Testo tratto dal sito internet della
Corte Suprema di Cassazione
Di seguito è riportato il testo della
Legge 30 luglio 2002, n. 189 e successive modificazioni
e integrazioni
Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 199 del 26 agosto 2002
Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo.
Testo in vigore dal 10 settembre 2002.
INDICE della Legge n. 189/2002:
CAPO I - Disposizioni in materia di immigrazione
Art. 1 - Cooperazione con Stati stranieri
Art. 2 - Comitato per il coordinamento
e il monitoraggio
Art. 3 - Politiche migratorie
Art. 4 - Ingresso nel territorio dello Stato
Art. 5 - Permesso di soggiorno
Art. 6 - Contratto di soggiorno per lavoro subordinato
Art. 7 - Facoltà inerenti il soggiorno
Art. 8 - Sanzioni per l'inosservanza degli obblighi
di comunicazione dell'ospitante e del datore di lavoro
Art. 9 - Carta di soggiorno
Art. 10 - Coordinamento dei controlli di frontiera
Art. 11 - Disposizioni contro le immigrazioni clandestine
Art. 12 - Espulsione amministrativa
Art. 13 - Esecuzione dell'espulsione
Art. 14 - Ulteriori disposizioni per l'esecuzione dell'espulsione
Art. 15 - Espulsione a titolo di sanzione sostitutiva
o alternativa alla detenzione
Art. 16 - Diritto di difesa
Art. 17 - Determinazione dei flussi di ingresso
Art. 18 - Lavoro subordinato a tempo determinato
e indeterminato e lavoro autonomo
Art. 19 - Titoli di prelazione
Art. 20 - Lavoro stagionale
Art. 21 - Ingresso e soggiorno per lavoro autonomo
Art. 22 - Attività sportive
Art. 23 - Ricongiungimento familiare
Art. 24 - Permesso di soggiorno per motivi familiari
Art. 25 - Minori affidati al compimento della maggiore età
Art. 26 - Accesso ai corsi delle università
Art. 27 - Centri di accoglienza e accesso all'abitazione
Art. 28 - Aggiornamenti normativi
Art. 29 - Matrimoni contratti al fine di eludere le norme sull'ingresso
e sul soggiorno dello straniero
Art. 30 - Misure di potenziamento delle rappresentanze diplomatiche
e degli uffici consolari
CAPO II - Disposizioni in materia di asilo
Art. 31 - Permesso di soggiorno per i richiedenti asilo
Art. 32 - Procedura semplificata
Art. 33 - Dichiarazione di emersione di lavoro irregolare
CAPO III - Disposizioni di coordinamento
Art. 34 - Norme transitorie e finali
Art. 35 - Istituzione della Direzione centrale dell'immigrazione
e della polizia delle frontiere
Art. 36 - Esperti della Polizia di Stato
Art. 37 - Disposizioni relative al Comitato parlamentare di controllo
sull'attuazione dell'accordo di Schengen, di vigilanza sull'attività
di Europol, di controllo e vigilanza in materia di immigrazione
Art. 38 - Norma finanziaria
NOTE
LEGGE 30 luglio 2002 n.189 (indice)
(Aggiornamenti)
(pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 199 del 26 agosto 2002)
MODIFICA ALLA NORMATIVA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE E DI ASILO
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
Il Presidente della Repubblica
Promulga la seguente legge:
CAPO I
Disposizioni in materia di immigrazione
Cooperazione con Stati stranieri
- Al fine di favorire le elargizioni in favore di iniziative di sviluppo umanitario,
di qualunque natura, al testo unico delle imposte sui redditi, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
- all'articolo 13-bis, comma 1, lettera i-bis), dopo le parole:
"organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS)," sono
inserite le seguenti: "delle iniziative umanitarie, religiose o
laiche, gestite da fondazioni, associazioni, comitati ed enti
individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,
nei Paesi non appartenenti all'Organizzazione per la cooperazione e
lo sviluppo economico (OCSE)";
- all'articolo 65, comma 2, lettera c-sexies), dopo le parole: "a
favore delle ONLUS" sono aggiunte, in fine, le seguenti: ", nonché le iniziative umanitarie, religiose o laiche, gestite da fondazioni,
associazioni, comitati ed enti individuati con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 13-bis, comma 1,
lettera i-bis), nei Paesi non appartenenti all'OCSE;".
- Nella elaborazione e nella eventuale revisione dei programmi
bilaterali di cooperazione e di aiuto per interventi non a scopo
umanitario nei confronti dei Paesi non appartenenti all'Unione
europea, con esclusione delle iniziative a carattere umanitario, il
Governo tiene conto anche della collaborazione prestata dai Paesi
interessati alla prevenzione dei flussi migratori illegali e al
contrasto delle organizzazioni criminali operanti nell'immigrazione
clandestina, nel traffico di esseri umani, nello sfruttamento della
prostituzione, nel traffico di stupefacenti, di armamenti, nonché in
materia di cooperazione giudiziaria e penitenziaria e nella
applicazione della normativa internazionale in materia di sicurezza
della navigazione.
- Si può procedere alla revisione dei programmi di cooperazione e di
aiuto di cui al comma 2 qualora i Governi degli Stati interessati non
adottino misure di prevenzione e vigilanza atte a prevenire il rientro
illegale sul territorio italiano di cittadini espulsi.
Comitato per il coordinamento
e il monitoraggio
- Al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, di seguito denominato
"testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998", dopo
l'articolo 2, è inserito il seguente:
"Art. 2-bis. - (Comitato per il coordinamento e il monitoraggio)
- E' istituito il Comitato per il coordinamento e il monitoraggio
delle disposizioni del presente testo unico, di seguito denominato
"Comitato".
- Il Comitato è presieduto dal Presidente o dal Vice Presidente
del Consiglio dei ministri o da un Ministro delegato dal Presidente
del Consiglio dei ministri, ed è composto dai Ministri interessati
ai temi trattati in ciascuna riunione in numero non inferiore a
quattro e da un presidente di regione o di provincia autonoma
designato dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle
province autonome.
- Per l'istruttoria delle questioni di competenza del Comitato, è istituito
un gruppo tecnico di lavoro presso il Ministero dell'interno, composto
dai rappresentanti dei Dipartimenti per gli affari regionali, per
le pari opportunità, per il coordinamento delle politiche
comunitarie, per l'innovazione e le tecnologie, e dei Ministeri
degli affari esteri, dell'interno, della giustizia, delle attività
produttive, dell'istruzione, dell'università e della ricerca,
del lavoro e delle politiche sociali, della difesa, dell'economia
e delle finanze, della salute, delle politiche agricole e forestali,
per i beni e le attività culturali, delle comunicazioni,
oltre che da un rappresentante del Ministro per gli italiani nel
mondo e da tre esperti designati dalla Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Alle
riunioni, in relazione alle materie oggetto di esame, possono essere
invitati anche rappresentanti di ogni altra pubblica amministrazione
interessata all'attuazione delle disposizioni del presente testo
unico, nonché degli enti e delle associazioni nazionali e
delle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro di cui
all'articolo 3, comma 1.
- Con regolamento, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su
proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con
il Ministro degli affari esteri, con il Ministro dell'interno e con
il Ministro per le politiche comunitarie, sono definite le modalità
di coordinamento delle attività del gruppo tecnico con le strutture
della Presidenza del Consiglio dei ministri".
Politiche migratorie
- Al testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998,
all'articolo 3, al comma 1, dopo le parole: "ogni tre anni" sono
inserite le seguenti: "salva la necessità di un termine più breve".
- Al testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998,
all'articolo 3, il comma 4 è sostituito dal seguente:
- "Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti
il Comitato di cui all'articolo 2-bis, comma 2, la Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, e le competenti Commissioni parlamentari, sono
annualmente definite, entro il termine del 30 novembre dell'anno
precedente a quello di riferimento del decreto, sulla base dei
criteri generali individuati nel documento programmatico, le quote
massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato per
lavoro subordinato, anche per esigenze di carattere stagionale, e per
lavoro autonomo, tenuto conto dei ricongiungimenti familiari e delle
misure di protezione temporanea eventualmente disposte ai sensi
dell'articolo 20. Qualora se ne ravvisi l'opportunità, ulteriori
decreti possono essere emanati durante l'anno. I visti di ingresso ed
i permessi di soggiorno per lavoro subordinato, anche per esigenze di
carattere stagionale, e per lavoro autonomo, sono rilasciati entro il
limite delle quote predette. In caso di mancata pubblicazione del
decreto di programmazione annuale, il Presidente del Consiglio dei
ministri può provvedere in via transitoria, con proprio decreto, nel
limite delle quote stabilite per l'anno precedente".
Ingresso nel territorio dello Stato
- Al testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998,
all'articolo 4, sono apportate le seguenti modificazioni:
- il comma 2 è sostituito dal seguente:
- "Il visto di ingresso è rilasciato dalle rappresentanze
diplomatiche o consolari italiane nello Stato di origine o di stabile
residenza dello straniero. Per soggiorni non superiori a tre mesi
sono equiparati ai visti rilasciati dalle rappresentanze diplomatiche
e consolari italiane quelli emessi, sulla base di specifici accordi,
dalle autorità diplomatiche o consolari di altri Stati.
Contestualmente al rilascio del visto di ingresso l'autorità
diplomatica o consolare italiana consegna allo straniero una
comunicazione scritta in lingua a lui comprensibile o, in mancanza,
in inglese, francese, spagnolo o arabo, che illustri i diritti e i
doveri dello straniero relativi all'ingresso ed al soggiorno in
Italia. Qualora non sussistano i requisiti previsti dalla normativa
in vigore per procedere al rilascio del visto, l'autorità
diplomatica o consolare comunica il diniego allo straniero in lingua
a lui comprensibile, o, in mancanza, in inglese, francese, spagnolo o
arabo. In deroga a quanto stabilito dalla legge 7 agosto 1990, n.
241, e successive modificazioni, per motivi di sicurezza o di ordine
pubblico il diniego non deve essere motivato, salvo quando riguarda
le domande di visto presentate ai sensi degli articoli 22, 24, 26,
27, 28, 29, 36 e 39. La presentazione di documentazione falsa o
contraffatta o di false attestazioni a sostegno della domanda di
visto comporta automaticamente, oltre alle relative responsabilità
penali, l'inammissibilità della domanda. Per lo straniero in
possesso di permesso di soggiorno è sufficiente, ai fini del
reingresso nel territorio dello Stato, una preventiva comunicazione all'autorità di frontiera";
- al comma 3, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Non è ammesso in Italia lo straniero che non soddisfi tali requisiti o
che sia considerato una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza
dello Stato o di uno dei Paesi con i quali l'Italia abbia
sottoscritto accordi per la soppressone dei controlli alle frontiere
interne e la libera circolazione delle persone o che risulti
condannato, anche a seguito di applicazione della pena su richiesta
ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati
previsti dall'articolo 380, commi 1 e 2, del codice di procedura
penale ovvero per reati inerenti gli stupefacenti, la libertà
sessuale, il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso
l'Italia e dell'emigrazione clandestina dall'Italia verso altri Stati
o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla
prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da
impiegare in attività illecite".
Permesso di soggiorno
- Al testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998,
all'articolo 5 sono apportate le seguenti modificazioni:
- al comma 1, dopo le parole: "permesso di soggiorno rilasciati",
sono inserite le seguenti: ", e in corso di validità,";
- dopo il comma 2, è inserito il seguente:
- "bis. Lo straniero che richiede il permesso di soggiorno è sottoposto a rilievi fotodattiloscopici";
- al comma 3, alinea, dopo le parole: "La durata del permesso di
soggiorno" sono inserite le seguenti: "non rilasciato per motivi di
lavoro";
- al comma 3, le lettere b) e d) sono abrogate;
- dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:
- "bis. Il permesso di soggiorno per motivi di lavoro è rilasciato a seguito della stipula del contratto di soggiorno per
lavoro di cui all'articolo 5-bis. La durata del relativo permesso di
soggiorno per lavoro è quella prevista dal contratto di soggiorno e
comunque non può superare:
- in relazione ad uno o più contratti di lavoro stagionale, la
durata complessiva di nove mesi;
- in relazione ad un contratto di lavoro subordinato a tempo
determinato, la durata di un anno;
- in relazione ad un contratto di lavoro subordinato a tempo
indeterminato, la durata di due anni.
- ter. Allo straniero che dimostri di essere venuto in Italia
almeno due anni di seguito per prestare lavoro stagionale può essere
rilasciato, qualora si tratti di impieghi ripetitivi, un permesso
pluriennale, a tale titolo, fino a tre annualità, per la durata
temporale annuale di cui ha usufruito nell'ultimo dei due anni
precedenti con un solo provvedimento. Il relativo visto di ingresso è rilasciato ogni anno. Il permesso
è revocato immediatamente nel
caso in cui lo straniero violi le disposizioni del presente testo
unico.
- quater. Possono inoltre soggiornare nel territorio dello Stato
gli stranieri muniti di permesso di soggiorno per lavoro autonomo
rilasciato sulla base della certificazione della competente
rappresentanza diplomatica o consolare italiana della sussistenza dei
requisiti previsti dall'articolo 26 del presente testo unico. Il
permesso di soggiorno non può avere validità superiore ad un
periodo di due anni.
- quinquies. La rappresentanza diplomatica o consolare italiana
che rilascia il visto di ingresso per motivi di lavoro, ai sensi dei
commi 2 e 3 dell'articolo 4, ovvero il visto di ingresso per lavoro
autonomo, ai sensi del comma 5 dell'articolo 26, ne dà comunicazione
anche in via telematica al Ministero dell'interno e all'INPS per
l'inserimento nell'archivio previsto dal comma 9 dell'articolo 22
entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione. Uguale
comunicazione è data al Ministero dell'interno per i visti di
ingresso per ricongiungimento familiare di cui all'articolo 29 entro
trenta giorni dal ricevimento della documentazione.
- sexies. Nei casi di ricongiungimento familiare, ai sensi
dell'articolo 29, la durata del permesso di soggiorno non può essere
superiore a due anni";
- il comma 4 è sostituito dal seguente:
- "Il rinnovo del permesso di soggiorno è richiesto dallo
straniero al questore della provincia in cui dimora, almeno novanta
giorni prima della scadenza nei casi di cui al comma 3-bis, lettera
c), sessanta giorni prima nei casi di cui alla lettera b) del
medesimo comma 3-bis, e trenta giorni nei restanti casi, ed è sottoposto alla verifica delle condizioni previste per il rilascio e
delle diverse condizioni previste dal presente testo unico. Fatti
salvi i diversi termini previsti dal presente testo unico e dal
regolamento di attuazione, il permesso di soggiorno è rinnovato per
una durata non superiore a quella stabilita con rilascio iniziale";
- dopo il comma 4, è inserito il seguente:
- "bis. Lo straniero che richiede il rinnovo del permesso di
soggiorno è sottoposto a rilievi fotodattiloscopici";
- il comma 8 è sostituito dal seguente:
- "Il permesso di soggiorno e la carta di soggiorno di cui
all'articolo 9 sono rilasciati mediante utilizzo di mezzi a
tecnologia avanzata con caratteristiche anticontraffazione conformi
ai tipi da approvare con decreto del Ministro dell'interno, di
concerto con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie in
attuazione dell'Azione comune adottata dal Consiglio dell'Unione
europea il 16 dicembre 1996, riguardante l'adozione di un modello
uniforme per i permessi di soggiorno";
- dopo il comma 8, è inserito il seguente:
- "bis. Chiunque contraffà o altera un visto di ingresso o
reingresso, un permesso di soggiorno, un contratto di soggiorno o una
carta di soggiorno, ovvero contraffà o altera documenti al fine di
determinare il rilascio di un visto di ingresso o di reingresso, di
un permesso di soggiorno, di un contratto di soggiorno o di una carta
di soggiorno, è punito con la reclusione da uno a sei anni. Se la falsità concerne un atto o parte di un atto che faccia fede fino a
querela di falso la reclusione è da tre a dieci anni. La pena è aumentata se il fatto
è commesso da un pubblico ufficiale".
Contratto di soggiorno per lavoro subordinato
- Al testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998,
dopo l'articolo 5 è inserito il seguente:
"Art. 5-bis. - (Contratto di soggiorno per lavoro subordinato)
- Il contratto di soggiorno per lavoro subordinato stipulato fra un
datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in
Italia e un prestatore di lavoro, cittadino di uno Stato non
appartenente all'Unione europea o apolide, contiene:
-
la garanzia da parte del datore di lavoro della disponibilità
di un alloggio per il lavoratore che rientri nei parametri minimi
previsti dalla legge per gli alloggi di edilizia residenziale
pubblica;
- l'impegno al pagamento da parte del datore di lavoro delle
spese di viaggio per il rientro del lavoratore nel Paese di
provenienza.
- Non costituisce titolo valido per il rilascio del permesso di
soggiorno il contratto che non contenga le dichiarazioni di cui alle
lettere a) e b) del comma 1.
- Il contratto di soggiorno per lavoro è sottoscritto in base a
quanto previsto dall'articolo 22 presso lo sportello unico per
l'immigrazione della provincia nella quale risiede o ha sede legale
il datore di lavoro o dove avrà luogo la prestazione lavorativa
secondo le modalità previste nel regolamento di attuazione".
- Con il regolamento di cui all'articolo 34, comma 1, si procede
all'attuazione e all'integrazione delle disposizioni recate
dall'articolo 5-bis del testo unico di cui al decreto legislativo n.
286 del 1998, introdotto dal comma 1 del presente articolo, con
particolare riferimento all'assunzione dei costi per gli alloggi di
cui al comma 1, lettera a), del medesimo articolo 5-bis, prevedendo a
quali condizioni gli stessi siano a carico del lavoratore.
Facoltà inerenti il soggiorno
- Al testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998,
all'articolo 6, sono apportate le seguenti modificazioni:
- al comma 1, dopo le parole: "prima della sua scadenza," sono
inserite le seguenti: "e previa stipula del contratto di soggiorno
per lavoro ovvero previo rilascio della certificazione attestante la
sussistenza dei requisiti previsti dall'articolo 26,";
- al comma 4, le parole: "può essere sottoposto a rilievi
segnaletici" sono sostituite dalle seguenti: "è sottoposto a rilievi
fotodattiloscopici e segnaletici".
Sanzioni per l'inosservanza degli obblighi
di comunicazione dell'ospitante e del datore di lavoro
- Al testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998,
all'articolo 7, dopo il comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente:
- "bis. Le violazioni delle disposizioni di cui al presente
articolo sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da 160 a 1.100 euro".
Carta di soggiorno
- Al testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998,
all'articolo 9, comma 1, le parole: "cinque anni" sono sostituite
dalle seguenti: "sei anni".
Coordinamento dei controlli di frontiera
- Al testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998,
all'articolo 11, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
- "bis. Il Ministro dell'interno, sentito, ove necessario, il
Comitato nazionale per l'ordine e la sicurezza pubblica, emana le
misure necessarie per il coordinamento unificato dei controlli sulla
frontiera marittima e terrestre italiana. Il Ministro dell'interno
promuove altresì apposite misure di coordinamento tra le autorità
italiane competenti in materia di controlli sull'immigrazione e le autorità europee competenti in materia di controlli
sull'immigrazione ai sensi dell'Accordo di Schengen, ratificato ai
sensi della legge 30 settembre 1993, n. 388".
Disposizioni contro le immigrazioni clandestine
- All'articolo 12 del testo unico di cui al decreto legislativo
n. 286 del 1998, sono apportate le seguenti modificazioni:
- il comma 1 è sostituito dal seguente:
- "Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque in
violazione delle disposizioni del presente testo unico compie atti
diretti a procurare l'ingresso nel territorio dello Stato di uno
straniero ovvero atti diretti a procurare l'ingresso illegale in
altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di
residenza permanente, è punito con la reclusione fino a tre anni e
con la multa fino a 15.000 euro per ogni persona";
- il comma 3 è sostituito dal seguente:
- "Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al
fine di trarre profitto anche indiretto, compie atti diretti a
procurare l'ingresso di taluno nel territorio dello Stato in
violazione delle disposizioni del presente testo unico, ovvero a
procurare l'ingresso illegale in altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente,
è punito con
la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa di 15.000 euro
per ogni persona. La stessa pena si applica quando il fatto è commesso da tre o
più persone in concorso tra loro o utilizzando
servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o
alterati o comunque illegalmente ottenuti";
- dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:
- "bis. Le pene di cui al comma 3 sono aumentate se:
- il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel
territorio dello Stato di cinque o più persone;
- per procurare l'ingresso o la permanenza illegale la persona è stata esposta a pericolo per la sua vita o la sua
incolumità;
- per procurare l'ingresso o la permanenza illegale la persona è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante.
- ter. Se i fatti di cui al comma 3 sono compiuti al fine di
reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo
sfruttamento sessuale ovvero riguardano l'ingresso di minori da
impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento,
si applica la pena della reclusione da cinque a quindici anni e la
multa di 25.000 euro per ogni persona.
- quater. Le circostanze attenuanti, diverse da quella prevista
dall'articolo 98 del codice penale, concorrenti con le aggravanti di
cui ai commi 3-bis e 3-ter, non possono essere ritenute equivalenti o
prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano
sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle
predette aggravanti.
- quinquies. Per i delitti previsti dai commi precedenti le pene
sono diminuite fino alla metà nei confronti dell'imputato che si
adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a
conseguenze ulteriori, aiutando concretamente l'autorità di polizia
o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi di prova
decisivi per la ricostruzione dei fatti, per l'individuazione o la
cattura di uno o più autori di reati e per la sottrazione di risorse
rilevanti alla consumazione dei delitti.
- sexies. All'articolo 4-bis, comma 1, terzo periodo, della legge
26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, dopo le parole:
"609-octies del codice penale" sono inserite le seguenti: "nonché
dall'articolo 12, commi 3, 3-bis e 3-ter, del testo unico di cui al
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.";
- dopo il comma 9, sono aggiunti i seguenti:
- "bis. La nave italiana in servizio di polizia, che incontri nel
mare territoriale o nella zona contigua, una nave, di cui si ha
fondato motivo di ritenere che sia adibita o coinvolta nel trasporto
illecito di migranti, può fermarla, sottoporla ad ispezione e, se
vengono rinvenuti elementi che confermino il coinvolgimento della
nave in un traffico di migranti, sequestrarla conducendo la stessa in
un porto dello Stato.
- ter. Le navi della Marina militare, ferme restando le competenze
istituzionali in materia di difesa nazionale, possono essere
utilizzate per concorrere alle attività di cui al comma 9-bis.
- quater. I poteri di cui al comma 9-bis possono essere esercitati
al di fuori delle acque territoriali, oltre che da parte delle navi
della Marina militare, anche da parte delle navi in servizio di
polizia, nei limiti consentiti dalla legge, dal diritto
internazionale o da accordi bilaterali o multilaterali, se la nave
batte la bandiera nazionale o anche quella di altro Stato, ovvero si
tratti di una nave senza bandiera o con bandiera di convenienza.
- quinquies. Le modalità di intervento delle navi della Marina
militare nonché quelle di raccordo con le attività svolte dalle
altre unità navali in servizio di polizia sono definite con decreto
interministeriale dei Ministri dell'interno, della difesa,
dell'economia e delle finanze e delle infrastrutture e dei trasporti.
- sexies. Le disposizioni di cui ai commi 9-bis e 9-quater si
applicano, in quanto compatibili, anche per i controlli concernenti
il traffico aereo".
Espulsione amministrativa
- All'articolo 13 del testo unico di cui al decreto legislativo
n. 286 del 1998, sono apportate le seguenti modificazioni:
- il comma 3 è sostituito dal seguente:
- "L'espulsione è disposta in ogni caso con decreto motivato
immediatamente esecutivo, anche se sottoposto a gravame o impugnativa
da parte dell'interessato. Quando lo straniero è sottoposto a
procedimento penale e non si trova in stato di custodia cautelare in
carcere, il questore, prima di eseguire l'espulsione, richiede il
nulla osta all'autorità giudiziaria, che può negarlo solo in
presenza di inderogabili esigenze processuali valutate in relazione
all'accertamento della responsabilità di eventuali concorrenti nel
reato o imputati in procedimenti per reati connessi, e all'interesse
della persona offesa. In tal caso l'esecuzione del provvedimento è sospesa fino a quando
l'autorità giudiziaria comunica la cessazione
delle esigenze processuali. Il questore, ottenuto il nulla osta,
provvede all'espulsione con le modalità di cui al comma 4. Il nulla
osta si intende concesso qualora l'autorità giudiziaria non provveda
entro quindici giorni dalla data di ricevimento della richiesta. In
attesa della decisione sulla richiesta di nulla osta, il questore può adottare la misura del trattenimento presso un centro di
permanenza temporanea, ai sensi dell'articolo 14";
- dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:
- "bis. Nel caso di arresto in flagranza o di fermo, il giudice
rilascia il nulla osta all'atto della convalida, salvo che applichi
la misura della custodia cautelare in carcere ai sensi dell'articolo
391, comma 5, del codice di procedura penale, o che ricorra una delle
ragioni per le quali il nulla osta può essere negato ai sensi del
comma 3.
- ter. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano anche allo
straniero sottoposto a procedimento penale, dopo che sia stata
revocata o dichiarata estinta per qualsiasi ragione la misura della
custodia cautelare in carcere applicata nei suoi confronti. Il
giudice, con lo stesso provvedimento con il quale revoca o dichiara
l'estinzione della misura, decide sul rilascio del nulla osta
all'esecuzione dell'espulsione. Il provvedimento è immediatamente
comunicato al questore.
- quater. Nei casi previsti dai commi 3, 3-bis e 3-ter, il
giudice, acquisita la prova dell'avvenuta espulsione, se non è ancora stato emesso il provvedimento che dispone il giudizio,
pronuncia sentenza di non luogo a procedere. è sempre disposta la
confisca delle cose indicate nel secondo comma dell'articolo 240 del
codice penale. Si applicano le disposizioni di cui ai commi 13,
13-bis, 13-ter e 14.
- quinquies. Se lo straniero espulso rientra illegalmente nel
territorio dello Stato prima del termine previsto dal comma 14
ovvero, se di durata superiore, prima del termine di prescrizione del
reato più grave per il quale si era proceduto nei suoi confronti, si
applica l'articolo 345 del codice di procedura penale. Se lo
straniero era stato scarcerato per decorrenza dei termini di durata
massima della custodia cautelare, quest'ultima è ripristinata a
norma dell'articolo 307 del codice di procedura penale.
3-sexies. Il nulla osta all'espulsione non può essere concesso
qualora si proceda per uno o più delitti previsti dall'articolo 407,
comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, nonché dall'articolo 12 del presente testo unico";
- il comma 4 è sostituito dal seguente:
- "L'espulsione è sempre eseguita dal questore con
accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica ad
eccezione dei casi di cui al comma 5";
- il comma 5 è sostituito dal seguente:
- "Nei confronti dello straniero che si è trattenuto nel
territorio dello Stato quando il permesso di soggiorno è scaduto di validità da
più di sessanta giorni e non ne è stato chiesto il
rinnovo, l'espulsione contiene l'intimazione a lasciare il territorio
dello Stato entro il termine di quindici giorni. Il questore dispone
l'accompagnamento immediato alla frontiera dello straniero, qualora
il prefetto rilevi il concreto pericolo che quest'ultimo si sottragga
all'esecuzione del provvedimento";
- il comma 8 è sostituito dal seguente:
- "Avverso il decreto di espulsione può essere presentato
unicamente il ricorso al tribunale in composizione monocratica del
luogo in cui ha sede l'autorità che ha disposto l'espulsione. Il
termine è di sessanta giorni dalla data del provvedimento di
espulsione. Il tribunale in composizione monocratica accoglie o
rigetta il ricorso, decidendo con unico provvedimento adottato, in
ogni caso, entro venti giorni dalla data di deposito del ricorso. Il
ricorso di cui al presente comma può essere sottoscritto anche
personalmente, ed è presentato anche per il tramite della
rappresentanza diplomatica o consolare italiana nel Paese di
destinazione. La sottoscrizione del ricorso, da parte della persona
interessata, è autenticata dai funzionari delle rappresentanze
diplomatiche o consolari che provvedono a certificarne l'autenticità
e ne curano l'inoltro all'autorità giudiziaria. Lo straniero è ammesso all'assistenza legale da parte di un patrocinatore legale di
fiducia munito di procura speciale rilasciata avanti all'autorità
consolare. Lo straniero è altresì ammesso al gratuito patrocinio a
spese dello Stato, e, qualora sia sprovvisto di un difensore, è assistito da un difensore designato dal giudice nell'ambito dei
soggetti iscritti nella tabella di cui all'articolo 29 delle norme di
attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura
penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, nonché, ove necessario, da un interprete";
- i commi 6, 9 e 10 sono abrogati;
- il comma 13 è sostituito dai seguenti:
- "Lo straniero espulso non può rientrare nel territorio dello
Stato senza una speciale autorizzazione del Ministro dell'interno. In
caso di trasgressione lo straniero è punito con l'arresto da sei
mesi ad un anno ed è nuovamente espulso con accompagnamento
immediato alla frontiera.
