativo ed in presenza di alunni convittori, sarà accordato, ove le condizioni logistiche lo consentano, prioritariamente al Coordinatore dell'istituto educativo, nonché al direttore dei servizi generali e amministrativi, di alloggiare nei locali dell'istituto.

Il canone di affitto sarà stabilito annualmente dal consiglio dell'istituzione. Sia il coordinatore dell'istituto educativo che il direttore dei servizi generali e amministrativi saranno tenuti alle spese di funzionamento dei rispettivi alloggi.

4. Gli operatori dell'istituto possono fruire della mensa, dietro pagamento di un corrispettivo fissato nel regolamento di istituto. I funzionari dello Stato in missione per compiti di istituto ed i funzionari dell'amministrazione scolastica possono essere ospitati, anche continuativamente, nei locali dell'istituto ed essere ammessi a fruire della mensa dietro pagamento di un corrispettivo fissato nel regolamento di istituto.

5. Qualora la situazione logistica lo permetta, è consentito l'allestimento di, un servizio di foresteria nell'istituto al fine di accogliere, per brevi periodi, eventuali ospiti, compresi i genitori degli alunni convittori. E' consentito. altresì, agli ospiti dell'istituto di accedere alla mensa. L'importo dovuto sia per l'alloggio che per il vitto è fissato nel regolamento di istituto.

 

Art. 8 (Comitato studentesco per i problemi specifici dell'istituto educativo)

 

1. Su iniziativa degli studenti convittori e semiconvittori delle scuole secondarie superiori, è costituito un convitto studentesco per i problemi specifici della vita convittuale, secondo le disposizioni contenute nel regolamento di istituto. Il comitato svolge funzioni di proposta in tutte le materie che coinvolgono gli interessi degli studenti. Il consiglio dell'istituzione è tenuto ad esaminare le relative proposte.

2. Il comitato designa, altresì. i propri rappresentanti in seno agli organi collegiali dell'istituto educativo.

 

Art. 9 (Convitti Annessi)

 

1. Ai convitti annessi agli istituti di istruzione secondaria superiore si applicano le disposizioni relative al collegio degli educatori e alla presenza degli stessi negli organi collegiali dell'istituzione scolastica.

2. Il consiglio dell'istituzione scolastica, allorché si riunisce per trattare questioni inerenti l'attività dei convitto annesso, è integrato, a norma dell'art. 5, comma 3 del presente regolamento, oltre che da un rappresentante del personale educativo, anche da un rappresentante dei genitori degli alunni interni e da un rappresentante degli alunni convittori o semiconvittori frequentanti la scuola secondaria superiore.

3. In sede di contrattazione collettiva nazionale per i dipendenti dei comparto scuola è individuata la figura del Coordinatore dell'Istituto educativo iscritto nell'area professionale dei personale direttivo, che coadiuva il dirigente scolastico in tutte le attribuzioni inerenti all'attività convittuale e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

4. Ai convitti annessi agli istituti di istruzione secondaria superiore sono ammessi anche studenti provenienti da scuole od istituti di istruzione secondaria superiore diversi da quelli cui i convitti stessi sono annessi. Il numero degli stessi concorre a determinare l'incremento dell'organico di istituto del personale educativo.

Al convitto annesso all'istituto tecnico industriale "Montani" di Fermo, già soggetto al regime tipico del R.D. 23 agosto 1933, n. 2.177, si applicano le disposizioni relative al convitti annessi agli istituti tecnici e professionali. L'amministrazione del convitto è affidata dal Consiglio dell'istituzione scolastica integrato da un rappresentante degli educatori, da un rappresentante degli alunni convittori c/o semiconvittori e da un rappresentante dei genitori degli alunni interni.

 

Art. 10 (Utilizzo delle strutture residenziali)

 

Le strutture residenziali degli istituti educativi e dei convitti annessi, ferma restando la destinazione d'uso a vantaggio dei convittori e dei semiconvittori, possono essere richieste oltre che dall'amministrazione scolastica, anche per finalità formative ed in base ad apposite convenzioni, da università, scuole e istituti dei territorio, istituti regionali di ricerca educativa (ERRE), Biblioteca di Documentazione Pedagogica (BDP), Centro Europeo dell'Educazione (CEDE) regioni ed enti locali territoriali. L'utilizzazione non deve comportare oneri sia per l'istituto educativo che per l'istituto scolastico cui il convitto è annesso.

 

Art. 11 (Convitti speciali per sordi)

 

1. I convitti speciali per sordi assumono la denominazione di istituti educativi dello Stato per audiolesi e si avvalgono del supporto scientifico, tecnico e professionale previsto nel regolamento che disciplina gli istituti a carattere atipico per sordi.

2. Le norme del presente regolamento si applicano anche agli istituti educativi dello Stato per audiolesi per quanto compatibili con le peculiarità di tali istituti.

