Testo intesa Ata Enti Locali (2/5/2000)

 

Intesa nazionale sul servizio nelle scuole ex enti locali.

Pubblichiamo il testo dell'intesa raggiunta con l'amministrazione su due questioni di rilievo e che attengono al transito del personale a.t.a. degli enti locali allo stato.

La prima questione riguarda le convenzioni per le funzioni miste. L'intesa, su questo punto, non rappresenta una novita', nel senso che l'istituto della convenzione per la continuazione di quelle mansioni che attengono a competenze rimaste all'ente locale, è già utilizzato in molti comuni e province.- Con l'intesa si vuole sollecitare l'amministrazione periferica ad attivare i comuni o le province disattente sul problema.

Per il sindacato territoriale e' un ulteriore strumento di iniziativa. Nei confronti del provveditorato e dei comuni.

La seconda questione , invece, e' innovativa per due aspetti:

1) nel determinare il numero di personale ata che l'ente locale forniva si deve fare riferimento all'organico o al numero massimo di personale fornito a qualunque titolo (a tempi indeter., a tempo determinato, lsu,

Lpu, temporaneo, anziani, obiettori , ecc.) contando anche le prestazioni di lavoro straordinario.

2) nei casi di assenza del personale in servizio nei plessi di scuola elementare e materna l'intesa chiarisce, non solo che la figura unica va determinata con riferimento a ciascun turno di servizio, ma va prevista la sostituzione, per assenze inferiori a 30 gg., anche quando l'organico preveda più' di una figura, ma ciò sia necessario per garantire il servizio.

L'intesa raggiunta attiene ad aspetti che attengono al servizio scolastico, mentre rimangano al palo tutte le questioni rigurdanti il trattamento giuridico ed economico del personale transitato. Il confronto con l'Aran e' interrotto da diverse settimane.

La vertenza che abbiamo aperto, sul personale ata, non attiene solo al taglio degli organici, ma anche all'incertezza e alla confusione su tutta questa vicenda sul passaggio.


Il Ministero della Pubblica Istruzione e i Sindacati nazionali della scuola, CGIL, CISL, UIL e SNALS,

a seguito dei trasferimento dei personale ATA, dagli Enti Locali allo Stato, effettuato ai sensi dell'art.8 della legge 315/1999, n. 124, per garantire, a livello nazionale, uniformità della gestione effettuata e di assicurare omogeneità ai servizi scolastici, sia a quelli trasferiti che a quelli misti, parte dei quali rimane di competenza degli Enti Locali, convengono sulle seguenti modalità di applicazione delle disposizioni già impartite in materia dal Ministero della Pubblica Istruzione.

Le parti firmatarie della presente intesa verificheranno, a livello centrale e periferico, l'applicazione delle procedure concordate. Tali procedure saranno tradotte in analoghe intese a livello provinciale ai sensi dell'art. 5 del CCNL della Scuola.

1) APPLICAZIONE DEL CCNL-COMPARTO SCUOLA AL PERSONALE TRASFERITO

Al personale ATA trasferito dagli Enti Locali allo Stato a far data dal 1-1-2000 si applicano le disposizioni normative e contrattuali di natura giuridica ed economica riferite al CCNL della Scuola e al CCNI.

2) FUNZIONI MISTE-CONVENZIONI CON GLI EE.LL. PER LA RELATIVA GESTIONE

Lo svolgimento dei servizi già di competenza degli Enti Locali, non trasferiti allo Stato, deve essere attuato in regime di convenzione dalle scuole, nel rispetto delle disponibilità finanziarie, in coerenza alla quantità e agli standard precedentemente garantiti dagli Enti.

Limitatamente all'anno scolastico 1999/2000, nelle scuole interessate, le cosiddette "funzioni miste" necessarie a garantire la qualità complessiva dei servizi che permangono di competenza degli Enti locali (ad esempio assistenza scolastica in genere: pre/post - scuola, assistenza sugli scuola-bus, servizi di mensa, ivi compreso lo "scodellamento" ecc. ) - potranno essere svolte, quali attività aggiuntive, in via prioritaria, dal personale ATA., già dipendente degli Enti locali.

