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Salone della Musica 1997

Lingotto Fiere, 16-21 ottobre 1997

Regolamento generale

Art. 1 - SALONE DELLA MUSICA TORINO

Il "Salone della Musica Torino" è non solo una mostra mercato ma anche un evento culturale che offre al grande pubblico e agli operatori del settore la possibilità di apprezzare il panorama musicale (di seguito "Manifestazione"). La Manifestazione è organizzata da Prosa S.c.r.l. (di seguito "Prosa") e si terrà nel periodo compreso tra il 16 e il 21 ottobre 1997 presso Lingotto Fiere, in via Nizza 294, 10126 Torino, gestito da Expo 2000 S.p.A.

Art.2 - REQUISITI Dl AMMISSIONE

Possono essere ammessi a partecipare alla Manifestazione le case discografiche, i produttori di strumenti, gli editori italiani e stranieri, gli enti, le associazioni, i consorzi, le fondazioni e gli altri soggetti promotori, sostenitori, realizzatori di prodotti e servizi musicali o collegati alla musica e di attività connesse a tali prodotti e servizi.

Art. 3 - DOMANDA Dl AMMISSIONE E PAGAMENTO

La Domanda di Ammissione deve essere inoltrata a Prosa presso Expo 2000 S.p.A., Via Nizza 294, 10126 Torino, entro il 31 luglio 1997 debitamente firmata nei due spazi appositi. Non sono ritenute valide e non attribuiscono alcun diritto all’Espositore né alcun obbligo da parte di Prosa le Domande di Ammissione prive delle suddette firme. La Domanda di Ammissione dovrà essere inoltrata unitamente alla Caparra Confirmatoria. Nel caso in cui nello Spazio Espositivo siano presenti Espositori Ospiti, l’Espositore è tenuto al pagamento della tassa di iscrizione per ciascuno di essi, da includersi nella Caparra Confirmatoria. Il pagamento del saldo del Corrispettivo dovrà essere effettuato successivamente al ricevimento della fattura e comunque entro e non oltre il giorno precedente la data di inizio della Manifestazione. Solo con il pagamento del Corrispettivo, l’Espositore avrà diritto all’occupazione dello Spazio Espositivo assegnato. Tale diritto non è cedibile a terzi.

Art. 4 - ACCETTAZIONE

L’accettazione della Domanda di Ammissione e l’assegnazione dello Spazio Espositivo sono rimesse all’insindacabile giudizio di Prosa. Nel caso di mancata ammissione ne sarà data comunicazione, senza necessità di motivazione, con restituzione di quanto versato. L’Espositore non potrà richiedere a Prosa alcun indennizzo per alcun titolo o causale. Prosa si riserva comunque la facoltà di modificare le modalità di partecipazione, l’ubicazione e le dimensioni dello Spazio Espositivo e del posteggio assegnato. L’eventuale modifica non darà diritto all’Espositore al risarcimento ma soltanto alla possibilità di recedere dal contratto.

Art. 5 - RINUNCIA

La rinuncia dell’Espositore a partecipare alla Manifestazione, per qualsiasi motivo, dovrà essere comunicata a mezzo di lettera raccomandata o telegramma indirizzato a Prosa, via Susa 35, 10138 Torino, almeno 60 giorni prima dell’inizio della Manifestazione. In tal caso verrà trattenuta da Prosa esclusivamente la tassa di iscrizione dell’Espositore e degli Espositori Ospiti. Nel caso in cui la rinuncia pervenga successivamente al 60° giorno precedente l’inizio della Manifestazione, Prosa tratterrà la Caparra Confirmatoria. Nel caso in cui la rinuncia pervenga successivamente all’emissione della fattura sarà dovuto il pagamento del Corrispettivo e della penale di cui all’articolo 21.

Art. 6 - TESSERE

Prosa, a mezzo Expo 2000 S.p.A., rilascerà a ciascun Espositore tessere con un ingresso giornaliero in numero proporzionale all’estensione dello Spazio Espositivo. Tutte le tessere dovranno essere intestate alla persona designata quale beneficiaria. In mancanza esse non daranno diritto all’ingresso alla Manifestazione. Verrà inoltre rilasciata una tessera per ogni Espositore Ospite, fino a un massimo di dieci.