- bis. Nel caso di espulsione disposta dal giudice, il
trasgressore del divieto di reingresso è punito con la reclusione da
uno a quattro anni. La stessa pena si applica allo straniero che, già denunciato per il reato di cui al comma 13 ed espulso, abbia
fatto reingresso sul territorio nazionale.
- ter. Per i reati di cui ai commi 13 e 13-bis è sempre
consentito l'arresto in flagranza dell'autore del fatto e,
nell'ipotesi di cui al comma 13-bis, è consentito il fermo. In ogni
caso contro l'autore del fatto si procede con rito direttissimo";
- il comma 14 è sostituito dal seguente:
- "Salvo che sia diversamente disposto, il divieto di cui al
comma 13 opera per un periodo di dieci anni. Nel decreto di
espulsione può essere previsto un termine più breve, in ogni caso
non inferiore a cinque anni, tenuto conto della complessiva condotta
tenuta dall'interessato nel periodo di permanenza in Italia".
Esecuzione dell'espulsione
- All'articolo 14 del testo unico di cui al decreto legislativo
n. 286 del 1998, sono apportate le seguenti modificazioni:
- il comma 5 è sostituito dal seguente:
- "La convalida comporta la permanenza nel centro per un periodo
di complessivi trenta giorni. Qualora l'accertamento dell'identità e
della nazionalità, ovvero l'acquisizione di documenti per il viaggio
presenti gravi difficoltà, il giudice, su richiesta del questore, può prorogare il termine di ulteriori trenta giorni. Anche prima di
tale termine, il questore esegue l'espulsione o il respingimento,
dandone comunicazione senza ritardo al giudice";
- dopo il comma 5, sono inseriti i seguenti:
- "bis. Quando non sia stato possibile trattenere lo straniero
presso un centro di permanenza temporanea, ovvero siano trascorsi i
termini di permanenza senza aver eseguito l'espulsione o il
respingimento, il questore ordina allo straniero di lasciare il
territorio dello Stato entro il termine di cinque giorni. L'ordine è dato con provvedimento scritto, recante l'indicazione delle
conseguenze penali della sua trasgressione.
- ter. Lo straniero che senza giustificato motivo si trattiene nel
territorio dello Stato in violazione dell'ordine impartito dal
questore ai sensi del comma 5-bis è punito con l'arresto da sei mesi
ad un anno. In tale caso si procede a nuova espulsione con
accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica.
- quater. Lo straniero espulso ai sensi del comma 5-ter che viene
trovato, in violazione delle norme del presente testo unico, nel
territorio dello Stato è punito con la reclusione da uno a quattro
anni.
- quinquies. Per i reati previsti ai commi 5-ter e 5-quater è obbligatorio l'arresto dell'autore del fatto e si procede con rito
direttissimo. Al fine di assicurare l'esecuzione dell'espulsione, il
questore può disporre i provvedimenti di cui al comma 1 del presente
articolo".
- Per la costruzione di nuovi centri di permanenza temporanea e
assistenza è autorizzata la spesa nel limite massimo di 12,39
milioni di euro per l'anno 2002, 24,79 milioni di euro per l'anno
2003 e 24,79 milioni di euro per l'anno 2004.
Ulteriori disposizioni per l'esecuzione dell'espulsione
- All'articolo 15 del testo unico di cui al decreto legislativo
n. 286 del 1998, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
- "bis. Della emissione del provvedimento di custodia cautelare o
della definitiva sentenza di condanna ad una pena detentiva nei
confronti di uno straniero proveniente da Paesi extracomunitari viene
data tempestiva comunicazione al questore ed alla competente autorità consolare al fine di avviare la procedura di
identificazione dello straniero e consentire, in presenza dei
requisiti di legge, l'esecuzione della espulsione subito dopo la
cessazione del periodo di custodia cautelare o di detenzione".
- La rubrica dell'articolo 15 del testo unico di cui al decreto
legislativo n. 286 del 1998 è sostituita dalla seguente: "Espulsione
a titolo di misura di sicurezza e disposizioni per l'esecuzione
dell'espulsione".
Espulsione a titolo di sanzione sostitutiva
o alternativa alla detenzione
- L'articolo 16 del testo unico di cui al decreto legislativo n.
286 del 1998 è sostituito dal seguente:
"Art. 16. - (Espulsione a titolo di sanzione sostitutiva o
alternativa alla detenzione)
- Il giudice, nel pronunciare
sentenza di condanna per un reato non colposo o nell'applicare la
pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura
penale nei confronti dello straniero che si trovi in taluna delle
situazioni indicate nell'articolo 13, comma 2, quando ritiene di
dovere irrogare la pena detentiva entro il limite di due anni e non
ricorrono le condizioni per ordinare la sospensione condizionale
della pena ai sensi dell'articolo 163 del codice penale nè le cause
ostative indicate nell'articolo 14, comma 1, del presente testo
unico, può sostituire la medesima pena con la misura dell'espulsione
per un periodo non inferiore a cinque anni.
- L'espulsione di cui al comma 1 è eseguita dal questore anche
se la sentenza non è irrevocabile, secondo le modalità di cui
all'articolo 13, comma 4.
- L'espulsione di cui al comma 1 non può essere disposta nei
casi in cui la condanna riguardi uno o più delitti previsti
dall'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura
penale, ovvero i delitti previsti dal presente testo unico, puniti
con pena edittale superiore nel massimo a due anni.
- Se lo straniero espulso a norma del comma 1 rientra
illegalmente nel territorio dello Stato prima del termine previsto
dall'articolo 13, comma 14, la sanzione sostitutiva è revocata dal
giudice competente.
- Nei confronti dello straniero, identificato, detenuto, che si
trova in taluna delle situazioni indicate nell'articolo 13, comma 2,
che deve scontare una pena detentiva, anche residua, non superiore a
due anni, è disposta l'espulsione. Essa non può essere disposta nei
casi in cui la condanna riguarda uno o più delitti previsti
dall'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura
penale, ovvero i delitti previsti dal presente testo unico.
- Competente a disporre l'espulsione di cui al comma 5 è il
magistrato di sorveglianza, che decide con decreto motivato, senza formalità, acquisite le informazioni degli organi di polizia
sull'identità e sulla nazionalità dello straniero. Il decreto di
espulsione è comunicato allo straniero che, entro il termine di
dieci giorni, può proporre opposizione dinanzi al tribunale di
sorveglianza. Il tribunale decide nel termine di venti giorni.
- L'esecuzione del decreto di espulsione di cui al comma 6 è sospesa fino alla decorrenza dei termini di impugnazione o della
decisione del tribunale di sorveglianza e, comunque, lo stato di
detenzione permane fino a quando non siano stati acquisiti i
necessari documenti di viaggio. L'espulsione è eseguita dal questore
competente per il luogo di detenzione dello straniero con la modalità dell'accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza
pubblica.
- La pena è estinta alla scadenza del termine di dieci anni
dall'esecuzione dell'espulsione di cui al comma 5, sempre che lo
straniero non sia rientrato illegittimamente nel territorio dello
Stato. In tale caso, lo stato di detenzione è ripristinato e
riprende l'esecuzione della pena.
- L'espulsione a titolo di sanzione sostitutiva o alternativa
alla detenzione non si applica ai casi di cui all'articolo 19".
Diritto di difesa
- All'articolo 17, comma 1, del testo unico di cui al decreto
legislativo n. 286 del 1998, dopo le parole: "Lo straniero" sono
inserite le seguenti: "parte offesa ovvero" e dopo la parola:
"richiesta" sono inserite le seguenti: "della parte offesa
o".
Determinazione dei flussi di ingresso
- All'articolo 21 del testo unico di cui al decreto legislativo
n. 286 del 1998, sono apportate le seguenti modificazioni:
- al comma 1, dopo il primo periodo è inserito il seguente:
"Nello stabilire le quote i decreti prevedono restrizioni numeriche
all'ingresso di lavoratori di Stati che non collaborano adeguatamente
nel contrasto all'immigrazione clandestina o nella riammissione di
propri cittadini destinatari di provvedimenti di rimpatrio";
- al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: "quote riservate"
sono inserite le seguenti: "ai lavoratori di origine italiana per
parte di almeno uno dei genitori fino al terzo grado in linea retta
di ascendenza, residenti in Paesi non comunitari, che chiedano di
essere inseriti in un apposito elenco, costituito presso le
rappresentanze diplomatiche o consolari, contenente le qualifiche
professionali dei lavoratori stessi, nonché";
- dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:
- "bis. Il decreto annuale ed i decreti infrannuali devono altresì essere predisposti in base ai dati sulla effettiva richiesta
di lavoro suddivisi per regioni e per bacini provinciali di utenza,
elaborati dall'anagrafe informatizzata, istituita presso il Ministero
del lavoro e delle politiche sociali, di cui al comma 7. Il
regolamento di attuazione prevede possibili forme di collaborazione
con altre strutture pubbliche e private, nei limiti degli ordinari
stanziamenti di bilancio.
- ter. Le regioni possono trasmettere, entro il 30 novembre di
ogni anno, alla Presidenza del Consiglio dei ministri, un rapporto
sulla presenza e sulla condizione degli immigrati extracomunitari nel
territorio regionale, contenente anche le indicazioni previsionali
relative ai flussi sostenibili nel triennio successivo in rapporto
alla capacità di assorbimento del tessuto sociale e produttivo".
Lavoro subordinato a tempo determinato
e indeterminato e lavoro autonomo
- L'articolo 22 del testo unico di cui al decreto legislativo n.
286 del 1998 è sostituito dal seguente:
"Art. 22. - (Lavoro subordinato a tempo determinato e
indeterminato)
ol style="margin:20px;">
- In ogni provincia è istituito presso la
prefettura-ufficio territoriale del Governo uno sportello unico per
l'immigrazione, responsabile dell'intero procedimento relativo
all'assunzione di lavoratori subordinati stranieri a tempo
determinato ed indeterminato.
- Il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente
soggiornante in Italia che intende instaurare in Italia un rapporto
di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato con uno
straniero residente all'estero deve presentare allo sportello unico
per l'immigrazione della provincia di residenza ovvero di quella in
cui ha sede legale l'impresa, ovvero di quella ove avrà luogo la
prestazione lavorativa:
- richiesta nominativa di nulla osta al lavoro;
- idonea documentazione relativa alle modalità di sistemazione
alloggiativa per il lavoratore straniero;
- la proposta di contratto di soggiorno con specificazione delle
relative condizioni, comprensiva dell'impegno al pagamento da parte
dello stesso datore di lavoro delle spese di ritorno dello straniero
nel Paese di provenienza;
- dichiarazione di impegno a comunicare ogni variazione
concernente il rapporto di lavoro.
- Nei casi in cui non abbia una conoscenza diretta dello
straniero, il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente
soggiornante in Italia può richiedere, presentando la documentazione
di cui alle lettere b) e c) del comma 2, il nulla osta al lavoro di
una o più persone iscritte nelle liste di cui all'articolo 21, comma
5, selezionate secondo criteri definiti nel regolamento di
attuazione.
- Lo sportello unico per l'immigrazione comunica le richieste di
cui ai commi 2 e 3 al centro per l'impiego di cui all'articolo 4 del
decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, competente in relazione
alla provincia di residenza, domicilio o sede legale. Il centro per
l'impiego provvede a diffondere le offerte per via telematica agli
altri centri ed a renderle disponibili su sito INTERNET o con ogni
altro mezzo possibile ed attiva gli eventuali interventi previsti
dall'articolo 2 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181.
Decorsi venti giorni senza che sia stata presentata alcuna domanda da
parte di lavoratore nazionale o comunitario, anche per via
telematica, il centro trasmette allo sportello unico richiedente una
certificazione negativa, ovvero le domande acquisite comunicandole altresì al datore di lavoro. Ove tale termine sia decorso senza che
il centro per l'impiego abbia fornito riscontro, lo sportello unico
procede ai sensi del comma 5.
- Lo sportello unico per l'immigrazione, nel complessivo termine
massimo di quaranta giorni dalla presentazione della richiesta, a
condizione che siano state rispettate le prescrizioni di cui al comma
2 e le prescrizioni del contratto collettivo di lavoro applicabile
alla fattispecie, rilascia, in ogni caso, sentito il questore, il
nulla osta nel rispetto dei limiti numerici, quantitativi e
qualitativi determinati a norma dell'articolo 3, comma 4, e
dell'articolo 21, e, a richiesta del datore di lavoro, trasmette la
documentazione, ivi compreso il codice fiscale, agli uffici
consolari, ove possibile in via telematica. Il nulla osta al lavoro
subordinato ha validità per un periodo non superiore a sei mesi
dalla data del rilascio.
- Gli uffici consolari del Paese di residenza o di origine dello
straniero provvedono, dopo gli accertamenti di rito, a rilasciare il
visto di ingresso con indicazione del codice fiscale, comunicato
dallo sportello unico per l'immigrazione. Entro otto giorni
dall'ingresso, lo straniero si reca presso lo sportello unico per
l'immigrazione che ha rilasciato il nulla osta per la firma del
contratto di soggiorno che resta ivi conservato e, a cura di
quest'ultimo, trasmesso in copia all'autorità consolare competente
ed al centro per l'impiego competente.
- Il datore di lavoro che omette di comunicare allo sportello
unico per l'immigrazione qualunque variazione del rapporto di lavoro
intervenuto con lo straniero, è punito con la sanzione
amministrativa da 500 a 2.500 euro. Per l'accertamento e
l'irrogazione della sanzione è competente il prefetto.
- Salvo quanto previsto dall'articolo 23, ai fini dell'ingresso
in Italia per motivi di lavoro, il lavoratore extracomunitario deve
essere munito del visto rilasciato dal consolato italiano presso lo
Stato di origine o di stabile residenza del lavoratore.
- Le questure forniscono all'INPS, tramite collegamenti
telematici, le informazioni anagrafiche relative ai lavoratori
extracomunitari ai quali è concesso il permesso di soggiorno per
motivi di lavoro, o comunque idoneo per l'accesso al lavoro, e
comunicano altresì il rilascio dei permessi concernenti i familiari
ai sensi delle disposizioni di cui al titolo IV; l'INPS, sulla base
delle informazioni ricevute, costituisce un "Archivio anagrafico dei
lavoratori extracomunitari", da condividere con altre amministrazioni
pubbliche; lo scambio delle informazioni avviene in base a
convenzione tra le amministrazioni interessate. Le stesse
informazioni sono trasmesse, in via telematica, a cura delle
questure, all'ufficio finanziario competente che provvede
all'attribuzione del codice fiscale.
- Lo sportello unico per l'immigrazione fornisce al Ministero
del lavoro e delle politiche sociali il numero ed il tipo di nulla
osta rilasciati secondo le classificazioni adottate nei decreti di
cui all'articolo 3, comma 4.
- La perdita del posto di lavoro non costituisce motivo di
revoca del permesso di soggiorno al lavoratore extracomunitario ed ai
suoi familiari legalmente soggiornanti. Il lavoratore straniero in
possesso del permesso di soggiorno per lavoro subordinato che perde
il posto di lavoro, anche per dimissioni, può essere iscritto nelle
liste di collocamento per il periodo di residua validità del
permesso di soggiorno, e comunque, salvo che si tratti di permesso di
soggiorno per lavoro stagionale, per un periodo non inferiore a sei
mesi. Il regolamento di attuazione stabilisce le modalità di
comunicazione ai centri per l'impiego, anche ai fini dell'iscrizione
del lavoratore straniero nelle liste di collocamento con priorità
rispetto a nuovi lavoratori extracomunitari.
- Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze
lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal
presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non
sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o
annullato, è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con
l'ammenda di 5.000 euro per ogni lavoratore impiegato.
- Salvo quanto previsto per i lavoratori stagionali
dall'articolo 25, comma 5, in caso di rimpatrio il lavoratore
extracomunitario conserva i diritti previdenziali e di sicurezza
sociale maturati e può goderne indipendentemente dalla vigenza di un
accordo di reciprocità al verificarsi della maturazione dei
requisiti previsti dalla normativa vigente, al compimento del
sessantacinquesimo anno di età, anche in deroga al requisito
contributivo minimo previsto dall'articolo 1, comma 20, della legge 8
agosto 1995, n. 335.
- Le attribuzioni degli istituti di patronato e di assistenza
sociale, di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152, sono estese ai
lavoratori extracomunitari che prestino regolare attività di lavoro
in Italia.
- I lavoratori italiani ed extracomunitari possono chiedere il
riconoscimento di titoli di formazione professionale acquisiti
all'estero; in assenza di accordi specifici, il Ministro del lavoro e
delle politiche sociali, sentita la commissione centrale per
l'impiego, dispone condizioni e modalità di riconoscimento delle
qualifiche per singoli casi. Il lavoratore extracomunitario può
inoltre partecipare, a norma del presente testo unico, a tutti i
corsi di formazione e di riqualificazione programmati nel territorio
della Repubblica.
- Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle
regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di
Bolzano ai sensi degli statuti e delle relative norme di attuazione".
All'articolo 26, comma 5, del testo unico di cui al decreto
legislativo n. 286 del 1998 è aggiunto, in fine, il seguente
periodo: "La rappresentanza diplomatica o consolare rilascia, altresì, allo straniero la certificazione dell'esistenza dei
requisiti previsti dal presente articolo ai fini degli adempimenti
previsti dall'articolo 5, comma 3-quater, per la concessione del
permesso di soggiorno per lavoro autonomo".
Titoli di prelazione
- L'articolo 23 del testo unico di cui al decreto legislativo n.
286 del 1998 è sostituito dal seguente:
"Art. 23. - (Titoli di prelazione)
- Nell'ambito di programmi
approvati, anche su proposta delle regioni e delle province autonome,
dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dal Ministero
dell'istruzione, dell'università e della ricerca e realizzati anche
in collaborazione con le regioni, le province autonome e altri enti
locali, organizzazioni nazionali degli imprenditori e datori di
lavoro e dei lavoratori, nonché organismi internazionali finalizzati
al trasferimento dei lavoratori stranieri in Italia ed al loro
inserimento nei settori produttivi del Paese, enti ed associazioni
operanti nel settore dell'immigrazione da almeno tre anni, possono
essere previste attività di istruzione e di formazione professionale
nei Paesi di origine.
- L'attività di cui al comma 1 è finalizzata:
- all'inserimento lavorativo mirato nei settori produttivi
italiani che operano all'interno dello Stato;
- all'inserimento lavorativo mirato nei settori produttivi
italiani che operano all'interno dei Paesi di origine;
- allo sviluppo delle attività produttive o imprenditoriali
autonome nei Paesi di origine.
- Gli stranieri che abbiano partecipato alle attività di cui al
comma 1 sono preferiti nei settori di impiego ai quali le attività
si riferiscono ai fini della chiamata al lavoro di cui all'articolo
22, commi 3, 4 e 5, secondo le modalità previste nel regolamento di
attuazione del presente testo unico.
- Il regolamento di attuazione del presente testo unico prevede
agevolazioni di impiego per i lavoratori autonomi stranieri che
abbiano seguito i corsi di cui al comma 1".
Lavoro stagionale
- L'articolo 24 del testo unico di cui al decreto legislativo n.
286 del 1998 è sostituito dal seguente:
"Art. 24. - (Lavoro stagionale)
- Il datore di lavoro italiano
o straniero regolarmente soggiornante in Italia, o le associazioni di
categoria per conto dei loro associati, che intendano instaurare in
Italia un rapporto di lavoro subordinato a carattere stagionale con
uno straniero devono presentare richiesta nominativa allo sportello
unico per l'immigrazione della provincia di residenza ai sensi
dell'articolo 22. Nei casi in cui il datore di lavoro italiano o
straniero regolarmente soggiornante o le associazioni di categoria
non abbiano una conoscenza diretta dello straniero, la richiesta,
redatta secondo le modalità previste dall'articolo 22, deve essere
immediatamente comunicata al centro per l'impiego competente, che
verifica nel termine di cinque giorni l'eventuale disponibilità di
lavoratori italiani o comunitari a ricoprire l'impiego stagionale
offerto. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 22, comma
3.
- Lo sportello unico per l'immigrazione rilascia comunque
l'autorizzazione nel rispetto del diritto di precedenza maturato,
decorsi dieci giorni dalla comunicazione di cui al comma 1 e non
oltre venti giorni dalla data di ricezione della richiesta del datore
di lavoro.
- L'autorizzazione al lavoro stagionale ha validità da venti
giorni ad un massimo di nove mesi, in corrispondenza della durata del
lavoro stagionale richiesto, anche con riferimento all'accorpamento
di gruppi di lavori di più breve periodo da svolgere presso diversi
datori di lavoro.
- Il lavoratore stagionale, ove abbia rispettato le condizioni
indicate nel permesso di soggiorno e sia rientrato nello Stato di
provenienza alla scadenza del medesimo, ha diritto di precedenza per
il rientro in Italia nell'anno successivo per ragioni di lavoro
stagionale, rispetto ai cittadini del suo stesso Paese che non
abbiano mai fatto regolare ingresso in Italia per motivi di lavoro. Può, inoltre, convertire il permesso di soggiorno per lavoro
stagionale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato a tempo
determinato o indeterminato, qualora se ne verifichino le condizioni.
- Le commissioni regionali tripartite, di cui all'articolo 4,
comma 1, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, possono
stipulare con le organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative a livello regionale dei lavoratori e dei datori di
lavoro, con le regioni e con gli enti locali, apposite convenzioni
dirette a favorire l'accesso dei lavoratori stranieri ai posti di
lavoro stagionale. Le convenzioni possono individuare il trattamento
economico e normativo, comunque non inferiore a quello previsto per i
lavoratori italiani e le misure per assicurare idonee condizioni di
lavoro della manodopera, nonché eventuali incentivi diretti o
indiretti per favorire l'attivazione dei flussi e dei deflussi e le
misure complementari relative all'accoglienza.
- Il datore di lavoro che occupa alle sue dipendenze, per lavori
di carattere stagionale, uno o più stranieri privi del permesso di
soggiorno per lavoro stagionale, ovvero il cui permesso sia scaduto,
revocato o annullato, è punito ai sensi dell'articolo 22, comma 12".
Ingresso e soggiorno per lavoro autonomo
- Al testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998,
all'articolo 26, dopo il comma 7, è aggiunto, in fine, il seguente:
- "bis. La condanna con provvedimento irrevocabile per alcuno dei
reati previsti dalle disposizioni del Titolo III, Capo III, Sezione
II, della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni,
relativi alla tutela del diritto di autore, e dagli articoli 473 e
474 del codice penale comporta la revoca del permesso di soggiorno
rilasciato allo straniero e l'espulsione del medesimo con
accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica".
Attività sportive
- Al testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998,
all'articolo 27, sono apportate le seguenti modificazioni:
- al comma 1, dopo la lettera r) è aggiunta la seguente:
"r-bis) infermieri professionali assunti presso strutture
sanitarie pubbliche e private;";
- dopo il comma 5 è aggiunto, in fine, il seguente:
- "bis. Con decreto del Ministro per i beni e le attività
culturali, su proposta del Comitato olimpico nazionale italiano
(CONI), sentiti i Ministri dell'interno e del lavoro e delle
politiche sociali, è determinato il limite massimo annuale
d'ingresso degli sportivi stranieri che svolgono attività sportiva a
titolo professionistico o comunque retribuita, da ripartire tra le
federazioni sportive nazionali. Tale ripartizione è effettuata dal
CONI con delibera da sottoporre all'approvazione del Ministro
vigilante. Con la stessa delibera sono stabiliti i criteri generali
di assegnazione e di tesseramento per ogni stagione agonistica anche
al fine di assicurare la tutela dei vivai giovanili".
Ricongiungimento familiare
- All'articolo 29 del testo unico di cui al decreto legislativo
n. 286 del 1998, sono apportate le seguenti modificazioni:
- al comma 1:
- dopo la lettera b) è inserita la seguente:
- "bis) figli maggiorenni a carico, qualora non possano per
ragioni oggettive provvedere al proprio sostentamento a causa del
loro stato di salute che comporti invalidità totale";
- alla lettera c), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
"qualora non abbiano altri figli nel Paese di origine o di
provenienza ovvero genitori ultrasessantacinquenni qualora gli altri
figli siano impossibilitati al loro sostentamento per documentati
gravi motivi di salute";
- la lettera d) è abrogata;
- i commi 7, 8 e 9 sono sostituiti dai seguenti:
- "La domanda di nulla osta al ricongiungimento familiare,
corredata della prescritta documentazione compresa quella attestante
i rapporti di parentela, coniugio e la minore età, autenticata dall'autorità consolare italiana,
è presentata allo sportello unico
per l'immigrazione presso la prefettura-ufficio territoriale del
Governo competente per il luogo di dimora del richiedente, la quale
ne rilascia copia contrassegnata con timbro datario e sigla del
dipendente incaricato del ricevimento. L'ufficio, verificata, anche
mediante accertamenti presso la questura competente, l'esistenza dei
requisiti di cui al presente articolo, emette il provvedimento
richiesto, ovvero un provvedimento di diniego del nulla osta.
- Trascorsi novanta giorni dalla richiesta del nulla osta,
l'interessato può ottenere il visto di ingresso direttamente dalle
rappresentanze diplomatiche e consolari italiane, dietro esibizione
della copia degli atti contrassegnata dallo sportello unico per
l'immigrazione, da cui risulti la data di presentazione della domanda
e della relativa documentazione.
- Le rappresentanze diplomatiche e consolari italiane rilasciano altresì il visto di ingresso al seguito nei casi previsti dal comma
5".
Permesso di soggiorno per motivi familiari
- All'articolo 30 del testo unico di cui al decreto legislativo
n. 286 del 1998, al comma 5, prima delle parole: "In caso di
separazione", sono inserite le seguenti: "In caso di morte del
familiare in possesso dei requisiti per il ricongiungimento e".
Minori affidati al compimento della maggiore età
- All'articolo 32 del testo unico di cui al decreto legislativo
n. 286 del 1998, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:
- "bis. Il permesso di soggiorno di cui al comma 1 può essere
rilasciato per motivi di studio, di accesso al lavoro ovvero di
lavoro subordinato o autonomo, al compimento della maggiore età, semprechè non sia intervenuta una decisione del Comitato per i
minori stranieri di cui all'articolo 33, ai minori stranieri non
accompagnati che siano stati ammessi per un periodo non inferiore a
due anni in un progetto di integrazione sociale e civile gestito da
un ente pubblico o privato che abbia rappresentanza nazionale e che
comunque sia iscritto nel registro istituito presso la Presidenza del
Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 52 del decreto del
Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394.
