QUALCHE OSSERVAZIONE A PROPOSITO DI

SCRUTINI FINALI E INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA

 

Il DPR 202 /1990 al punto 2.7 recita : “nello scrutinio finale, nel caso in cui la normativa statale richieda una deliberazione da adottarsi a maggioranza, il voto espresso dall’insegnante di religione cattolica, se determinante , diviene un giudizio motivato iscritto a verbale”. La clausola riguarda le procedure dello scrutinio finale e si tratta di una disposizione contenuta nella revisione dell’Intesa tra Ministero Pubblica Istruzione e Conferenza Episcopale Italiana per evitare discriminazioni incompatibili col diritto a una scelta che investe la libertà di coscienza. A questo proposito va ricordato che l’Intesa applicativa del Nuovo Concordato era stata sottoscritta nel 1985 dall’allora ministro alla P.I. on.  Falcucci e dal presidente della CEI mons. Poletti. Occorre, inoltre, precisare che la revisione aveva avuto luogo a seguito delle pressioni provenienti dal mondo della scuola e dell’associazionismo democratico per salvaguardare il principio di quell’eguaglianza sostanziale, che il Nuovo Concordato aveva dichiarato di rispettare, ma che l’esperienza dimostrava troppo spesso disatteso.

 

In merito a questo problema sono state emesse le seguenti sentenze da parte di alcuni TAR regionali.

 

Sentenza n. 6, Lecce I, del TAR Puglia del l994, che, facendo leva sull’ambiguità del termine “espresso”, accoglieva un ricorso presentato dalla Curia di Lecce sentenziando che il giudizio degli insegnanti di religione cattolica iscritto a verbale doveva “mantenere un carattere decisionale e costitutivo della maggioranza”.

Una siffatta interpretazione suscitò la meraviglia di tutti coloro che erano a conoscenza dei motivi che avevano portato alla revisione dell’Intesa; l’on. Nadia Masini rivolse un’interrogazione parlamentare all’allora ministro per la P.I. Giancarlo Lombardi .
Questi i passi più significativi della risposta del ministro in data 29.11.95:
“ …una siffatta interpretazione (quella del TAR pugliese) non pare possa essere invero condivisa, ove si consideri che proprio il fatto che l’Autorità scolastica italiana e la Conferenza episcopale italiana abbiano avvertito la necessità di aggiungere al precedente
Accordo del 1985 la precisazione in questione sta evidentemente a significare la volontà delle parti di trattare in maniera differenziata i docenti di religione nella fase dello scrutinio finale. …. La normativa in esame non può che essere, ad avviso di questa Amministrazione, nel senso che quando il voto dei docenti in parola diviene determinante, esso deve trasformarsi in un giudizio motivato che non rientra nel conteggio e che, di conseguenza, non ha riflesso sulla promovibilità dell’alunno alla classe successiva e sulla ammissione agli esami. D’altra parte, ove così non fosse, potrebbero verificarsi delle discriminazioni nei confronti degli alunni che non si avvalgono dell’insegnamento della religione cattolica….. Non si ritiene, pertanto, che sussistano le condizioni obiettive a legittimare una revisione del disposto normativo di cui al DPR 23 giugno 1990 n. 202, richiamato nelle annuali ordinanze ministeriali sullo svolgimento degli scrutini ed esami nelle scuole statali e non statali. Non sembra, infatti, che una pronuncia giurisdizionale, con effetti limitati al caso singolo possa essere presa a riferimento ai fini di una radicale revisione dell’attuale regime giuridico.”

 

Sentenza del TAR Toscana del 1999 in risposta ad analogo ricorso sollevato da docenti di religione cattolica il cui voto –non computato- aveva determinato la non ammissione all’esame di IIIa Media di 3 alunni, reagiva con una sentenza dello  stesso tenore di quella di Lecce, sentenza che annullava le decisioni dei Consigli di  Classe, giudicate illegittime senza il voto del docente di religione cattolica. “ La finalità della disposizione in questione – argomenta il giudice toscano- è evidentemente collegata alla peculiare figura del docente di religione ed alla specifica prospettiva ed angolatura psicologiche e spirituali dalle quali l’insegnamento curato lo porta a valutare l’alunno in termini tutt’affatto diversi da quelli degli altri docenti… sicché a detto insegnante particolarmente si addice un giudizio articolato e motivato che esplichi adeguatamente la problematica presa in considerazione”.

 

Sentenza n. 780 del 16 ottobre 1996 emessa dalla prima sezione del TAR del Piemonte, la quale è in linea perfetta col citato DPR e, fra l’altro, mette in rilievo il fatto che il voto espresso dall’insegnante di religione, se determinante, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale, comporta che l’espressione del giudizio riservata al docente stesso  subisca, nella sostanza, una novazione, trasformandosi da possibilità di espressione di un voto in semplice espressione di un giudizio motivato che, per quanto trascritto a verbale, non rileva tuttavia sul piano del computo effettivo dei voti.

 

E’ comunque il caso di osservare che la sentenza di un tribunale regionale che non sia quello del Lazio non può avere valore su tutto il territorio nazionale, tanto meno al punto da annullare ipso facto un DPR frutto di un’Intesa bilaterale che costituisce una norma nazionale.
 

E necessario che i consigli di classe si adeguino alla normativa citata per evitare discriminazioni e disparità nei confronti degli alunni non avvalentisi, anche tenendo presente che:

 

 

Rispetto a questo “stato di non obbligo” la normativa configura quattro cosiddette (in modo improprio) “opzioni”; nel caso in cui lo studente abbia “optato” per lo “studio individuale” o “nessuna attività” non è prevista la presenza di un insegnante in sede di scrutinio, senza contare che praticamente in nessuna scuola sono attivate le “attività alternative” che invece comporterebbero la presenza in sede di scrutinio del rispettivo docente.

La promozione di un allievo a seguito del voto determinante del docente di r. c. costituirebbe una evidente discriminazione rispetto ad un altro allievo che, in identica condizione, non potrebbe contare, in quanto non avvalentesi dell’i.r.c., sul voto favorevole dell’insegnante di r. c.. Ciò inoltre esporrebbe il Consiglio di classe a ben fondate azioni di ricorso.

 

Invitiamo studenti, genitori e insegnanti a segnalare al Comitato situazioni illegittime che dovessero verificarsi in sede di scrutini ed esami.