STATUTO dell'Associazione "NO ALLA DROGA"





Art.1 - E' costituita, ai sensi degli articoli 14 e seguenti del Codice Civile, l'Associazione denominata "NO ALLA DROGA".

Art.2 - L'Associazione ha sede in Torino, C.so Vittorio Emanuele II°, 165.

Art.3 - L'Associazione non ha fini di lucro, ha carattere culturale-sociale e si propone le seguenti finalitā:

1. diffondere con metodo e democrazia i principi e le dottrine della prevenzione, svolgendo attivitā sociali e politiche applicate ad azioni economiche, istituzionali e di governo;
2. favorire la libertā individuale nei limiti consentiti dalla legge, la libertā nella solidarietā, il rispetto della persona umana, le opportunitā per gli inividui di realizzare le proprie aspirazioni, perseguendo comunque il bene comune;
3. elaborare proposte, sostenere progetti idonei ad attuare un'autentica cultura per la prevenzione delle malattie derivanti la tossicodipendenza;
4. promuovere e realizzare Convegni, Dibattiti su larga scala, volti a diffondere i problemi del commercio e dell'uso delle sostanze stupefacenti.

Art.5 - Gli organi dell'Associazione sono:

-l'Assemblea dei soci;
-il Consiglio Direttivo;
-il Presidente;
-il Tesoriere;

Art.6 - Possono far parte dell'Associazione le persone fisiche che abbiano compiuto il 18° anno di etā che ne facciano richiesta e che siano interessate all'attivitā dell'Associazione stessa.

Art.7 - L'Associazione č composta dalle seguenti categorie di soci:

-fondatori;
-ordinari;
-onorari.

Sono soci fondatori coloro che intervengono nell'atto costitutivo dell'Associazione.
Sono soci ordinari coloro che aderiscono all'Associazione successivamente alla costituzione.
Sono soci onorari figure di particolare spicco della societā civile che, senza diritto di voto, partecipano alla vita associativa.

Art.8 - Per entrare a far parte dell'Associazione č necessario:

-avere raggiunto la maggiore etā;
-compilare il modulo di iscrizione;
-versare la quota annuale, il cui importo č fissato annualmente dal Consiglio Direttivo, o rinnovarla entro il 31 gennaio di ogni anno.

Art.11 - L'Assemblea generale degli iscritti č costituita da tutti i soci fondatori e ordinari che si trovino in regla con il pagamento delle quote annuali.
Spetta all'Assemblea nominare i membri del Consiglio Direttivo, approvare il bilancio previsionale e il rendiconto consuntivo e deliberare su tutti gli argomenti attinenti la gestione e lo sviluppo dell'Associazione sottoposti dal Consiglio Direttivo, nonchč su quant'altro č ad essa demandato dalla legge.

Art.21 - Il Patrimonio dell'Associazione č costituito:

-dai beni che diverranno di proprietā dell'Associazione;
-dagli eventuali fondi di riserva costituiti con gli avanzi della gestione finanziaria;
-dalle eventuali erogazioni, donazioni e lasciti.

Art.22 - Le entrate dell'Associazione sono costituite:

-dalle quote associative annuali;
-dai contributi di aziende, istituti di credito, altri enti pubblici o privati o associazioni in genere;
-dai contributi e dai versamenti volontari dei soci, per l'attuazione di specifihe iniziative progettuali e divulgative;
-dalle quote di iscrizione versate dagli associati per partecipare alle attivitā sociali.

Art.26 - Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa rinvio alle norme di legge, al Codice Civile ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.

Art.27 - Chi si iscrive all'Associazione accetta integralmente il presente Statuto.