- ter. L'ente gestore dei progetti deve garantire e provare con
idonea documentazione, al momento del compimento della maggiore età
del minore straniero di cui al comma 1-bis, che l'interessato si
trova sul territorio nazionale da non meno di tre anni, che ha
seguito il progetto per non meno di due anni, ha la disponibilità di
un alloggio e frequenta corsi di studio ovvero svolge attività
lavorativa retribuita nelle forme e con le modalità previste dalla
legge italiana, ovvero è in possesso di contratto di lavoro anche se
non ancora iniziato.
- quater. Il numero dei permessi di soggiorno rilasciati ai sensi
del presente articolo è portato in detrazione dalle quote di
ingresso definite annualmente nei decreti di cui all'articolo 3,
comma 4".
Accesso ai corsi delle università
- Il comma 5 dell'articolo 39 del testo unico di cui al decreto
legislativo n. 286 del 1998 è sostituito dal seguente:
- "E' comunque consentito l'accesso ai corsi universitari, a parità di condizioni con gli studenti italiani, agli stranieri
titolari di carta di soggiorno, ovvero di permesso di soggiorno per
lavoro subordinato o per lavoro autonomo, per motivi familiari, per
asilo politico, per asilo umanitario, o per motivi religiosi, ovvero
agli stranieri regolarmente soggiornanti da almeno un anno in
possesso di titolo di studio superiore conseguito in Italia, nonché agli stranieri, ovunque residenti, che sono titolari dei diplomi
finali delle scuole italiane all'estero o delle scuole straniere o
internazionali, funzionanti in Italia o all'estero, oggetto di intese
bilaterali o di normative speciali per il riconoscimento dei titoli
di studio e soddisfino le condizioni generali richieste per
l'ingresso per studio".
Centri di accoglienza e accesso all'abitazione
- Al testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998,
all'articolo 40, sono apportate le seguenti modificazioni:
- al comma 1, l'ultimo periodo è soppresso;
- dopo il comma 1 è inserito il seguente:
- "bis. L'accesso alle misure di integrazione sociale è riservato
agli stranieri non appartenenti a Paesi dell'Unione europea che
dimostrino di essere in regola con le norme che disciplinano il
soggiorno in Italia ai sensi del presente testo unico e delle leggi e
regolamenti vigenti in materia";
- il comma 5 è abrogato;
- il comma 6 è sostituito dal seguente:
- "Gli stranieri titolari di carta di soggiorno e gli stranieri
regolarmente soggiornanti in possesso di permesso di soggiorno almeno
biennale e che esercitano una regolare attività di lavoro
subordinato o di lavoro autonomo hanno diritto di accedere, in
condizioni di parità con i cittadini italiani, agli alloggi di
edilizia residenziale pubblica e ai servizi di intermediazione delle
agenzie sociali eventualmente predisposte da ogni regione o dagli
enti locali per agevolare l'accesso alle locazioni abitative e al
credito agevolato in materia di edilizia, recupero, acquisto e
locazione della prima casa di abitazione".
Aggiornamenti normativi
- Nel testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998,
ovunque ricorrano, le parole: "ufficio periferico del Ministero del
lavoro e della previdenza sociale" sono sostituite dalle seguenti:
"prefettura-ufficio territoriale del Governo" e le parole: "il
pretore" sono sostituite dalle seguenti: "il tribunale in
composizione monocratica".
- All'articolo 25 del testo unico di cui al decreto legislativo
n. 286 del 1998, il primo periodo del comma 5 è sostituito dal
seguente: "Ai contributi di cui al comma 1, lettera a), si applicano
le disposizioni dell'articolo 22, comma 13, concernenti il
trasferimento degli stessi all'istituto o ente assicuratore dello
Stato di provenienza".
- All'articolo 26 del testo unico di cui al decreto legislativo
n. 286 del 1998, nel comma 3, le parole da: "o di corrispondente
garanzia" fino alla fine del comma sono soppresse.
Matrimoni contratti al fine di eludere le norme sull'ingresso
e sul soggiorno dello straniero
- Al testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998,
all'articolo 30, dopo il comma 1, è inserito il seguente:
- "bis. Il permesso di soggiorno nei casi di cui al comma 1,
lettera b), è immediatamente revocato qualora sia accertato che al
matrimonio non è seguita l'effettiva convivenza salvo che dal
matrimonio sia nata prole".
Misure di potenziamento delle rappresentanze diplomatiche
e degli uffici consolari
- Al fine di provvedere alle straordinarie esigenze di servizio
connesse con l'attuazione delle misure previste dalla presente legge,
e nelle more del completamento degli organici del Ministero degli
affari esteri mediante ricorso alle ordinarie procedure di assunzione
del personale, le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari
di prima categoria possono assumere, previa autorizzazione
dell'Amministrazione centrale, personale con contratto temporaneo
della durata di sei mesi, nel limite complessivo di ottanta unità,
anche in deroga ai limiti del contingente di cui all'articolo 152,
primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio
1967, n. 18, e successive modificazioni. Per le stesse esigenze il
contratto può essere rinnovato per due ulteriori successivi periodi
di sei mesi, anche in deroga al limite temporale di cui all'articolo
153, secondo e terzo comma, del citato decreto del Presidente della
Repubblica n. 18 del 1967. Le suddette unità di personale sono
destinate a svolgere mansioni amministrative ordinarie nelle predette
sedi all'estero. Nelle medesime sedi un corrispondente numero di unità di personale di ruolo appartenente alle aree funzionali
è conseguentemente adibito all'espletamento di funzioni istituzionali
in materia di immigrazione ed asilo, nonché di rilascio dei visti di
ingresso.
- Per l'assunzione del personale di cui al comma 1 si applicano
le procedure previste per il personale temporaneo di cui all'articolo
153 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del
1967.
CAPO II
Disposizioni in materia di asilo
Permesso di soggiorno per i richiedenti asilo
-
L'ultimo periodo del comma 5 dell'articolo 1 del
decreto-legge
30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge
28 febbraio 1990, n. 39, è sostituito dal seguente: "Il questore
territorialmente competente, quando non ricorrano le ipotesi previste
negli articoli 1-bis e 1-ter, rilascia, su richiesta, un permesso di
soggiorno temporaneo valido fino alla definizione della procedura di
riconoscimento".
Procedura semplificata
- Al decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, sono apportate le
seguenti modificazioni:
- all'articolo 1, il comma 7 è abrogato;
- dopo l'articolo 1 sono inseriti i seguenti:
"Art. 1-bis. - (Casi di trattenimento)
- Il richiedente asilo
non può essere trattenuto al solo fine di esaminare la domanda di
asilo presentata. Esso può, tuttavia, essere trattenuto per il tempo
strettamente necessario alla definizione delle autorizzazioni alla
permanenza nel territorio dello Stato in base alle disposizioni del
testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nei seguenti casi:
- per verificare o determinare la sua nazionalità o identità,
qualora egli non sia in possesso dei documenti di viaggio o d'identità, oppure abbia, al suo arrivo nello Stato, presentato
documenti risultati falsi;
- per verificare gli elementi su cui si basa la domanda di asilo,
qualora tali elementi non siano immediatamente disponibili;
- in dipendenza del procedimento concernente il riconoscimento
del diritto ad essere ammesso nel territorio dello Stato.
- Il trattenimento deve sempre essere disposto nei seguenti casi:
- a seguito della presentazione di una domanda di asilo
presentata dallo straniero fermato per avere eluso o tentato di
eludere il controllo di frontiera o subito dopo, o, comunque, in
condizioni di soggiorno irregolare;
- a seguito della presentazione di una domanda di asilo da parte
di uno straniero già destinatario di un provvedimento di espulsione
o respingimento.
- Il trattenimento previsto nei casi di cui al comma 1, lettere
a), b) e c), e nei casi di cui al comma 2, lettera a), è attuato nei
centri di identificazione secondo le norme di apposito regolamento.
Il medesimo regolamento determina il numero, le caratteristiche e le modalità di gestione di tali strutture e tiene conto degli atti
adottati dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati
(ACNUR), dal Consiglio d'Europa e dall'Unione europea. Nei centri di
identificazione sarà comunque consentito l'accesso ai rappresentanti
dell'ACNUR. L'accesso sarà altresì consentito agli avvocati e agli
organismi ed enti di tutela dei rifugiati con esperienza consolidata
nel settore, autorizzati dal Ministero dell'interno.
- Per il trattenimento di cui al comma 2, lettera b), si
osservano le norme di cui all'articolo 14 del testo unico di cui al
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. Nei centri di permanenza
temporanea e assistenza di cui al medesimo articolo 14 sarà comunque
consentito l'accesso ai rappresentanti dell'ACNUR. L'accesso sarà altresì consentito agli avvocati e agli organismi ed enti di tutela
dei rifugiati con esperienza consolidata nel settore, autorizzati dal
Ministero dell'interno.
- Allo scadere del periodo previsto per la procedura semplificata
di cui all'articolo 1-ter, e qualora la stessa non si sia ancora
conclusa, allo straniero è concesso un permesso di soggiorno
temporaneo fino al termine della procedura stessa.
Art. 1-ter. - (Procedura semplificata)
- Nei casi di cui alle
lettere a) e b) del comma 2 dell'articolo 1-bis è istituita la
procedura semplificata per la definizione della istanza di
riconoscimento dello status di rifugiato secondo le modalità di cui
ai commi da 2 a 6.
- Appena ricevuta la richiesta di riconoscimento dello status di
rifugiato di cui all'articolo 1-bis, comma 2, lettera a), il questore
competente per il luogo in cui la richiesta è stata presentata
dispone il trattenimento dello straniero interessato in uno dei
centri di identificazione di cui all'articolo 1-bis, comma 3. Entro
due giorni dal ricevimento dell'istanza, il questore provvede alla
trasmissione della documentazione necessaria alla commissione
territoriale per il riconoscimento dello status di rifugiato che,
entro quindici giorni dalla data di ricezione della documentazione,
provvede all'audizione. La decisione è adottata entro i successivi
tre giorni.
- Appena ricevuta la richiesta di riconoscimento dello status di
rifugiato di cui all'articolo 1-bis, comma 2, lettera b), il questore
competente per il luogo in cui la richiesta è stata presentata
dispone il trattenimento dello straniero interessato in uno dei
centri di permanenza temporanea di cui all'articolo 14 del testo
unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286; ove già
sia in corso il trattenimento, il questore chiede al tribunale in
composizione monocratica la proroga del periodo di trattenimento per
ulteriori trenta giorni per consentire l'espletamento della procedura
di cui al presente articolo. Entro due giorni dal ricevimento
dell'istanza, il questore provvede alla trasmissione della
documentazione necessaria alla commissione territoriale per il
riconoscimento dello status di rifugiato che, entro quindici giorni
dalla data di ricezione della documentazione, provvede all'audizione.
La decisione è adottata entro i successivi tre giorni.
- L'allontanamento non autorizzato dai centri di cui all'articolo
1-bis, comma 3, equivale a rinuncia alla domanda.
- Lo Stato italiano è competente all'esame delle domande di
riconoscimento dello status di rifugiato di cui al presente articolo,
ove i tempi non lo consentano, ai sensi della Convenzione di Dublino
ratificata ai sensi della legge 23 dicembre 1992, n. 523.
- La commissione territoriale, integrata da un componente della
Commissione nazionale per il diritto di asilo, procede, entro dieci
giorni, al riesame delle decisioni su richiesta adeguatamente
motivata dello straniero di cui è disposto il trattenimento in uno
dei centri di identificazione di cui all'articolo 1-bis, comma 3. La
richiesta va presentata alla commissione territoriale entro cinque
giorni dalla comunicazione della decisione. L'eventuale ricorso
avverso la decisione della commissione territoriale è presentato al
tribunale in composizione monocratica territorialmente competente
entro quindici giorni, anche dall'estero tramite le rappresentanze
diplomatiche. Il ricorso non sospende il provvedimento di
allontanamento dal territorio nazionale; il richiedente asilo può
tuttavia chiedere al prefetto competente di essere autorizzato a
rimanere sul territorio nazionale fino all'esito del ricorso. La
decisione di rigetto del ricorso è immediatamente esecutiva.
Art. 1-quater. - (Commissioni territoriali)
- Presso le prefetture-uffici territoriali del Governo indicati con il
regolamento di cui all'articolo 1-bis, comma 3, sono istituite le
commissioni territoriali per il riconoscimento dello status di
rifugiato. Le predette commissioni, nominate con decreto del Ministro
dell'interno, sono presiedute da un funzionario della carriera
prefettizia e composte da un funzionario della Polizia di Stato, da
un rappresentante dell'ente territoriale designato dalla Conferenza Stato-città ed autonomie locali e da un rappresentante dell'ACNUR.
Per ciascun componente deve essere previsto un componente supplente.
Tali commissioni possono essere integrate, su richiesta del
Presidente della Commissione centrale per il riconoscimento dello
status di rifugiato prevista dall'articolo 2 del regolamento di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1990, n. 136, da
un funzionario del Ministero degli affari esteri con la qualifica di
componente a tutti gli effetti, ogni volta che sia necessario, in
relazione a particolari afflussi di richiedenti asilo, in ordine alle
domande dei quali occorra disporre di particolari elementi di
valutazione in merito alla situazione dei Paesi di provenienza di
competenza del Ministero degli affari esteri. In caso di parità,
prevale il voto del Presidente. Ove necessario, in relazione a
particolari afflussi di richiedenti asilo, le commissioni possono
essere composte da personale posto in posizione di distacco o di
collocamento a riposo. La partecipazione del personale di cui al
precedente periodo ai lavori delle commissioni non comporta la
corresponsione di compensi o di indennità di qualunque natura.
- Entro due giorni dal ricevimento dell'istanza, il questore
provvede alla trasmissione della documentazione necessaria alla
commissione territoriale per il riconoscimento dello status di
rifugiato che entro trenta giorni provvede all'audizione. La
decisione è adottata entro i successivi tre giorni.
- Durante lo svolgimento dell'audizione, ove necessario, le
commissioni territoriali si avvalgono di interpreti. Del colloquio
con il richiedente viene redatto verbale. Le decisioni sono adottate
con atto scritto e motivato. Le stesse verranno comunicate al
richiedente, unitamente all'informazione sulle modalità di
impugnazione, nelle forme previste dall'articolo 2, comma 6, del
testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
- Nell'esaminare la domanda di asilo le commissioni territoriali
valutano per i provvedimenti di cui all'articolo 5, comma 6, del
citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, le
conseguenze di un rimpatrio alla luce degli obblighi derivanti dalle
convenzioni internazionali di cui l'Italia è firmataria e, in
particolare, dell'articolo 3 della Convenzione europea per la
salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali,
ratificata ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848.
- Avverso le decisioni delle commissioni territoriali è ammesso
ricorso al tribunale ordinario territorialmente competente che decide
ai sensi dell'articolo 1-ter, comma 6.
Art. 1-quinquies. - (Commissione nazionale per il diritto di
asilo)
- La Commissione centrale per il riconoscimento dello
status di rifugiato prevista dall'articolo 2 del regolamento di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1990, n. 136, è trasformata in Commissione nazionale per il diritto di asilo, di
seguito denominata "Commissione nazionale", nominata con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta congiunta dei
Ministri dell'interno e degli affari esteri. La Commissione è presieduta da un prefetto ed
è composta da un dirigente in servizio
presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, da un funzionario
della carriera diplomatica, da un funzionario della carriera
prefettizia in servizio presso il Dipartimento per le libertà civili
e l'immigrazione e da un dirigente del Dipartimento della pubblica
sicurezza. Alle riunioni partecipa un rappresentante del delegato in
Italia dell'ACNUR. Ciascuna amministrazione designa, altresì, un
supplente. La Commissione nazionale, ove necessario, può essere
articolata in sezioni di analoga composizione.
- La Commissione nazionale ha compiti di indirizzo e
coordinamento delle commissioni territoriali, di formazione e
aggiornamento dei componenti delle medesime commissioni, di raccolta
di dati statistici oltre che poteri decisionali in tema di revoche e
cessazione degli status concessi.
- Con il regolamento di cui all'articolo 1-bis, comma 3, sono
stabilite le modalità di funzionamento della Commissione nazionale e
di quelle territoriali.
Art. 1-sexies. - (Sistema di protezione per richiedenti asilo e
rifugiati)
- Gli enti locali che prestano servizi finalizzati
all'accoglienza dei richiedenti asilo e alla tutela dei rifugiati e
degli stranieri destinatari di altre forme di protezione umanitaria
possono accogliere nell'ambito dei servizi medesimi il richiedente
asilo privo di mezzi di sussistenza nel caso in cui non ricorrano le
ipotesi previste dagli articoli 1-bis e 1-ter.
- Il Ministro dell'interno, con proprio decreto, sentita la
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, provvede annualmente, e nei limiti delle risorse
del Fondo di cui all'articolo 1-septies, al sostegno finanziario dei
servizi di accoglienza di cui al comma 1, in misura non superiore
all'80 per cento del costo complessivo di ogni singola iniziativa
territoriale.
- In fase di prima attuazione, il decreto di cui al comma 2:
- stabilisce le linee guida e il formulario per la presentazione
delle domande di contributo, i criteri per la verifica della corretta
gestione dello stesso e le modalità per la sua eventuale revoca;
- assicura, nei limiti delle risorse finanziarie del Fondo di cui
all'articolo 1-septies, la continuità degli interventi e dei servizi già in atto, come previsti dal Fondo europeo per i rifugiati;
- determina, nei limiti delle risorse finanziarie del Fondo di
cui all'articolo 1-septies, le modalità e la misura dell'erogazione
di un contributo economico di prima assistenza in favore del
richiedente asilo che non rientra nei casi previsti dagli articoli
1-bis e 1-ter e che non è accolto nell'ambito dei servizi di
accoglienza di cui al comma 1.
- Al fine di razionalizzare e ottimizzare il sistema di
protezione del richiedente asilo, del rifugiato e dello straniero con
permesso umanitario di cui all'articolo 18 del testo unico delle
disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme
sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25
luglio 1998, n. 286, e di facilitare il coordinamento, a livello
nazionale, dei servizi di accoglienza territoriali, il Ministero
dell'interno attiva, sentiti l'Associazione nazionale dei comuni
italiani (ANCI) e l'ACNUR, un servizio centrale di informazione,
promozione, consulenza, monitoraggio e supporto tecnico agli enti
locali che prestano i servizi di accoglienza di cui al comma 1. Il
servizio centrale è affidato, con apposita convenzione, all'ANCI.
- Il servizio centrale di cui al comma 4 provvede a:
- monitorare la presenza sul territorio dei richiedenti asilo,
dei rifugiati e degli stranieri con permesso umanitario;
- creare una banca dati degli interventi realizzati a livello
locale in favore dei richiedenti asilo e dei rifugiati;
- favorire la diffusione delle informazioni sugli interventi;
- fornire assistenza tecnica agli enti locali, anche nella
predisposizione dei servizi di cui al comma 1;
- promuovere e attuare, d'intesa con il Ministero degli affari
esteri, programmi di rimpatrio attraverso l'Organizzazione
internazionale per le migrazioni o altri organismi, nazionali o
internazionali, a carattere umanitario.
- Le spese di funzionamento e di gestione del servizio centrale
sono finanziate nei limiti delle risorse del Fondo di cui
all'articolo 1-septies.
Art. 1-septies. - (Fondo nazionale per le politiche e i servizi
dell'asilo)
- Ai fini del finanziamento delle attività e degli
interventi di cui all'articolo 1-sexies, presso il Ministero
dell'interno, è istituito il Fondo nazionale per le politiche e i
servizi dell'asilo, la cui dotazione è costituita da:
- le risorse iscritte nell'unità previsionale di base 4.1.2.5
"Immigrati, profughi e rifugiati" - capitolo 2359 - dello stato di
previsione del Ministero dell'interno per l'anno 2002, già destinate
agli interventi di cui all'articolo 1-sexies e corrispondenti a 5,16
milioni di euro;
- le assegnazioni annuali del Fondo europeo per i rifugiati, ivi
comprese quelle già attribuite all'Italia per gli anni 2000, 2001 e
2002 ed in via di accreditamento al Fondo di rotazione del Ministero
dell'economia e delle finanze;
- i contributi e le donazioni eventualmente disposti da privati,
enti o organizzazioni, anche internazionali, e da altri organismi
dell'Unione europea.
- Le somme di cui al comma 1, lettere b) e c), sono versate
all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo
di cui al medesimo comma 1.
- Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio".
- Per la costruzione di nuovi centri di identificazione è autorizzata la spesa nel limite massimo di 25,31 milioni di euro per
l'anno 2003.
Dichiarazione di emersione di lavoro irregolare
- Chiunque, nei
tre mesi antecedenti la data di entrata in vigore della presente legge, ha
occupato alle proprie dipendenze personale di origine extracomunitaria,
adibendolo ad attività di assistenza a componenti della famiglia affetti da
patologie o handicap che ne limitano l'autosufficienza ovvero al lavoro
domestico di sostegno al bisogno familiare, può denunciare, entro due mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, la sussistenza del
rapporto di lavoro alla prefettura-ufficio territoriale del Governo competente
per territorio mediante presentazione della dichiarazione di emersione nelle
forme previste dal presente articolo. La dichiarazione di emersione é
presentata dal richiedente, a proprie spese, agli uffici postali. Per quanto
concerne la data, fa fede il timbro dell'ufficio postale accettante. La denuncia
di cui al primo periodo del presente comma é limitata ad una unità per nucleo
familiare, con riguardo al lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare.
- La dichiarazione di emersione contiene a pena di inammissibilità:
- le generalità del datore di lavoro ed una dichiarazione attestante la
cittadinanza italiana o, comunque, la regolarità della sua presenza in Italia;
- l'indicazione delle generalità e della nazionalità dei lavoratori
occupati;
- l'indicazione della tipologia e delle modalità di impiego;
- l'indicazione della retribuzione convenuta, in misura non inferiore a
quella prevista dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro di
riferimento.
- Ai fini della ricevibilità, alla dichiarazione di emersione sono
allegati:
- attestato di pagamento di un contributo forfettario, pari all'importo
trimestrale corrispondente al rapporto di lavoro dichiarato, senza aggravio di
ulteriori somme a titolo di penali ed interessi;
- copia di impegno a stipulare con il prestatore d'opera, nei termini di cui
al comma 5, il contratto di soggiorno previsto dall'art. 5-bis del testo unico
di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, introdotto dall'art. 6 della
presente legge;
- certificazione medica della patologia o handicap del componente la
famiglia alla cui assistenza é destinato il lavoratore. Tale certificazione non
é richiesta qualora il lavoratore extracomunitario sia adibito al lavoro
domestico di sostegno al bisogno familiare.
- Nei venti giorni successivi alla ricezione della dichiarazione di cui al
comma 1, la prefettura - ufficio territoriale del Governo competente per
territorio verifica l'ammissibilità e la ricevibilità della dichiarazione e la
questura accerta se sussistono motivi ostativi all'eventuale rilascio del
permesso di soggiorno della durata di un anno, dandone comunicazione alla
prefettura - ufficio territoriale del Governo, che assicura la tenuta di un
registro informatizzato di coloro che hanno presentato la denuncia di cui al
comma 1 e dei lavoratori extracomunitari cui é riferita la denuncia. E' data
facoltà all'INAIL di accedere al registro informatizzato.
- Nei dieci giorni successivi alla comunicazione della mancanza di motivi
ostativi al rilascio del permesso di soggiorno di cui al comma 4, la prefettura
- ufficio territoriale del Governo invita le parti a presentarsi per stipulare
il contratto di soggiorno nelle forme previste dalla presente legge e alle
condizioni contenute nella dichiarazione di emersione e per il contestuale
rilascio del permesso di soggiorno, permanendo le condizioni soggettive di cui
al comma 4. Il permesso di soggiorno é rinnovabile previo accertamento da parte
dell'organo competente della prova della continuazione del rapporto e della
regolarità della posizione contributiva previdenziale ed assistenziale del
lavoratore extracomunitario interessato, salvo quanto previsto dall'art. 5,
commi 5 e 9, e dall'arti. 6, comma 1, del testo unico delle disposizioni
concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello
straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive
modificazioni. La mancata presentazione delle parti comporta l'archiviazione del
relativo procedimento.
- I soggetti di cui al comma 1, che inoltrano la dichiarazione di emersione
del lavoro irregolare ai sensi dei commi da 1 a 3, non sono punibili per le
violazioni delle norme relative al soggiorno, al lavoro, di carattere
finanziario, fiscale, previdenziale e assistenziale nonché per gli altri reati
e le violazioni amministrative comunque afferenti all'occupazione dei lavoratori
extracomunitari indicati nella dichiarazione di emersione, compiute
antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge. Fino alla
data del rilascio del permesso di soggiorno ovvero fino alla data della
comunicazione della sussistenza di motivi ostativi al rilascio del permesso di
soggiorno non si applica l'art. 22, comma 12, del testo unico di cui al decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni. Il Ministro del
lavoro e delle politiche sociali determina con proprio decreto i parametri
retributivi e le modalità di calcolo e di corresponsione delle somme di cui al
comma 3, lettera a), nonché le modalità per la successiva imputazione delle
stesse sia per fare fronte all'organizzazione e allo svolgimento dei compiti di
cui al presente articolo, sia in relazione alla posizione contributiva
previdenziale e assistenziale del lavoratore interessato in modo da garantire
l'equilibrio finanziario delle relative gestioni previdenziali. Il Ministro, con
proprio decreto, determina altresì le modalità di corresponsione delle somme e
degli interessi dovuti per i contributi previdenziali concernenti periodi
denunciati antecedenti ai tre mesi di cui al comma 3.
- Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai rapporti di
lavoro che occupino prestatori d'opera extracomunitari:
- nei confronti dei quali sia stato emesso un provvedimento di espulsione per
motivi diversi dal mancato rinnovo del permesso di soggiorno, salvo che
sussistano le condizioni per la revoca del provvedimento in presenza di
circostanze obiettive riguardanti l'inserimento sociale. La revoca, fermi
restando i casi di esclusione di cui alle lettere b) e c), non può essere in
ogni caso disposta nell'ipotesi in cui il lavoratore extracomunitario sia stato
sottoposto a procedimento penale per delitto non colposo che non si sia concluso
con un provvedimento che abbia dichiarato che il fatto non sussiste o non
costituisce reato o che l'interessato non lo ha commesso, ovvero risulti
destinatario di un provvedimento di espulsione mediante accompagnamento alla
frontiera a mezzo della forza pubblica, ovvero abbia lasciato il territorio
nazionale e si trovi nelle condizioni di cui all'art. 13, comma 13, del testo
unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, e successive modificazioni.
Le quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato per lavoro
subordinato di cui all'art. 3, comma 4, del citato decreto legislativo n. 286
del 1998, come sostituito dall'art. 3, comma 2, della presente legge, sono
decurtate dello stesso numero di permessi di soggiorno per lavoro, rilasciati a
seguito di revoca di provvedimenti di espulsione ai sensi della presente
lettera;
- che risultino segnalati, anche in base ad accordi o convenzioni
internazionali in vigore in Italia, ai fini della non ammissione nel territorio
dello Stato;
- che risultino denunciati per uno dei reati indicati negli articoli 380 e 381
del codice di procedura penale, salvo che i relativi procedimenti si siano
conclusi con un provvedimento che abbia dichiarato che il fatto non sussiste o
non costituisce reato o che l'interessato non lo ha commesso ovvero nei casi di
archiviazione previsti dall'art. 411 del codice di procedura penale, ovvero
risultino destinatari dell'applicazione di una misura di prevenzione, salvi in
ogni caso gli effetti della riabilitazione. Le disposizioni del presente
articolo non costituiscono impedimento all'espulsione degli stranieri che
risultino pericolosi per la sicurezza dello Stato.
- Chiunque presenta una falsa dichiarazione di emersione ai sensi del comma
1, al fine di eludere le disposizioni in materia di immigrazione della presente
legge, é punito con la reclusione da due a nove mesi, salvo che il fatto
costituisca più grave reato.».
