QUALCHE
OSSERVAZIONE A PROPOSITO DI
SCRUTINI
FINALI E INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA
Il
DPR 202 /1990 al punto 2.7 recita : “nello scrutinio
finale, nel caso in cui la normativa statale richieda una deliberazione da
adottarsi a maggioranza, il voto espresso dall’insegnante di religione
cattolica, se determinante , diviene un giudizio motivato iscritto a verbale”.
La clausola riguarda le procedure dello scrutinio finale e si tratta di una
disposizione contenuta nella revisione dell’Intesa tra
Ministero Pubblica Istruzione e Conferenza Episcopale Italiana per evitare
discriminazioni incompatibili col diritto a una scelta che investe la libertà
di coscienza. A questo proposito va ricordato che l’Intesa applicativa del
Nuovo Concordato era stata sottoscritta nel 1985
dall’allora ministro alla P.I. on. Falcucci e dal
presidente della CEI mons. Poletti. Occorre, inoltre,
precisare che la revisione aveva avuto luogo a seguito
delle pressioni provenienti dal mondo della scuola e dell’associazionismo
democratico per salvaguardare il principio di quell’eguaglianza
sostanziale, che il Nuovo Concordato aveva dichiarato di rispettare, ma che
l’esperienza dimostrava troppo spesso disatteso.
In merito a questo problema sono state
emesse le seguenti sentenze da parte di alcuni TAR
regionali.
Sentenza
n. 6, Lecce I, del TAR Puglia del l994, che, facendo
leva sull’ambiguità del termine “espresso”, accoglieva un ricorso presentato
dalla Curia di Lecce sentenziando che il giudizio degli insegnanti di religione
cattolica iscritto a verbale doveva “mantenere un carattere decisionale e
costitutivo della maggioranza”.
Una siffatta interpretazione suscitò la
meraviglia di tutti coloro che erano a
conoscenza dei motivi che avevano portato alla revisione dell’Intesa; l’on. Nadia Masini rivolse un’interrogazione parlamentare all’allora ministro per la P.I.
Giancarlo Lombardi .
Questi i passi più significativi della risposta del ministro in data 29.11.95:
“ …una siffatta interpretazione (quella del TAR pugliese) non pare possa essere
invero
condivisa, ove si consideri che proprio il fatto che l’Autorità scolastica
italiana e la Conferenza episcopale italiana abbiano avvertito la necessità di
aggiungere al precedente
Accordo del 1985 la precisazione in questione sta evidentemente a significare
la volontà delle parti di trattare in maniera differenziata i docenti di
religione nella fase dello scrutinio finale. …. La normativa in esame non può
che essere, ad avviso di questa Amministrazione, nel
senso che quando il voto dei docenti in
parola diviene determinante, esso deve trasformarsi in un giudizio motivato che
non rientra nel conteggio e che, di conseguenza, non ha riflesso sulla promovibilità dell’alunno alla classe successiva e sulla ammissione
agli esami. D’altra parte, ove così non fosse, potrebbero verificarsi delle
discriminazioni nei confronti degli alunni che non si avvalgono
dell’insegnamento della religione cattolica….. Non si
ritiene, pertanto, che sussistano le condizioni obiettive a legittimare una
revisione del disposto normativo di cui al DPR 23 giugno 1990 n. 202, richiamato
nelle annuali ordinanze ministeriali sullo svolgimento degli scrutini ed esami
nelle scuole statali e non statali. Non sembra, infatti, che una pronuncia
giurisdizionale, con effetti limitati al caso singolo possa essere presa a
riferimento ai fini di una radicale revisione
dell’attuale regime giuridico.”
Sentenza
del TAR Toscana del 1999 in risposta ad analogo ricorso
sollevato da docenti di religione cattolica il cui voto –non computato- aveva
determinato la non ammissione all’esame di IIIa Media
di 3 alunni, reagiva con una sentenza dello
stesso tenore di quella di Lecce, sentenza che annullava le decisioni
dei Consigli di Classe, giudicate
illegittime senza il voto del docente di religione cattolica. “ La finalità
della disposizione in questione – argomenta il giudice toscano- è evidentemente
collegata alla peculiare figura del docente di religione ed alla specifica prospettiva
ed angolatura psicologiche e spirituali dalle quali l’insegnamento curato lo
porta a valutare l’alunno in termini tutt’affatto diversi da quelli degli altri docenti… sicché a
detto insegnante particolarmente si addice un giudizio articolato e motivato
che esplichi adeguatamente la problematica presa in considerazione”.
Sentenza n. 780
del 16 ottobre 1996 emessa dalla prima sezione del TAR del Piemonte, la quale è in linea perfetta col citato DPR e, fra l’altro,
mette in rilievo il fatto che il voto espresso dall’insegnante di religione, se
determinante, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale, comporta che
l’espressione del giudizio riservata al docente stesso subisca, nella sostanza, una novazione,
trasformandosi da possibilità di espressione di un voto in semplice espressione
di un giudizio motivato che, per quanto trascritto a verbale, non rileva
tuttavia sul piano del computo effettivo dei voti.
E’
comunque il caso di osservare che la sentenza di un
tribunale regionale che non sia quello del Lazio non può avere valore su tutto
il territorio nazionale, tanto meno al punto da annullare ipso facto un DPR
frutto di un’Intesa bilaterale che costituisce una norma nazionale.
E necessario che
i consigli di classe si adeguino alla normativa citata per evitare
discriminazioni e disparità nei confronti degli alunni non avvalentisi,
anche tenendo presente che:
Rispetto
a questo “stato di non obbligo” la normativa configura quattro cosiddette (in
modo improprio) “opzioni”; nel caso in cui lo studente
abbia “optato” per lo “studio individuale” o “nessuna attività”
non è prevista la presenza di un insegnante in sede di scrutinio, senza contare
che praticamente in nessuna scuola sono attivate le “attività alternative” che
invece comporterebbero la presenza in sede di scrutinio del rispettivo docente.
La
promozione di un allievo a seguito del voto
determinante del docente di r. c. costituirebbe una
evidente discriminazione rispetto ad un altro allievo che, in identica
condizione, non potrebbe contare, in quanto non avvalentesi
dell’i.r.c., sul voto favorevole dell’insegnante di
r. c.. Ciò inoltre esporrebbe il Consiglio di classe a ben fondate azioni di
ricorso.
Invitiamo
studenti, genitori e insegnanti a segnalare al Comitato situazioni illegittime
che dovessero verificarsi in sede di scrutini ed
esami.