Dott. Mariano
Battisti - Presidente
Dott. Salvatore Bognanni
Dott. Nicola Colaianni
Dott. Luisa Bianchi
Dott. Carlo Licari
Relazione: Luisa Bianchi
P.M. Dr. U. Geraci: conclude per il rigetto del ricorso
Difensore Avv. Rossomando: conclude per
l'accoglimento del ricorso
«Rifiuto dell'ufficio di scrutatore per
motivi di coscienza legati alla presenza del crocifisso
nei seggi elettorali - Giustificato motivo di rifiuto - Art.
108 D.P.R. del 1957 - Albo degli scrutatori - Nomina dell'ufficio di scrutatore
- Presenza di simboli religiosi nei seggi elettorali - Contrasto con la libertà
di coscienza individuale - Fondamento normativo dell'esposizione del
crocifisso: circolari amministrative e regî decreti - Avvenuta abrogazione e
contrasto con i principî di laicità e di eguaglianza» (Cost. artt. 19, 8; art. 108 D.P.R. 361 del 1957; artt.
1-6 legge 95 del 1989; circ. min. p.i. 22 novembre
1922; circ. min. p.i. 26 maggio 1926; o.m. 11 novembre 1923, n. 250; circ. min. g. g. 29 maggio 1926, n. 2134/1867; artt.
118 r.d. 30 aprile 1924 n. 965; all. c) r.d. 26 aprile 1928 n. 1297).
1.
Marcello Montagnana veniva condannato dal pretore di Cuneo alla pena di lire
400.000 di multa per il reato di cui all'art. 108 d.p.r. 30/3/1957, n. 361,
perché, designato in occasione delle elezioni politiche del marzo 1994
all'ufficio di scrutatore del seggio elettorale n.71
presso l'ospedale S. Croce di Cuneo, all'atto dell'insediamento rifiutava di
assumere l'ufficio senza giustificato motivo.
Risultava, ed è peraltro incontroverso, che il Montagnana
già prima dell'incarico aveva fatto presente con lettere indirizzate al comune
di Cuneo e al presidente della Repubblica che egli avrebbe potuto svolgere le
funzioni di scrutatore solo se fosse stato reso effettivo il rispetto della
libertà di coscienza garantito dalla Costituzione a ciascun cittadino, e cioè
se il ministero dell'interno avesse provveduto a rimuovere dai seggi
elettorali, situati quasi tutti in sedi di istituzioni statali, simboli o
immagini proprie di un'unica fede religiosa. A tali lettere non riceveva
risposta, sicché, presentatosi all'ufficio elettorale al momento della
costituzione, faceva inserire a verbale una dichiarazione con la quale
ricordava di aver scritto le lettere sopra menzionate ed evidenziava che, pur constatando che nel seggio di sua competenza non era esposto
il crocifisso, riteneva tale circostanza del tutto casuale e non motivata da un
provvedimento della competente autorità che rimuovesse la situazione in tutto
il paese, come necessario per risolvere una questione che egli aveva posto in
via generale e non solo come espressione di intolleranza personale. Dichiarava
che, pertanto, riteneva proprio dovere non accettare tale situazione,
denunciandone l'incostituzionalità.
Il pretore giudicava il motivo addotto dall'imputato non idoneo ad integrare
una legittima facoltà riconosciutagli dall'ordinamento e quindi a giustificare
il rifiuto opposto, ma, su impugnazione del Montagnana,
la corte di appello di Torino assolveva l'imputato
perché il fatto non sussiste, ravvisando invece una correlazione tra la sua
condotta e l'invocato principio costituzionale della laicità dello Stato.
Su ricorso del procuratore generale, tuttavia, questa corte annullava la
sentenza con rinvio, cosi fissando il principio di diritto: «Il giusto
motivo che consente di rifiutare l'esercizio del diritto di scrutatore nelle
competizioni elettorali deve essere manifestazione di
diritti o facoltà il cui esercizio determini un inevitabile conflitto tra la
posizione individuale, legittima e costituzionalmente garantita in modo
prioritario, e l'adempimento dell'incarico al cui contenuto sia collegato con
vincolo di causalità immediata».
2.
