Mobilitiamoci contro il tentativo
ministeriale di condizionare la scelta di non avvalersi dell’insegnamento della
religione cattolica
Comitato bolognese Scuola e Costituzione
La circolare 174 del 14 dicembre 2001, riguardante
l’iscrizione a tutte le classi per l’anno 2002/2003, modifica in modo pesante
la condizione di chi non intende scegliere l’insegnamento della religione
cattolica, prevedendo che la scelta di avvalersi o meno
dell’IRC “ha effetto non solo per l’intero anno scolastico a cui si riferisce,
ma anche per i successivi anni di corso, nei casi in cui sia prevista
l’iscrizione d’ufficio…” .
La circolare 368/85 prevedeva espressamente “il diritto di
scegliere ogni anno se avvalersi o meno” precisando
che “il capo d’Istituto è tenuto a far pervenire agli aventi diritto il modulo
di scelta”.
Tale procedura aveva lo scopo di non condizionare la
libertà di coscienza dei cittadini (art. 19 della Costituzione) e la
responsabilità educativa dei genitori (art. 30) che “lo Stato laico ha il
dovere di salvaguardare “dinanzi ad un insegnamento di una
religione positiva impartito “in conformità alla dottrina della Chiesa”,
secondo il disposto del punto 5 a) del Protocollo addizionale” (Sentenza Corte
Costituzionale n. 203/89, punto 8).
La circolare del Ministro Moratti
costituisce un pesante cedimento all’offensiva delle gerarchie cattoliche.
Non a caso tale circolare fa seguito
all’iniziativa del Provveditore di Bologna, che in data 19 ottobre aveva
trasmesso ai Dirigenti scolastici una specie di Circolare sull’IRC formulata
dalla Curia di Bologna, che conteneva fra le altre anche le affermazioni che
“Non è ammesso da parte delle scuole consegnare ad alunni e genitori i moduli
per la riconferma della scelta dell’IRC se non all’atto dell’iscrizione alle classi
iniziali di un nuovo ciclo scolastico”; “E’ illegittimo altresì permettere agli
alunni variazioni nella scelta dell’IRC in corso d’anno”.
L’arrogante pretesa della Curia di intervenire
sull’organizzazione e sulle attività dei non avvalentisi
si proponeva poi di impedire che le loro attività potessero consistere in corsi
di inglese, informatica, corsi di recupero, ecc.
L’iniziativa bolognese è stata rintuzzata con decisione dal
nostro Comitato che ha costretto il Provveditore a ben due rettifiche, la prima
per precisare che le indicazioni del documento erano a carico esclusivo della
Curia e la seconda per ricordare ai Dirigenti l’esistenza al riguardo delle tre
sentenze della Corte Costituzionale.
Allo scopo il Comitato ha trasmesso ai Dirigenti una presa di posizione sulle questioni riguardanti
l’IRC e le attività dei non avvalentesi e inserito
nel proprio sito i
testi delle tre sentenze della Corte: n. 203/89, 13/91, 290/92 e della Sentenza
della Corte di cassazione sull’esposizione di crocefissi.
Bologna, novembre 2001