COMITATO TORINESE PER LA LAICITA' DELLA SCUOLA
STATUTO
Art. 1
Il Comitato Torinese per la Laicità della Scuola riunisce cittadini ed enti impegnati nella promozione e nella difesa della laicità della scuola pubblica, che ne facciano domanda.
Art 2
Il Comitato si prefigge programmaticamente il continuo potenziamento della Scuola pubblica laica in stretta connessione con le prospettive costituzionali dello Stato e della società. Pertanto le sue finalità sono le seguenti:
a) applicazione rigorosa delle norme della Costituzione che distinguono con chiarezza la scuola pubblica da ogni altra scuola riservando esclusivamente alla prima il finanziamento statale;
b) affermazione nella scuola di un metodo che garantisca la più ampia circolazione delle ideee e rifiuti qualsiasi forma di indottrinamento o dogmatismo;
c) parità di trattamento tra credenti e non credenti;
d) rispetto dell'effettiva uguaglianza delle diverse confessioni e posizioni religiose nell'ambito scolastico senza alcuna discriminazione, sulla base della più generale esigenza di rendere realmente paritari i rapporti tra lo Stato italiano e tutte le confessioni religiose attraverso il superamento del regimre concordatario;
e) studio critico e pluralistico del fenomeno religioso come fatto culturale nell'ambito delle diverse materie in cui esso si presenta;
f) collocazione di qualsiasi insegnamento religioso confessionale al di fuori dell'orario e dei programmi scolastici, a carico delle chiese e delle organizzazioni religiose; in via transitoria, nell'attuale normativa, garanzia della piena facoltatività dell'insegnamento religioso a richiesta degli interessati;
g) reale apertura e disponibilità della scuola italiana ad affrontare, ad ogni livello e secondo metodologie adeguate, programmi di interculturalità atti a promuovere il confronto tra le culture e la loro reciproca integrazione nel rispetto delle diversità e dei diritti individuali;
h) incoraggiamento, attraverso le proprie pubblicazioni ed iniziative, di forme aperte e concrete di educazione alla civile convivenza e di decisa opposizione ai razzismi e alla xenofobia;
i) collegamenti con le altre associazioni italiane ed estere che perseguano analoghe finalità nel settore scolastico e sociale;
l) attività promozionale ed editoriale nei settori relativi ai punti precedenti: in particolare, il Comitato è editore del periodico "Laicità", e del suo supplemento "Laicità notizie", come proprio organo di informazione specifica e di dibattito culturale.
Art. 3
Nel Comitato sono rigorosamente rispettate tutte le opinioni politiche ed ogni fede religiosa o convinzione filosofica, purché compatibili con la Costituzione repubblicana.
Art. 4
Il Comitato ha sede a Torino.
Art. 5
Gli organi del Comitato sono:
a) L'Assemblea
b) Il Consiglio Direttivo
c) L'Ufficio di Presidenza
Art. 6
L'Assemblea, cui partecipano tutti gli aderenti si riunisce in via ordinaria ogni anna per: discutere sulle attività del Comitato, esaminare ed approvare il bilancio morale e finanziario del Comitato, prendere atto delle designazioni effettuate dagli enti in propria rappresentanza nel Comitato. Le deliberazioni dell'Assemblea sono impegnative per tutti gli aderenti. L'Assemblea può essere convocata in via straordinaria su richiesta di un terzo degli aderenti o quando il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno.
Art. 7
La convocazione, l'ordine del giorno, il luogo e l'ora dell'Assemblea sono fissati dal Consiglio Direttivo. Il Presidente del Comitato inviterà l'Assemblea a nominare chi la presiederà. Il Segretario redigerà il verbale.
Art. 8
Le Assemblee sono valide in prima convocazione quando siano presenti almenola metà degli aderenti; in seconda convocazione, da indirsi non meno di un'ora dopo quella fissata per la prima, qualunque sia il numero dei presenti. Le deliberazioni sono valide a maggioranza semplice dei votanti, inclusi tra essi gli assenti.
Art. 9
Il Consiglio Direttivo è composto da un rappresentante di ciascun ente, designato di anno in anno dall'ente stesso, e da un numero di membri eletti dall'Assemblea non inferiore alla metà e non superiore al totale dei membri come sopra designati. Nelle deliberazioni, qualora si riscontri un risultato di parità, il voto del Presidente vale per due.
Art. 10
L'Ufficio di Presidenza è l'organo esecutivo del Consiglio Direttivo ed è formato dal Presidente, dal vice-Presidente, dal Segretario , dal Tesoriere, dal Direttore di "Laicità" (qualora non ne faccia parte ad altro titolo) e da un rappresentante per ciascun grado di scuola, membro del Direttivo. Una stessa persona può eventualmente rappresentare più gradi di scuola. In casi di eccezionale urgenza l'Ufficio di Presidenza adotterà i provvedimenti necessari che dovranno essere esaminati dal Consiglio Direttivo entro trenta giorni. Il Presidente è il legale rappresentante del Comitato.
Art. 11
I mezzi finanziari per l'attività del Comitato sono forniti dalle quote annuali, stabilite dal Consiglio Direttivo, che ogni ente o privato versa all'atto dell'adesione e dai contributi sostenitori che potranno liberamente essere versati dagli aderenti o da terzi. Il Tesoriere provvederà alla redazione del bilancio annuale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.
Art. 12
Il presente Statuto non potrà essere modificato che a seguito di deliberazione dell'Assemblea con maggioranza di due terzi dei votanti.
In caso di scioglimento del Comitato, nei modi e nelle forme di legge, i fondi saranno erogati in base ad apposita deliberazione dell'Assemblea per i fini di cui all'art. 2 dello Statuto o per fini di beneficienza.
Torino, 11 febbraio 1997