ALLEGATO A

Protocollo di Conservazione e Sviluppo

 

Il presente protocollo racchiude i termini tecnici di vincolo delle attività compatibili e permesse sui terreni acquisiti mediante l’acquisto delle Azioni Mancarroncito. Ogni sottoscrittore, all’atto dell’acquisto, deve leggere attentamente e valutare i contenuti della presente.

I contenuti qui espressi sono assolutamente vincolanti per gli azionisti e rappresentano gli indirizzi strategici ai quali il Comitato di Gestione dovrà attenersi nell’attuazione di interventi sul territorio.

1. I terreni acquistati rappresentano un investimento individuale. Questo investimento non è esclusivamente economico, ma riveste una valenza etica per la conservazione dell’ambiente e della biodiversità per le generazioni future.

2. L’obiettivo dell’investimento azionario è la preservazione dell’ambiente e la sua gestione al fine di salvaguardarne e incrementarne la biodiversità nel rispetto delle condizioni locali.

3. Le attività di insediamento abitativo con infrastrutture, di promozione eco-turistica e di sviluppo eco-compatibile non potranno riguardare più del 25% della superficie. Le attività agricole, intese in forme non estensive e di basso impatto ambientale, non potranno riguardare più del 25% del territorio. Le attività di conservazione integrale del patrimonio naturale dovranno essere riferite a non meno del 50% del territorio, ivi inclusi i progetti di riforestazione.

4. Su tutto il territorio è fatto divieto di prelievo e commercializzazione di materiali inerti e minerali, anche a scopo energetico, e di ogni materiale derivante dal sottosuolo.

5. Su tutto il territorio è fatto divieto di prelievo e commercializzazione di legname e ogni altro prodotto forestale.

6. Su tutto il territorio è fatto divieto di ogni forma di prelievo di fauna a fine venatorio, ivi compresa la fauna minore e gli Invertebrati. Il divieto è esteso alla fauna delle acque dolci secondo i limiti consentiti dalla legislazione vigente.

7. Specifici progetti di intervento saranno destinati alla valorizzazione degli habitat di interesse conservazionistico e alla protezione delle specie animali e vegetali inserite nella CITES e nelle altre principali liste di protezione riconosciute a livello internazionale.

8. I costi relativi ai progetti da effettuarsi sui terreni collegati alle azioni non sono a carico del sottoscrittore. Ogni intervento proposto sarà sottoposto all’attenzione dei sottoscrittori stessi.

9. Gli interventi sul territorio devono avere finalità migliorative della qualità della vita sia per le forme selvatiche sia per la popolazione umana residente. Ogni tipo di intervento deve offrire garanzie di basso impatto ambientale, sostenibilità nel tempo e compatibilità con la conservazione dell’ambiente.

10. Ogni azionista ha il diritto di ricevere, con scadenza annuale, una relazione sugli avanzamenti nelle attività collegate al territorio e ai progetti in fase di attuazione. Ogni azionista ha altresì il diritto di proporre al Comitato di Gestione strategie di intervento e di esprimere parere non vincolante sulla destinazione d’uso del terreno.