La Corte Costituzionale con sentenza 10-18 febbraio 2005, n. 78 ha dichiarato
l'illegittimità costituzionale parziale dell'art. 33, comma 7, lettera c.
CAPO III
Disposizioni di coordinamento
Norme transitorie e finali
- Entro sei mesi dalla data della pubblicazione della presente
legge nella Gazzetta Ufficiale si procede, ai sensi dell'articolo 17,
comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive
modificazioni, all'emanazione delle norme di attuazione ed
integrazione della presente legge, nonché alla revisione ed
armonizzazione delle disposizioni contenute nel regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394. Con
il medesimo regolamento sono definite le modalità di funzionamento
dello sportello unico per l'immigrazione previsto dalla presente
legge; fino alla data di entrata in vigore del predetto regolamento
le funzioni già esercitate in materia di immigrazione dalle
direzioni provinciali del lavoro alla data di entrata in vigore della
presente legge continuano ad essere svolte dalle direzioni medesime.
- Entro quattro mesi dalla data della pubblicazione della
presente legge nella Gazzetta Ufficiale si procede, con regolamento
emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto
1988, n. 400, e successive modificazioni, alla revisione ed
integrazione delle disposizioni regolamentari vigenti
sull'immigrazione, sulla condizione dello straniero e sul diritto di
asilo, limitatamente alle seguenti finalità:
- razionalizzare l'impiego della telematica nelle comunicazioni,
nelle suddette materie, tra le amministrazioni pubbliche;
- assicurare la massima interconnessione tra gli archivi già
realizzati al riguardo o in via di realizzazione presso le
amministrazioni pubbliche;
- promuovere le opportune iniziative per la riorganizzazione
degli archivi esistenti.
- Il regolamento previsto dall'articolo 1-bis, comma 3, del
decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, introdotto
dall'articolo 32, è emanato entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge. Le disposizioni di cui agli articoli 31
e 32 si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del
predetto regolamento; fino a tale data si applica la disciplina
anteriormente vigente.
- Fino al completamento di un adeguato programma di realizzazione
di una rete di centri di permanenza temporanea e assistenza,
accertato con decreto del Ministro dell'interno, sentito il Comitato
di cui al comma 2 dell'articolo 2-bis del testo unico di cui al
decreto legislativo n. 286 del 1998, introdotto dall'articolo 2 della
presente legge, il sindaco, in particolari situazioni di emergenza, può disporre l'alloggiamento, nei centri di accoglienza di cui
all'articolo 40 del citato testo unico di cui al decreto legislativo
n. 286 del 1998, di stranieri non in regola con le disposizioni
sull'ingresso e sul soggiorno nel territorio dello Stato, fatte salve
le disposizioni sul loro allontanamento dal territorio medesimo.
Istituzione della Direzione centrale dell'immigrazione
e della polizia delle frontiere
- E' istituita, presso il Dipartimento della pubblica sicurezza
del Ministero dell'interno, la Direzione centrale dell'immigrazione e
della polizia delle frontiere con compiti di impulso e di
coordinamento delle attività di polizia di frontiera e di contrasto
dell'immigrazione clandestina, nonché delle attività demandate alle autorità di pubblica sicurezza in materia di ingresso e soggiorno
degli stranieri. Alla suddetta Direzione centrale è preposto un
prefetto, nell'ambito della dotazione organica esistente.
- Fermo restando quanto previsto dal comma 1, la determinazione
del numero e delle competenze degli uffici in cui si articola la
Direzione centrale dell'immigrazione e della polizia delle frontiere, nonché la determinazione delle piante organiche e dei mezzi a
disposizione, sono effettuate con decreto del Ministro dell'interno,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi
dell'articolo 5 della legge 1º aprile 1981, n. 121. Dall'istituzione
della Direzione centrale, che si avvale delle risorse umane,
strumentali e finanziarie esistenti, non derivano nuovi o maggiori
oneri a carico del bilancio dello Stato.
- La denominazione della Direzione centrale di cui all'articolo
4, comma 2, lettera h), del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 7 settembre 2001, n. 398, è conseguentemente modificata in "Direzione centrale per la polizia
stradale, ferroviaria, delle comunicazioni e per i reparti speciali
della Polizia di Stato".
- Eventuali integrazioni e modifiche delle disposizioni di cui ai
commi precedenti sono effettuate con la procedura di cui all'articolo
17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
Esperti della Polizia di Stato
- Nell'ambito delle strategie finalizzate alla prevenzione
dell'immigrazione clandestina, il Ministero dell'interno, d'intesa
con il Ministero degli affari esteri, può inviare presso le
rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari funzionari della
Polizia di Stato in qualità di esperti nominati secondo le procedure
e le modalità previste dall'articolo 168 del decreto del Presidente
della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18. A tali fini il contingente
previsto dal citato articolo 168 è aumentato sino ad un massimo di
ulteriori undici unità, riservate agli esperti della Polizia di
Stato, corrispondenti agli esperti nominati ai sensi del presente
comma.
- All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo,
determinato nella misura di 778.817 euro per l'anno 2002 e di
1.557.633 euro annui a decorrere dall'anno 2003, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di
base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo
Ministero.
Disposizioni relative al Comitato parlamentare di controllo
sull'attuazione dell'accordo di Schengen, di vigilanza sull'attività
di Europol, di controllo e vigilanza in materia di immigrazione
- Al Comitato parlamentare istituito dall'articolo 18 della legge
30 settembre 1993, n. 388, che assume la denominazione di "Comitato
parlamentare di controllo sull'attuazione dell'accordo di Schengen,
di vigilanza sull'attività di Europol, di controllo e vigilanza in
materia di immigrazione" sono altresì attribuiti compiti di
indirizzo e vigilanza circa la concreta attuazione della presente
legge, nonché degli accordi internazionali e della restante
legislazione in materia di immigrazione ed asilo. Su tali materie il
Governo presenta annualmente al Comitato una relazione. Il Comitato
riferisce annualmente alle Camere sulla propria attività.
Norma finanziaria
- Dall'applicazione degli articoli 2, 5, 17, 18, 19, 20, 25 e 34
non devono derivare oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello
Stato.
- All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 30, comma 1,
valutato in euro 1.515.758 per l'anno 2002, e in euro 3.031.517 per
l'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004,
nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo
speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
- All'onere derivante dall'attuazione degli articoli 1, 12, comma
1, lettera c), 13 e 32, valutato in 25,91 milioni di euro per l'anno
2002, 130,65 milioni di euro per l'anno 2003, 125,62 milioni di euro
per l'anno 2004 e 117,75 milioni di euro a decorrere dal 2005, si
provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale"
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al medesimo Ministero.
- Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà
inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1:
- Si riporta il testo degli articoli 13-bis, comma
1, lettera i-bis), e 65, comma 2, lettera c-sexies), del
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui
redditi), come modificati dalla presente legge:
"Art. 13-bis (Detrazioni per oneri).
- Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 19 per
cento dei seguenti oneri sostenuti dal contribuente, se non
deducibili nella determinazione dei singoli redditi che
concorrono a formare il reddito complessivo:
(Omissis).
- bis) le erogazioni liberali in denaro, per importo
non superiore a 4 milioni di lire, a favore delle
organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS),
delle iniziative umanitarie, religiose o laiche, gestite da
fondazioni, associazioni, comitati ed enti individuati con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, nei
Paesi non appartenenti all'Organizzazione per la
cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) nonché i
contributi associativi, per importo non superiore a 2
milioni e 500 mila lire, versati dai soci alle società di
mutuo soccorso che operano esclusivamente nei settori di
cui all'art. 1 della legge 15 aprile 1886, n. 3818, al fine
di assicurare ai soci un sussidio nei casi di malattia, di
impotenza al lavoro o di vecchiaia, ovvero, in caso di
decesso, un aiuto alle loro famiglie. La detrazione è consentita a condizione che il versamento di tali
erogazioni e contributi sia eseguito tramite banca o
ufficio postale ovvero mediante gli altri sistemi di
pagamento previsti dall'art. 23 del decreto legislativo
9 luglio 1997, n. 241, e secondo ulteriori modalità idonee
a consentire all'amministrazione finanziaria lo svolgimento
di efficaci controlli, che possono essere stabilite con
decreto del Ministro delle finanze da emanarsi ai sensi
dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
(Omissis).
"Art. 65 (Oneri di utilità sociale). - (Omissis).
- Sono inoltre deducibili: (Omissis). c-sexies) le erogazioni liberali in denaro, per
importo non superiore a 4 milioni o al 2 per cento del
reddito d'impresa dichiarato, a favore delle ONLUS, nonché le iniziative umanitarie, religiose o laiche, gestite da
fondazioni, associazioni, comitati ed enti individuati con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi
dell'art. 13-bis, comma 1, lettera i-bis), nei Paesi non
appartenenti all'OCSE;
(Omissis).
Note all'art. 2:
- Si riporta, per opportuna conoscenza, il testo
dell'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281
(Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed
unificazione, per le materie ed i compiti di interesse
comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la
conferenza Stato-città ed autonomie locali):
"Art. 8 (Conferenza Stato-città ed autonomie locali
e Conferenza unificata).
- La Conferenza Stato-città ed
autonomie locali è unificata per le materie ed i compiti
di interesse comune delle regioni, delle province, dei
comuni e delle comunità montane, con la Conferenza Stato-regioni.
- La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per
gli affari regionali; ne fanno parte altresì il Ministro
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici,
il Ministro della sanità, il presidente dell'Associazione
nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente
dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente
dell'Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani - UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque
rappresentano le città individuate dall'art. 17 della
legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
invitati altri membri del Governo, nonché rappresentanti
di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
- La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
il presidente ne ravvisi la necessità o qualora ne faccia
richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
- La Conferenza unificata di cui al comma 1 è convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le
sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei
Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari
regionali o, se tale incarico non è conferito, dal
Ministro dell'interno".
- Per il testo vigente dell'art. 3, comma 1, del
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, v. nelle note
all'art. 3.
- Si riporta, per opportuna conoscenza, il testo
vigente dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988,
n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento
della Presidenza del Consiglio dei Ministri):
- "Con decreto del Presidente della Repubblica,
previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il
parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro
novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati
regolamenti per disciplinare:
- l'esecuzione delle leggi e dei decreti
legislativi, nonché dei regolamenti comunitari;
- l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
- le materie in cui manchi la disciplina da parte
di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
tratti di materie comunque riservate alla legge;
- l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge".
Note all'art. 3:
- Si riporta il testo integrale dell'art. 3 del
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come modificato
dalla presente legge:
"Art. 3 (Politiche migratorie).
- Il Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti i Ministri interessati,
il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, la
Conferenza Stato-città e autonomie locali, gli enti e le
associazioni nazionali maggiormente attivi nell'assistenza
e nell'integrazione degli immigrati e le organizzazioni dei
lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente
rappresentative sul piano nazionale, predispone ogni tre
anni salva la necessità di un termine più breve il
documento programmatico relativo alla politica
dell'immigrazione e degli stranieri nel territorio dello
Stato, che è approvato dal Governo e trasmesso al
Parlamento. Le competenti commissioni parlamentari
esprimono il loro parere entro trenta giorni dal
ricevimento del documento programmatico. Il documento
programmatico è emanato, tenendo conto dei pareri
ricevuti, con decreto del Presidente della Repubblica ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana. Il Ministro dell'interno presenta annualmente al
Parlamento una relazione sui risultati raggiunti attraverso
i provvedimenti attuativi del documento programmatico.
- Il documento programmatico indica le azioni e gli
interventi che lo Stato italiano, anche in cooperazione con
gli Stati membri dell'Unione europea, con le organizzazioni
internazionali, con le istituzioni comunitarie e con
organizzazioni non governative, si propone di svolgere in
materia di immigrazione, anche mediante la conclusione di
accordi con i Paesi di origine. Esso indica altresì le
misure di carattere economico e sociale nei confronti degli
stranieri soggiornanti nel territorio dello Stato, nelle
materie che non debbono essere disciplinate con legge.
- Il documento individua inoltre i criteri generali
per la definizione dei flussi di ingresso nel territorio
dello Stato, delinea gli interventi pubblici volti a
favorire le relazioni familiari, l'inserimento sociale e
l'integrazione culturale degli stranieri residenti in
Italia, nel rispetto delle diversità e delle identità
culturali delle persone, purché non confliggenti con
l'ordinamento giuridico, e prevede ogni possibile strumento
per un positivo reinserimento nei Paesi di origine.
- Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, sentiti il Comitato di cui all'art. 2-bis, comma
2, la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e le competenti
commissioni parlamentari, sono annualmente definite, entro
il termine del 30 novembre dell'anno precedente a quello di
riferimento del decreto, sulla base dei criteri generali
individuati nel documento programmatico, le quote massime
di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato per
lavoro subordinato, anche per esigenze di carattere
stagionale, e per lavoro autonomo, tenuto conto dei
ricongiungimenti familiari e delle misure di protezione
temporanea eventualmente disposte ai sensi dell'art. 20.
Qualora se ne ravvisi l'opportunità, ulteriori decreti
possono essere emanati durante l'anno. I visti di ingresso
ed i permessi di soggiorno per lavoro subordinato, anche
per esigenze di carattere stagionale, e per lavoro
autonomo, sono rilasciati entro il limite delle quote
predette. In caso di mancata pubblicazione del decreto di
programmazione annuale, il Presidente del Consiglio dei
Ministri può provvedere in via transitoria, con proprio
decreto, nel limite delle quote stabilite per l'anno
precedente.
- Nell'ambito delle rispettive attribuzioni e
dotazioni di bilancio, le regioni, le province, i comuni e
gli altri enti locali adottano i provvedimenti concorrenti
al perseguimento dell'obbiettivo di rimuovere gli ostacoli
che di fatto impediscono il pieno riconoscimento dei
diritti e degli interessi riconosciuti agli stranieri nel
territorio dello Stato, con particolare riguardo a quelle
inerenti all'alloggio, alla lingua, all'integrazione
sociale, nel rispetto dei diritti fondamentali della
persona umana.
- Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, da adottare di concerto con il Ministro
dell'interno, si provvede all'istituzione di Consigli
territoriali per l'immigrazione, in cui siano rappresentati
le competenti amministrazioni locali dello Stato, la
regione, gli enti locali, gli enti e le associazioni
localmente attivi nel soccorso e nell'assistenza agli
immigrati, le organizzazioni dei lavoratori e dei datori di
lavoro, con compiti di analisi delle esigenze e di
promozione degli interventi da attuare a livello locale.
- bis. Fermi restando i trattamenti dei dati
previsti per il perseguimento delle proprie finalità
istituzionali, il Ministero dell'interno espleta,
nell'ambito del Sistema statistico nazionale e senza oneri
aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, le attività
di raccolta di dati a fini statistici sul fenomeno
dell'immigrazione extracomunitaria per tutte le pubbliche
amministrazioni interessate alle politiche migratorie.
- Nella prima applicazione delle disposizioni del
presente articolo, il documento programmatico di cui al
comma 1 è predisposto entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge 6 marzo 1998, n. 40. Lo
stesso documento indica la data entro cui sono adottati i
decreti di cui al comma 4.
- Lo schema del documento programmatico di cui al
comma 7 è trasmesso al Parlamento per l'acquisizione del
parere delle commissioni competenti per materia che si
esprimono entro trenta giorni. Decorso tale termine, il
decreto è emanato anche in mancanza del parere".
Note all'art. 4:
-
Si riporta il testo dell'art. 4 del decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come modificato dalla
presente legge:
"Art. 4 (Ingresso nel territorio dello Stato).
- L'ingresso nel territorio dello Stato è consentito allo
straniero in possesso di passaporto valido o documento
equipollente e del visto d'ingresso, salvi i casi di
esenzione, e può avvenire, salvi i casi di forza maggiore,
soltanto attraverso i valichi di frontiera appositamente
istituiti.
- Il visto di ingresso è rilasciato dalle
rappresentanze diplomatiche o consolari italiane nello
Stato di origine o di stabile residenza dello straniero.
Per soggiorni non superiori a tre mesi sono equiparati ai
visti rilasciati dalle rappresentanze diplomatiche e
consolari italiane quelli emessi, sulla base di specifici
accordi, dalle autorità diplomatiche o consolari di altri
Stati. Contestualmente al rilascio del visto di ingresso l'autorità diplomatica o consolare italiana consegna allo
straniero una comunicazione scritta in lingua a lui
comprensibile o, in mancanza, in inglese, francese,
spagnolo o arabo, che illustri i diritti e i doveri dello
straniero relativi all'ingresso ed al soggiorno in Italia.
Qualora non sussistano i requisiti previsti dalla normativa
in vigore per procedere al rilascio del visto, l'autorità
diplomatica o consolare comunica il diniego allo straniero
in lingua a lui comprensibile, o, in mancanza, in inglese,
francese, spagnolo o arabo. In deroga a quanto stabilito
dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive
modificazioni, per motivi di sicurezza o di ordine pubblico
il diniego non deve essere motivato, salvo quando riguarda
le domande di visto presentate ai sensi degli articoli 22,
24, 26, 27, 28, 29, 36 e 39. La presentazione di
documentazione falsa o contraffatta o di false attestazioni
a sostegno della domanda di visto comporta automaticamente,
oltre alle relative responsabilità penali, l'inammissibilità della domanda. Per lo straniero in
possesso di permesso di soggiorno è sufficiente, ai fini
del reingresso nel territorio dello Stato, una preventiva
comunicazione all'autorità di frontiera.
- Ferme restando le disposizioni di cui all'art. 3,
comma 4, l'Italia, in armonia con gli obblighi assunti con
l'adesione a specifici accordi internazionali, consentirà
l'ingresso nel proprio territorio allo straniero che
dimostri di essere in possesso di idonea documentazione
atta a confermare lo scopo e le condizioni del soggiorno, nonché la
disponibilità di mezzi di sussistenza
sufficienti per la durata del soggiorno e, fatta eccezione
per i permessi di soggiorno per motivi di lavoro, anche per
il ritorno nel Paese di provenienza. I mezzi di sussistenza
sono definiti con apposita direttiva emanata dal Ministro
dell'interno, sulla base dei criteri indicati nel documento
di programmazione di cui all'art. 3, comma 1. Non è ammesso in Italia lo straniero che non soddisfi tali
requisiti o che sia considerato una minaccia per l'ordine
pubblico o la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con
i quali l'Italia abbia sottoscritto accordi per la
soppressone dei controlli alle frontiere interne e la
libera circolazione delle persone o che risulti condannato,
anche a seguito di applicazione della pena su richiesta ai
sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per
reati previsti dall'art. 380, commi 1 e 2, del codice di
procedura penale ovvero per reati inerenti gli
stupefacenti, la libertà sessuale, il favoreggiamento
dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e
dell'emigrazione clandestina dall'Italia verso altri Stati
o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare
alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione
o di minori da impiegare in attività illecite.
- L'ingresso in Italia può essere consentito con
visti per soggiorni di breve durata, validi fino a 90
giorni e per soggiorni di lunga durata che comportano per
il titolare la concessione di un permesso di soggiorno in
Italia con motivazione identica a quella menzionata nel
visto. Per soggiorni inferiori a tre mesi, saranno
considerati validi anche i motivi esplicitamente indicati
in visti rilasciati da autorità diplomatiche o consolari
di altri Stati in base a specifici accordi internazionali
sottoscritti e ratificati dall'Italia ovvero a norme
comunitarie.
- Il Ministero degli affari esteri adotta, dandone
tempestiva comunicazione alle competenti Commissioni
parlamentari, ogni opportuno provvedimento di revisione o
modifica dell'elenco dei Paesi i cui cittadini siano
soggetti ad obbligo di visto, anche in attuazione di
obblighi derivanti da accordi internazionali in vigore.
- Non possono fare ingresso nel territorio dello
Stato e sono respinti dalla frontiera gli stranieri
espulsi, salvo che abbiano ottenuto la speciale
autorizzazione o che sia trascorso il periodo di divieto di
ingresso, gli stranieri che debbono essere espulsi e quelli
segnalati, anche in base ad accordi o convenzioni
internazionali in vigore in Italia, ai fini del
respingimento o della non ammissione per gravi motivi di
ordine pubblico, di sicurezza nazionale e di tutela delle
relazioni internazionali.
- L'ingresso è comunque subordinato al rispetto
degli adempimenti e delle formalità prescritti con il
regolamento di attuazione. 1 marzo 2000.
- La legge 7 agosto 1990, n. 241, reca: "Nuove norme
in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi".
Note all'art. 5:
- Si riporta il testo dell'art. 5 del decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come modificato dalla
presente legge:
"Art. 5 (Permesso di soggiorno).
- Possono soggiornare nel territorio dello Stato gli stranieri
entrati regolarmente ai sensi dell'art. 4, che siano muniti
di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno
rilasciati, e in corso di validità, a norma del presente
testo unico o che siano in possesso di permesso di
soggiorno o titolo equipollente rilasciato dalla competente autorità di uno Stato appartenente all'Unione europea, nei
limiti ed alle condizioni previsti da specifici accordi.
- Il permesso di soggiorno deve essere richiesto,
secondo le modalità previste nel regolamento di
attuazione, al questore della provincia in cui lo straniero
si trova entro otto giorni lavorativi dal suo ingresso nel
territorio dello Stato ed è rilasciato per le attività
previste dal visto d'ingresso o dalle disposizioni vigenti.
Il regolamento di attuazione può prevedere speciali modalità di rilascio relativamente ai soggiorni brevi per
motivi di turismo, di giustizia, di attesa di emigrazione
in altro Stato e per l'esercizio delle funzioni di ministro
di culto nonché ai soggiorni in case di cura, ospedali,
istituti civili e religiosi e altre convivenze.
- bis. Lo straniero che richiede il permesso di
soggiorno è sottoposto a rilievi fotodattiloscopici.
- La durata del permesso di soggiorno non
rilasciato per motivi di lavoro è quella prevista dal
visto d'ingresso, nei limiti stabiliti dal presente testo
unico o in attuazione degli accordi e delle convenzioni
internazionali in vigore. La durata non può comunque
essere:
- superiore a tre mesi, per visite, affari e
turismo;
- ABROGATA;
- superiore ad un anno, in relazione alla
frequenza di un corso per studio o per formazione
debitamente certificata; il permesso è tuttavia
rinnovabile annualmente nel caso di corsi pluriennali;
- ABROGATA;
- superiore alle necessità specificatamente
documentate, negli altri casi consentiti dal presente testo
unico o dal regolamento di attuazione.
- bis. Il permesso di soggiorno per motivi di lavoro è rilasciato a seguito della stipula del contratto di
soggiorno per lavoro di cui all'art. 5-bis. La durata del
relativo permesso di soggiorno per lavoro è quella
prevista dal contratto di soggiorno e comunque non può
superare:
- in relazione ad uno o più contratti di lavoro
stagionale, la durata complessiva di nove mesi;
- in relazione ad un contratto di lavoro
subordinato a tempo determinato, la durata di un anno;
- in relazione ad un contratto di lavoro
subordinato a tempo indeterminato, la durata di due anni.
- ter. Allo straniero che dimostri di essere venuto
in Italia almeno due anni di seguito per prestare lavoro
stagionale può essere rilasciato, qualora si tratti di
impieghi ripetitivi, un permesso pluriennale, a tale
titolo, fino a tre annualità, per la durata temporale
annuale di cui ha usufruito nell'ultimo dei due anni
precedenti con un solo provvedimento. Il relativo visto di
ingresso è rilasciato ogni anno. Il permesso è revocato
immediatamente nel caso in cui lo straniero violi le
disposizioni del presente testo unico.
- quater. Possono inoltre soggiornare nel territorio
dello Stato gli stranieri muniti di permesso di soggiorno
per lavoro autonomo rilasciato sulla base della
certificazione della competente rappresentanza diplomatica
o consolare italiana della sussistenza dei requisiti
previsti dall'art. 26 del presente testo unico. Il permesso
di soggiorno non può avere validità superiore ad un
periodo di due anni.
- quinquies. La rappresentanza diplomatica o
consolare italiana che rilascia il visto di ingresso per
motivi di lavoro, ai sensi dei commi 2 e 3 dell'art. 4,
ovvero il visto di ingresso per lavoro autonomo, ai sensi
del comma 5 dell'art. 26, ne dà comunicazione anche in via
telematica al Ministero dell'interno e all'INPS per
l'inserimento nell'archivio previsto dal comma 9 dell'art.
22 entro trenta giorni dal ricevimento della
documentazione. Uguale comunicazione è data al Ministero
dell'interno per i visti di ingresso per ricongiungimento
familiare di cui all'art. 29 entro trenta giorni dal
ricevimento della documentazione.
- sexies. Nei casi di ricongiungimento familiare, ai
sensi dell'art. 29, la durata del permesso di soggiorno non può essere superiore a due anni.
- Il rinnovo del permesso di soggiorno è richiesto
dallo straniero al questore della provincia in cui dimora,
almeno novanta giorni prima della scadenza nei casi di cui
al comma 3-bis, lettera c), sessanta giorni prima nei casi
di cui alla lettera b) del medesimo comma 3-bis, e trenta
giorni nei restanti casi, ed è sottoposto alla verifica
delle condizioni previste per il rilascio e delle diverse
condizioni previste dal presente testo unico. Fatti salvi i
diversi termini previsti dal presente testo unico e dal
regolamento di attuazione, il permesso di soggiorno è rinnovato per una durata non superiore a quella stabilita
con rilascio iniziale.
- bis. Lo straniero che richiede il rinnovo del
permesso di soggiorno è sottoposto a rilievi fotodattiloscopici.
- Il permesso di soggiorno o il suo rinnovo sono
rifiutati e, se il permesso di soggiorno è stato
rilasciato, esso è revocato, quando mancano o vengono a
mancare i requisiti richiesti per l'ingresso e il soggiorno
nel territorio dello Stato, fatto salvo quanto previsto
dall'art. 22, comma 9, e sempre che non siano sopraggiunti
nuovi elementi che ne consentano il rilascio e che non si
tratti di irregolarità amministrative sanabili.
- Il rifiuto o la revoca del permesso di soggiorno
possono essere altresì adottati sulla base di convenzioni
o accordi internazionali, resi esecutivi in Italia, quando
lo straniero non soddisfi le condizioni di soggiorno
applicabili in uno degli Stati contraenti, salvo che
ricorrano seri motivi, in particolare di carattere
umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o
internazionali dello Stato italiano.
- Gli stranieri muniti del permesso di soggiorno o
titolo equipollente rilasciato dall'autorità di uno Stato
appartenente all'Unione europea, valido per il soggiorno in
Italia sono tenuti a dichiarare la loro presenza al
questore con le modalità e nei termini di cui al comma 2.
Agli stessi è rilasciata idonea ricevuta della
dichiarazione di soggiorno. Ai contravventori si applica la
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire
200 mila a lire 600 mila. Qualora la dichiarazione non
venga resa entro 60 giorni dall'ingresso nel territorio
dello Stato può essere disposta l'espulsione
amministrativa.
- Il permesso di soggiorno e la carta di soggiorno
di cui all'art. 9 sono rilasciati mediante utilizzo di
mezzi a tecnologia avanzata con caratteristiche
anticontraffazione conformi ai tipi da approvare con
decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il
Ministro per l'innovazione e le tecnologie in attuazione
dell'Azione comune adottata dal Consiglio dell'Unione
europea il 16 dicembre 1996, riguardante l'adozione di un
modello uniforme per i permessi di soggiorno.
- bis. Chiunque contraffà o altera un visto di
ingresso o reingresso, un permesso di soggiorno, un
contratto di soggiorno o una carta di soggiorno, ovvero contraffà o altera documenti al fine di determinare il
rilascio di un visto di ingresso o di reingresso, di un
permesso di soggiorno, di un contratto di soggiorno o di
una carta di soggiorno, è punito con la reclusione da uno
a sei anni. Se la falsità concerne un atto o parte di un
atto che faccia fede fino a querela di falso la reclusione è da tre a dieci anni. La pena
è aumentata se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale.