Art. 7 - ALLESTIMENTO

L’allestimento dello Spazio Espositivo assegnato avrà inizio il 10 ottobre 1997 alle ore 8.00 e dovrà terminare entro le ore 23.00 del giorno antecedente l’apertura della Manifestazione, salvo per gli impianti elettrici e idrici che dovranno essere ultimati entro le ore 12 del 15 ottobre 1997 per il controllo della Commissione di Vigilanza. Se entro tali termini l’Espositore non avrà provveduto all’allestimento, Prosa potrà risolvere il contratto ai sensi dell’art. 1456, c.c. L’Espositore sarà tenuto al pagamento del Corrispettivo e della penale di cui all’art. 21 e Prosa potrà liberamente disporre dello Spazio Espositivo. L’allestimento dovrà essere eseguito nel seguente orario: 8.00 - 20.00 dal 10 al 14 ottobre 1997 e 8.00 - 23.00 il 15 ottobre 1997, salvo modifiche altrimenti comunicate all’Espositore. Eventuali deroghe a tale orario dovranno essere richieste per iscritto a Prosa presso Expo 2000 S.p.A., specificando per esteso i nominativi delle persone interessate con almeno 12 ore di anticipo e comporteranno un addebito pari a L. 400.000 per ogni ora. L’Espositore non potrà installare nello Spazio Espositivo arredamenti o oggetti tali da privare luce, arrecare molestia o nuocere ad altro Espositore. Prosa si riserva il diritto di far eliminare o modificare, a spese dell’Espositore, quelle installazioni che possono essere di pregiudizio o danno all’aspetto generale della Manifestazione, o di incomodo agli altri Espositori o al pubblico.

Art. 8 - SMONTAGGIO

Lo smontaggio dello Spazio Espositivo inizierà il 22 ottobre 1997 e dovrà terminare entro le ore 12 del 25 ottobre 1997. Lo smontaggio dovrà avere luogo nei giorni sopra indicati dalle ore 8.00 alle ore 20.00 salvo il 25 ottobre e salvo modifiche comunicate da Prosa. Prima di tale data non sarà consentito iniziare le operazioni di smontaggio o asportare materiali in esposizione. L’uscita dei materiali è comunque subordinata al ritiro, da parte dell’Espositore, presso Expo 2000 S.p.A., dell’apposito "buono di uscita" che verrà rilasciato soltanto ad avvenuta liquidazione della partita contabile, riconoscendosi dall’Espositore a Prosa ed Expo 2000 S.p.A. il diritto di ritenere le merci in esposizione finché non sia stato corrisposto quanto dovuto. Dallo Spazio Espositivo dovrà essere rimosso ogni materiale e residuo di allestimento, ivi compresi i rivestimenti a pavimento e i nastri biadesivi. Lo Spazio Espositivo dovrà venire riconsegnato nelle stesse condizioni in cui è stato preso in consegna dall’Espositore. Per depositare eventuali materiali di risulta Expo 2000 S.p.A. mette a disposizione degli Espositori appositi contenitori metallici ubicati nelle aree all’aperto adiacenti ai padiglioni espositivi. Prosa ed Expo 2000 S.p.A. si riservano il diritto di sgomberare a rischio e a spese dell’Espositore tutti i materiali che non saranno stati ritirati nei termini prescritti e a ripristinare lo spazio occupato. I materiali residui saranno presi in consegna da Prosa o Expo 2000 S.p.A. e trasportati in magazzini a rischio e spese dell’Espositore. L’Espositore sarà tenuto al pagamento di una penale di L. 100.000 per ogni mq. di spazio occupato per ciascun giorno di ritardata consegna, salvi i maggiori danni. Prosa o Expo 2000 S.p.A. si riservano, nel caso di inadempienza e di asportazione delle merci, il diritto di chiedere il sequestro conservativo delle merci stesse.

Art. 9 - SORVEGLIANZA E PULIZIA

La custodia e la sorveglianza dello Spazio Espositivo, e di quanto in esso contenuto, durante le fasi di allestimento, apertura al pubblico e smontaggio compete all’Espositore. L’Espositore si impegna a sorvegliare personalmente lo Spazio Espositivo da un’ora prima dell’apertura al pubblico della Manifestazione sino alla chiusura serale. Prosa si riserva il diritto di applicare una penale nel caso in cui si dovesse riscontrare un mancato presidio dello Spazio Espositivo da parte di personale qualificato o l’inizio anticipato delle operazioni di smontaggio dello stesso. Prosa ed Expo 2000 S.p.A. non rispondono degli oggetti o merci lasciati incustoditi all’interno dello Spazio Espositivo durante le ore di chiusura al pubblico della Manifestazione. Per quanto riguarda la sorveglianza diurna durante l’orario di chiusura al pubblico e notturna, l’Espositore potrà avvalersi di personale a ciň appositamente preposto, previa specifica richiesta ad Expo 2000 S.p.A., riportante le complete generalità degli operatori interessati e dopo il rilascio di esplicita autorizzazione scritta da parte di Expo 2000 S.p.A. L’Espositore dovrà provvedere in proprio alla pulizia dello Spazio Espositivo esclusivamente nell’ora precedente l’apertura giornaliera della Manifestazione. Dopo tale ora non potranno essere depositati al di fuori dello Spazio Espositivo rifiuti di alcun genere. Su richiesta dell’Espositore, a mezzo dell’apposito modulo, sarà disponibile il servizio fornito dall’impresa di pulizia esclusivista a tariffa controllata. Non verranno rilasciate deroghe agli orari sopracitati.