Al fine di salvaguardare comunque la continuità dei citati servizi, le predette attività potranno essere assunte nel P.O.F. dell'istituzione scolastica previa delibera del Consiglio di circolo o d'istituto sulla base della convenzione stipulata con il competente Ente Locale.

Ai fini in parola, come peraltro già previsto nelle apposite istruzioni ministeriali, i Provveditori agli studi cureranno ogni opportuna forma di coordinamento per la definizione di convenzioni fra gli Enti locali interessati e le singole scuole, fornendo possibili schemi di convenzione in cui siano indicate:

- le attività interessate che permangono di competenza degli Enti Locali;

- la quantità della relativa prestazione;

- la durata complessiva della prestazione;

- il richiamo alle disposizioni dei CCNL della Scuola e dei CCNI in materia di orario, di organizzazione dei lavoro, di prestazioni aggiuntive;

- le risorse messe a disposizione dall'Ente locale per retribuire le attività di loro competenza;

- la precisazione che le attività di spettanza degli EE.LL. vengono svolte una volta acquisita la necessaria documentazione di pertinenza degli Enti stessi, cui compete assicurare il rispetto della normativa vigente in materia (ad es. lo svolgimento delle procedure per le prescritte autorizzazioni sanitarie e delle garanzie assicurative di responsabilità civile relative anche ai singoli operatori);

- la compatibilità dei servizi aggiuntivi con la preminente funzione della scuola;

- la esplicita dichiarazione che lo svolgimento delle funzioni miste è limitato al corrente anno scolastico 1999/2000:

- l'impegno degli Enti Locali a garantire la fruizione dei pasti da parte degli operatori che svolgono effettivo servizio di supporto ai servizi di mensa.

Le funzioni miste in argomento, attivate di norma a seguito di convenzione, vanno prioritariamente attribuite al personale che ne faccia richiesta. Tuttavia, al fine di assicurare la continuità dei servizi per l'anno scolastico in corso, l'espletamento delle predette attività potrà essere assicurato da altri operatori disponibili, anche se diversi da quelli che già svolgevano le citate funzioni miste nella medesima scuola. Per le modalità di attribuzione dell'incarico riguardante le funzioni miste nonché per la relative retribuzioni minime costituiranno utile riferimento il contratto nazionale ed il contratto integrativo della Scuola.

3) COPERTURA DEI POSTI VACANTI E SOSTITUZIONE DEL PERSONALE ASSENTE

Le parti convengono che per garantire il servizio ATA nelle istituzioni scolastiche cui precedentemente provvedevano gli enti locali, le nomine, da parte dei Provveditori agli studi, verranno conferite, rispetto ai vari profili professionali, nel numero previsto dall'organico determinato dall'Ente locale o, rispetto al numero massimo di operatori a qualunque titolo fornito dall'Ente nel periodo 25/5- 31/12/1999, anche con prestazioni di lavoro straordinario.

Preso atto delle diramate istruzioni che autorizzano l'immediata sostituzione dell'unico operatore che si assenti temporaneamente dal servizio anche per un periodo inferiore ai 30 giorni, le parti convengono che esse si debbano riferire a ciascun turno di servizio. Inoltre, limitatamente ai plessi scolastici delle scuole Elementari e Materne, ove sia strettamente necessario - a seguito di particolari e motivate esigenze di servizio - potranno essere conferite, in via eccezionale e transitoria supplenze brevi di personale ausiliario, per periodo di assenze inferiori a 30 giorni, solo dopo che si sia verificata l'impossibilità di coprire le predette assenze. A tale riguardo vanno espletate le procedure previste dall'art. 6 del C.C.N.L. 26\5\1999.

Restano ferme le intese già sottoscritte a livello provinciale e le convenzioni già stipulate se di miglior favore.

In sede di intese a livello provinciale con le organizzazioni sindacali ai sensi dei CCNL della Scuola verrà posta ogni cura per il coinvolgimento delle rappresentanze locali dell'ANCI e dell'UPI.

DELEGAZIONE DI PARTE PUBBLICA

OO.SS.: C.G.I.L. - C.I.S.L. - U.I.L. - S.N.A.L.S.

 

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