- Il permesso di soggiorno è rilasciato, rinnovato
o convertito entro venti giorni dalla data in cui è stata
presentata la domanda, se sussistono i requisiti e le
condizioni previsti dal presente testo unico e dal
regolamento di attuazione per il permesso di soggiorno
richiesto ovvero, in mancanza di questo, per altro tipo di
permesso da rilasciare in applicazione del presente testo
unico".
Note all'art. 6:
- Per il testo vigente dell'art 22 del decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, v. l'art. 18 della
presente legge.
- Si riporta, per opportuna conoscenza, il testo
dell'art. 34, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio
1998, n. 286:
- "Hanno l'obbligo di iscrizione al servizio
sanitario nazionale e hanno parità di trattamento e piena
uguaglianza di diritti e doveri rispetto ai cittadini
italiani per quanto attiene all'obbligo contributivo,
all'assistenza erogata in Italia dal servizio sanitario
nazionale e alla sua validità temporale:
- gli stranieri regolarmente soggiornanti che
abbiano in corso regolari attività di lavoro subordinato o
di lavoro autonomo o siano iscritti nelle liste di
collocamento;
- gli stranieri regolarmente soggiornanti o che
abbiano chiesto il rinnovo del titolo di soggiorno, per
lavoro subordinato, per lavoro autonomo, per motivi
familiari, per asilo politico, per asilo umanitario, per
richiesta di asilo, per attesa adozione, per affidamento,
per acquisto della cittadinanza."
Note all'art. 7:
- Si riporta il testo dell'art. 6 del decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come modificato dalla
presente legge:
"Art. 6 (Facoltà ed obblighi inerenti al
soggiorno)
- Il permesso di soggiorno rilasciato per
motivi di lavoro subordinato, lavoro autonomo e familiari può essere utilizzato anche per le altre
attività
consentite. Quello rilasciato per motivi di studio e
formazione può essere convertito, comunque prima della sua
scadenza, e previa stipula del contratto di soggiorno per
lavoro ovvero previo rilascio della certificazione
attestante la sussistenza dei requisiti previsti
dall'articolo 26, in permesso di soggiorno per motivi di
lavoro nell'ambito delle quote stabilite a norma
dell'articolo 3, comma 4, secondo le modalità previste dal
regolamento di attuazione.
- Fatta eccezione per i provvedimenti riguardanti attività sportive e ricreative a carattere temporaneo e
per quelli inerenti agli atti di stato civile o all'accesso
a pubblici servizi, i documenti inerenti al soggiorno di
cui all'articolo 5, comma 8, devono essere esibiti agli
uffici della pubblica amministrazione ai fini del rilascio
di licenze, autorizzazioni, iscrizioni ed altri
provvedimenti di interesse dello straniero comunque
denominati.
- Lo straniero che, a richiesta degli ufficiali e
agenti di pubblica sicurezza, non esibisce, senza
giustificato motivo, il passaporto o altro documento di
identificazione, ovvero il permesso o la carta di soggiorno è punito con l'arresto fino a sei mesi e l'ammenda fino a
lire ottocentomila.
- Qualora vi sia motivo di dubitare della identità
personale dello straniero, questi è sottoposto a rilievi
fotodattiloscopici e segnaletici.
- Per le verifiche previste dal presente testo
unico o dal regolamento di attuazione, l'autorità di
pubblica sicurezza, quando vi siano fondate ragioni,
richiede agli stranieri informazioni e atti comprovanti la disponibilità di un reddito, da lavoro o da altra fonte
legittima, sufficiente al sostentamento proprio e dei
familiari conviventi nel territorio dello Stato.
- Salvo quanto è stabilito nelle leggi militari,
il Prefetto può vietare agli stranieri il soggiorno in
comuni o in località che comunque interessano la difesa
militare dello Stato. Tale divieto è comunicato agli
stranieri per mezzo della autorità locale di pubblica
sicurezza o col mezzo di pubblici avvisi. Gli stranieri,
che trasgrediscono al divieto, possono essere allontanati
per mezzo della forza pubblica.
- Le iscrizioni e variazioni anagrafiche dello
straniero regolarmente soggiornante sono effettuate alle
medesime condizioni dei cittadini italiani con le modalità
previste dal regolamento di attuazione. In ogni caso la
dimora dello straniero si considera abitualmente anche in
caso di documentata ospitalità da più di tre mesi presso
un centro di accoglienza. Dell'avvenuta iscrizione o
variazione l'ufficio dà comunicazione alla questura
territorialmente competente.
- Fuori dei casi di cui al comma 7, gli stranieri
che soggiornano nel territorio dello Stato devono
comunicare al questore competente per territorio, entro i
quindici giorni successivi, le eventuali variazioni del
proprio domicilio abituale.
- Il documento di identificazione per stranieri è rilasciato su modello conforme al tipo approvato con
decreto del Ministro dell'interno. Esso non è valido per
l'espatrio, salvo che sia diversamente disposto dalle
convenzioni o dagli accordi internazionali.
- Contro i provvedimenti di cui all'articolo 5 e
al presente articolo è ammesso ricorso al tribunale
amministrativo regionale competente.
- Per il testo vigente dell'art. 26 del decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, v. nelle note all'art.
21.
Nota all'art. 8:
- Si riporta il testo dell'art. 7 del decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come modificato dalla
presente legge:
"Art. 7 (Obblighi dell'ospitante e del datore di
lavoro).
- Chiunque, a qualsiasi titolo, dà alloggio
ovvero ospita uno straniero o apolide, anche se parente o
affine, o lo assume per qualsiasi causa alle proprie
dipendenze ovvero cede allo stesso la proprietà o il
godimento di beni immobili, rustici o urbani, posti nel
territorio dello Stato, è tenuto a darne comunicazione
scritta, entro quarantotto ore, all'autorità locale di
pubblica sicurezza.
- La comunicazione comprende, oltre alle generalità del denunciante, quelle dello straniero o
apolide, gli estremi del passaporto o del documento di
identificazione che lo riguardano, l'esatta ubicazione
dell'immobile ceduto o in cui la persona è alloggiata,
ospita o presta servizio ed il titolo per il quale la
comunicazione è dovuta.
- bis. Le violazioni delle disposizioni di cui al
presente articolo sono soggette alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da 160 a 1.100
euro.".
Nota all'art. 9:
- Si riporta il testo dell'art. 9, comma 1, del
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come modificato
dalla presente legge:
- "Lo straniero regolarmente soggiornante nel
territorio dello Stato da almeno sei anni, titolare di un
permesso di soggiorno per un motivo che consente un numero
indeterminato di rinnovi, il quale dimostri di avere un
reddito sufficiente per il sostentamento proprio e dei
familiari, può richiedere al questore il rilascio della
carta di soggiorno, per sè, per il coniuge e per i figli
minori conviventi. La carta di soggiorno è a tempo
indeterminato.".
Note all'art. 10:
- Si riporta il testo dell'art. 11 del decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come modificato dalla
presente legge:
"Art. 11 (Potenziamento e coordinamento dei
controlli di frontiera)
- Il Ministro dell'interno e il
Ministro degli affari esteri adottano il piano generale
degli interventi per il potenziamento ed il
perfezionamento, anche attraverso l'automazione delle
procedure, delle misure di controllo di rispettiva
competenza, nell'ambito delle compatibilità con i sistemi
informativi di livello extranazionale previsti dagli
accordi o convenzioni internazionali in vigore e delle
disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati
personali.
- bis. Il Ministro dell'interno, sentito, ove
necessario, il Comitato nazionale per l'ordine e la
sicurezza pubblica, emana le misure necessarie per il
coordinamento unificato dei controlli sulla frontiera
marittima e terrestre italiana. Il Ministro dell'interno
promuove altresì apposite misure di coordinamento tra le autorità italiane competenti in materia di controlli
sull'immigrazione e le autorità europee competenti in
materia di controlli sull'immigrazione ai sensi
dell'Accordo di Schengen, ratificato ai sensi della legge
30 settembre 1993, n. 388.
- Delle parti di piano che riguardano sistemi
informativi automatizzati e dei relativi contratti è data
comunicazione all'Autorità per l'informatica nella
pubblica amministrazione.
- Nell'ambito e in attuazione delle direttive
adottate dal Ministro dell'interno, i prefetti delle
province di confine terrestre ed i prefetti dei capoluoghi
delle regioni interessate alla frontiera marittima
promuovono le misure occorrenti per il coordinamento dei
controlli di frontiera e della vigilanza marittima e
terrestre, d'intesa con i prefetti delle altre province
interessate, sentiti i questori e i dirigenti delle zone di
polizia di frontiera, nonché le autorità marittime e
militari ed i responsabili degli organi di polizia, di
livello non inferiore a quello provinciale, eventualmente
interessati, e sovrintendendo all'attuazione delle
direttive emanate in materia.
- Il Ministero degli affari esteri e il Ministero
dell'interno promuovono le iniziative occorrenti, d'intesa
con i Paesi interessati, al fine di accelerare
l'espletamento degli accertamenti ed il rilascio dei
documenti eventualmente necessari per migliorare
l'efficacia dei provvedimenti previsti dal presente testo
unico, e per la reciproca collaborazione a fini di
contrasto dell'immigrazione clandestina. A tale scopo, le
intese di collaborazione possono prevedere la cessione a
titolo gratuito alle autorità dei Paesi interessati di
beni mobili ed apparecchiature specificamente individuate,
nei limiti delle compatibilità funzionali e finanziarie
definite dal Ministro dell'interno, di concerto con il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica e, se si tratta di beni, apparecchiature o
servizi accessori forniti da altre amministrazioni, con il
Ministro competente.
- Per le finalità di cui al comma 4, il Ministro
dell'interno predispone uno o più programmi pluriennali di
interventi straordinari per l'acquisizione degli impianti e
mezzi tecnici e logistici necessari, per acquistare o
ripristinare i beni mobili e le apparecchiature in
sostituzione di quelli ceduti ai Paesi interessati, ovvero
per fornire l'assistenza e altri servizi accessori. Se si
tratta di beni, apparecchiature o servizi forniti da altre
amministrazioni, i programmi sono adottati di concerto con
il Ministro competente.
- Presso i valichi di frontiera sono previsti
servizi di accoglienza al fine di fornire informazioni e
assistenza agli stranieri che intendano presentare domanda
di asilo o fare ingresso in Italia per un soggiorno di
durata superiore a tre mesi. Tali servizi sono messi a
disposizione, ove possibile, all'interno della zona di
transito.".
- La legge 30 settembre 1993, n. 388, reca:
"Ratifica ed esecuzione: a) del protocollo di adesione del
Governo della Repubblica italiana all'accordo di Schengen
del 14 giugno 1985 tra i Governi degli Stati dell'Unione
economica del Benelux, della Repubblica federale di
Germania e della Repubblica francese relativo
all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere
comuni, con due dichiarazioni comuni; b) dell'accordo di
adesione della Repubblica italiana alla convenzione del 19
giugno 1990 di applicazione del summenzionato accordo di Schengen, con allegate due dichiarazioni unilaterali
dell'Italia e della Francia, nonché la convenzione, il
relativo atto finale, con annessi l'atto finale, il
processo verbale e la dichiarazione comune dei Ministri e
Segretari di Stato firmati in occasione della firma della
citata convenzione del 1990, e la dichiarazione comune
relativa agli articoli 2 e 3 dell'accordo di adesione
summenzionato; c) dell'accordo tra il Governo della
Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica francese
relativo agli articoli 2 e 3 dell'accordo di cui alla
lettera b); tutti atti firmati a Parigi il 27 novembre
1990".
Note all'art. 11:
- Si riporta il testo dell'art. 12 del decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come modificato dalla
presente legge:
"Art. 12 (Disposizioni contro le immigrazioni
clandestine).
- Salvo che il fatto costituisca più
grave reato, chiunque in violazione delle disposizioni del
presente testo unico compie atti diretti a procurare
l'ingresso nel territorio dello Stato di uno straniero
ovvero atti diretti a procurare l'ingresso illegale in
altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha
titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione
fino a tre anni e con la multa fino a 15.000 euro per ogni
persona.
- Fermo restando quanto previsto dall'articolo 54
del codice penale, non costituiscono reato le attività di
soccorso e assistenza umanitaria prestate in Italia nei
confronti degli stranieri in condizioni di bisogno comunque
presenti nel territorio dello Stato.
- Salvo che il fatto costituisca più grave reato,
chiunque, al fine di trarre profitto anche indiretto,
compie atti diretti a procurare l'ingresso di taluno nel
territorio dello Stato in violazione delle disposizioni del
presente testo unico, ovvero a procurare l'ingresso
illegale in altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente,
è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la
multa di 15.000 euro per ogni persona. La stessa pena si
applica quando il fatto è commesso da tre o più persone
in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali
di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o
comunque illegalmente ottenuti.
- bis. Le pene di cui al comma 3 sono aumentate se:
- il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza
illegale nel territorio dello Stato di cinque o più
persone;
- per procurare l'ingresso o la permanenza
illegale la persona è stata esposta a pericolo per la sua
vita o la sua incolumità;
- per procurare l'ingresso o la permanenza
illegale la persona è stata sottoposta a trattamento
inumano o degradante.
- ter. Se i fatti di cui al comma 3 sono compiuti al
fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o
comunque allo sfruttamento sessuale ovvero riguardano
l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al
fine di favorirne lo sfruttamento, si applica la pena della
reclusione da cinque a quindici anni e la multa di 25.000
euro per ogni persona.
- quater. Le circostanze attenuanti, diverse da
quella prevista dall'art. 98 del codice penale, concorrenti
con le aggravanti di cui ai commi 3-bis e 3-ter, non
possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a
queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità
di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette
aggravanti.
- quinquies. Per i delitti previsti dai commi
precedenti le pene sono diminuite fino alla metà nei
confronti dell'imputato che si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori,
aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità
giudiziaria nella raccolta di elementi di prova decisivi
per la ricostruzione dei fatti, per l'individuazione o la
cattura di uno o più autori di reati e per la sottrazione
di risorse rilevanti alla consumazione dei delitti.
- sexies. All'art. 4-bis, comma 1, terzo periodo,
della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive
modificazioni, dopo le parole: "609-octies del codice
penale" sono inserite le seguenti: "nonché dall'art. 12,
commi 3, 3-bis e 3-ter del testo unico di cui al decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286".
- Nei casi previsti dai commi 1 e 3 è obbligatorio
l'arresto in flagranza ed è disposta la confisca del mezzo
di trasporto utilizzato per i medesimi reati, anche nel
caso di applicazione della pena su richiesta delle parti.
Nei medesimi casi si procede comunque con giudizio
direttissimo, salvo che siano necessarie speciali indagini.
- Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e
salvo che il fatto non costituisca più grave reato,
chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla
condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito
delle attività punite a norma del presente articolo,
favorisce la permanenza di questi nel territorio dello
Stato in violazione delle norme del presente testo unico, è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la
multa fino a lire trenta milioni.
- Il vettore aereo, marittimo o terrestre, è tenuto ad accertarsi che lo straniero trasportato sia in
possesso dei documenti richiesti per l'ingresso nel
territorio dello Stato, nonché a riferire all'organo di
polizia di frontiera dell'eventuale presenza a bordo dei
rispettivi mezzi di trasporto di stranieri in posizione
irregolare. In caso di inosservanza anche di un solo degli
obblighi di cui al presente comma, si applica la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire un
milione a lire cinque milioni per ciascuno degli stranieri
trasportati. Nei casi più gravi è disposta la sospensione
da uno a dodici mesi, ovvero la revoca della licenza,
autorizzazione o concessione rilasciata dall'autorità
amministrativa italiana inerenti all'attività
professionale svolta e al mezzo di trasporto utilizzato. Si
osservano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre
1981, n. 689.
- Nel corso di operazioni di polizia finalizzate al
contrasto delle immigrazioni clandestine, disposte
nell'ambito delle direttive di cui all'art. 11, comma 3,
gli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza operanti nelle
province di confine e nelle acque territoriali possono
procedere al controllo e alle ispezioni dei mezzi di
trasporto e delle cose trasportate, ancorchè soggetti a
speciale regime doganale, quando, anche in relazione a
specifiche circostanze di luogo e di tempo, sussistono
fondati motivi che possano essere utilizzati per uno dei
reati previsti dal presente articolo. Dell'esito dei
controlli e delle ispezioni è redatto processo verbale in
appositi moduli, che è trasmesso entro quarantotto ore al
procuratore della Repubblica il quale, se ne ricorrono i
presupposti, lo convalida nelle successive quarantotto ore.
Nelle medesime circostanze gli ufficiali di polizia
giudiziaria possono altresì procedere a perquisizioni, con
l'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 352, commi
3 e 4 del codice di procedura penale.
- I beni sequestrati nel corso di operazioni di
polizia finalizzate alla prevenzione e repressione dei
reati previsti dal presente articolo, sono affidati dall'autorità giudiziaria procedente in custodia
giudiziale, salvo che vi ostino esigenze processuali, agli
organi di polizia che ne facciano richiesta per l'impiego
in attività di polizia ovvero ad altri organi dello Stato
o ad altri enti pubblici per finalità di giustizia, di
protezione civile o di tutela ambientale. I mezzi di
trasporto non possono essere in alcun caso alienati. Si
applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'art.
100, commi 2 e 3, del testo unico delle leggi in materia di
disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9
ottobre 1990, n. 309.
- bis. Nel caso che non siano state presentate
istanze di affidamento, si applicano le disposizioni
dell'art. 301-bis, comma 3, del testo unico delle
disposizioni legislative in materia doganale, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n.
43, come modificato dall'art. 1 della legge 19 marzo 2001,
n. 92.
- ter. La distruzione può essere direttamente
disposta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dalla autorità da lui delegata, previo nullaosta
dell'autorità
giudiziaria procedente.
- quater. Con il provvedimento che dispone la
distruzione ai sensi del comma 8-ter sono altresì fissate
le modalità di esecuzione.
- quinquies. I beni acquisiti dallo Stato a seguito
di provvedimento definitivo di confisca sono, a richiesta,
assegnati all'amministrazione o trasferiti all'ente che ne
abbiano avuto l'uso ai sensi del comma 8. I mezzi di
trasporto non assegnati, o trasferiti per le finalità di
cui al comma 8, sono comunque distrutti. Si osservano, in
quanto applicabili, le disposizioni vigenti in materia di
gestione e destinazione dei beni confiscati.
- Le somme di denaro confiscate a seguito di
condanna per uno dei reati previsti dal presente articolo, nonché le somme di denaro ricavate dalla vendita, ove
disposta, dei beni confiscati, sono destinate al
potenziamento delle attività di prevenzione e repressione
dei medesimi reati, anche a livello internazionale mediante
interventi finalizzati alla collaborazione e alla
assistenza tecnicooperativa con le forze di polizia dei
Paesi interessati. A tal fine, le somme affluiscono ad
apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per
essere assegnate, sulla base di specifiche richieste, ai
pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero
dell'interno, rubrica "Sicurezza pubblica".
- bis. La nave italiana in servizio di polizia, che
incontri nel mare territoriale o nella zona contigua, una
nave, di cui si ha fondato motivo di ritenere che sia
adibita o coinvolta nel trasporto illecito di migranti, può fermarla, sottoporla ad ispezione e, se vengono
rinvenuti elementi che confermino il coinvolgimento della
nave in un traffico di migranti, sequestrarla conducendo la
stessa in un porto dello Stato.
- ter. Le navi della Marina militare, ferme restando
le competenze istituzionali in materia di difesa nazionale,
possono essere utilizzate per concorrere alle attività di
cui al comma 9-bis.
- quater. I poteri di cui al comma 9-bis possono
essere esercitati al di fuori delle acque territoriali,
oltre che da parte delle navi della Marina militare, anche
da parte delle navi in servizio di polizia, nei limiti
consentiti dalla legge, dal diritto internazionale o da
accordi bilaterali o multilaterali, se la nave batte la
bandiera nazionale o anche quella di altro Stato, ovvero si
tratti di una nave senza bandiera o con bandiera di
convenienza.
- quinquies. Le modalità di intervento delle navi
della Marina militare nonché quelle di raccordo con le attività svolte dalle altre
unità navali in servizio di
polizia sono definite con decreto interministeriale dei
Ministri dell'interno, della difesa, dell'economia e delle
finanze e delle infrastrutture e dei trasporti.
- sexies. Le disposizioni di cui ai commi 9-bis e
9-quater si applicano, in quanto compatibili, anche per i
controlli concernenti il traffico aereo.
- Si riporta il testo dell'art. 4-bis, comma 1,
della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento
penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e
limitative della liberta), come modificato dalla presente
legge:
- "Fermo quanto stabilito dall'art. 13-ter del
decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con
modificazioni, nella legge 15 marzo 1991, n. 82,
l'assegnazione al lavoro all'esterno, i permessi premio, e
le misure alternative alla detenzione previste dal capo VI
della legge 26 luglio 1975, n. 354, fatta eccezione per la
liberazione anticipata, possono essere concessi ai detenuti
e internati per delitti commessi avvalendosi delle
condizioni previste dall'art. 416-bis del codice penale
ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni
previste dallo stesso articolo nonché per i delitti di cui
agli articoli 416-bis e 630 del codice penale, 291-quater
del testo unico approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e all'art. 74, decreto
del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309,
solo nei casi in cui tali detenuti e internati collaborano
con la giustizia a norma dell'art. 58-ter. Quando si tratta
di detenuti o internati per uno dei predetti delitti, ai
quali sia stata applicata una delle circostanze attenuanti
previste dagli articoli 62, numero 6), anche qualora il
risarcimento del danno sia avvenuto dopo la sentenza di
condanna, o 114 del codice penale, ovvero la disposizione
dell'art. 116, secondo comma, dello stesso codice, i
benefici suddetti possono essere concessi anche se la
collaborazione che viene offerta risulti oggettivamente
irrilevante purché siano stati acquisiti elementi tali da
escludere in maniera certa l'attualità dei collegamenti
con la criminalità organizzata. Quando si tratta di
detenuti o internati per delitti commessi per finalità di
terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale
ovvero di detenuti o internati per i delitti di cui agli
articoli 575, 628, terzo comma, 629, secondo comma del
codice penale, 291-ter del testo unico approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n.
43, 416 realizzato allo scopo di commettere delitti
previsti dal libro II, titolo XII, capo III, sezione I e
dagli articoli 609-bis, 609-quater, 609-quinquies,
609-octies del codice penale nonché dall'art. 12, commi 3,
3-bis e 3-ter del testo unico di cui al decreto legislativo
25 luglio 1998, n. 286 e all'art. 73, limitatamente alle
ipotesi aggravate ai sensi dell'art. 80, comma 2, del
predetto testo unico approvato con decreto del Presidente
della Repubblica n. 309 del 1990, i benefici suddetti
possono essere concessi solo se non vi sono elementi tali
da far ritenere la sussistenza di collegamenti con la criminalità organizzata o eversiva".
Note all'art. 12:
- Si riporta il testo dell'art. 13 del decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come modificato dalla
presente legge:
"Art. 13 (Espulsione amministrativa)
- Per motivi
di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato, il Ministro
dell'interno può disporre l'espulsione dello straniero
anche non residente nel territorio dello Stato, dandone
preventiva notizia al Presidente del Consiglio dei ministri
e al Ministro degli affari esteri.
- L'espulsione è disposta dal prefetto quando lo
straniero:
- è entrato nel territorio dello Stato
sottraendosi ai controlli di frontiera e non è stato
respinto ai sensi dell'art. 10;
- si è trattenuto nel territorio dello Stato
senza aver chiesto il permesso di soggiorno nel termine
prescritto, salvo che il ritardo sia dipeso da
forza maggiore, ovvero quando il permesso di soggiorno è stato revocato o annullato, ovvero
è scaduto da più di
sessanta giorni e non è stato chiesto il rinnovo;
- appartiene a taluna delle categorie indicate
nell'art. 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come
sostituto dall'art. 2 della legge 3 agosto 1988, n. 327, o
nell'art. 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come
sostituito dall'art. 13 della legge 13 settembre 1982, n.
646.
- L'espulsione è disposta in ogni caso con decreto
motivato immediatamente esecutivo, anche se sottoposto a
gravame o impugnativa da parte dell'interessato. Quando lo
straniero è sottoposto a procedimento penale e non si
trova in stato di custodia cautelare in carcere, il
questore, prima di eseguire l'espulsione, richiede il nulla
osta all'autorità giudiziaria, che può negarlo solo in
presenza di inderogabili esigenze processuali valutate in
relazione all'accertamento della responsabilità di
eventuali concorrenti nel reato o imputati in procedimenti
per reati connessi, e all'interesse della persona offesa.
In tal caso l'esecuzione del provvedimento è sospesa fino
a quando l'autorità giudiziaria comunica la cessazione
delle esigenze processuali. Il questore, ottenuto il nulla
osta, provvede all'espulsione con le modalità di cui al
comma 4. Il nulla osta si intende concesso qualora l'autorità giudiziaria non provveda entro quindici giorni
dalla data di ricevimento della richiesta. In attesa della
decisione sulla richiesta di nulla osta, il questore può
adottare la misura del trattenimento presso un centro di
permanenza temporanea, ai sensi dell'art. 14.
- bis. Nel caso di arresto in flagranza o di fermo,
il giudice rilascia il nulla osta all'atto della convalida,
salvo che applichi la misura della custodia cautelare in
carcere ai sensi dell'art. 391, comma 5, del codice di
procedura penale, o che ricorra una delle ragioni per le
quali il nulla osta può essere negato ai sensi del
comma 3.
- ter. Le disposizioni di cui al comma 3 si
applicano anche allo straniero sottoposto a procedimento
penale, dopo che sia stata revocata o dichiarata estinta
per qualsiasi ragione la misura della custodia cautelare in
carcere applicata nei suoi confronti. Il giudice, con lo
stesso provvedimento con il quale revoca o dichiara
l'estinzione della misura, decide sul rilascio del nulla
osta all'esecuzione dell'espulsione. Il provvedimento è immediatamente comunicato al questore.
- quater. Nei casi previsti dai commi 3, 3-bis e
3-ter, il giudice, acquisita la prova dell'avvenuta
espulsione, se non è ancora stato emesso il provvedimento
che dispone il giudizio, pronuncia sentenza di non luogo a procedere. è sempre disposta la confisca delle cose
indicate nel secondo comma dell'art. 240 del codice penale.
Si applicano le disposizioni di cui ai commi 13, 13-bis,
13-ter e 14.
- quinquies. Se lo straniero espulso rientra
illegalmente nel territorio dello Stato prima del termine
previsto dal comma 14 ovvero, se di durata superiore, prima
del termine di prescrizione del reato più grave per il
quale si era proceduto nei suoi confronti, si applica
l'art. 345 del codice di procedura penale. Se lo straniero
era stato scarcerato per decorrenza dei termini di durata
massima della custodia cautelare, quest'ultima è ripristinata a norma dell'art. 307 del codice di procedura
penale.
- sexies. Il nulla osta all'espulsione non può
essere concesso qualora si proceda per uno o più delitti
previsti dall'art. 407, comma 2, lettera a), del codice di
procedura penale, nonché dall'art. 12 del presente testo
unico.
- L'espulsione è sempre eseguita dal questore con
accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica
ad eccezione dei casi di cui al comma 5.
- Nei confronti dello straniero che si è trattenuto nel territorio dello Stato quando il permesso di
soggiorno è scaduto di validità da più di sessanta
giorni e non ne è stato chiesto il rinnovo, l'espulsione
contiene l'intimazione a lasciare il territorio dello Stato
entro il termine di quindici giorni. Il questore dispone
l'accompagnamento immediato alla frontiera dello straniero,
qualora il prefetto rilevi il concreto pericolo che
quest'ultimo si sottragga all'esecuzione del provvedimento.