Art. 10 - ASSICURAZIONI

a)   Ciascun Espositore, in relazione alle merci e all’arredamento che introdurrà nell’ambito di Lingotto Fiere e dello Spazio Espositivo, stipula, tramite il pagamento della tassa di iscrizione, con la società assicuratrice prescelta da Prosa, una assicurazione contro l’incendio e i rischi accessori per un valore di Lire 50.000.000 a primo rischio assoluto e una polizza di Responsabilità Civile per danni cagionati a terzi, nell’ambito di Lingotto Fiere e dello Spazio Espositivo, con un massimale unico fino alla concorrenza di Lire 100.000.000.
b)   In eccedenza a quanto previsto al punto a), ogni Espositore è obbligato a: contrarre adeguata copertura assicurativa contro il furto in qualsiasi forma e di qualsiasi specie, compreso le rotture, così come definito dall’articolo 624 del C.P.; contrarre una assicurazione contro i danni da incendio e rischi accessori fino alla concorrenza della totalità della merce esposta; contrarre adeguata copertura assicurativa per la Responsabilità Civile verso terzi. Resta comunque inteso che tutte le coperture assicurative dovranno essere stipulate con primarie Compagnie di assicurazione a cura e spese dell’Espositore, dovranno contenere la rinuncia all’azione di rivalsa nei confronti di Prosa ed Expo 2000 S.p.A. o persona o società da essa designata all’organizzazione della Manifestazione e verso gli eventuali terzi responsabili e dovranno avere efficacia per tutto il periodo di permanenza dell’Espositore e dei suoi beni nell’ambito di Lingotto Fiere, ivi compresa la fase di allestimento e sgombero degli Spazi Espositivi. In ragione a quanto sopra, restano a esclusivo carico dell’Espositore eventuali franchigie ed esclusioni di coperture assicurative pattuite con l’assicuratore prescelto. L’Espositore, ove venga richiesto, anche durante lo svolgimento della Manifestazione, dovrà depositare una copia delle polizze con relativa quietanza attestante l’avvenuto pagamento, presso gli uffici di Expo 2000 S.p.A.

Art. 11 - CATALOGO DELLA MANIFESTAZIONE

Prosa si riserva il diritto esclusivo della pubblicazione e della vendita del catalogo della Manifestazione. Le indicazioni necessarie per la pubblicazione del catalogo saranno fornite dall’Espositore, compilando l’apposito modulo, sotto la sua completa responsabilità da inviare entro e non oltre il 30 giugno 1997 a Prosa. Il catalogo potrà essere stampato direttamente da Prosa o dato in concessione a terzi. Prosa e/o l’eventuale concessionario e/o la tipografia incaricata della stampa del catalogo non potranno in alcun modo essere tenuti responsabili degli errori od omissioni che si verificassero nelle inserzioni sul catalogo stesso, salvo per dolo o colpa grave.

Art. 12 - DIRITTO Dl RIPRODUZIONE

L’Espositore non puň disegnare, copiare, misurare, fotografare o riprodurre in qualsiasi modo gli oggetti esposti dagli altri Espositori, salva esplicita autorizzazione dell’espositore interessato e/o del titolare dei diritti relativi. L’Espositore non potrà opporsi a riproduzioni grafiche, fotografiche e/o cinematografiche del complesso espositivo dei padiglioni e di quanto in esso contenuto, né alla vendita di tali riproduzioni, se disposte da Prosa.

