FLESSIBILITA' ASTENSIONE OBBLIGATORIA: APPLICAZIONE TRANSITORIA (1/9/2000)


Come è noto l'articolo 12 della legge 53/2000 ha introdotto la facoltà per le lavoratrici dipendenti di utilizzare in forma flessibile il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro di cui all'articolo 4 della legge 1204/1971, posticipando di un mese l'inizio del periodo e fruendo di quattro mesi di assenza successivamente al parto.


L'applicazione della norma era condizionata all'emanazione di un decreto interministeriale che individuasse i lavori per i quali deve essere precluso l'esercizio di tale facoltà. Tuttavia i ministeri interessati hanno concordato che nelle more dell'emanazione del provvedimento in questione sia possibile utilizzare l'opzione a determinate condizioni, indicate nella
C.M. n. 43/2000 del Ministero del Lavoro, Direzione Generale dei rapporti di lavoro.


Le lavoratrici interessate potranno quindi "immediatamente" rivolgere istanza al datore di lavoro, corredata delle necessarie certificazioni mediche, acquisite nel corso del settimo mese di gravidanza. Si rammenta che la certificazione del cosiddetto "medico competente", previsto dal d.l.vo 626/1994, è necessaria soltanto nei casi in cui tale medico sia stato nominato in relazione alla individuazione dei rischi sul luogo di lavoro.

 

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