Legge 8 Novembre 1991, 381
Disciplina delle cooperative sociali
Art. 1 Definizione
- Le cooperative sociali hanno lo scopo di perseguire l'interesse generale
della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei
cittadini attraverso:
- a) la gestione di servizi sociosanitari ed educativi;
- b) lo svolgimento di attività diverse - agricole, indusatriali,
commerciali e di servizi - finalizzate all'inserimento lavorativo di persone
svantaggiate.
- Si applicano alle cooperative sociali, in quanto compatibili con la
presente legge, le norme relative al settore in cui le cooperative stesse
operano.
- La denominazione sociale, comunque formata, deve contenere l'indicazione
di "cooperativa sociale".
Art. 2 Soci volontari
- Oltre ai soci previsti dalla normativa vigente, gli statuti delle
cooperative sociali possono prevedere la presenzadi soci volontari che
prestino la loro attività gratuitamente.
- I soci volontari sono iscritti in un'apposita sezione del libro
soci; il loro numero complessivo non può superare la metà
del numero complessivo dei soci.
- Ai soci volontari non si applicano i contratti collettivi e le norme di
legge in materia di lavoro subordinato ed autonomo, ad eccezione delle norme
in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con proprio
decreto, determina l'importo della retribuzione da assumere a base del calcolo
dei premi e delle prestazioni relative.
- Ai soci volontari può essere corrisposto soltanto il rimborso delle
spese effettivamente sopstenute e documentate sulla base di parametri
stabiliti dalla cooperativa sociale per la totalità dei soci.
- Nella gestione dei servizi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), da
effettuarsi in applicazione dei contratti stipulati con amministrazioni
pubbliche, le prestazioni dei soci volontari possono essere utilizzate in
misura complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri di impiego di
operatori professionali previsti dalle disposizioni vigenti. Le prestazioni
dei soci volontari non concorrono alla determinazione dei costi di servizio,
fatta eccezione per gli oneri connessi all'applicazione dei commi 3 e
4.
Art. 3 Obblighi e divieti
- Alle cooperative sociali si applicano le clausole relative ai requisiti
mutualistici di cui all'articolo 3 del decreto legislativo del Capo
provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n.1577, ratificato con
modificazioni, dalla legge 2 aprile 1951, n. 302, esuccessive
modificazioni.
- Ogni modificazione statutaria diretta ad eliminare il
carattere di cooperativa sociale comporta la cancella zione dalla
"sezione cooperazione sociale" prevista dal secondo comma
dell'articolo 13 del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello
Stato 14 dicembre 1947, n.1577, come modificato dall'articolo 6, comma 1,
lettera c), della presente legge, nonché la cancellazione dall'albo
regionale di cui all'articolo 9, comma 1, della presente legge.
- Per le cooperative sociali le ispezioni ordinarie previste dall'articolo 2
del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre
1947, n.1577, debbono aver luogo almeno una volta all'anno.
Art. 4 Persone svantaggiate
- Nelle cooperative che svolgono attività di cui all'articolo 1 ,
comma 1, lettera b), si considerano persone svantaggiate gli invalidi fisici,
psichici e sensoriali, gli ex degenti di istituti psichiatrici, i soggetti in
trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti, i minori in
età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare, i
condannati ammessi alle misure alternative alla detenzione previste dagli
articoli 47, 47-bis, 47-ter e 48 della legge 26 luglio 1975, n. 354, come
modificati dalla legge 10 ottobre 1986, n. 663. Si considerano inoltre persone
svantaggiate i soggetti indicati con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di
concerto con il Ministro della sanità, con il Ministro dell' interno e
con il Ministro per gli affari sociali, sentita la commissione centrale per le
cooperative istituita dall'articolo 18 del citato decreto legilativo del Capo
provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n.1577, e successive
modificazioni.
- Le persone svantaggiate di cui al comma 1 devono costituire almeno il
trenta per cento dei lavoratori della cooperativa e, compatibilmente con il
proprio stato soggettivo, essere socie della cooperativa stessa. La condizione
di persona svantaggiata deve risultare da documentazione proveniente dalla
pubblica amministrazione, fatto salvo il diritto alla riservatezza.
- Le aliquote complessive della contribuzione per l'assicurazione
obbligatoria previdenziale e assistenziale dovute dalle cooperative sociali,
relativamente alla retribuzione corrisposta alle persone svantaggiate di cui
al presente articolo, sono ridotte a zero.
