PASSAGGIO PERSONALE ATA DAGLI EE.LL. ALLO STATO (22/6/2000)

 

Depositiamo il comunicato della Confederazione con il protocollo d'intesa sul funzionamento dei servizi ATA e sul trasferimento delle funzioni ATA dagli Enti Locali alla scuola.

 


 

 

Dipartimento Politiche Settoriali e Contrattuali

POLITICHE DEL PUBBLICO IMPIEGO

 

 

- USR

- UST

- FEDERAZIONI E SINDACATINAZIONALI DI CATEGORIA

- CENTRO STUDI FI

- ENTI CISL

- COORDINAMENTI: Donne, Giovani, Immigrati

LL.SS.

e,p.c. - SEGRETERIA CONFEDERALE

 

 

 

Roma, 6 giugno 2000

Pub 0028/CP

 

OGGETTO: Protocollo d'intesa sul funzionamento servizi A.T.A. e sul trasferimento funzioni A.T.A. dagli EE.LL. alla scuola

 

 

 

 

È stato siglato al Ministero della P.I. un protocollo d'intesa riguardante l'assetto e il funzionamento dei servizi amministrativi, tecnico e ausiliari delle Scuole dell'autonomia e alcuni aspetti relativi ai problemi connessi al trasferimento delle funzioni A.T.A. dagli EE.LL allo Stato.

Per quanto riguarda l'assetto e il funzionamento dei servizi A.T.A., giunge alla conclusione una vertenza che ha visto anche uno sciopero della categoria, con una soddisfacente definizione del nuovo assetto degli organici in termini quantitativi e impegni amministrativi adeguati a garantire funzionalità ed efficienza nella fase di assestamento delle nuove competenze legate all'autonomia scolastica. Sulla complessa materia si rinvia al giudizio espresso dai Sindacati Scuola nel comunicato del 6 giugno.

E' stato formalizzato inoltre l'impegno del M.P.I. a recuperare risorse necessarie a finanziare la retribuzione accessoria del personale ATA passato dagli EELL alla Scuola, in modo da garantire parità di trattamento a tutto il personale anche relativamente al problema delle graduatorie di supplenza.

 

Si è ribadito il principio del subentro da parte della P.I. nei contratti di appalto relativi alle funzioni A.T.A. passate dagli EE.LL alla scuola e la proroga di un anno di contratti con scadenza antecedente al 30/6/2000; la prosecuzione dei progetti di lavori socialmente utili secondo quanto previsto dall'art. 5 del d.l. 81/2000 e l'impegno ad una ulteriore stabilizzazione dei lavoratori impegnati nei lavori socialmente utili attraverso contratti di appalto.

Una sede di concertazione interistituzionale aperta ai sindacati dovrebbe consentire un monitoraggio costante del processo di trasferimento e offrire l'opportunità di trovare adeguate soluzioni ai problemi che via via si presentano, garantendo il rispetto degli impegni assunti.

L'auspicio ovvio è che questo protocollo consenta la conclusione della trattativa aperta all'ARAN relativa al trattamento giuridico, economico e previdenziale del personale passato dagli Enti Locali alla Scuola.

Cordiali saluti.

 

 

 

IL SEGRETARIO CONFEDERALE IL SEGRETARIO CONFEDERALE

(Raffaele Bonanni) (Lia Ghisani)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

All.n. 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DEGLI AFFARI GENERALI ED AMMINISTRATIVI

P r o t o c o l l o D' i n t e s a

tra

il Ministero della Pubblica Istruzione

e

LE OO.SS. CGIL, CISL, UIL E SNALS

 

L e p a r t i

Premesso che

La presente intesa è finalizzata a rimuovere gli ostacoli ed i problemi segnalati dalle organizzazioni sindacali CGIL, CISL, UIL e SNALS e dalle rispettive Confederazioni in merito alla funzionalità dei servizi a.t.a in previsione dell'avvio dell'autonomia scolastica nelle scuole, anche a seguito dell'attuazione e dell'art. 8 della legge 124/99, e a definire gli interventi a sostegno e supporto necessari a garantirne il buon funzionamento a partire dal 1/9/2000 attraverso:

 

 

c o n c o r d a n o

  1. in merito alla necessità di costituire una sede di concertazione e monitoraggio, sulle modalità di attuazione del trasferimento allo Stato delle funzioni e del personale già di competenza degli Enti locali, con la partecipazione di rappresentanti del Ministero della Pubblica Istruzione, del Lavoro e Previdenza Sociale, dell'Interno, del Tesoro, Bilancio e Programmazione Economica, del Dipartimento per la Funzione Pubblica, dell' A.N.C.I, dell'U.P.I.. dell'U.N.C.E.M e delle Organizzazioni sindacali che sottoscrivono la presente intesa;

  1. sull'esigenza di limitare all'anno scolastico 2000-01 i criteri di determinazione degli organici del personale A.T.A. adottati dall'Amministrazione, considerato che per la ristrettezza dei tempi a disposizione, non è stata raggiunta l'intesa nella procedura di cui all'art. 53 del contratto sopra richiamato. Ciò al fine di verificare gli effetti di tali criteri con riguardo:

  1. alla consistenza quantitativa delle dotazioni organiche e alla corrispondenza complessiva con la dotazione definita per l'anno scolastico corrente;
  2. all'aderenza degli stessi criteri alle esigenze di funzionamento delle istituzioni scolastiche e all'assolvimento dei nuovi compiti derivanti dal regolamento sull'autonomia delle scuole;
  3. All'adozione di opportune misure correttive, da definire in sede di concertazione entro il 15 febbraio del 2001, qualora gli effetti dei criteri di cui al punto 2, congiunti alle conseguenze del dimensionamento delle istituzioni scolastiche, risultassero inadeguati alle esigenze del sistema scolastico, tenuto conto, in particolare, del personale trasferito dagli Enti locali e delle funzioni svolte mediante contratti e progetti di lavori socialmente utili;