Il giudice di rinvio confermava la sentenza di condanna
del pretore di Cuneo. Osservava la corte torinese che
la presenza nei seggi elettorali, situati in sedi di istituzioni
statali, di un simbolo proprio di una fede religiosa non poteva ritenersi
idonea a creare alcun conflitto tra la posizione del Montagnana
di difesa della libertà dello Stato e della libertà di coscienza e gli
specifici compiti cui egli era chiamato, ossia assicurare la regolare
costituzione del seggio elettorale, l'assenza di turbative alle operazioni di
voto, la regolarità dello spoglio ed in definitiva la corretta manifestazione
della volontà popolare; la presenza di quel simbolo era del tutto indifferente
rispetto al contenuto dell'ufficio imposto all'imputato, così come indifferente
all'esercizio del diritto di difesa era la presenza del crocifisso nelle aule
giudiziarie, parimenti contestato dall'imputato. Osservava ancora che lo stesso
Montagnana aveva offerto una coerente spiegazione
della sua condotta, quella cioè di voler ottenere una
pronuncia giudiziale sulla legittimità delle norme che impongono l'esibizione
del crocifisso nelle sedi statali, in tal modo strumentalizzando la nomina.
Ricorre per cassazione l'imputato chiedendo l'annullamento della sentenza in
quanto non applica correttamente il principio di diritto fissato dalla corte di
cassazione.
Deduce che la corte di appello, mentre correttamente ha ritenuto giustificato
il motivo di rifiuto in quanto espressione del diritto a rivendicare il
rispetto del principio di laicità dello Stato, erroneamente invece ha valutato
il contenuto dell'incarico di scrutatore operando una confusione tra i compiti
materialmente svolti dal medesimo (assicurare la regolare costituzione del
seggio elettorale, l'assenza di turbative alle operazioni di voto e in
definitiva la corretta manifestazione della volontà popolare) e il contenuto
dell'ufficio, da individuarsi nell'attribuzione della veste di pubblico
ufficiale.
Dalla identificazione del contenuto dell'ufficio di scrutatore con il ruolo di
pubblico ufficiale, rappresentante dello Stato nel corso delle operazioni
elettorali, deriverebbe secondo il ricorrente un inevitabile conflitto con la
coscienza di chi ritiene che sia stato violato il principio di laicità dello
Stato: evidente, di conseguenza, la sussistenza di un vincolo eziologico tra il comportamento del prof. Montagnana, che ha inteso riaffermare la necessità che
l'ordinamento garantisca in ogni sua manifestazione, e dunque anche nello
svolgimento delle consultazioni elettorali, il rispetto del principio
costituzionale della laicità dello Stato ed il rifiuto dal medesimo addotto di
assumere l'ufficio stesso. Contraddittoria sarebbe, inoltre, la sentenza per
aver riconosciuto l'esistenza dell'attenuante dell'aver agito per motivi di particolare valore morale e sociale, escludendo invece la
sussistenza del giustificato motivo di rifiuto.
3.
Il ricorso è fondato, giacché il giudice del rinvio non
ha adempiuto all'obbligo di motivare la propria
decisione secondo lo schema esplicitamente enunciato nella sentenza di
annullamento, in tal modo svincolandosi dal compimento della particolare
indagine - in precedenza omessa - di determinante rilevanza ai fini della
decisione. All'enunciazione del principio di diritto sopra riportato, infatti,
questa corte faceva seguire l'indicazione degli accertamenti e delle
considerazioni omessi: rispettivamente, “l'esistenza del vincolo eziologico tra il rifiuto addotto ed il contenuto
dell'ufficio imposto” e “la specificità della situazione esistente nel seggio
elettorale, nel quale non era presente alcun simbolo religioso”.
Fondamentale è il primo accertamento siccome determinante
per stabilire il carattere diretto e immediato della causalità. Il contenuto
dell'ufficio è stato individuato dalla corte nei compiti previsti dalla legge
elettorale: la regolare costituzione del seggio elettorale, l'assenza di
turbative alle operazioni di voto, la regolarità dello spoglio ed in definitiva
la corretta manifestazione della volontà popolare. Cosi, tuttavia, essa riduce
l'assunzione dell'ufficio, oggetto della previsione del reato contestato,
all'espletamento dei compiti ad esso connessi, sui
quali “non impingono” i principi richiamati dal
ricorrente, che in nome di essi perciò semplicemente “strumentalizzava la
nomina”.