- bis. Nei casi previsti ai commi 4 e 5 il questore
comunica immediatamente e, comunque, entro quarantotto ore
dalla sua adozione al tribunale in composizione monocratica territorialmente competente
il provvedimento con il quale è disposto l'accompagnamento
alla frontiera. Il provvedimento è immediatamente esecutivo. Il tribunale in
composizione monocratica, verificata
la sussistenza dei requisiti, convalida il provvedimento
entro le quarantotto ore successive alla comunicazione.
- Abrogato
- Il decreto di espulsione e il provvedimento di
cui al comma 1 dell'art. 14, nonché ogni altro atto
concernente l'ingresso, il soggiorno e l'espulsione, sono
comunicati all'interessato unitamente all'indicazione delle modalità di impugnazione e ad una traduzione in una lingua
da lui conosciuta, ovvero, ove non sia possibile, in lingua
francese, inglese o spagnola.
- Avverso il decreto di espulsione può essere
presentato unicamente il ricorso al tribunale in
composizione monocratica del luogo in cui ha sede l'autorità che ha disposto l'espulsione. Il termine
è di
sessanta giorni dalla data del provvedimento di espulsione.
Il tribunale in composizione monocratica accoglie o rigetta
il ricorso, decidendo con unico provvedimento adottato, in
ogni caso, entro venti giorni dalla data di deposito del
ricorso. Il ricorso di cui al presente comma può essere
sottoscritto anche personalmente, ed è presentato anche
per il tramite della rappresentanza diplomatica o consolare
italiana nel Paese di destinazione. La sottoscrizione del
ricorso, da parte della persona interessata, è autenticata
dai funzionari delle rappresentanze diplomatiche o
consolari che provvedono a certificarne l'autenticità e ne
curano l'inoltro all'autorità giudiziaria. Lo straniero è ammesso all'assistenza legale da parte di un patrocinatore
legale di fiducia munito di procura speciale rilasciata
avanti all'autorità consolare. Lo straniero è altresì
ammesso al gratuito patrocinio a spese dello Stato, e,
qualora sia sprovvisto di un difensore, è assistito da un
difensore designato dal giudice nell'ambito dei soggetti
iscritti nella tabella di cui all'art. 29 delle norme di
attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di
procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio
1989, n. 271, nonché, ove necessario, da un interprete.
- Abrogato.
- Abrogato.
- Contro il decreto di espulsione emanato ai sensi
del comma 1 è ammesso ricorso al tribunale amministrativo
regionale del Lazio, sede di Roma.
- Fatto salvo quanto previsto dall'art. 19, lo
straniero espulso è rinviato allo Stato di appartenenza,
ovvero, quando ciò non sia possibile, allo Stato di
provenienza.
- Lo straniero espulso non può rientrare nel
territorio dello Stato senza una speciale autorizzazione
del Ministro dell'interno. In caso di trasgressione lo
straniero è punito con l'arresto da sei mesi ad un anno ed è nuovamente espulso con accompagnamento immediato alla
frontiera.
- bis. Nel caso di espulsione disposta dal giudice,
il trasgressore del divieto di reingresso è punito con la
reclusione da uno a quattro anni. La stessa pena si applica
allo straniero che, già denunciato per il reato di cui al
comma 13 ed espulso, abbia fatto reingresso sul territorio
nazionale.
- ter. Per i reati di cui ai commi 13 e 13-bis è sempre consentito l'arresto in flagranza dell'autore del
fatto e, nell'ipotesi di cui al comma 13-bis, è consentito
il fermo. In ogni caso contro l'autore del fatto si procede
con rito direttissimo
- Salvo che sia diversamente disposto, il divieto
di cui al comma 13 opera per un periodo di dieci anni. Nel
decreto di espulsione può essere previsto un termine più
breve, in ogni caso non inferiore a cinque anni, tenuto
conto della complessiva condotta tenuta dall'interessato
nel periodo di permanenza in Italia
- Le disposizioni di cui al comma 5 non si
applicano allo straniero che dimostri sulla base di
elementi obiettivi di essere giunto nel territorio dello
Stato prima della data di entrata in vigore della legge
6 marzo 1998, n. 40. In tal caso, il questore può adottare
la misura di cui all'art. 14, comma 1.
- L'onere derivante dal comma 10 del presente
articolo è valutato in lire 4 miliardi per l'anno 1997 e
in lire 8 miliardi annui a decorrere dall'anno 1998.
Note all'art. 13:
- Si riporta il testo dell'art. 14 del decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come modificato dalla
presente legge:
"Art. 14 (Esecuzione dell'espulsione)
- Quando
non è possibile eseguire con immediatezza l'espulsione
mediante accompagnamento alla frontiera ovvero il
respingimento, perché occorre procedere al soccorso dello
straniero, accertamenti supplementari in ordine alla sua identità o nazionalità, ovvero all'acquisizione di
documenti per il viaggio, ovvero per l'indisponibilità di
vettore o altro mezzo di trasporto idoneo, il questore
dispone che lo straniero sia trattenuto per il tempo
strettamente necessario presso il centro di permanenza
temporanea e assistenza più vicino, tra quelli individuati
o costituiti con decreto del Ministro dell'interno, di
concerto con i Ministri per la solidarietà sociale e del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
- Lo straniero è trattenuto nel centro con modalità tali da assicurare la necessaria assistenza ed il
pieno rispetto della sua dignità. Oltre a quanto previsto
dall'art. 2, comma 6, è assicurata in ogni caso la libertà di corrispondenza anche telefonica con l'esterno.
- Il questore del luogo in cui si trova il centro
trasmette copia degli atti al pretore, senza ritardo e
comunque entro le quarantotto ore dall'adozione del
provvedimento.
- Il tribunale in composizione monocratica, ove
ritenga sussistenti i presupposti di cui all'art. 13 ed al
presente articolo, convalida il provvedimento del questore
nei modi di cui agli articoli 737 e seguenti del codice di
procedura civile, sentito l'interessato. Il provvedimento
cessa di avere ogni effetto qualora non sia convalidato
nelle quarantotto ore successive. Entro tale termine, la
convalida può essere disposta anche in sede di esame del
ricorso avverso il provvedimento di espulsione.
- La convalida comporta la permanenza nel centro
per un periodo di complessivi trenta giorni. Qualora
l'accertamento dell'identità e della nazionalità, ovvero
l'acquisizione di documenti per il viaggio presenti gravi difficoltà, il giudice, su richiesta del questore,
può
prorogare il termine di ulteriori trenta giorni. Anche
prima di tale termine, il questore esegue l'espulsione o il
respingimento, dandone comunicazione senza ritardo al
giudice.
- bis. Quando non sia stato possibile trattenere lo
straniero presso un centro di permanenza temporanea, ovvero
siano trascorsi i termini di permanenza senza aver eseguito
l'espulsione o il respingimento, il questore ordina allo
straniero di lasciare il territorio dello Stato entro il
termine di cinque giorni. L'ordine è dato con
provvedimento scritto, recante l'indicazione delle
conseguenze penali della sua trasgressione.
- ter. Lo straniero che senza giustificato motivo si
trattiene nel territorio dello Stato in violazione
dell'ordine impartito dal questore ai sensi del comma 5-bis è punito con l'arresto da sei mesi ad un anno. In tale
caso si procede a nuova espulsione con accompagnamento alla
frontiera a mezzo della forza pubblica.
- quater. Lo straniero espulso ai sensi del
comma 5-ter che viene trovato, in violazione delle norme
del presente testo unico, nel territorio dello Stato è punito con la reclusione da uno a quattro anni.
- quinquies. Per i reati previsti ai commi 5-ter e
5-quater è obbligatorio l'arresto dell'autore del fatto e
si procede con rito direttissimo. Al fine di assicurare
l'esecuzione dell'espulsione, il questore può disporre i
provvedimenti di cui al comma 1 del presente articolo.
- Contro i decreti di convalida e di proroga di cui
al comma 5 è proponibile ricorso per cassazione. Il
relativo ricorso non sospende l'esecuzione della misura.
- Il questore, avvalendosi della forza pubblica,
adotta efficaci misure di vigilanza affinchè lo straniero
non si allontani indebitamente dal centro e provvede a
ripristinare senza ritardo la misura nel caso questa venga
violata.
- Ai fini dell'accompagnamento anche collettivo
alla frontiera, possono essere stipulate convenzioni con
soggetti che esercitano trasporti di linea o con organismi
anche internazionali che svolgono attività di assistenza
per stranieri.
- Oltre a quanto previsto dal regolamento di
attuazione e dalle norme in materia di giurisdizione, il
Ministro dell'interno adotta i provvedimenti occorrenti per
l'esecuzione di quanto disposto dal presente articolo,
anche mediante convenzioni con altre amministrazioni dello
Stato, con gli enti locali, con i proprietari o
concessionari di aree, strutture e altre installazioni nonché per la fornitura di beni e servizi. Eventuali
deroghe alle disposizioni vigenti in materia finanziaria e
di contabilità sono adottate di concerto con il Ministro
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
Il Ministro dell'interno promuove inoltre le intese
occorrenti per gli interventi di competenza di altri
Ministri.".
Nota all'art. 14:
- Si riporta il testo dell'art. 15 del decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come modificato dalla
presente legge:
"Art. 15 (Espulsione a titolo di misura di sicurezza
e disposizioni per l'esecuzione dell'espulsione)
- Fuori
dei casi previsti dal codice penale, il giudice può
ordinare l'espulsione dello straniero che sia condannato
per taluno dei delitti previsti dagli articoli 380 e 381
del codice di procedura penale, sempre che risulti
socialmente pericoloso.
- bis. Della emissione del provvedimento di custodia
cautelare o della definitiva sentenza di condanna ad una
pena detentiva nei confronti di uno straniero proveniente
da Paesi extracomunitari viene data tempestiva
comunicazione al questore ed alla competente autorità
consolare al fine di avviare la procedura di
identificazione dello straniero e consentire, in presenza
dei requisiti di legge, l'esecuzione della espulsione
subito dopo la cessazione del periodo di custodia cautelare
o di detenzione.
Note all'art. 15:
- Per il testo degli articoli 13 e 14 del decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, v. rispettivamente
nelle note agli articoli 12 e 13.
- Si riporta, per opportuna conoscenza, il testo
dell'art. 163 del codice penale:
"Art. 163 (Sospensione condizionale della pena) -
Nel pronunciare sentenza di condanna alla reclusione o
all'arresto per un tempo non superiore a due anni, ovvero a
pena pecuniaria che, sola o congiunta alla pena detentiva e
ragguagliata a norma dell'art. 135, sia equivalente ad una
pena privativa della libertà personale per un tempo non
superiore, nel complesso, a due anni, il giudice può
ordinare che l'esecuzione della pena rimanga sospesa per il
termine di cinque anni se la condanna è per delitto e di
due anni se la condanna è per contravvenzione.
Se il reato è stato commesso da un minore degli
anni diciotto, la sospensione può essere ordinata quando
si infligga una pena restrittiva della libertà personale
non superiore a tre anni, ovvero una pena pecuniaria che,
sola o congiunta alla pena detentiva e ragguagliata a norma
dell'art. 135, sia equivalente ad una pena privativa della libertà personale per un tempo non superiore, nel
complesso, a tre anni.
Se il reato è stato commesso da persona di età
superiore agli anni diciotto ma inferiore agli anni ventuno
o da chi ha compiuto gli anni settanta, la sospensione può
essere ordinata quando si infligga una pena restrittiva
della libertà personale non superiore a due anni e sei
mesi ovvero una pena pecuniaria che, sola o congiunta alla
pena detentiva e ragguagliata a norma dell'art. 135, sia
equivalente ad una pena privativa della libertà personale
per un tempo non superiore, nel complesso, a due anni e sei
mesi.
Note all'art. 16:
- Si riporta il testo integrale dell'art. 17 del
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come modificato
dalla presente legge:
"Art. 17 (Diritto di difesa)
- Lo straniero parte
offesa ovvero sottoposto a procedimento penale è autorizzato a rientrare in Italia per il tempo strettamente
necessario per l'esercizio del diritto di difesa, al solo
fine di partecipare al giudizio o al compimento di atti per
i quali è necessaria la sua presenza. L'autorizzazione è rilasciata dal questore anche per il tramite di una
rappresentanza diplomatica o consolare su documentata
richiesta della parte offesa o dell'imputato o del
difensore.".
Note all'art. 17:
- Si riporta il testo dell'art. 21 del decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come modificato dalla
presente legge:
"Art. 21 (Determinazione dei flussi di ingresso) -
- L'ingresso nel territorio dello Stato per motivi di
lavoro subordinato, anche stagionale e di lavoro autonomo,
avviene nell'ambito delle quote di ingresso stabilite nei
decreti di cui all'art. 3, comma 4. Nello stabilire le
quote i decreti prevedono restrizioni numeriche
all'ingresso di lavoratori di Stati che non collaborano
adeguatamente nel contrasto all'immigrazione clandestina o
nella riammissione di propri cittadini destinatari di
provvedimenti di rimpatrio. Con tali decreti altresì
assegnate in via preferenziale quote riservate ai
lavoratori di origine italiana per parte di almeno uno dei
genitori fino al terzo grado in linea retta di ascendenza,
residenti in Paesi non comunitari, che chiedano di essere
inseriti in un apposito elenco, costituito presso le
rappresentanze diplomatiche o consolari, contenente le
qualifiche professionali dei lavoratori stessi, nonché agli Stati non appartenenti all'Unione europea, con i quali
il Ministro degli affari esteri, di concerto con il
Ministro dell'interno e il Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, abbia concluso accordi finalizzati alla
regolamentazione dei flussi d'ingresso e delle procedure di
riammissione. Nell'ambito di tali intese possono essere
definiti appositi accordi in materia di flussi per lavoro
stagionale, con le corrispondenti autorità nazionali
responsabili delle politiche del mercato del lavoro dei
paesi di provenienza.
- Le intese o accordi bilaterali di cui al comma 1
possono inoltre prevedere la utilizzazione in Italia, con
contratto di lavoro subordinato, di gruppi di lavoratori
per l'esercizio di determinate opere o servizi limitati nel
tempo; al termine del rapporto di lavoro i lavoratori
devono rientrare nel paese di provenienza.
- Gli stessi accordi possono prevedere procedure e modalità per il rilascio delle autorizzazioni al lavoro.
- I decreti annuali devono tenere conto delle
indicazioni fornite, in modo articolato per qualifiche o
mansioni, dal Ministero del lavoro e della previdenza
sociale sull'andamento dell'occupazione e dei tassi di
disoccupazione a livello nazionale e regionale, nonché sul
numero dei cittadini stranieri non appartenenti all'Unione
europea iscritti nelle liste di collocamento.
- bis. Il decreto annuale ed i decreti infrannuali
devono altresì essere predisposti in base ai dati sulla
effettiva richiesta di lavoro suddivisi per regioni e per
bacini provinciali di utenza, elaborati dall'anagrafe
informatizzata, istituita presso il Ministero del lavoro e
delle politiche sociali, di cui al comma 7. Il regolamento
di attuazione prevede possibili forme di collaborazione con
altre strutture pubbliche e private, nei limiti degli
ordinari stanziamenti di bilancio".
- ter. Le regioni possono trasmettere, entro il
30 novembre di ogni anno, alla Presidenza del Consiglio dei
ministri, un rapporto sulla presenza e sulla condizione
degli immigrati extracomunitari nel territorio regionale,
contenente anche le indicazioni previsionali relative ai
flussi sostenibili nel triennio successivo in rapporto alla capacità di assorbimento del tessuto sociale e produttivo.
- Le intese o accordi bilaterali di cui al comma 1
possono prevedere che i lavoratori stranieri che intendono
fare ingresso in Italia per motivi di lavoro subordinato,
anche stagionale, si iscrivano in apposite liste,
identificate dalle medesime intese, specificando le loro
qualifiche o mansioni, nonché gli altri requisiti indicati
dal regolamento di attuazione. Le predette intese possono
inoltre prevedere le modalità di tenuta delle liste, per
il successivo inoltro agli uffici del Ministero del lavoro
e della previdenza sociale.
- Nell'ambito delle intese o accordi di cui al
presente testo unico, il Ministro degli affari esteri,
d'intesa con il Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, può predisporre progetti integrati per il
reinserimento di lavoratori extracomunitari nei Paesi di
origine, laddove ne esistano le condizioni e siano fornite
idonee garanzie dai governi dei Paesi di provenienza,
ovvero l'approvazione di domande di enti pubblici e
privati, che richiedano di predisporre analoghi progetti
anche per altri Paesi.
- Il regolamento di attuazione prevede forme di
istituzione di un'anagrafe annuale informatizzata delle
offerte e delle richieste di lavoro subordinato dei
lavoratori stranieri e stabilisce le modalità di
collegamento con l'archivio organizzato dall'Istituto
nazionale della previdenza sociale (I.N.P.S.) e con le
questure.
- L'onere derivante dal presente articolo è valutato in lire 350 milioni annui a decorrere dall'anno
1998.".
Note all'art. 18:
- Si riporta il testo dell'art. 4 del decreto
legislativo 23 dicembre 1997, n. 469 (Conferimento alle
regioni e agli enti locali di funzioni e compiti in materia
di mercato del lavoro, a norma dell'art. 1 della legge
15 marzo 1997, n. 59):
"Art. 4 (Criteri per l'organizzazione del sistema
regionale per l'impiego).
- L'organizzazione
amministrativa e le modalità di esercizio delle funzioni e
dei compiti conferiti ai sensi del presente decreto sono
disciplinati, anche al fine di assicurare l'integrazione
tra i servizi per l'impiego, le politiche attive del lavoro
e le politiche formative, con legge regionale da emanarsi
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:
- ai sensi dell'art. 4, comma 3, lettere f), g) e
h), della legge 15 marzo 1997, n. 59, attribuzione alle
province delle funzioni e dei compiti di cui all'art. 2,
comma 1, ai fini della realizzazione dell'integrazione di
cui al comma 1;
- costituzione di una commissione regionale
permanente tripartita quale sede concertativa di
progettazione, proposta, valutazione e verifica rispetto
alle linee programmatiche e alle politiche del lavoro di
competenza regionale; la composizione di tale organo
collegiale deve prevedere la presenza del rappresentante
regionale competente per materia di cui alla lettera c),
delle parti sociali sulla base della rappresentatività
determinata secondo i criteri previsti dall'ordinamento,
rispettando la pariteticità delle posizioni delle parti
sociali stesse, nonché quella del consigliere di parità
nominato ai sensi della legge 10 aprile 1991, n. 125;
- costituzione di un organismo istituzionale
finalizzato a rendere effettiva, sul territorio,
l'integrazione tra i servizi all'impiego, le politiche
attive del lavoro e le politiche formative, composto da
rappresentanti istituzionali della regione, delle province
e degli altri enti locali;
- affidamento delle funzioni di assistenza
tecnica e monitoraggio nelle materie di cui all'art. 2,
comma 2, ad apposita struttura regionale dotata di personalità giuridica, con autonomia patrimoniale e
contabile avente il compito di collaborare al
raggiungimento dell'integrazione di cui al comma 1 nel
rispetto delle attribuzioni di cui alle lettere a) e b).
Tale struttura garantisce il collegamento con il sistema
informativo del lavoro di cui all'art. 11;
- gestione ed erogazione da parte delle province
dei servizi connessi alle funzioni e ai compiti attribuiti
ai sensi del comma 1, lettera a), tramite strutture
denominate "centri per l'impiego";
- distribuzione territoriale dei centri per
l'impiego sulla base di bacini provinciali con utenza non
inferiore a 100.000 abitanti, fatte salve motivate esigenze
socio geografiche;
- possibilità di attribuzione alle province
della gestione ed erogazione dei servizi, anche tramite i
centri per l'impiego, connessi alle funzioni e compiti
conferiti alla regione ai sensi dell'art. 2, comma 2;
- possibilità di attribuzione all'ente di cui al
comma 1, lettera d), funzioni ed attività ulteriori
rispetto a quelle conferite ai sensi del presente decreto,
anche prevedendo che l'erogazione di tali ulteriori servizi
sia a titolo oneroso per i privati che ne facciano
richiesta.
- Le province individuano adeguati strumenti di
raccordo con gli altri enti locali, prevedendo la
partecipazione degli stessi alla individuazione degli
obiettivi e all'organizzazione dei servizi connessi alle
funzioni e ai compiti di cui all'art. 2, comma 1. L'art. 3,
comma 1, della legge 28 febbraio 1987, n. 56, si applica
anche ai Centri per l'impiego istituiti dalle
amministrazioni provinciali.
- I servizi per l'impiego di cui al comma 1 devono
essere organizzati entro il 31 dicembre 1998.
- Si riporta il testo dell'art. 2 del decreto
legislativo 21 aprile 2000, n. 181 (Disposizioni per
agevolare l'incontro fra domanda ed offerta di lavoro, in
attuazione dell'art. 45, comma 1, lettera a), della legge
17 maggio 1999, n. 144):
"Art. 2 (Stato di disoccupazione).
- La condizione di cui all'art. 1, comma 2, lettera f), dev'essere comprovata dalla presentazione dell'interessato
presso il servizio competente nel cui ambito territoriale
si trova il domicilio del medesimo, accompagnata da una
dichiarazione, ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15,
e successive modificazioni, che attesti l'eventuale attività lavorativa precedentemente svolta,
nonché l'immediata disponibilità allo svolgimento di attività
lavorativa.
- In sede di prima applicazione del presente
decreto gli interessati all'accertamento della condizione
di cui all'art. 1, comma 2, lettera f), sono tenuti a
presentarsi presso il servizio competente per territorio
entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore
del medesimo e a rendere la dichiarazione di cui al comma
1.
- A far data dalla prima presentazione presso il
servizio competente decorrono i termini da prendere in
considerazione ai fini dell'assolvimento dei successivi
obblighi di presentazione dal servizio medesimo
eventualmente disposti, nonché dell'accertamento della
condizione di cui all'art. 1, comma 2, lettere c) e d).
- I servizi competenti sono comunque tenuti a
verificare l'effettiva persistenza della condizione di
disoccupazione, provvedendo all'identificazione dei
disoccupati e degli inoccupati di lunga durata. Nel caso di
disoccupazione conseguente a cessazione di attività
diversa da quella di lavoro subordinato, essi sono altresì
tenuti a verificare la veridicità della dichiarazione
dell'interessato circa l'effettivo svolgimento dell'attività in questione e la sua cessazione. Ai fini
dell'applicazione del presente comma i servizi competenti
dispongono indagini a campione sulla veridicità delle
dichiarazioni rese dai soggetti di cui all'art. 1, comma 2,
lettere c) e d), anche richiedendo la collaborazione del
personale delle direzioni provinciali del lavoro - servizio
ispezione del lavoro.
- Nei rapporti con la pubblica amministrazione e
con i concessionari e i gestori di pubblici servizi, lo
stato di disoccupazione è comprovato con dichiarazioni,
anche contestuali all'istanza, sottoscritte
dall'interessato. In tali casi, nonché in quelli di cui al
comma 1, si applica il decreto del Presidente della
Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403.
- La durata dello stato di disoccupazione si
calcola in mesi commerciali. I periodi inferiori a giorni
quindici, all'interno di un unico mese, non si computano,
mentre i periodi superiori a giorni quindici si computano
come un mese intero.
- Le disposizioni di cui ai commi 1, 3 e 4 trovano
applicazione fino all'emanazione, con decreto del Ministro
del lavoro e della previdenza sociale, sentita la
Conferenza unificata, di norme che prevedono modalità e
termini diversi degli adempimenti previsti dalle citate
disposizioni; tali norme sono emanate in coerenza con le
procedure per il collocamento ordinario dei lavoratori
previste nel regolamento di semplificazione di cui all'art.
20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, allegato 1, n.
112-bis, e successive modificazioni.
- Per il testo vigente degli articoli 25 e 26 del
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, v.,
rispettivamente, nelle note agli articoli 28 e 21.
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 20, della
legge 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma del sistema
pensionistico obbligatorio e complementare):
"Art. 20. Il diritto alla pensione di cui al comma
19, previa risoluzione del rapporto di lavoro, si consegue
al compimento del cinquantasettesimo anno di età, a
condizione che risultino versati e accreditati in favore
dell'assicurato almeno cinque anni di contribuzione
effettiva e che l'importo della pensione risulti essere non
inferiore a 1, 2 volte l'importo dell'assegno sociale di
cui all'art. 3, commi 6 e 7. Si prescinde dal predetto
requisito anagrafico al raggiungimento della anzianità
contributiva non inferiore a 40 anni, determinata ai sensi
del comma 7, secondo periodo, nonché dal predetto importo
dal sessantacinquesimo anno di età. Qualora non sussistano
i requisiti assicurativi e contributivi per la pensione ai
superstiti in caso di morte dell'assicurato, ai medesimi
superstiti, che non abbiano diritto a rendite per
infortunio sul lavoro o malattia professionale in
conseguenza del predetto evento e che si trovino nelle
condizioni reddituali di cui all'art. 3, comma 6, compete
una indennità una tantum, pari all'ammontare dell'assegno
di cui al citato art. 3, comma 6, moltiplicato per il
numero delle annualità di contribuzione accreditata a
favore dell'assicurato, da ripartire fra gli stessi in base
ai criteri operanti per la pensione ai superstiti. Per
periodi inferiori all'anno, la predetta indennità è calcolata in proporzione alle settimane coperte da
contribuzione. Il Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, determina,
con decreto, le modalità e i termini per il conseguimento dell'indennità.
- La legge 30 marzo 2001, n. 152, reca: "Nuova
disciplina per gli istituti di patronato e di assistenza
sociale".
Nota all'art. 19:
- Per il testo vigente dell'art. 22, commi 3, 4 e 5,
del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, v. l'art 18
della presente legge.
Note all'art. 20:
- Per il testo vigente dell'art. 22 del decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (per l'argomento v.
nelle note all'art. 2) v. l'art. 18 della presente legge.
- Per il testo dell'art. 4, comma 1, del decreto
legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, v. nelle note
all'art. 18.
Note all'art. 21:
- Si riporta il testo dell'art. 26 del decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (per l'argomento v.
nelle note all'art. 2), come modificato dalla presente
legge:
"Art. 26 (Ingresso e soggiorno per lavoro autonomo).
- L'ingresso in Italia dei lavoratori stranieri non
appartenenti all'Unione europea che intendono esercitare
nel territorio dello Stato un'attività non occasionale di
lavoro autonomo può essere consentito a condizione che
l'esercizio di tali attività non sia riservato dalla legge
ai cittadini italiani, o a cittadini di uno degli Stati
membri dell'Unione europea.
- In ogni caso lo straniero che intenda esercitare
in Italia una attività industriale, professionale,
artigianale o commerciale, ovvero costituire società di
capitale o di persone o accedere a cariche societarie deve altresì dimostrare di disporre di risorse adeguate per
l'esercizio dell'attività che intende intraprendere in
Italia; di essere in possesso dei requisiti previsti dalla
legge italiana per l'esercizio della singola attività,
compresi, ove richiesti, i requisiti per l'iscrizione in
albi e registri; di essere in possesso di una attestazione dell'autorità competente in data non anteriore a tre mesi
che dichiari che non sussistono motivi ostativi al rilascio
dell'autorizzazione o della licenza prevista per
l'esercizio dell'attività che lo straniero intende
svolgere.
- Il lavoratore non appartenente all'Unione europea
deve comunque dimostrare di disporre di idonea sistemazione
alloggiativa e di un reddito annuo, proveniente da fonti
lecite, di importo superiore al livello minimo previsto
dalla legge per l'esenzione dalla partecipazione alla spesa
sanitaria.
- Sono fatte salve le norme più favorevoli
previste da accordi internazionali in vigore per l'Italia.
