Trasferimento personale ATA Enti-Locali - Sostituzione personale assente (3/2/2000)

 

Depositiamo la C.M. 20 del 2.2.200 con la quale il Ministero della P.I., su nostra sollecitazione, ha precisato che le regole "statali" che limitano la sostituzione del personale a.t.a., trasferito dagli enti locali, per periodi di assenza non inferiori a 30 giorni, non si applicano ai casi in cui esista, come spesso accade nei plessi scolastici di piccoli Comuni, una solo unità di personale a.t.a. in servizio.

Si tratta di una parziale, seppure importante risposta, alle problematiche legate alla garanzia della continuità del servizio su cui sono in corso ulteriori confronti con l'Amm.ne (il prossimo è previsto per il 4.2.2000).

Sul merito della circolare, va precisato, che l'unità di personale si calcola in relazione a ciascun turno di servizio.

 

Ministero della Pubblica Istruzione

 

Prot. 20 del 2.2.2000

Oggetto - Legge 3/5/1999, n. 124 art. 8 - trasferimento del personale ATA dipendente degli Enti Locali allo Stato - Sostituzione personale assente.

 

Viene segnalato lo stato di difficoltà in cui versano alcune istituzioni scolastiche nelle quali, a seguito di trasferimento del personale ATA dagli Enti Locali allo Stato, esiste un unico operatore in servizio, che, assentandosi legittimamente, non potrebbe essere sostituito per assenza di durata inferiore a 30 giorni, ai sensi dell'art. 19 dell'O.M. n. 59/94 come risulta sostituito dall'O.M. 325/94. La disposizione predetta non può essere applicata nel caso sopra indicato, in quanto il mancato conferimento di supplenza determinerebbe una interruzione di pubblico servizio. Pertanto, in presenza di figura unica in servizio nella istituzione, si provvede comunque, per stato di necessità, alla immediata sostituzione in caso di assenza.

 

Il Direttore Generale

 

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