COMITATO
NAZIONALE SCUOLA E COSTITUZIONE
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SCHEDA
Innanzi tutto ci sembra importante sottolineare con forza che non si tratta qui di uno scontro fra religioni o culture diverse o del pur doveroso rispetto di sensibilità individuali, ma del più ampio tema della laicità dello Stato, che in nessun caso dovrebbe effettuare scelte di campo in materia religiosa essendo, appunto, lo Stato di cittadini cattolici, appartenenti ad altre confessioni religiose e non credenti.
Questo dice la Costituzione, questo affermano numerose sentenze della Corte Costituzionale; e questo afferma anche la più recente sentenza sull’argomento (Corte di Cassazione, Sezione IV penale, n.439, 1 marzo 2000).
L’obbligo di esporre il crocifisso nelle sedi dello Stato venne introdotto dal fascismo subito dopo il suo avvento, prima con disposizioni amministrative (P.I., n.68/1922 e Interni16 dicembre 1922), poi con Regi decreti (965/1924 e1297/1928). Queste norme si basavano sul principio della “religione di Stato” presente nello Statuto albertino.
La Costituzione della Repubblica italiana non riconosce più alcuna religione di Stato e sancisce l’uguaglianza dei cittadini, quali che siano le loro convinzioni; Stato e Chiesa cattolica hanno di comune accordo riconosciuto che in Italia non c’è più religione di Stato (“nuovo Concordato”, Protocollo addizionale); la Corte costituzionale ha più volte ribadito il carattere laico dello Stato italiano, fino a considerare la laicità “principio supremo” della Costituzione (sentenza 203/1989).
Questa sentenza annulla di fatto il “parere” con cui il Consiglio di Stato dichiarava ancora legittimo e in vigore l’obbligo di esporre il crocifisso nelle aule: non una sentenza, quindi, ma un “parere” in nessun modo vincolante e per di più in contrasto con i principi costituzionali.
La sentenza della
Cassazione citata dall’Avvocatura (III sezione penale, n.3064/1998) non è una
sentenza definitiva, ma di rinvio alla Corte di Appello.
Nella sentenza definitiva (IV sezione penale, n.439/2000 si esamina tutta la
materia riguardante l’esposizione del crocifisso nelle
sedi statali concludendo che tutte le vecchie disposizioni sono in contrasto
con i principi costituzionali di laicità e di eguaglianza e ledono il diritto
alla libertà di coscienza in materia religiosa. I giudici della Cassazione
ritengono infondato il sovente richiamato “parere”del Consiglio di Stato perché
“urta contro il chiaro divieto posto in questa materia dall’art.3 cost.” e precisano che la motivazione
del “parere” “è stata espressamente superata da corte cost. 329/97”.
Il parere dell’Avvocatura di Bologna – che inoltre è per l’appunto un “parere”, come quello del Consiglio di Stato, in nessun caso vincolante, - non può quindi considerarsi esaustivo o conclusivo e riteniamo che non debba essere diffuso con modalità che possono trarre in inganno i destinatari ed indurli ad iniziative che, oltre ad essere incostituzionali o, meglio, proprio per questo motivo, possono esporre i dirigenti della scuola ad iniziative legali.