- La rappresentanza diplomatica o consolare,
accertato il possesso dei requisiti indicati dal presente
articolo ed acquisiti i nulla osta del Ministero degli
affari esteri, del Ministero dell'interno e del Ministero
eventualmente competente in relazione all'attività che lo
straniero intende svolgere in Italia, rilascia il visto di
ingresso per lavoro autonomo, con l'espressa indicazione dell'attività cui il visto si riferisce, nei limiti
numerici stabiliti a norma dell'art. 3, comma 4, e
dell'art. 21. La rappresentanza diplomatica o consolare
rilascia, altresì, allo straniero la certificazione
dell'esistenza dei requisiti previsti dal presente articolo
ai fini degli adempimenti previsti dall'art. 5, comma
3-quater, per la concessione del permesso di soggiorno per
lavoro autonomo.
- Le procedure di cui al comma 5 sono effettuate
secondo le modalità previste dal regolamento di
attuazione.
- Il visto di ingresso per lavoro autonomo deve
essere rilasciato o negato entro centoventi giorni dalla
data di presentazione della domanda e della relativa
documentazione e deve essere utilizzato entro centottanta
giorni dalla data del rilascio.
- bis. La condanna con provvedimento irrevocabile
per alcuno dei reati previsti dalle disposizioni del Titolo
III, Capo III, Sezione II, della legge 22 aprile 1941, n.
633, e successive modificazioni, relativi alla tutela del
diritto di autore, e dagli articoli 473 e 474 del codice
penale comporta la revoca del permesso di soggiorno
rilasciato allo straniero e l'espulsione del medesimo con
accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza
pubblica".
Nota all'art. 22:
- Si riporta il testo dell'art. 27 del decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come modificato dalla
presente legge:
"Art. 27 (Ingresso per lavoro in casi particolari).
- Al di fuori degli ingressi per lavoro di cui agli
articoli precedenti, autorizzati nell'ambito delle quote di
cui all'art. 3, comma 4, il regolamento di attuazione
disciplina particolari modalità e termini per il rilascio
delle autorizzazioni al lavoro, dei visti di ingresso e dei
permessi di soggiorno per lavoro subordinato, per ognuna
delle seguenti categorie di lavoratori stranieri:
- dirigenti o personale altamente specializzato
di società aventi sede o filiali in Italia ovvero di
uffici di rappresentanza di società estere che abbiano la
sede principale di attività nel territorio di uno Stato
membro dell'Organizzazione mondiale del commercio, ovvero
dirigenti di sedi principali in Italia di società italiane
o di società di altro Stato membro dell'Unione europea;
- lettori universitari di scambio o di madre
lingua;
- professori universitari e ricercatori destinati
a svolgere in Italia un incaricato accademico o un'attività retribuita di ricerca presso
università,
istituti di istruzione e di ricerca operanti in Italia;
- traduttori e interpreti;
- collaboratori familiari aventi regolarmente in
corso all'estero da almeno un anno, rapporti di lavoro
domestico a tempo pieno con cittadini italiani o di uno
degli Stati membri dell'Unione europea residenti all'estero
che si trasferiscono in Italia, per la prosecuzione del
rapporto di lavoro domestico;
- persone che, autorizzate a soggiornare per
motivi di formazione professionale, svolgano periodi
temporanei di addestramento presso datori di lavoro
italiani effettuando anche prestazioni che rientrano
nell'ambito del lavoro subordinato;
- lavoratori alle dipendenze di organizzazioni o
imprese operanti nel territorio italiano, che siano stati
ammessi temporaneamente a domanda del datore di lavoro, per
adempiere funzioni o compiti specifici, per un periodo
limitato o determinato, tenuti a lasciare l'Italia quando
tali compiti o funzioni siano terminati;
- lavoratori marittimi occupati nella misura e
con le modalità stabilite nel regolamento di attuazione;
- lavoratori dipendenti regolarmente retribuiti
da datori di lavoro, persone fisiche o giuridiche,
residenti o aventi sede all'estero e da questi direttamente
retribuiti, i quali siano temporaneamente trasferiti
dall'estero presso persone fisiche o giuridiche, italiane o
straniere, residenti in Italia, al fine di effettuare nel
territorio italiano determinate prestazioni oggetto di
contratto di appalto stipulato tra le predette persone
fisiche o giuridiche residenti o aventi sede in Italia e
quelle residenti o aventi sede all'estero, nel rispetto
delle disposizioni dell'art. 1655 del codice civile e della
legge 23 ottobre 1960, n. 1369, e delle norme
internazionali e comunitarie;
- lavoratori occupati presso circhi o spettacoli
viaggianti all'estero;
- personale artistico e tecnico per spettacoli
lirici, teatrali, concertistici o di balletto;
- ballerini, artisti e musicisti da impiegare
presso locali di intrattenimento;
- artisti da impiegare da enti musicali teatrali
o cinematografici o da imprese radiofoniche o televisive,
pubbliche o private, o da enti pubblici, nell'ambito di
manifestazioni culturali o folcloristiche;
- stranieri che siano destinati a svolgere
qualsiasi tipo di attività sportiva professionistica
presso società sportive italiane ai sensi della legge
23 marzo 1981, n. 91;
- giornalisti corrispondenti ufficialmente
accreditati in Italia e dipendenti regolarmente retribuiti
da organi di stampa quotidiani o periodici, ovvero da
emittenti radiofoniche o televisive straniere;
- persone che, secondo le norme di accordi
internazionali in vigore per l'Italia, svolgono in Italia attività di ricerca o un lavoro occasionale nell'ambito di
programmi di scambi di giovani o di mobilità di giovani o
sono persone collocate "alla pari".
- bis) infermieri professionali assunti presso
strutture sanitarie pubbliche e private.
- In deroga alle disposizioni del presente testo
unico i lavoratori extracomunitari dello spettacolo possono
essere assunti alle dipendenze dei datori di lavoro per
esigenze connesse alla realizzazione e produzione di
spettacoli previa apposita autorizzazione rilasciata
dall'ufficio speciale per il collocamento dei lavoratori
dello spettacolo o sue sezioni periferiche che provvedono,
sentito il dipartimento dello spettacolo, previo nulla osta
provvisorio dell'autorità provinciale di pubblica
sicurezza. L'autorizzazione è rilasciata, salvo che si
tratti di personale artistico ovvero di personale da
utilizzare per periodi non superiori a tre mesi, prima che
il lavoratore extracomunitario entri nel territorio
nazionale. I lavoratori extracomunitari autorizzati a
svolgere attività lavorativa subordinata nel settore dello
spettacolo non possono cambiare settore di attività nè la
qualifica di assunzione. Il Ministero del lavoro e della
previdenza sociale, di concerto con le Autorità di Governo
competenti in materia di turismo ed in materia di
spettacolo, determina le procedure e le modalità per il
rilascio dell'autorizzazione prevista dal presente comma.
- Rimangono ferme le disposizioni che prevedono il
possesso della cittadinanza italiana per lo svolgimento di
determinate attività.
- Il regolamento di cui all'art. 1 contiene altresì norme per l'attuazione delle convenzioni ed
accordi internazionali in vigore relativamente all'ingresso
e soggiorno dei lavoratori stranieri occupati alle
dipendenze di rappresentanze diplomatiche o consolari o di
enti di diritto internazionale aventi sede in Italia.
- L'ingresso e il soggiorno dei lavoratori
frontalieri non appartenenti all'Unione europea è disciplinato dalle disposizioni particolari previste negli
accordi internazionali in vigore con gli Stati confinanti.
- bis. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, su proposta del Comitato olimpico
nazionale italiano (CONI), sentiti i Ministri dell'interno
e del lavoro e delle politiche sociali, è determinato il
limite massimo annuale d'ingresso degli sportivi stranieri
che svolgono attività sportiva a titolo professionistico o
comunque retribuita, da ripartire tra le federazioni
sportive nazionali. Tale ripartizione è effettuata dal
CONI con delibera da sottoporre all'approvazione del
Ministro vigilante. Con la stessa delibera sono stabiliti i
criteri generali di assegnazione e di tesseramento per ogni
stagione agonistica anche al fine di assicurare la tutela
dei vivai giovanili".
Nota all'art. 23:
- Si riporta il testo dell'art. 29 del decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come modificato dalla
presente legge:
"Art. 29 (Ricongiungimento familiare).
- Lo straniero può chiedere il ricongiungimento per i seguenti
familiari:
- coniuge non legalmente separato;
- figli minori a carico, anche del coniuge o nati
fuori del matrimonio, non coniugati ovvero legalmente
separati, a condizione che l'altro genitore, qualora
esistente, abbia dato il suo consenso;
- bis) figli maggiorenni a carico, qualora non
possano per ragioni oggettive provvedere al proprio
sostentamento a causa del loro stato di salute che comporti invalidità totale;
- genitori a carico qualora non abbiano altri
figli nel Paese di origine o di provenienza ovvero genitori
ultrasessantacinquenni qualora gli altri figli siano
impossibilitati al loro sostentamento per documentati gravi
motivi di salute;
- abrogata.
- Ai fini del ricongiungimento si considerano
minori i figli di età inferiore a 18 anni. I minori
adottati o affidati o sottoposti a tutela sono equiparati
ai figli.
- Salvo che si tratti di rifugiato, lo straniero
che richiede il ricongiungimento deve dimostrare la disponibilità:
- di un alloggio che rientri nei parametri minimi
previsti dalla legge regionale per gli alloggi di edilizia
residenziale pubblica, ovvero, nel caso di un figlio di età inferiore agli anni 14 al seguito di uno dei genitori,
del consenso del titolare dell'alloggio nel quale il minore
effettivamente dimorerà;
- di un reddito annuo derivante da fonti lecite
non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale se si
chiede il ricongiungimento di un solo familiare, al doppio
dell'importo annuo dell'assegno sociale se si chiede il
ricongiungimento di due o tre familiari, al triplo
dell'importo annuo dell'assegno sociale se si chiede il
ricongiungimento di quattro o più familiari. Ai fini della
determinazione del reddito si tiene conto anche del reddito
annuo complessivo dei familiari conviventi con il
richiedente.
- E' consentito l'ingresso, al seguito dello
straniero titolare di carta di soggiorno o di un visto di
ingresso per lavoro subordinato relativo a contratto di
durata non inferiore a un anno, o per lavoro autonomo non
occasionale, ovvero per studio o per motivi religiosi, dei
familiari con i quali è possibile attuare il
ricongiungimento, a condizione che ricorrano i requisiti di disponibilità di alloggio e di reddito di cui al comma 3.
- Oltre a quanto previsto dall'art. 28, comma 2, è consentito l'ingresso, al seguito del cittadino italiano o
comunitario, dei familiari con i quali è possibile attuare
il ricongiungimento.
- Salvo quanto disposto dall'art. 4, comma 6, è consentito l'ingresso, per ricongiungimento al figlio
minore regolarmente soggiornante in Italia, del genitore
naturale che dimostri, entro un anno dall'ingresso in
Italia, il possesso dei requisiti di disponibilità di
alloggio e di reddito di cui al comma 3.
- La domanda di nulla osta al ricongiungimento
familiare, corredata della prescritta documentazione
compresa quella attestante i rapporti di parentela,
coniugio e la minore età, autenticata dall'autorità
consolare italiana, è presentata allo sportello unico per
l'immigrazione presso la prefettura-ufficio territoriale
del Governo competente per il luogo di dimora del
richiedente, la quale ne rilascia copia contrassegnata con
timbro datario e sigla del dipendente incaricato del
ricevimento. L'ufficio, verificata, anche mediante
accertamenti presso la questura competente, l'esistenza dei
requisiti di cui al presente articolo, emette il
provvedimento richiesto, ovvero un provvedimento di diniego
del nulla osta.
- Trascorsi novanta giorni dalla richiesta del
nulla osta, l'interessato può ottenere il visto di
ingresso direttamente dalle rappresentanze diplomatiche e
consolari italiane, dietro esibizione della copia degli
atti contrassegnata dallo sportello unico per
l'immigrazione, da cui risulti la data di presentazione
della domanda e della relativa documentazione.
- Le rappresentanze diplomatiche e consolari
italiane rilasciano altresì il visto di ingresso al
seguito nei casi previsti dal comma 5.".
Nota all'art. 24:
- Si riporta il testo dell'art. 30 del decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come modificato dalla
presente legge:
"Art. 30 (Permesso di soggiorno per motivi
familiari).
- Fatti salvi i casi di rilascio o di
rinnovo della carta di soggiorno, il permesso di soggiorno
per motivi familiari è rilasciato:
- allo straniero che ha fatto ingresso in Italia
con visto di ingresso per ricongiungimento familiare,
ovvero con visto di ingresso al seguito del proprio
familiare nei casi previsti dall'art. 29, ovvero con visto
di ingresso per ricongiungimento al figlio minore;
- agli stranieri regolarmente soggiornanti ad
altro titolo da almeno un anno che abbiano contratto
matrimonio nel territorio dello Stato con cittadini
italiani o di uno Stato membro dell'Unione europea, ovvero
con cittadini stranieri regolarmente soggiornanti;
- al familiare straniero regolarmente
soggiornante, in possesso dei requisiti per il
ricongiungimento con il cittadino italiano o di uno Stato
membro dell'Unione europea residenti in Italia, ovvero con
straniero regolarmente soggiornante in Italia. In tal caso
il permesso del familiare è convertito in permesso di
soggiorno per motivi familiari. La conversione può essere
richiesta entro un anno dalla data di scadenza del titolo
di soggiorno originariamente posseduto dal familiare.
Qualora detto cittadino sia un rifugiato si prescinde dal
possesso di un valido permesso di soggiorno da parte del
familiare;
- al genitore straniero, anche naturale, di
minore italiano residente in Italia. In tal caso il
permesso di soggiorno per motivi familiari è rilasciato
anche a prescindere dal possesso di un valido titolo di
soggiorno, a condizione che il genitore richiedente non sia
stato privato della potestà genitoriale secondo la legge
italiana.
- bis. Il permesso di soggiorno nei casi di cui al
comma 1, lettera b), è immediatamente revocato qualora sia
accertato che al matrimonio non è seguita l'effettiva
convivenza salvo che dal matrimonio sia nata prole.
- Il permesso di soggiorno per motivi familiari
consente l'accesso ai servizi assistenziali, l'iscrizione a
corsi di studio o di formazione professionale, l'iscrizione
nelle liste di collocamento, lo svolgimento di lavoro
subordinato o autonomo, fermi i requisiti minimi di età
per lo svolgimento di attività di lavoro.
- Il permesso di soggiorno per motivi familiari ha
la stessa durata del permesso di soggiorno del familiare
straniero in possesso dei requisiti per il ricongiungimento
ai sensi dell'art. 29 ed è rinnovabile insieme con
quest'ultimo.
- Allo straniero che effettua il ricongiungimento
con il cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione
europea, ovvero con straniero titolare della carta di
soggiorno di cui all'art. 9, è rilasciata una carta di
soggiorno.
- In caso di morte del familiare in possesso dei
requisiti per il ricongiungimento e in caso di separazione
legale o di scioglimento del matrimonio o, per il figlio
che non possa ottenere la carta di soggiorno, al compimento
del diciottesimo anno di età, il permesso di soggiorno può essere convertito in permesso per lavoro subordinato,
per lavoro autonomo o per studio, fermi i requisiti minimi
di età per lo svolgimento di attività di lavoro.
- Contro il diniego del nulla osta al
ricongiungimento familiare e del permesso di soggiorno per
motivi familiari, nonché contro gli altri provvedimenti dell'autorità amministrativa in materia di diritto
all'unità familiare, l'interessato può presentare ricorso
al pretore del luogo in cui risiede, il quale provvede,
sentito l'interessato, nei modi di cui agli articoli 737 e
seguenti del codice di procedura civile. Il decreto che
accoglie il ricorso può disporre il rilascio del visto
anche in assenza del nulla osta. Gli atti del procedimento
sono esenti da imposta di bollo e di registro e da ogni
altra tassa. L'onere derivante dall'applicazione del
presente comma è valutato in lire 150 milioni annui a
decorrere dall'anno 1998".
Note all'art. 25:
- Si riporta il testo dell'art. 32 del decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come modificato dalla
presente legge:
"Art. 32 (Disposizioni concernenti minori affidati
al compimento della maggiore eta).
- Al compimento della maggiore età, allo straniero nei cui confronti sono
state applicate le disposizioni di cui all'art. 31, commi 1
e 2, e ai minori comunque affidati ai sensi dell'art. 2
della legge 4 maggio 1983, n. 184, può essere rilasciato
un permesso di soggiorno per motivi di studio di accesso al
lavoro, di lavoro subordinato o autonomo, per esigenze
sanitarie o di cura. Il permesso di soggiorno per accesso
al lavoro prescinde dal possesso dei requisiti di cui
all'art. 23.
- bis. Il permesso di soggiorno di cui al comma 1 può essere rilasciato per motivi di studio, di accesso al
lavoro ovvero di lavoro subordinato o autonomo, al
compimento della maggiore età, semprechè non sia
intervenuta una decisione del Comitato per i minori
stranieri di cui all'art. 33, ai minori stranieri non
accompagnati che siano stati ammessi per un periodo non
inferiore a due anni in un progetto di integrazione sociale
e civile gestito da un ente pubblico o privato che abbia
rappresentanza nazionale e che comunque sia iscritto nel
registro istituito presso la Presidenza del Consiglio dei
ministri ai sensi dell'art. 52 del decreto del Presidente
della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394.
- ter. L'ente gestore dei progetti deve garantire e
provare con idonea documentazione, al momento del
compimento della maggiore età del minore straniero di cui
al comma 1-bis, che l'interessato si trova sul territorio
nazionale da non meno di tre anni, che ha seguito il
progetto per non meno di due anni, ha la disponibilità di
un alloggio e frequenta corsi di studio ovvero svolge attività lavorativa retribuita nelle forme e con le
modalità previste dalla legge italiana, ovvero è in
possesso di contratto di lavoro anche se non ancora
iniziato.
- quater. Il numero dei permessi di soggiorno
rilasciati ai sensi del presente articolo è portato in
detrazione dalle quote di ingresso definite annualmente nei
decreti di cui all'art. 3, comma 4".
- Si riporta, per opportuna conoscenza, il testo
dell'art. 33 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
286:
"Art. 33 (Comitato per i minori stranieri).
- Al fine di vigilare sulle modalità di soggiorno dei minori
stranieri temporaneamente ammessi sul territorio dello
Stato e di coordinare le attività delle amministrazioni
interessate è istituito, senza ulteriori oneri a carico
del bilancio dello Stato, un Comitato presso la Presidenza
del Consiglio dei ministri composto da rappresentanti dei
Ministeri degli affari esteri, dell'interno e di grazia e
giustizia, del Dipartimento per gli affari sociali della
Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché da due
rappresentanti dell'Associazione nazionale dei comuni
italiani (ANCI), da un rappresentante dell'Unione province
d'Italia (UPI) e da due rappresentanti di
organizzazioni maggiormente rappresentative operanti nel
settore dei problemi della famiglia.
- Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri o del Ministro da lui delegato, sentiti i Ministri
degli affari esteri, dell'interno e di grazia e giustizia,
sono definiti i compiti del Comitato di cui al comma 1,
concernenti la tutela dei diritti dei minori stranieri in conformità alle previsioni della Convenzione sui diritti
del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata e resa
esecutiva ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176. In
particolare sono stabilite:
- le regole e le modalità per l'ingresso ed il
soggiorno nel territorio dello Stato dei minori stranieri
in età superiore a sei anni, che entrano in Italia
nell'ambito di programmi solidaristici di accoglienza
temporanea promossi da enti, associazioni o famiglie
italiane, nonché per l'affidamento temporaneo e per il
rimpatrio dei medesimi;
- le modalità di accoglienza dei minori
stranieri non accompagnati presenti nel territorio dello
Stato, nell'ambito delle attività dei servizi sociali
degli enti locali e i compiti di impulso e di raccordo del
Comitato di cui al comma 1 con le amministrazioni
interessate ai fini dell'accoglienza, del rimpatrio
assistito e del ricongiungimento del minore con la sua
famiglia nel Paese d'origine o in un Paese terzo.
- bis. Il provvedimento di rimpatrio del minore
straniero non accompagnato per le finalità di cui al comma
2, è adottato dal Comitato di cui al comma 1. Nel caso
risulti instaurato nei confronti dello stesso minore un
procedimento giurisdizionale, l'autorità giudiziaria
rilascia il nulla osta, salvo che sussistano inderogabili
esigenze processuali.
- Il Comitato si avvale, per l'espletamento delle attività di competenza, del personale e dei mezzi in
dotazione al Dipartimento degli affari sociali della
Presidenza del Consiglio dei Ministri ed ha sede presso il
Dipartimento medesimo.".
- Si riporta, per opportuna conoscenza, il testo
dell'art. 52 del decreto del Presidente della Repubblica
31 agosto 1999, n. 394 (Regolamento recante norme di
attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti
la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione
dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286):
"Art. 52 (Registro delle associazioni e degli enti
che svolgono attività a favore degli immigrati).
- Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri,
Dipartimento per gli affari sociali, è istituito il
registro delle associazioni, degli enti e degli altri
organismi privati che svolgono le attività a favore degli
stranieri immigrati previste dal testo unico. Il registro è diviso in tre sezioni:
- nella prima sezione sono iscritti associazioni,
enti e altri organismi privati che svolgono attività per
favorire l'integrazione sociale degli stranieri, ai sensi
dell'art. 42 del testo unico;
- nella seconda sono iscritti associazioni ed
enti che possono essere ammessi a prestare garanzia per
l'ingresso degli stranieri per il loro inserimento nel
mercato del lavoro, ai sensi dell'art. 23 del testo unico;
- nella terza sezione sono iscritti associazioni,
enti ed altri organismi privati abilitati alla
realizzazione dei programmi di assistenza e protezione
sociale degli stranieri di cui all'art. 18 del testo unico.
- L'iscrizione al registro di cui al comma 1,
lettera a), è condizione necessaria per accedere
direttamente o attraverso convenzioni con gli enti locali o
con le amministrazioni statali, al contributo del Fondo
nazionale per l'integrazione di cui all'art. 45 del testo
unico.
- Non possono essere iscritti nel registro le
associazioni, enti o altri organismi privati il cui
rappresentante legale o uno o più componenti degli organi
di amministrazione e di controllo, siano sottoposti a
procedimenti per l'applicazione di una misura di
prevenzione o a procedimenti penali per uno dei reati
previsti dal testo unico o risultino essere stati
sottoposti a misure di prevenzione o condannati, ancorchè
con sentenza non definitiva, per uno dei delitti di cui
agli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale,
salvo che i relativi procedimenti si siano conclusi con un
provvedimento che esclude il reato o la responsabilità
dell'interessato, e salvi in ogni caso gli effetti della
riabilitazione.".
Nota all'art. 26:
- Si riporta il testo dell'art. 39 del decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come modificato dalla
presente legge:
"Art. 39 (Accesso ai corsi delle universita).
- In materia di accesso all'istruzione universitaria e di
relativi interventi per il diritto allo studio è assicurata la parità di trattamento tra lo straniero e il
cittadino italiano, nei limiti e con le modalità di cui al
presente articolo.
- Le università, nella loro autonomia e nei limiti
delle loro disponibilità finanziarie, assumono iniziative
volte al conseguimento degli obiettivi del documento
programmatico di cui all'art. 3, promuovendo l'accesso
degli stranieri ai corsi universitari di cui all'art. 1
della legge 19 novembre 1990, n. 341, tenendo conto degli
orientamenti comunitari in materia, in particolare riguardo
all'inserimento di una quota di studenti universitari
stranieri, stipulando apposite intese con gli atenei
stranieri per la mobilità studentesca, nonché organizzando attività di orientamento e di accoglienza.
- Con il regolamento di attuazione sono
disciplinati:
- gli adempimenti richiesti agli stranieri per il
conseguimento del visto di ingresso e del permesso di
soggiorno per motivi di studio anche con riferimento alle modalità di prestazione di garanzia di copertura economica
da parte di enti o cittadini italiani o stranieri
regolarmente soggiornanti nel territorio dello Stato in
luogo della dimostrazione di disponibilità di mezzi
sufficienti di sostentamento da parte dello studente
straniero;
- la rinnovabilità del permesso di soggiorno per
motivi di studio e l'esercizio in vigenza di esso di attività di lavoro subordinato o autonomo da parte dello
straniero titolare;
- l'erogazione di borse di studio, sussidi e
premi agli studenti stranieri, anche a partire da anni di
corso successivi al primo, in coordinamento con la
concessione delle provvidenze previste dalla normativa
vigente in materia di diritto allo studio universitario e
senza obbligo di reciprocità;
- i criteri per la valutazione della condizione
economica dello straniero ai fini dell'uniformità di
trattamento in ordine alla concessione delle provvidenze di
cui alla lettera c);
- la realizzazione di corsi di lingua italiana
per gli stranieri che intendono accedere all'istruzione
universitaria in Italia;
- il riconoscimento dei titoli di studio
conseguiti all'estero.
- In base alle norme previste dal presente articolo
e dal regolamento di attuazione, sulla base delle disponibilità comunicate dalle
università, è disciplinato annualmente, con decreto del Ministro degli
affari esteri, di concerto con il Ministro dell'università
e della ricerca scientifica e tecnologica e con il Ministro
dell'interno, il numero massimo dei visti di ingresso e dei
permessi di soggiorno per l'accesso all'istruzione
universitaria degli studenti stranieri residenti
all'estero. Lo schema di decreto è trasmesso al Parlamento
per l'acquisizione del parere delle Commissioni competenti
per materia che si esprimono entro i successivi trenta
giorni.
- E' comunque consentito l'accesso ai corsi
universitari, a parità di condizioni con gli studenti
italiani, agli stranieri titolari di carta di soggiorno,
ovvero di permesso di soggiorno per lavoro subordinato o
per lavoro autonomo, per motivi familiari, per asilo
politico, per asilo umanitario, o per motivi religiosi,
ovvero agli stranieri regolarmente soggiornanti da almeno
un anno in possesso di titolo di studio superiore
conseguito in Italia, nonché agli stranieri, ovunque
residenti, che sono titolari dei diplomi finali delle
scuole italiane all'estero o delle scuole straniere o
internazionali, funzionanti in Italia o all'estero, oggetto
di intese bilaterali o di normative speciali per il
riconoscimento dei titoli di studio e soddisfino le
condizioni generali richieste per l'ingresso per studio".
Nota all'art. 27:
- Si riporta il testo dell'art. 40 del decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come modificato dalla
presente legge:
"Art. 40 (Centri di accoglienza. Accesso
all'abitazione).
- Le regioni, in collaborazione con le
province e con i comuni e con le associazioni e le
organizzazioni di volontariato predispongono centri di
accoglienza destinati ad ospitare, anche in strutture
ospitanti cittadini italiani o cittadini di altri Paesi
dell'Unione europea, stranieri regolarmente soggiornanti
per motivi diversi dal turismo, che siano temporaneamente
impossibilitati a provvedere autonomamente alle proprie
esigenze alloggiative e di sussistenza.
- bis. L'accesso alle misure di integrazione sociale è riservato agli stranieri non appartenenti a Paesi
dell'Unione europea che dimostrino di essere in regola con
le norme che disciplinano il soggiorno in Italia ai sensi
del presente testo unico e delle leggi e regolamenti
vigenti in materia.
- I criteri di accoglienza sono finalizzati a
rendere autosufficienti gli stranieri ivi ospitati nel più
breve tempo possibile. I centri di accoglienza provvedono,
ove possibile, ai servizi sociali e culturali idonei a
favorire l'autonomia e l'inserimento sociale degli ospiti.
Ogni regione determina i requisiti gestionali e strutturali
dei centri e consente convenzioni con enti privati e
finanziamenti.
- Per centri di accoglienza si intendono le
strutture alloggiative che, anche gratuitamente, provvedono
alle immediate esigenze alloggiative ed alimentari, nonché, ove possibile, all'offerta di occasioni di
apprendimento della lingua italiana, di formazione
professionale, di scambi culturali con la popolazione
italiana, e all'assistenza socio-sanitaria degli stranieri
impossibilitati a provvedervi autonomamente per il tempo
strettamente necessario al raggiungimento dell'autonomia
personale per le esigenze di vitto e alloggio nel
territorio in cui vive lo straniero.