Art. 13 - PUBBLICITA’

L’esercizio della pubblicità all’interno di Lingotto Fiere, in ogni sua forma, è riservato in via esclusiva a Prosa o a chi da essa delegato. E’ rigorosamente vietata qualunque forma di pubblicità ad alta voce o con l’impiego di altoparlanti o di altri apparecchi o mezzi visivi e sonori, nonché la distribuzione fuori dallo Spazio Espositivo di cataloghi, listini e di materiale pubblicitario di ogni natura. E’ altresì vietata fuori dallo Spazio Espositivo ogni attività che possa turbare o recare danno all’immagine di Prosa o al corretto svolgimento della Manifestazione, quali, ad esempio interviste, richieste di sottoscrizioni di abbonamenti, ecc. In difetto, Prosa potrà risolvere il contratto ai sensi dell’art. 1456, c.c. e l’Espositore sarà obbligato al pagamento della penale di cui all’art. 21.

Art. 14 - ESPOSIZIONE DEI PRODOTTI

Nello Spazio Espositivo potranno essere esposti unicamente le pubblicazioni e i prodotti dell’Espositore e degli Espositori Ospiti. In difetto Prosa potrà risolvere il contratto ai sensi dell’art. 1456, c.c., e l’Espositore sarà obbligato al pagamento della penale di cui all’art. 21.

Art. 15 - APERTURA AL PUBBLICO E ACCESSO AGLI ESPOSITORI

La Manifestazione sarà aperta al pubblico da giovedì 16 a martedì 21 ottobre 1997, dalle ore 10.30 alle ore 24.00. L’Espositore potrà accedere al proprio Spazio Espositivo un’ora prima della prevista apertura al pubblico. Prosa si riserva il diritto di modificare le date e l’orario di apertura e chiusura dei padiglioni, senza che ciò possa dar luogo a qualsiasi pretesa di rimborso o di indennità da parte dell’Espositore.

Art. 16 - DISDETTA

Nel caso in cui la Manifestazione, per qualsiasi ragione, non potesse aver luogo verrà data immediata comunicazione all’Espositore, a cui verrà restituita la somma versata. Non potrà essere avanzata nei confronti di Prosa alcuna richiesta di danni o risarcimenti per nessun titolo o causale. Nel caso in cui la Manifestazione dovesse per qualunque motivo subire un’anticipata chiusura o una temporanea sospensione, indipendentemente dalla volontà di Prosa, nessun indennizzo, risarcimento o restituzione sarà dovuto all’Espositore per nessun titolo o causale.

Art. 17 - NORMA DI REGOLAMENTAZIONE DEL LIVELLO SONORO

Il livello sonoro massimo consentito all’interno di Lingotto Fiere durante il periodo della Manifestazione è di 85 dB (A). Prosa ed Expo 2000 S.p.A. si riservano il diritto di misurare il livello del suono e, in caso non venga rispettata la soglia di 85 dB (A), l’Espositore dovrà provvedere immediatamente a ridurre tale livello. In caso contrario Prosa potrà bloccare senza comunicazione l’erogazione dell’energia elettrica allo stand e, a sua discrezione, risolvere con l’Espositore ex art. 1456, c.c. In quest’ultimo caso l’Espositore sarà tenuto al pagamento del Corrispettivo e della penale di cui all’art. 21.

Art. 18 - ULTERIORI NORME

Prosa si riserva il diritto di emanare, con immediata efficacia obbligatoria, ulteriori norme e disposizioni necessarie per il corretto svolgimento della Manifestazione, dandone preventiva comunicazione scritta. L’Espositore si impegna ad accettare preventivamente tali ulteriori norme e disposizioni con le firme apposte sulla Domanda di Ammissione.

Art. 19 - NORME TECNICHE

Con le firme apposte sulla Domanda di Ammissione, l’Espositore si impegna a prendere visione e a rispettare tutte le Norme Tecniche di Allestimento, di Prevenzione Incendi e per l’Allestimento dell’Impianto Elettrico. L’Espositore è altresì tenuto, qualora non dovesse entrare in possesso di dette norme, a farne, in tempo utile, esplicita richiesta a Prosa o Expo 2000 S.p.A.

Art. 20 - OSSERVANZA Dl LEGGI E REGOLAMENTI

L’Espositore è tenuto a rispettare ogni disposizione di legge e regolamento applicabile tra cui si ricordano, in via esemplificativa, le norme a tutela del diritto d’autore, i regolamenti e la disciplina S.I.A.E., le disposizioni di Pubblica Sicurezza, le disposizioni in materia di prevenzioni incendi, infortuni, igiene del lavoro, sicurezza sul lavoro e in particolare a quanto previsto dal DL 626/94 e successive modifiche e integrazioni. Qualsiasi infrazione di leggi e regolamenti darà diritto a Prosa di risolvere il contratto con l’Espositore ex art. 1456, c.c. e in tal caso l’Espositore sarà tenuto al pagamento del Corrispettivo e della penale di cui all’art. 21.

