I contributi, le donazioni e le oblazioni erogate a favore dei Paesi in Via di Sviluppo, per progetti di sviluppo ed attività svolte da “MOVIMENTO SVILUPPO E PACE”, sono deducibili dal reddito complessivo dichiarato ai fini IRPEF e IRPEG, per un importo non superiore al 2% dei reddito stesso.
Tale deducibilità è consentita dalle norme contenute nel D.P.R. 22.10.86 n. 917 (T.U.I.R.) e precisamente:
- per le persone fisiche e gli enti non commerciali: dall’art. 10, lettera
g);
- per le imprese, le società e gli enti commerciali: dall’art. 65
lettera a).
Le disposizioni sopra richiamate si rendono
applicabili in quanto “MOVIMENTO SVILUPPO E PACE” è una Organizzazione
Non Governativa (O.N.G.) riconosciuta idonea dal Ministero Affari Esteri
ai sensi della Legge 26.02.1987 n. 49 (“Nuova disciplina della cooperazione
dell’Italia con i paesi in via di sviluppo”).
La deduzione è consentita a
condizione che il versamento sia eseguito tramite banca o ufficio postale.
Al riguardo si ricorda che le offerte a “MOVIMENTO SVILUPPO E PACE” possono
essere effettuate con le seguenti modalità:
- mediante c/c postale n° 22346100
- mediante c/c bancario n° 2213018/60 intrattenuto con la BANCA CRT
Filiale di TORINO CENTRO
Coordinate bancarie: I - 6320 - 01000 - 221301860
A fronte delle offerte ricevute “MOVIMENTO
SVILUPPO E PACE” invia annualmente la prescritta Attestazione a chi ne
abbia fatta specifica richiesta ed abbia nel contempo indicato il proprio
codice fiscale e la residenza anagrafica.
L’importo di tali erogazioni, nel limite
massimo del 2% del reddito complessivo, può essere indicato nella
sezione “Oneri deducibili” al rigo “Contributi per i paesi in via di sviluppo”.
Le ricevute di versamento e le Attestazioni
non devono essere allegate alla dichiarazione dei redditi, ma conservate
per un periodo di sei anni.
Si ricorda infine che le offerte deducibili
sono quelle effettivamente versate entro il 31 dicembre dell’anno precedente
quello in cui viene presentata la dichiarazione.