TRIBUNALE DI ROMA 1° GRADO

Il giudice, a scioglimento della riserva che precede, osserva:

 

Con ricorso del 21.12.1999 l'Organizzazione Sindacale COBAS Scuola ed il suo Coordinamento Provinciale di Roma, agendo contro il Ministero della Pubblica Istruzione, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Provveditorato agli Studi di Roma e l'Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazione (ARAN) nonché nei confronti delle Confederazioni sindacali Cgil, Cisl, Uil, Confsal, Cisal, Ugl, Rdb/Cub, hanno chiesto dichiararsi l'antisindacalità degli atti del Ministero della Pubblica Istruzione e del Provveditorato agli Studi di Roma in forza dei quali i capi di istituto negano loro la possibilità di convocare assemblee del personale in orario di lavoro disponendo la rimozione degli effetti di tali atti con il riconoscimento del diritto violato, eventualmente annullato e/o disapplicando il Contratto collettivo nazionale quadro del 7.8.1999 sulle prerogative sindacali (con consequenziale annullamento di ogni altro atto, anche di derivazione pattizia, connesso) o dichiarando la rilevanza e non manifesta infondatezza della eccezione di legittimità costituzionale dell'art.1 del decreto-legge 5/1999 (convertito in legge 69/1999) con conseguente rimessione degli atti alla Corte Costituzionale e declaratoria di nullità e/o disapplicazione dell'accordo sindacale 19.1.1999 richiamato da detta norma.

In subordine le organizzazioni ricorrenti hanno chiesto, ex art. 700 CPC, sospendersi l'efficacia dei provvedimenti indicati concedendo loro, in via cautelare, la possibilità di svolgimento delle assemblee in attesa del riconoscimento del relativo diritto. Ciò poiché, mentre, in base all'accordo quadro sulle prerogative sindacali, il diritto di convocare assemblee è conferito alle organizzazioni che abbiano raggiunto una determinata soglia di consensi, venendo fatte slittare "praticamente all'infinito" le elezioni, di fatto è resa impossibile la convocazione di assemblee.

Si sono costituiti in giudizio il Ministero convenuto, la presidenza del Consiglio dei Ministri, il Provveditorato agli Studi, l'ARAN e la Cgil deducendo l'inammissibilità e infondatezza del ricorso.

Dopo la discussione orale sono state depositate note illustrative autorizzate.

La domanda, a prescindere da ogni considerazione di merito, deve essere considerata inammissibile in tutte le sue articolate progettazioni.

Ai sensi dell'art. 28 dello Statuto dei Lavoratori è sanzionabile la condotta antisindacale del datore di lavoro laddove nella specie, come correttamente rileva la Cgil, non è, in definitiva, censurata una condotta del datore di lavoro (divieto di tenere assemblee in orario di lavoro) ma vengono censurati gli atti per effetto dei quali, ed in applicazione di norme di legge, si è ritenuto insussistente il requisito della rappresentatività di una determinata Organizzazione Sindacale, requisito che potrà venire in essere invece, all'esito delle elezioni che si terranno in data già stabilita.

D'altro canto l'accordo collettivo quadro per la costituzione delle RSU non è ostativo al diritto rivendicato limitandosi a disciplinare costituzione e attività delle rappresentanze né appare rilevante la questione di legittimità costituzionale delle norme per effetto delle quali le elezioni sono state fissate al dicembre 2000.

Quanto alla domanda ex art. 700 CPC, a prescindere dall'inammissibilità del contestuale ricorso a due tipi di procedimento caratterizzati da diversi presupposti e finalità, non è sufficientemente evidenziato il pregiudizio imminente ed irreparabile che deriva alle OO.SS. ricorrenti del diniego (attuale ed in base alla normativa vigente) di tenere assemblee durante l'orario di lavoro (assemblee che non costituiscono l'unico strumento per coltivare i rapporti delle organizzazioni sindacali con i singoli lavoratori) mentre sembra esulare dalla competenza del giudice del lavoro la verifica dei provvedimenti della Pubblica Amministrazione di ricognizione della rappresentatività di una determinata organizzazione sindacale (sotto tale aspetto, comunque, parte ricorrente non contesta che la normativa vigente abbia avuto corretta applicazione).

La natura della controversia suggerisce l'opportunità di una integrale compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso ed integralmente compensate tra le parti le spese di lite.

 

Roma, 21 febbraio 2000

 

 

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