Art. 21 - PENALE

Qualora l’Espositore si rendesse inadempiente di una delle obbligazioni di cui agli articoli 5, 7, 13, 14, 17, 20, 22, 23 e 24 sarà tenuto nei confronti di Prosa al pagamento della somma di Lire 3.000.000 a titolo di penale, per i danni causati.

Art. 22 - COSTI DI INSTALLAZIONE

Il Corrispettivo, tra l’altro, non è comprensivo dei costi di installazione di impianti di forza motrice, illuminazione, acqua e aria compressa che dovranno essere richiesti a Prosa presso Expo 2000 S.p.A. con l’apposito modulo. Expo 2000 S.p.A., provvederà, a spese dell’Espositore, a realizzare esclusivamente gli impianti base necessari per il collegamento alle reti generali di distribuzione dei servizi citati per la cui fornitura conferisce le garanzie date dalle aziende fornitrici.

Art. 23 - ABBANDONO

Qualora l’Espositore abbandonasse lo Spazio Espositivo per qualsiasi motivo, Prosa avrà diritto a fare sgomberare a rischio e spese dell’Espositore qualsiasi materiale lasciato all’interno o all’esterno dello Spazio Espositivo sul quale l’Espositore riconosce a Prosa diritto di ritenzione.

Art. 24 - SPAZIO ESPOSITIVO NON ALLESTITO

L’Espositore che dispone di Spazio Espositivo non allestito deve presentare in via preventiva a Prosa presso lo Studio Ferrero (corso Re Umberto 88, Torino, tel. 011 5683350, fax 011 505487) il progetto dell’allestimento dello spazio assegnatogli, comprensivo delle installazioni luminose. Si ricorda che gli impianti elettrici possono essere realizzati soltanto da imprese in possesso dei requisiti previsti dalla legge 46/90. L’Espositore che non intende avvalersi dell’opera dell’Elettricista Ufficiale di Lingotto Fiere deve inviare a Expo 2000 S.p.A. entro e non oltre 10 giorni prima l’inizio del periodo ufficiale di allestimento copia della documentazione relativa ai requisiti dell’impresa elettrica prescelta. Nel caso in cui l’impegno di potenza previsto per l’allestimento superi i 15 KW, l’Espositore dovrà far pervenire entro tale data anche copia del relativo progetto, firmato da professionista abilitato.

Art. 25 - ACCESSO A LINGOTTO FIERE

La gestione e il controllo delle operazioni di ricevimento delle merci a Lingotto Fiere, di carraggio, facchinaggio e consegna ai padiglioni, e viceversa, sono affidati in via esclusiva al Trasportatore Ufficiale. Questi potrà, a richiesta degli interessati, provvedere anche al ritiro delle merci all’origine e occuparsi di tutte le formalità di legge relative ai trasporti. Al fine di evitare l’accumulo di gas tossici nei padiglioni, è fatto divieto a chiunque di accedere all’interno degli stessi con veicoli o macchine con motore a combustione interna, se non muniti di apposito sistema per l’abbattimento dei fumi (marmitta catalitica, retrofit, ecc.). L’utilizzo all’interno di Lingotto Fiere di mezzi meccanici per lo scarico delle merci è esclusiva competenza del Trasportatore Ufficiale, che provvederà al loro noleggio all’Espositore a tariffe controllate. L’Espositore potrà introdurre allestimenti e merci all’interno dei padiglioni esclusivamente a mano o con attrezzature a spinta. Prosa ed Expo 2000 S.p.A. rimangono comunque estranee alle responsabilità civili e penali afferenti alle operazioni eseguite dal Trasportatore Ufficiale o dall’Espositore per conto proprio.

Art. 26 - RESPONSABILITA’ PER L’ESPOSITORE OSPITE

L’Espositore si impegna a far conoscere e far rispettare il Regolamento agli Espositori Ospiti e sarà personalmente responsabile di qualsiasi violazione o inadempimento ascrivibile agli stessi.

Art. 27 - NULLITA’ PARZIALE

L’eventuale nullità di uno degli articoli del Regolamento o di una delle loro parti non inficerà la validità dei restanti articoli o delle loro parti.

Art. 28 - FORO COMPETENTE

A tutti gli effetti di legge il Foro di Torino è l’unico Foro competente per la risoluzione delle eventuali controversie giudiziarie relative o connesse al presente Regolamento o che derivino dalla partecipazione dell’Espositore alla Manifestazione.

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