Ma in realtà il contenuto dell'ufficio imposto consiste solo indirettamente,
per conseguenza, nei compiti o nelle prestazioni ad esso connessi, ma
direttamente ed immediatamente nella funzione di pubblico ufficiale che con la
nomina si viene ad assumere (art. 40 co. 3 d.p.r.
30/3/1957, n. 361). Una volta designato, infatti, lo
scrutatore svolge una pubblica funzione, un'attività, cioè, che è diretta
manifestazione di pubbliche potestà o - in senso enfatico - dell'autorità dello
Stato per la presenza dei poteri tipici della potestà amministrativa, come
indicati dal secondo comma dell'art. 357 cod. proc. pen. novellato dalle leggi n. 86
del 1990 e n. 181 del 1992 (cfr. Cass. sez. un.
24/9/1998, n. 10086, ced 211190). Il contenuto
dell'ufficio è, quindi, quello di formare e manifestare la volontà della
pubblica amministrazione oppure esercitare poteri autoritativi,
deliberativi o certificativi, disgiuntamente e non cumulativamente considerati
(Cass. sez. un. 27/03/1992, n. 7958, ced 191173): e,
quindi, innanzitutto la “inserzione nell'ufficio” (Cass. 5/5/1992, n. 5332, ced 189972).
È in relazione a questo immediato contenuto
dell'ufficio che va quindi valutata l'esistenza del rapporto di causalità
immediata con il motivo del rifiuto: ed essa, se pur dubbia o non appariscente
in relazione ai singoli compiti assegnati allo scrutatore, riemerge allora con
immediatezza. Infatti, il ricorrente ha rifiutato di “svolgere la funzione di
scrutatore”, piuttosto che i compiti ad essa connessi,
e cioè l'inserzione come pubblico ufficiale in una amministrazione, che, non
provvedendo “affinché venga rimosso qualsiasi simbolo o immagine religiosa da
tutti i seggi elettorali”, non garantisce, contro il suo convincimento, “il
rispetto della irrinunciabile libertà di coscienza garantita dalla Costituzione
a ciascun cittadino” e del “supremo principio costituzionale della laicità
dello Stato”.
4.
L'immediatezza, e non la strumentalità,
del rapporto tra il rifiuto motivato ed il contenuto dell'ufficio imposto
emerge da altre due considerazioni.
La prima riguarda il fatto che il Montagnana
non aveva il potere di impedire previamente l'insorgenza del conflitto che ha
dato luogo al rifiuto. Prima, invero, delle modificazioni
introdotte dall'art. 9 della l. 30/4/1999, n. 120, gli artt.
1, 3, 4, 5-bis e 6 della l. 8/3/1989, n. 95, come modificati dalla l.
21/3/1990, n. 53, prevedevano che l'albo degli scrutatori - all'interno del
quale veniva sorteggiato il numero di nominativi pari
a quello occorrente (art.6) - fosse formato a sua
volta per sorteggio fra tutti gli iscritti nelle liste elettorali (art. 3) in
un numero quattro volte superiore al numero complessivo di scrutatori da
nominare nel comune (art. 1).
A differenza dell'attuale disciplina - secondo cui l'albo degli scrutatori è
formato su base volontaria e comprende, quindi, solo i nominativi degli
elettori che desiderano essere inseriti in esso e ne fanno apposita domanda
(art. 1 e 3 l. cit., come mod. dall'art. 9 l. 120/99)
- la legislazione vigente all'epoca del fatto in esame prevedeva un albo
formato su base obbligatoria, collegata a due fatti indipendenti dalla volontà
del soggetto: iscrizione nelle liste elettorali e sorteggio. Si trattava,
pertanto, di un ufficio non volontario ma, come definito nella sentenza di annullamento con rinvio, “imposto”.
Di conseguenza, all'epoca del fatto eventuali situazioni di conflitto interiore
tra i propri convincimenti ed il contenuto dell'ufficio imposto non potevano
trovare né la soluzione radicale, implicita nell'attuale disciplina, della pura
e semplice rinuncia alla domanda né quella, comunque anticipata, della
rinuncia, una volta sorteggiato il proprio nominativo, all
iscrizione nell'albo: la rinuncia, infatti, era un atto non potestativo ma
condizionato alla ricorrenza di “gravi, giustificati e comprovati motivi” (art.