- Lo straniero regolarmente soggiornante può
accedere ad alloggi sociali, collettivi o privati,
predisposti secondo i criteri previsti dalle leggi
regionali, dai comuni di maggiore insediamento degli
stranieri o da associazioni, fondazioni o organizzazioni di
volontariato ovvero da altri enti pubblici o privati,
nell'ambito di strutture alloggiative, prevalentemente
organizzate in forma di pensionato, aperte ad italiani e
stranieri, finalizzate ad offrire una sistemazione
alloggiativa dignitosa a pagamento, secondo quote
calmierate, nell'attesa del reperimento di un alloggio
ordinario in via definitiva.
- Abrogato.
- Gli stranieri titolari di carta di soggiorno e
gli stranieri regolarmente soggiornanti in possesso di
permesso di soggiorno almeno biennale e che esercitano una
regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro
autonomo hanno diritto di accedere, in condizioni di parità con i cittadini italiani, agli alloggi di edilizia
residenziale pubblica e ai servizi di intermediazione delle
agenzie sociali eventualmente predisposte da ogni regione o
dagli enti locali per agevolare l'accesso alle locazioni
abitative e al credito agevolato in materia di edilizia,
recupero, acquisto e locazione della prima casa di
abitazione".
Note all'art. 28
- Si riporta il testo dell'art. 25 del decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come modificato dalla
presente legge:
"Art. 25 (Previdenza e assistenza per i lavoratori
stagionali).
- In considerazione della durata limitata
dei contratti nonché della loro specificità, agli
stranieri titolari di permesso di soggiorno per lavoro
stagionale si applicano le seguenti forme di previdenza e
assistenza obbligatoria, secondo le norme vigenti nei
settori di attività:
- assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e
i superstiti;
- assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e
le malattie professionali;
- assicurazione contro le malattie;
- assicurazione di maternità.
- In sostituzione dei contributi per l'assegno per
il nucleo familiare e per l'assicurazione contro la
disoccupazione involontaria, il datore di lavoro è tenuto
a versare all'Istituto nazionale della previdenza sociale
(INPS) un contributo in misura pari all'importo dei
medesimi contributi ed in base alle condizioni e alle modalità stabilite per questi ultimi. Tali contributi sono
destinati ad interventi di carattere socio-assistenziale a
favore dei lavoratori di cui all'art. 45.
- Nei decreti attuativi del documento programmatico
sono definiti i requisiti, gli ambiti e le modalità degli
interventi di cui al comma 2.
- Sulle contribuzioni di cui ai commi 1 e 2 si
applicano le riduzioni degli oneri sociali previste per il
settore di svolgimento dell'attività lavorativa.
- Ai contributi di cui al comma 1, lettera a), si
applicano le disposizioni dell'art. 22, comma 13,
concernenti il trasferimento degli stessi all'istituto o
ente assicuratore dello Stato di provenienza. è fatta
salva la possibilità di ricostruzione della posizione
contributiva in caso di successivo ingresso".
- Per il testo vigente dell'art. 26, del decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, v. nelle note all'art.
21.
Nota all'art. 29:
- Per il testo vigente dell'art. 30 del decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, v., nelle note all'art.
24.
Nota all'art. 30:
- Si riporta, per opportuna conoscenza, il testo
degli articoli 152, primo comma, e 153, del decreto del
Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18
(Ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri):
"Le rappresentanze diplomatiche, gli uffici
consolari di prima categoria e gli istituti italiani di
cultura possono assumere personale a contratto per le
proprie esigenze di servizio, previa autorizzazione
dell'Amministrazione centrale, nel limite di un contingente
complessivo pari a 1.827 unità per le rappresentanze
diplomatiche e gli uffici consolari ed a 450 unità per gli
istituti italiani di cultura. Gli impiegati a contratto
svolgono le mansioni previste nei contratti individuali,
tenuto conto dell'organizzazione del lavoro esistente negli
uffici all'estero".
"Art. 153 (Assunzione di impiegati temporanei). - Le
rappresentanze diplomatiche, gli uffici consolari e gli
istituti italiani di cultura possono essere autorizzati a
sostituire con impiegati temporanei, per il tempo di
assenza dal servizio e comunque per periodi di tempo non
superiori a sei mesi, gli impiegati a contratto che si
trovino in una delle situazioni che comportano la
sospensione del trattamento economico.
Per particolari esigenze di servizio, gli uffici
all'estero possono essere autorizzati ad assumere, nei
limiti del contingente di cui all'art. 152, impiegati
temporanei per periodi non superiori a sei mesi. Detti
contratti sono suscettibili, stante il perdurare delle
particolari esigenze di servizio, di un solo rinnovo per un
periodo non superiore a sei mesi.
Gli impiegati assunti con contratto temporaneo non
possono essere assunti con nuovo contratto temporaneo se
non dopo che siano trascorsi almeno sei mesi dalla scadenza
del loro precedente rapporto di impiego".
Note all'art. 31:
- Si riporta il testo dell'art. 1 del decreto-legge
30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39 (Norme urgenti in
materia di asilo politico, di ingresso e soggiorno dei
cittadini extracomunitari e di regolarizzazione dei
cittadini extracomunitari ed apolidi già presenti nel
territorio dello Stato), come modificato dalla presente
legge:
"Art. 1 (Rifugiati).
- Dalla data di entrata in
vigore del presente decreto cessano nell'ordinamento
interno gli effetti della dichiarazione di limitazione
geografica e delle riserve di cui agli articoli 17 e 18
della convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951, ratificata
con legge 24 luglio 1954, n. 722, poste dall'Italia
all'atto della sottoscrizione della convenzione stessa. Il
Governo provvede agli adempimenti necessari per il formale
ritiro di tale limitazione e di tali riserve.
- Al fine di garantire l'efficace attuazione della
norma di cui al comma 1, il Governo provvede ai sensi
dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, a
riordinare, entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, gli organi e le procedure per
l'esame delle richieste di riconoscimento dello status di
rifugiato, nel rispetto di quanto disposto dal comma 1.
- Agli stranieri extraeuropei "sotto mandato"
dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati
(ACNUR) alla data del 31 dicembre 1989 è riconosciuto, su
domanda da presentare, entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, al Ministro dell'interno, lo status di rifugiato.
Tale riconoscimento non comporta l'erogazione
dell'assistenza.
- Non è consentito l'ingresso nel territorio dello
Stato dello straniero che intende chiedere il
riconoscimento dello status di rifugiato quando, da
riscontri obiettivi da parte della polizia di frontiera,
risulti che il richiedente:
- sia stato già riconosciuto rifugiato in altro
Stato. In ogni caso non è consentito il respingimento
verso uno degli Stati di cui all'art. 7, comma 10;
- provenga da uno Stato, diverso da quello di
appartenenza, che abbia aderito alla convenzione di
Ginevra, nel quale abbia trascorso un periodo di soggiorno,
non considerandosi tale il tempo necessario per il transito
del relativo territorio sino alla frontiera italiana. In
ogni caso non è consentito il respingimento verso uno
degli Stati di cui all'art. 7, comma 10;
- si trovi nelle condizioni previste dall'art. 1,
paragrafo F, della convenzione di Ginevra;
- sia stato condannato in Italia per uno dei
delitti previsti dall'art. 380, commi 1 e 2, del codice di
procedura penale o risulti pericoloso per la sicurezza
dello Stato, ovvero risulti appartenere ad associazioni di
tipo mafioso o dedite al traffico degli stupefacenti o ad
organizzazioni terroristiche.
- Salvo quanto previsto dal comma 3, lo straniero
che intende entrare nel territorio dello Stato per essere
riconosciuto rifugiato deve rivolgere istanza motivata e,
in quanto possibile, documentata all'ufficio di polizia di
frontiera. Qualora si tratti di minori non accompagnati,
viene data comunicazione della domanda al tribunale dei
minori competente per territorio ai fini della adozione dei
provvedimenti di competenza. Qualora non ricorrano le
ipotesi di cui al comma 4, lo straniero elegge domicilio
nel territorio dello Stato. Il questore territorialmente
competente, quando non ricorrano le ipotesi previste negli
articoli 1-bis e 1-ter, rilascia, su richiesta, un permesso
di soggiorno temporaneo valido fino alla definizione della
procedura di riconoscimento.
- Avverso la decisione di respingimento presa in
base ai commi 4 e 5 è ammesso ricorso giurisdizionale.
- Abrogato.
- Con decreto del Ministro dell'interno, di
concerto con il Ministro del tesoro, da emanarsi entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto, sono stabilite la
misura e le modalità di erogazione del contributo di cui
al comma 7.
- All'onere derivante dall'attuazione dei commi 2 e
7 valutato rispettivamente in lire 3.000 milioni ed in lire
67.500 milioni in ragione di anno per ciascuno degli anni
1990, 1991 e 1992, si provvede, quanto a lire 20.000
milioni, a carico dello stanziamento iscritto al capitolo
4239 dello stato di previsione del Ministero dell'interno
per l'anno 1990 e corrispondenti capitoli per gli anni
successivi e, quanto a lire 50.500 milioni, mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai
fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 6856
dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il
1990, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
"Interventi in favore dei lavoratori immigrati".
All'eventuale maggiore onere si provvede sulla base di una
nuova specifica autorizzazione legislativa.
- Il Ministro del tesoro è autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
- I richiedenti asilo che hanno fatto ricorso alle
disposizioni previste per la sanatoria dei lavoratori
immigrati non perdono il diritto al riconoscimento dello
status di rifugiato. Nei loro confronti non si fa luogo a
interventi di prima assistenza.".
Note all'art. 32:
- Per il testo vigente dell'art. 1 del decreto-legge
30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, v. nelle note all'art.
31.
- Per il testo vigente dell'art. 14, del decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, v, nelle note
all'articolo 13.
Note all'art. 33
- Per il testo dell'art. 5-bis del decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, v. l'art. 6 della
presente legge.
- Si riporta, per opportuna conoscenza, il testo
degli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale:
"Art. 380 (Arresto obbligatorio in flagranza).
- Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria procedono
all'arresto di chiunque è colto in flagranza di un delitto
non colposo, consumato o tentato per il quale la legge
stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non
inferiore nel minimo a cinque anni e nel massimo a venti
anni.
- Anche fuori dei casi previsti dal comma 1, gli
ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria procedono
all'arresto di chiunque è colto in flagranza di uno dei
seguenti delitti non colposi, consumati o tentati:
- delitti contro la personalità dello Stato
previsti nel titolo I del libro II del codice penale per i
quali è stabilita la pena della reclusione non inferiore
nel minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni;
- delitto di devastazione e saccheggio previsto
dall'art. 419 del codice penale;
- delitti contro l'incolumità pubblica previsti
nel titolo VI del libro II del codice penale per i quali è stabilita la pena della reclusione non inferiore nel minimo
a tre anni o nel massimo a dieci anni;
- delitto di riduzione in schiavitù previsto
dall'art. 600, delitto di prostituzione minorile previsto
dall'articolo 600-bis, primo comma, delitto di pornografia
minorile previsto dall'art. 600-ter, commi primo e secondo,
e delitto di iniziative turistiche volte allo sfruttamento
della prostituzione minorile previsto dall'articolo
600-quinquies del codice penale;
- delitto di furto, quando ricorre la circostanza
aggravante prevista dall'art. 4 della legge 8 agosto 1977,
n. 533 quella prevista dall'art. 625, primo comma, numero
2), prima ipotesi, del codice penale, salvo che, in
quest'ultimo caso, ricorra la circostanza attenuante di cui
all'art. 62, primo comma, numero 4), del codice penale;
e-bis) delitti di furto previsti dall'art. 624-bis
del codice penale, salvo che ricorra la circostanza
attenuante di cui all'art. 62, primo comma, numero 4), del
codice penale;
- delitto di rapina previsto dall'art. 628 del
codice penale e di estorsione previsto dall'art. 629 del
codice penale;
- delitti di illegale fabbricazione, introduzione
nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto
in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o
tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi
clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse
quelle previste dall'art. 2, comma terzo, della legge
18 aprile 1975, n. 110;
- delitti concernenti sostanze stupefacenti o
psicotrope puniti a norma dell'art. 73 del testo unico
approvato con decreto del Presidente della Repubblica
9 ottobre 1990, n. 309, salvo che ricorra la circostanza
prevista dal comma 5 del medesimo articolo;
- delitti commessi per finalità di terrorismo o
di eversione dell'ordine costituzionale per i quali la
legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel
minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni;
- delitti di promozione, costituzione, direzione
e organizzazione delle associazioni segrete previste
dall'articolo 1 della legge 25 gennaio 1982, n. 17, delle
associazioni di carattere militare previste dall'art. 1
della legge 17 aprile 1956, n. 561, delle associazioni, dei
movimenti o dei gruppi previsti dagli articoli 1 e 2, della
legge 20 giugno 1952, n. 645, delle organizzazioni,
associazioni, movimenti o gruppi di cui all'art. 3, comma
3, della legge 13 ottobre 1975, n. 654;
- bis) delitti di partecipazione, promozione,
direzione e organizzazione della associazione di tipo
mafioso prevista dall'art. 416-bis del codice penale;
- delitti di promozione, direzione, costituzione
e organizzazione della associazione per delinquere prevista
dall'art. 416, commi 1 e 3 del codice penale, se
l'associazione è diretta alla commissione di più delitti
fra quelli previsti dal comma 1 o dalle lettere a), b), c),
d), f), g), i) del presente comma.
- Se si tratta di delitto perseguibile a querela,
l'arresto in flagranza è eseguito se la querela viene
proposta, anche con dichiarazione resa oralmente
all'ufficiale o all'agente di polizia giudiziaria presente
nel luogo. Se l'avente diritto dichiara di rimettere la
querela, l'arrestato è posto immediatamente in libertà".
"Art. 381 (Arresto facoltativo in flagranza).
- Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria hanno facoltà di arrestare chiunque
è colto in flagranza di un
delitto non colposo, consumato o tentato, per il quale la
legge stabilisce la pena della reclusione superiore nel
massimo a tre anni ovvero di un delitto colposo per il
quale la legge stabilisce la pena della reclusione non
inferiore nel massimo a cinque anni.
- Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria
hanno altresì facoltà di arrestare chiunque è colto in
flagranza di uno dei seguenti delitti:
- peculato mediante profitto dell'errore altrui
previsto dall'art. 316 del codice penale;
- corruzione per un atto contrario ai doveri
d'ufficio prevista dagli articoli 319, comma 4 e 321, del
codice penale;
- violenza o minaccia a un pubblico ufficiale
prevista dall'art. 336, comma 2, del codice penale;
- commercio e somministrazione di medicinali
guasti e di sostanze alimentari nocive previsti dagli
articoli 443 e 444 del codice penale;
- corruzione di minorenni prevista dall'art. 530
del codice penale;
- lesione personale prevista dall'art. 582 del
codice penale;
- furto previsto dall'art. 624 del codice penale;
- danneggiamento aggravato a norma dell'art. 635,
comma 2, del codice penale;
- truffa prevista dall'art. 640 del codice
penale;
- appropriazione indebita prevista dall'art. 646
del codice penale;
- alterazione di armi e fabbricazione di
esplosivi non riconosciuti previste dagli articoli 3 e 24,
comma 1, della legge 18 aprile 1975, n. 110.
- Se si tratta di delitto perseguibile a querela,
l'arresto in flagranza può essere eseguito se la querela
viene proposta, anche con dichiarazione resa oralmente
all'ufficiale o all'agente di polizia giudiziaria presente
nel luogo. Se l'avente diritto dichiara di rimettere la
querela, l'arrestato è posto immediatamente in libertà.
- Nelle ipotesi previste dal presente articolo si
procede all'arresto in flagranza soltanto se la misura è giustificata dalla
gravità del fatto ovvero dalla pericolosità del soggetto desunta dalla sua
personalità o
dalle circostanze del fatto.
- bis. Non è consentito l'arresto della persona
richiesta di fornire informazioni dalla polizia giudiziaria
o dal pubblico ministero per reati concernenti il contenuto
delle informazioni o il rifiuto di fornirle".
Note all'art. 34:
- Per il testo vigente dell'art. 17, comma 1, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, v. nelle note all'art. 2.
- Per l'argomento del decreto del Presidente della
Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, v. nelle note all'art.
25.
- Per il testo dell'art. 1-bis, comma 3, del
decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39 (per
l'argomento v. nelle note all'art. 31), v. l'art. 32 della
presente legge.
- Per il testo vigente degli articoli 2-bis e 40,
del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, v.,
rispettivamente, l'art. 2, nonché nelle note all'art. 27
della presente legge.
Note all'art. 35:
- Si riporta il testo dell'art. 5 della legge 1
aprile 1981, n. 121 (Nuovo ordinamento dell'Amministrazione
della pubblica sicurezza):
"Art. 5 (Organizzazione del dipartimento della
pubblica sicurezza). - Il dipartimento della pubblica
sicurezza si articola nei seguenti uffici e direzioni
centrali:
- ufficio per il coordinamento e la
pianificazione, di cui all'art. 6;
- ufficio centrale ispettivo;
- direzione centrale della polizia criminale;
- direzione centrale per gli affari generali;
- direzione centrale della polizia di
prevenzione;
- direzione centrale per la polizia stradale,
ferroviaria, di frontiera e postale;
- direzione centrale del personale;
- direzione centrale per gli istituti di
istruzione;
- direzione centrale dei servizi
tecnico-logistici e della gestione patrimoniale;
- direzione centrale per i servizi di ragioneria.
- bis) direzione generale di sanità, cui è preposto, il dirigente generale medico del ruolo
professionale dei sanitari della Polizia di Stato.
Al dipartimento è proposto il capo della
polizia-direttore generale della pubblica sicurezza,
nominato con decreto del Presidente della Repubblica,
previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su
proposta del Ministro dell'interno.
Al capo della polizia-direttore generale della
pubblica sicurezza è attribuita una speciale indennità
pensionabile, la cui misura è stabilita dal Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di
concerto con il Ministro del tesoro. Con le medesime modalità si provvede per il comandante generale dall'Arma
dei carabinieri, per il comandante generale della Guardia
di finanza, per il direttore generale per gli istituti di
prevenzione e di pena e per il direttore generale per
l'economia montana e per le foreste.
Al dipartimento sono assegnati due vice direttori
generali, di cui uno per l'espletamento delle funzioni
vicarie e l'altro per l'attività di coordinamento e di
pianificazione.
Il vice direttore generale della pubblica sicurezza
con funzioni vicarie è prescelto tra i prefetti
provenienti dai ruoli della Polizia di Stato.
L'ufficio centrale ispettivo, su richiesta del
Ministro o del direttore generale, ha il compito di
verificare l'esecuzione degli ordini e delle direttive del
Ministro e del direttore generale; riferire sulla attività
svolta dagli uffici ed organi periferici
dell'Amministrazione della pubblica sicurezza; verificare
l'efficienza dei servizi e la corretta gestione
patrimoniale e contabile.
La determinazione del numero e delle competenze
degli uffici, dei servizi e delle divisioni in cui si
articola il dipartimento della pubblica sicurezza, nonché la determinazione delle piante organiche e dei mezzi a
disposizione sono effettuate con decreto del Ministro
dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro.
Alla direzione degli uffici e delle direzioni
centrali sono preposti dirigenti generali.
Alla direzione centrale per i servizi di ragioneria può essere preposto un dirigente generale di ragioneria
dell'Amministrazione civile dell'interno.".
- Si riporta il testo dell'art. 4, comma 2, lettera
h), del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre
2001, n. 398 (Regolamento recante l'organizzazione degli
uffici centrali di livello dirigenziale generale del
Ministero dell'interno), come modificato dalla presente
legge:
- Il Dipartimento della pubblica sicurezza è articolato secondo i criteri di organizzazione e le
modalità stabiliti dalla legge n. 121 del 1981, e in
armonia con i principi generali dell'ordinamento
ministeriale, nelle seguenti Direzioni centrali e uffici di
pari livello anche a carattere interforze:
(Omissis);
-
Direzione centrale per la polizia stradale,
ferroviaria, delle comunicazioni e per i reparti speciali
della Polizia di Stato;
(Omissis)".
- Si riporta il testo vigente dell'art. 17, comma
4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400:
- bis. "L'organizzazione e la disciplina degli
uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti
emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro
competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei
Ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei
principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29, e successive modificazioni, con i contenuti e con
l'osservanza dei criteri che seguono:
- riordino degli uffici di diretta collaborazione
con i Ministri ed i sottosegretari di Stato, stabilendo che
tali uffici hanno esclusive competenze di supporto
dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo
e l'amministrazione;
- individuazione degli uffici di livello
dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante
diversificazione tra strutture con funzioni finali e con
funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni
omogenee e secondo criteri di flessibilità eliminando le
duplicazioni funzionali;
- previsione di strumenti di verifica periodica
dell'organizzazione e dei risultati;
- indicazione e revisione periodica della
consistenza delle piante organiche;
- previsione di decreti ministeriali di natura
non regolamentare per la definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali
generali".
Note all'art. 36:
- Si riporta il testo dell'art. 168 del decreto del
Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18:
"Art. 168 (Esperti). - L'Amministrazione degli
affari esteri può utilizzare negli uffici centrali o nelle
rappresentanze diplomatiche e negli uffici consolari, per
l'espletamento di specifici incarichi che richiedano
particolare competenza tecnica e ai quali non si possa
sopperire con funzionari diplomatici, esperti tratti da
personale dello Stato o di Enti pubblici appartenenti a
carriere direttive o di uguale rango.
Qualora per speciali esigenze anche di carattere
tecnico o linguistico non possa farsi ricorso per incarichi
presso uffici all'estero ad esperti tratti dal personale
dello Stato e da enti pubblici, l'amministrazione degli
affari esteri può utilizzare in via eccezionale e fino ad
un massimo di dieci unità, persone estranee alla pubblica
amministrazione purché di notoria qualificazione nelle
materie connesse con le funzioni del posto che esse sono
destinate a ricoprire. Le persone predette devono essere in
possesso della cittadinanza italiana, in età compresa tra
i trentacinque e i sessantacinque anni e godere di
costituzione fisica idonea ad affrontare il clima della
sede cui sono destinate. All'atto dell'assunzione
dell'incarico, le persone predette prestano promessa
solenne ai sensi dell'art. 11 del testo unico approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n.
3. L'incarico non crea aspettativa di impiego stabile nè dà diritto, alla scadenza, a indennizzo o liquidazione di
alcun genere.
L'esperto inviato in servizio presso un ufficio
all'estero, a norma dei precedenti commi, occupa un posto
espressamente istituito, sentito il consiglio di
amministrazione, ai sensi dell'art. 32, nell'organico
dell'ufficio stesso, in corrispondenza, anche ai fini del
trattamento economico, a quello di primo segretario o di
consigliere o di primo consigliere, nel limite massimo di
otto posti, ovvero di console aggiunto o console ed assume
in loco la qualifica di addetto per il settore di sua
competenza. Per gli esperti in servizio all'estero si
osservano le disposizioni degli articoli 142, 143, 144, 147
e 170 in quanto applicabili, dell'art. 148 e le
disposizioni della parte terza per essi previste.
Resta fermo il posto corrispondente ai fini del
trattamento economico a quello di primo consigliere,
attualmente ricoperto dai singoli interessati, sino al
termine definitivo del loro incarico, nonché il posto di
pari livello già istituito per gli esperti regionali di
cui all'art. 58 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, e
successive modificazioni.
Gli incarichi di cui al presente articolo sono
conferiti con decreto del Ministro per gli affari esteri,
sentito il consiglio di amministrazione del Ministero, di
concerto con il Ministro per il tesoro e, per il personale
di altre amministrazioni o di enti pubblici, anche con il
Ministro competente o vigilante. Gli incarichi sono
biennali. Alla stessa persona possono essere conferiti più
incarichi purché, nel complesso, non superino gli otto
anni. Gli incarichi sono revocabili in qualsiasi momento a
giudizio del Ministro per gli affari esteri.
Gli esperti tratti dal personale dello Stato sono
collocati fuori ruolo con le modalità previste dai
rispettivi ordinamenti.
Gli esperti tratti dal personale dello Stato,
inviati ad occupare un posto di organico in rappresentanze
permanenti presso organismi internazionali, non possono
superare il numero di venticinque. Il Ministro per gli
affari esteri può chiedere che il Ministro per il lavoro e
la previdenza sociale metta a disposizione
dell'amministrazione degli affari esteri fino a dieci
funzionari direttivi del Ministero stesso di grado non
inferiore a direttore di sezione o equiparato, in posizione
di fuori ruolo per essere inviati all'estero ai sensi del
presente articolo.
Gli esperti che l'Amministrazione degli affari
esteri può utilizzare a norma del presente articolo non
possono complessivamente superare il numero di ottanta. Le
disposizioni del presente articolo non si applicano al
personale comandato o collocato fuori ruolo presso il
Ministero degli affari esteri in virtù di altre
disposizioni nè a quello inviato all'estero in missione
temporanea".
Note all'art. 37:
- Si riporta il testo dell'art. 18 della legge
30 settembre 1993, n. 388:
"Art. 18
- E' istituito un comitato parlamentare
di controllo incaricato di esaminare l'attuazione ed il
funzionamento della Convenzione di applicazione
dell'Accordo di Schengen.
- Il comitato parlamentare, di cui al comma 1, è composto da dieci senatori e da dieci deputati nominati,
rispettivamente, dal Presidente del Senato della Repubblica
e dal Presidente della Camera dei deputati in modo da
rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari.
- Il comitato parlamentare elegge al suo interno il
presidente ed un vicepresidente.
- Il comitato parlamentare esamina i progetti di
decisione, vincolanti per l'Italia, pendenti innanzi al
comitato esecutivo contemplato dal titolo VII della citata
convenzione. A tal fine, il rappresentante del Governo
italiano, chiesto eventualmente al comitato esecutivo il
rinvio della decisione a norma dell'art. 132, paragrafo 3,
della convenzione, trasmette immediatamente il progetto di
decisione al comitato parlamentare. Questo esprime il
proprio parere vincolante entro quindici giorni dalla data
di ricezione del progetto; qualora il parere non venga
espresso entro tale termine, esso s'intende favorevole alla
decisione.
- Le decisioni del Comitato esecutivo, approvate
dal rappresentante del Governo italiano, sono pubblicate,
salvo deroghe disposte dal Comitato parlamentare, sulla
Gazzetta Ufficiale entro quindici giorni dalla loro
adozione definitiva unitamente agli eventuali provvedimenti
interni di attuazione.
- Il Governo riferisce annualmente al comitato
parlamentare sull'applicazione della Convenzione.
- Le spese per il funzionamento del comitato
parlamentare sono poste per metà a carico del bilancio
interno del Senato della Repubblica e per metà a carico
del bilancio interno della Camera dei deputati".
Il D.L. 9 settembre 2002, n. 195 (in G.U. 9/9/2002, n. 211),
convertito con L. 9 ottobre 2002, n. 222 (in G.U. 12/10/2002,
n. 240) ha disposto (con l'art. 2) la modifica degli artt. 33 e
34.
La L. 27 dicembre 2002, n. 289 (in S.O. n. 240/L, relativo alla G.U. 31/12/2002
n. 305) ha disposto (con l'art. 80) la modifica dell'art. 33.
Il D.L. 14 settembre 2004 n. 241 (in G.U. 14/9/2004, n. 216) convertito
con L. 12 novembre 2004 n. 271 (in G.U. 13/11/2004, n. 267) ha disposto la
modifica dell'art. 33.
La Corte Costituzionale con sentenza 10-18 febbraio 2005, n. 78 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale parziale dell'art.33, comma 7, lettera c.
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