3. Le funzioni degli istituti educativi per audiolesi, sono quelle indicate nell'art. 24 del regolamento, che disciplina le scuole ed istituti a carattere atipico.

4. Gli Istituti educativi per audiolesi sono sottoposti alla vigilanza dei Ministero della Pubblica Istruzione che può esercitarla tramite il competente Ufficio scolastico regionale.

Gli istituti educativi per audiolesi stipulano convenzioni con le A.S.L. competenti per territorio e con personale specialistico al fine di attuare il recupero delle capacità psicofisiche, relazionali e culturali miranti ad una adeguata integrazione nel tessuto sociale degli alunni convittori e semiconvittori audiolesi. Stipulano, inoltre, convenzioni con le Università ed altri Enti pubblici o privati per la realizzazione di progetti di natura socio assistenziale per audiolesi.

6. I predetti istituti elaborano progetti speciali per l'istruzione professionale e l'inserimento delle attività lavorative degli alunni che conseguono in maggiore età d diploma di compimento degli studi secondati superiori o la licenza media e, inoltre, per la partecipazione dei giovani audiolesi ai corsi di studio universitari.

 

Art. 12 (Organi collegiali attribuzioni e composizione)

 

1. Sono organi degli istituti educativi per audiolesi, il Rettore, che svolge le funzioni del dirigente scolastico, ai sensi del decreto legislativo 6 marzo 1998, n. 59, e i seguenti organi collegiali:

a) Il consiglio di amministrazione che definisce gli indirizzi generali per l'attività dell'istituto anche in rapporto con il contesto territoriale, autorizza la stipula di contratti e convenzioni con università, enti, istituzioni ed esperti, approva i bilanci, determina le forme di autofinanziamento, predispone ed approva il regolamento di istituto, stabilisce i criteri generali per l'utilizzazione delle risorse finanziarie e per l'uso degli spazi dell'istituto;

b) il collegio degli educatori che elabora progetti concernenti le attività educative e ne verifica i risultati.

2. Del consiglio di amministrazione fanno parte:

(a) il rettore che lo presiede

(b) il coordinatore dell'Istituto educativo

(c) il direttore dei servizi generali e amministrativi

(d) un docente della scuola frequentata dal più elevato numero di alunni convittori c/o semiconvittori;

(e) un rappresentante dell'amministrazione regionale, un rappresentante dell'amministrazione provinciale, un rappresentante dell'E.N.S.;

(f) due rappresentanti degli educatori, designati dal collegio degli educatori;

(g)due rappresentanti dei genitori degli alunni interni designati dall'assemblea dei genitori;

(h) due rappresentanti degli alunni convittori e/o semiconvittori frequentanti le scuole secondarie superiori, designati dal comitato degli studenti di cui all'art. 8 del presente regolamento.

3. Del collegio degli educatori, presieduto dal rettore, fa parte tutto il personale educativo dell'istituto, nonché il coordinatore dell'Istituto educativo.

4. Il consiglio di amministrazione è nominato con decreto del Ministro della pubblica istruzione e dura in carica tre anni.

5. Il consiglio di amministrazione è tenuto ad effettuare incontri periodici con i docenti delle scuole frequentate dagli alunni convittori e semiconvittori.

 

Art. 13 (Disposizioni finali)

 

1. Il presente regolamento entra mi vigore dal 1 settembre 2000, data in entrata in vigore del regolamento in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche.

2. Ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, agli istituti educativi cessano di applicarsi le seguenti disposizioni di legge, che sono abrogate dalla data di entrata mi vigore del presente regolamento:

a) dall'art. 119 all'art. 125, artt. 131 e 136, dall'art. 138 all'art. 141 del R.D. 6 maggio 1923, n. 1054;

b) art. 1, dall'art. 7 all'art. 23, dall'art. 82 all'art. 91, dall'art. 112 all'art. 137, dall'art. 159 all'art.163, dall'art. 177 all'art. 185, dall'art. 185 all'art. 188 dei R.D. 1 settembre 1925, n. 2009.

c) dall'art. 1 all'art. 3 della legge 9 marzo 1967, n.150;

d) dall'art. 203, commi 1-2-3-4-5-6-7-9-10-12, e art. 204, commi 1-2-3-4-5-6-7-8-10-13, dei decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 limitatamente alle disposizioni concernenti gli educandati femminili dello Stato.

e) il R.D. 23 dicembre 1929, n. 2392 e il R.D. 1 ottobre 1931, - n. 1312 limitatamente alle disposizioni concernenti gli educandati femminili dello Stato.

f) La legge 10 ottobre 1957, n. 1036.

3. Con successivo regolamento, da adottare entro il. 1 settembre 2000. si provvederà ad individuare eventuali ulteriori disposizioni incompatibili con quelle del presente regolamento.

 

 

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