  1. di rideterminare, conseguentemente, le dotazioni organiche della scuola dell'autonomia con effetto definitivo dell'anno scolastico 2001-02 e con l'obiettivo di assicurare a tutte le istituzioni scolastiche dotazioni adeguate alle effettive esigenze, riequilibrando, inoltre, i criteri adottati per i diversi gradi e ordine di scuola in relazione all'avvenuto processo di dimensionamento delle scuole e del decentramento dell'amministrazione periferica, A tale proposito i criteri definitivi dovranno individuare una dotazione di base comune di operatori amministrativi e collaboratori scolastici in rapporto ai parametri di dimensionamento, in attuazione dei principi indicati dall'art. 53 del C.C.N.I.;
  2. fermo restando la scadenza naturale dei contratti, sulla necessità di proroga di un anno di quelli in cui l'amministrazione è subentrata, aventi scadenza antecedente al 30 giugno 2000 e stipulati dagli enti locali per assicurare l'esercizio di funzioni connesse alle attività delle istituzioni scolastiche che, fino al 31 dicembre 1999, avevano personale a carico degli stessi enti;
  3. sulla necessità di prosecuzione dei progetti di lavori socialmente utili, in atto nella scuola, promossi da enti locali per le finalità di cui al punto 4 con particolare riguardo agli adempimenti previsti dall'art. 5, del decreto legislativo 81/2000;
  4. sull'esigenza di una rapida conclusione delle trattative sull'accordo collettivo per il personale trasferito dagli Enti locali allo Stato;
  5. sull'impegno a perseguire la stabilizzazione dei soggetti impegnati nei lavori socialmente utili, a mezzo di contratti di appalto;
  6. sull'esigenza di garantire omogeneità di trattamento, nelle operazioni di reclutamento del personale, tra le persone già incluse nelle graduatorie provinciali predisposte dai Provveditorati agli Studi e quelle che hanno precedentemente prestato servizio, in scuole statali, con rapporti di lavoro a tempo determinato con gli Enti locali.

 

 

Per le finalità sopraindicate

 

Il M i n i s t r o si i m p e g n a

 

  1. a garantire ulteriori le risorse necessarie a finanziare la retribuzione accessoria del personale ATA, al fine di riconoscere parità di trattamento tra i lavoratori trasferiti dagli Enti locali e quelli già dipendenti dallo Stato;
  2. ad emanare i provvedimenti necessari per le assunzioni a tempo indeterminato e a tempo determinato dall'inizio dell'attività didattica nel prossimo anno scolastico, garantendo parità di trattamento a tutto il personale, come sopra indicato, tramite modalità che prevedano:

  1. la compilazione, per le qualifiche professionali amministrative e tecniche, di elenchi provinciali di aspiranti al conferimento di supplenze a partire dalla fascia di coloro che abbiano prestato almeno 30 giorni di servizio nelle scuole statali, compresi coloro che abbiano svolto i medesimi servizi con rapporto di lavoro costituito con gli Enti locali;
  2. l'adozione di analoga procedura di cui al punto a) per le qualifiche ausiliarie, che preveda l'ulteriore integrazione delle graduatorie provinciali per il conferimento delle supplenze con il personale precario degli Enti locali;
  3. a verificare nell'ambito dell'attuazione della riforma del collocamento le condizioni e le possibilità per la definizione di procedure specifiche di reclutamento coerenti con le esigenze di funzionalità della scuola dell'autonomia, da attivare dopo l'esaurimento degli elenchi di cui al precedente punto b);

  1. a promuovere gli opportuni provvedimenti legislativi, ove risultino necessari al conseguimento degli obiettivi indicati ai punti I e II;
  2. ad attuare, in fase di riorganizzazione della Amministrazione periferica, scelte di gradualità, tali da non sovraccaricare le istituzioni scolastiche con compiti amministrativi e gestionali, programmando gli opportuni interventi di formazione e aggiornamento del personale amministrativo della scuola e degli stessi uffici provinciali;
  3. a risolvere efficacemente il problema posto dai numerosi provvedimenti amministrativi, in arretrato negli uffici di cui sopra, relativi a personale docente e a.t.a. in servizio, escludendo, peraltro, l'affidamento dei relativi adempimenti alle istituzioni scolastiche e definendo specifici progetti di smaltimento appositamente finanziati;
  4. a potenziare e adeguare l'attuale sistema di informatizzazione dei servizi amministrativi scolastici alle esigenze della scuola dell'autonomia;
  5. a reperire risorse finanziarie per la formazione in servizio di tutto il personale sopraindicato e per la retribuzione delle prestazioni aggiuntive richieste, attuando quanto già previsto dai contratti collettivi nazionali integrativi;
  6. a procedere alla definizione del regolamento sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, recependo le norme contrattuali relative alle competenze attribuite ai direttori dei servizi generali e amministrativi;
  7. ad effettuare interventi volti a garantire il tempestivo pagamento del personale supplente da parte degli uffici del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica;
  8. a garantire, comunque, il regolare e tempestivo pagamento del personale supplente assunto temporaneamente dai Capi di istituto;
  9. a convocare le organizzazioni sindacali entro il 15 giugno, per definire la corretta applicazione degli artt. 50 e 52, c. 8, del CCNI.

 

Roma 5 giugno 2000

 

 

 

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