Art. 5 Convenzioni
- Gli enti pubblici possono, anche in deroga alla disciplina in materia di
contratti della pubblica amministrazione, stipulare convenzioni con le
cooperative che svolgono attivtà di cui all'articolo 1, comma 1,
lettera b), per la fornitura di beni e servizi diversi da quelli sociosanitari
ed educativi, purché finalizzate a creare opportunità di lavoro
per le persone svantaggiate di cui all'articolo 4, comma 1.
- Per la stipula delle convenzioni di cui al presente articolo, le
cooperative debbono risultare iscritte all'albo regionale di cui all'articolo
9, comma 1.
Art. 6 Modifiche al decreto legislativo del Capo
provvisorio dello Stato 14 Dicembre 1947, n.1577
- Al citato decreto legislativo del del Capo provvisorio dello Stato 14
Dicembre 1947, n.1577, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 10 è aggiunto, in fine, il seguente comma:
- "Se l'ispezione riguarda cooperative sociali, una copia deve essere
trasmessa, a cura del ministero del lavoro e della previdenza sociale, entro
quaranta giorni dalla data del verbale stesso, alla regione nel cui territorio
la cooperativa ha sede legale";
b) all'articolo 11, è aggiunto in fine il seguente comma:
- "Per le cooperative sociali i provvedimenti di cui al secondo comma
sono disposti previo parere dell'organo competente in materia di cooperazione
della regione nel cui territorio la cooperativa ha sede legale";
c) al secondo comma dell'articolo 13, è aggiunto in fine, il seguente
comma:
- "Oltre che nella sezione oper esse specificamente prevista, le
cooperative sociali sono iscritte nella sezione cui direttamente afferisce
l'attività da esse svolta".
Art. 7 Regime tributario
- Ai trasferimenti di beni per successione o donazione a favore delle
cooperative sociali si applicano le disposizioni dell'articolo 3 del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 637.
- Le cooperative sociali godono della riduzione ad un quarto delle imposte
catastali ed ipotecarie, dovute in seguito alla stipula dei contratti di
mutuo, di acquisto o di locazione, relativi ad immobili destinati
all'esercizio dell'attività sociale.
- Alla tabella A, parte II, del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n.633 e successive modificazioni è aggiunto il seguente
numero:
"41-bis) prestazioni a carattere sociosanitario ed educativo rese da
cooperative sociali".
Art. 8 Consorzi
- Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano ai consorzi
costituiti come società cooperative aventi la base sociale formata in
misura non inferiore al settanta per cento da cooperative sociali
Art. 9 Normativa regionale
- Entro un anno dala data di entrata in vigore della presente legge, le
regioni emanano le norme di attuazione. A tal fine istituiscono l'albo
regionale delle cooperative sociali e determinano le modalità di
raccordo con le attività dei servizi sociosanitari, nonché con
le attività di formazione professionale e di sviluppo della
occupazione.
- Le regioni adottano convenzioni-tipo per i rapprti tra le
cooperative sociali e le amministrazioni pubbliche che operano nell'ambito
della regione, prevedendo, in particolare, i requisiti di
professionalità degli operatori e l'applicazione delle norme
contrattuali vigenti.
- Le regioni emanano altresì norme volte alla promozione, al
sostegno e allo sviluppo della cooperazione sociale. Gli oneri derivanti dalle
misure di sostegno disposte dalle regioni sono posti a carico delle ordinarie
disponibilità delle regioni medesime.
Art. 10 Partecipazione alle cooperative sociali delle
persone esercenti attività di assistenza e di consulenza
- Alle cooperative istituite ai sensi della presente legge non si applicano
le disposizioni di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1815.
Art. 11 Partecipazione delle persone giuridiche
- Possono essere ammesse come soci delle cooperative sociali persone
giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e
lo sviluppo di tali cooperative.
Art. 12 Disciplina transitoria
- Le cooperative sociali già costituite alla data di entrata in
vigore della presente legge devono uniformarsi entro due anni da tale data
alle disposizioni in essa previste.
- Le deliberazioni di modifica per adeguare gli atti costitutivi alle norme
della presente legge, possono, in deroga alle disposizioni di cui agli
articoli 2365 e 2375, secondo comma, del codice civile, essere adottate con le
modalità e la maggioranza dell'assemblea ordinaria stabilite dall'atto
costitutivo. La presente legge, munita del sigillo di stato, sarà
inserita nella Raccolta e negli atti normativi della Repubblica italiana.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare
come legge di stato.
Data a Roma, addì 8 novembre 1991
Cossiga
Andreotti. Presidente del Consiglio dei Ministri
Visto, il Guardiasigilli: Martelli
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