C.M. 25/2000-Congedi per adozione (26/4/2000)

Depositiamo, in allegato, la Circolare n. 25 del 27.1.2000 con la quale, riportando analoga disposizione del Dipartimento della Funzione Pubblica, si forniscono chiarimenti in merito alla fruizione del congedo, utile alla permanenza in uno Stato estero, da parte di quei dipendenti in procinto di adottare minori stranieri.


 

 

Ministero della Pubblica Istruzione

C.M. n. 25 del 27.1.2000

Prot. n. 46755/BL

Oggetto: Congedo per adozione o affidamento preadottivo.

Si trasmette per opportuna conoscenza la lettera n. 3280/10 del 4.1.2000 con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la funzione pubblica - in seguito ad un quesito formulato da questa amministrazione, ha fornito alcuni chiarimenti in merito alla fruizione, da parte dei dipendenti che abbiano un minore straniero in affidamento, di un congedo di durata corrispondente al periodo di permanenza nello Stato straniero richiesto per l'adozione [art. 39-quater, comma 1, lett. c) della legge 4.5.1983, n. 184, introdotto dall'art. 3 della legge 31.12.1998, n. 476].

In particolare, con la nota sopra citata, il Dipartimento per la funzione pubblica ha precisato:

F.to Per il Capo di Gabinetto

Armando Pietrella

* * * * *

"Presidenza del Consiglio dei Ministri

Dipartimento della Funzione Pubblica

Ufficio P.P.A./Graz/cc

Prot. n. 3280/10 del 4 gennaio 2000

Al Ministero della P.I.

Uff. Gabinetto

ROMA

Oggetto: Congedo per adozione o affidamento preadottivo.

Si riscontra la vs. nota n. 38783/99 con la quale si chiede a questo Dipartimento l'avviso interpretativo concernente l'art. 39-quater, comma 1, lett. c) della legge n. 476/98.

Specificatamente si richiede a quale istituto il congedo indicato in oggetto possa essere assimilato; viene prospettata inoltre nel quesito la problematica riguardante il trattamento economico da riconoscere al dipendente in corrispondenza di tale permesso.

Al riguardo preme precisare che l'istituto giuridico in argomento non deve essere assimilato ad alcun altra fattispecie essendo previsto da una specifica disposizione di legge.

Per quanto attiene il trattamento economico, si evidenzia che la stessa legge [all'art. 31, comma 3, lett. n)] dispone che detti periodi di astensione dal lavoro siano da ritenersi non retribuiti.

Infine, in ordine alla concedibilità del permesso ad entrambi i genitori sembra potersi sostenere che la norma nulla opponga a tale possibilità, quando la contemporanea permanenza dei suddetti sia richiesta ai fini dell'adozione nello Stato straniero.

F.to Il Direttore dell'Ufficio

Ubaldo Poti

 

 

 

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