3 cpv. l. cit.), la cui attualità andava evidentemente
valutata rispetto al momento della formazione dell'albo e non a quello, futuro
ed incerto, della nomina.
Con riferimento a questo momento, perciò, la legislazione all'epoca vigente non
offriva allo scrutatore sorteggiato e nominato altro rimedio di soluzione del
conflitto che quello del rifiuto motivato dell'ufficio: posizione che il Montagnana assumeva ed esponeva con immediatezza dopo la
comunicazione della nomina, come risulta dalla narrativa in fatto della
sentenza impugnata.
5.
La seconda considerazione, che fa cogliere
l'immediatezza del rapporto tra motivo del rifiuto e contenuto dell'ufficio
imposto, scaturisce dalla portata dell'invocato principio di laicità dello Stato, che con quel contenuto ha in comune la nota
dell'imparzialità dell'amministrazione (art. 97 Cost.), in funzione della quale
va organizzato l'ufficio elettorale, in cui lo scrutatore è inserito, in
particolare per garantire sotto i molteplici aspetti formali previsti dalla
legge la libera espressione del voto.
Il principio indicato implica un “regime di pluralismo confessionale e
culturale” corte cost. 12/4/1989, n. 203) e presuppone, quindi, innanzitutto
l'esistenza di una pluralità di sistemi di senso o di valore, di scelte
personali riferibili allo spirito o al pensiero, che sono dotati di pari
dignità e, si potrebbe dire, nobiltà. Ne consegue una pari tutela della libertà
di religione e di quella di convinzione, comunque
orientata: infatti, anche “la libertà di manifestazione dei propri
convincimenti morali o filosofici” è garantita in connessione con la tutela
della “sfera intima della coscienza individuale” (corte cost. 19/12/1991, n.
467) conformemente all'interpretazione dell'art. 19 Cost
(che tutela la libertà di religione, non solo positiva ma - come riconosciuto
dalla corte fin dalla sentenza 10/10/1979, n. 117, e ribadito da quella
8/10/1996, n. 334 - anche negativa: vale a dire, anche la professione di
ateismo o di agnosticismo) e all'art. 9 della convenzione europea dei diritti
dell'uomo, resa esecutiva con l. 4/8/1955, n. 848 (che tutela la libertà di
manifestare “la propria religione o il proprio credo”).
Il detto principio, inoltre, si pone come condizione e limite del pluralismo,
nel senso di garantire che il luogo pubblico deputato al conflitto tra i
sistemi indicati sia neutrale e tale permanga nel tempo: impedendo, cioè, che
il sistema contingentemente affermatosi getti le basi
per escludere definitivamente gli altri sistemi. Infatti, il concetto di
laicità affermato con la sentenza 203/89 cit. non coincide con quello classico
ed autorevolmente sostenuto in dottrina della irrilevanza,
e quindi indifferenza, dello Stato ma, all'opposto, “implica non indifferenza
dello Stato dinanzi alle religioni ma garanzia dello Stato per la salvaguardia
della libertà di religione, in regime di pluralismo confessionale e culturale”.
Si tratta in questo senso di una laicità positiva o attiva, intesa come compito
dello Stato di svolgere interventi per rimuovere ostacoli ed impedimenti (art.
3 cpv. Cost.) in modo da “uniformarsi” (corte cost. 27/4/1993, n. 195) a
“quella distinzione tra ‘ordini’ distinti, che
caratterizza nell'essenziale il fondamentale o ‘supremo’
principio costituzionale di laicità o non confessionalità
dello Stato” (corte cost. 8/10/1996, n. 334).
Così, per esempio, l'eliminazione, operata da quest'ultima
sentenza come dalla precedente 5/5/1995, n. 149, dalla formula del giuramento
di ogni riferimento alla divinità, sul presupposto che “la religione e gli
obblighi morali che ne derivano non possono essere imposti come mezzo al fine
dello Stato”, neutralizza l'efficacia civile, cioè il valore pubblico e
strumentale ai fini dello stato, del fattore religioso: non esclude dalla sfera
pubblica gli atti di valenza religiosa e non modifica, quindi, ne riduce il
tasso di pluralismo, ma all'opposto va “nel senso di un ordinamento pluralista
che, riconoscendo la diversità delle posizioni di coscienza, non fissa il
quadro dei valori di riferimento e quindi né attribuisce né esclude
connotazioni religiose al giuramento ch'esso chiama a prestare”.
