ALLEGATO
A
Il presente protocollo racchiude i
termini tecnici di vincolo delle attività compatibili e permesse sui terreni
acquisiti mediante l’acquisto delle Azioni
Mancarroncito. Ogni sottoscrittore, all’atto dell’acquisto, deve leggere
attentamente e valutare i contenuti della presente.
I contenuti qui espressi sono
assolutamente vincolanti per gli azionisti e rappresentano gli indirizzi
strategici ai quali il Comitato di Gestione dovrà attenersi nell’attuazione di
interventi sul territorio.
1. I terreni acquistati rappresentano un
investimento individuale. Questo investimento non è esclusivamente economico,
ma riveste una valenza etica per la conservazione dell’ambiente e della
biodiversità per le generazioni future.
2. L’obiettivo dell’investimento azionario è
la preservazione dell’ambiente e la sua gestione al fine di salvaguardarne e
incrementarne la biodiversità nel rispetto delle condizioni locali.
3. Le attività di insediamento abitativo con
infrastrutture, di promozione eco-turistica e di sviluppo eco-compatibile non
potranno riguardare più del 25% della superficie. Le attività agricole, intese
in forme non estensive e di basso impatto ambientale, non potranno riguardare
più del 25% del territorio. Le attività di conservazione integrale del patrimonio
naturale dovranno essere riferite a non meno del 50% del territorio, ivi
inclusi i progetti di riforestazione.
4. Su tutto il territorio è fatto divieto di
prelievo e commercializzazione di materiali inerti e minerali, anche a scopo
energetico, e di ogni materiale derivante dal sottosuolo.
5. Su tutto il territorio è fatto divieto di
prelievo e commercializzazione di legname e ogni altro prodotto forestale.
6. Su tutto il territorio è fatto divieto di
ogni forma di prelievo di fauna a fine venatorio, ivi compresa la fauna minore
e gli Invertebrati. Il divieto è esteso alla fauna delle acque dolci secondo i
limiti consentiti dalla legislazione vigente.
7. Specifici progetti di intervento saranno
destinati alla valorizzazione degli habitat di interesse conservazionistico e
alla protezione delle specie animali e vegetali inserite nella CITES e nelle
altre principali liste di protezione riconosciute a livello internazionale.
8. I costi relativi ai progetti da effettuarsi
sui terreni collegati alle azioni non sono a carico del sottoscrittore. Ogni
intervento proposto sarà sottoposto all’attenzione dei sottoscrittori stessi.
9. Gli interventi sul territorio devono
avere finalità migliorative della qualità della vita sia per le forme
selvatiche sia per la popolazione umana residente. Ogni tipo di intervento deve
offrire garanzie di basso impatto ambientale, sostenibilità nel tempo e
compatibilità con la conservazione dell’ambiente.
10. Ogni azionista ha il diritto di ricevere,
con scadenza annuale, una relazione sugli avanzamenti nelle attività collegate
al territorio e ai progetti in fase di attuazione. Ogni azionista ha altresì il
diritto di proporre al Comitato di Gestione strategie di intervento e di
esprimere parere non vincolante sulla destinazione d’uso del terreno.