6.
La rimozione del simbolo religioso del crocifisso da ogni seggio elettorale, che è la condizione a
cui l'odierno ricorrente aveva subordinato l'espletamento della funzione di
scrutatore = pubblico ufficiale imparziale, si muove lungo questo solco
tracciato dalla giurisprudenza costituzionale in termini di laicità e
pluralismo, reciprocamente implicantisi.
Invero, il “ritorno” con l'avvento del fascismo del crocifisso nelle aule delle
scuole elementari (circ. min. p.i. 22/11/1922) e poi
di ogni ordine e grado (circ. min. p.i. 26/5/1926),
nonché negli uffici pubblici in genere (o.m.
11/11/1923, n. 250) e nelle aule giudiziarie (circ. min. g. g. 29/5/1926,
n. 2134/1867), è comunemente indicato nella dottrina storica e giuridica
come uno dei sintomi più evidenti del neo-confessionismo
statale: tanto emerge, per esempio, dalla circ. 26/5/1926 cit., secondo cui si tratta di fare in modo che “il simbolo della
nostra religione, sacro alla fede e al sentimento nazionale, ammonisca ed
ispiri la gioventù studiosa, che nelle università e negli studi superiori
tempra l'ingegno e l'animo agli alti compiti cui è destinata”.
Diametralmente opposta, com'è evidente, la laicità come “profilo della forma di
stato delineata nella carta costituzionale della Repubblica” (corte cost.
203/89 cit.). In particolare, l'imparzialità della funzione di pubblico
ufficiale è strettamente correlata alla neutralità (altro aspetto della
laicità, evocato sempre in materia religiosa da corte cost. 15/7/1997, n. 235)
dei luoghi deputati alla formazione del processo decisionale nelle competizioni
elettorali, che non sopporta esclusivismi e
condizionamenti sia pure indirettamente indotti dal carattere evocativo, cioè
rappresentativo del contenuto di fede, che ogni immagine religiosa simboleggia.
Anche per tal via, quindi, si conferma l'immediatezza del rapporto tra motivo
del rifiuto e contenuto dell'ufficio imposto. Ma se ne ricava pure - va
osservato anche al fine di valutare la serietà e la responsabilità della
posizione del ricorrente - l'attuabilità della condizione da lui posta, non
impossibile in quanto non estranea agli ordinari
poteri della pubblica amministrazione perché richiedente, per esempio, solo un
intervento legislativo. Come risulta dalle citazioni,
infatti, il crocifisso è ricompreso tra gli arredi
delle aule e degli uffici da una serie di circolari ministeriali, destinate
alle autorità subordinate, la cui modificazione rientra pienamente nel potere
dell'amministrazione pubblica.
7.
Invero, la “mancanza di un espresso fondamento nominativo” risulta riconosciuta in via amministrativa nella
nota del ministero dell'interno 5/10/1984, n. 5160/M/1, in risposta ad un
quesito posto dal ministero della giustizia (prot.
612/14.4 del 29/5/1984) sul mantenimento del crocifisso
nelle aule giudiziarie. Vero è che, ciononostante, quell'amministrazione
ritenne tuttora valide le motivazioni delle circolari citate alla stregua
dell'art. 9 degli accordi di modificazione dei patti lateranensi,
ratificati con legge 25/3/1985, n. 121, secondo cui “i principi del
cattolicesimo fanno parte del patrimonio storico del popolo italiano” e tenuto
conto che il crocifisso è “il simbolo di questa nostra
civiltà”, “il segno della nostra cultura umanistica e della nostra coscienza
etica”. Ma si tratta di motivazioni prive di fondamento positivo
e divenute, comunque, insostenibili alla luce della successiva giurisprudenza
costituzionale.
Infatti, il riconoscimento contenuto nell'art. 9 l. cit. è
privo di valenza generale perché non è un principio fondamentale dei nuovi
accordi di revisione ma è funzionale solo all'assicurazione dell'insegnamento
di religione cattolica nelle scuole pubbliche: peraltro, non obbligatorio ma
pienamente facoltativo, limitato cioè agli alunni che dichiarino espressamente
di volersene avvalere, senza che agli altri possa farsi carico di un onere
alternativo (infatti, gli alunni possono anche non presentarsi o allontanarsi
dalla scuola: corte cost. 14/1/1991, n. 13). Esso, quindi, non vale ad
autorizzare l'amministrazione pubblica ad emanare norme interne dal contenuto
più disparato ed in particolare sull'affissione del crocifisso,
per giunta non a richiesta delle persone che le frequentano (come nel caso
dell'istruzione religiosa) ma obbligatoriamente.
Neppure è sostenibile la giustificazione collegata al valore simbolico di
un'intera civiltà o della coscienza etica collettiva e, quindi, secondo un
successivo parere del consiglio di stato 27/4/1988, n. 63, “universale,
indipendente da una specifica confessione religiosa”. In altro ordinamento
dell'unione europea s'è ritenuto, viceversa, una sorta di “profanazione della
croce” non considerare questo simbolo in collegamento con uno specifico credo
(così Bundes Verfassungs
Gericht, 16 maggio 1995, che ha dichiarato
costituzionalmente illegittima l'affissione obbligatoria del crocifisso
nelle aule scolastiche della Baviera per la conseguente influenza sugli alunni
obbligati a partecipare alle lezioni confrontandosi di continuo con siffatto
simbolo religioso).
Ma anche nel nostro ordinamento la giustificazione indicata urta contro il
chiaro divieto posto in questa materia dall'art. 3 cost.,
come ha recentemente ricordato corte cost. 14/11/1997, n. 329, laddove ha
sottolineato - con un'affermazione tale da assumere la portata di un
orientamento generale, al di là della specifica questione dell'art. 404 c.p.
ivi scrutinata - come “il richiamo alla cosiddetta coscienza sociale, se può
valere come argomento di apprezzamento delle scelte del legislatore sotto il
profilo della loro ragionevolezza, è viceversa vietato laddove la Costituzione,
nell'art. 3, 1° comma, stabilisce espressamente il divieto di discipline
differenziate in base a determinati elementi distintivi, tra i quali sta per
l'appunto la religione”. E, nella specie, si differenzia appunto in base alla
religione nel momento in cui si dispone l'esposizione del solo crocifisso.
D'altro canto, la motivazione del consiglio di stato, siccome fondamentalmente
basata sul non contrasto tra il principio di uguale
libertà delle confessioni religiose e l'esposizione del simbolo indicato, è
testualmente mutuata, con gli aggiustamenti richiesti dal caso, da corte cost.
28/11/1957, n. 125, riguardante la diversa tutela penale stabilita dall'art.
404 c.p. Ma quella posizione, che attribuiva alla religione cattolica un valore
politico - simbolo della “civiltà e della cultura cristiana”, come ripete il
consiglio di stato -, già ridimensionata da corte cost. 28/7/1988, n. 925, è
stata espressamente superata da corte cost. 329/97 cit.,
che ha evidenziato come la visione, strumentale alle finalità dello stato,
della religione cattolica come “religione dello Stato” “stava alla base delle
numerose norme che, anche al di là dei contenuti e degli obblighi concordatari,
dettavano discipline di favore a tutela della religione cattolica, rispetto
alla disciplina prevista per le altre confessioni religiose, ammesse nello
Stato”: che è all'evidenza il caso anche delle norme sull'esposizione
dell'immagine del crocifisso.
Va per completezza rilevato che accanto alle norme interne dettate con le
ricordate circolari se ne rinvengono altre di natura regolamentare, contenute
nell'art. 118 r.d. 30/4/1924, n. 965, e nell'All. c)
r.d. 26/4/1928, n. 1297, e ritenute da cons. stato cit. non incise dagli
accordi di modificazione dei patti lateranensi,
siccome precedenti quei patti. Tali norme secondarie riguardano solo le scuole
elementare e media e si connettono all'art. 140 r.d. 15/9/1860, n. 4336,
contenente il regolamento per l'istruzione elementare di attuazione
della 1. 13/11/1859, n. 3725 (cosiddetta legge Casati), che prescriveva appunto
il crocifisso tra gli arredi delle aule scolastiche.
Esse, quindi, non diversamente da quella legge, trovano fondamento nel
principio della religione cattolica come sola religione dello stato, contenuto
nell'art. 1 dello statuto albertino: principio che
proprio il punto 1 del protocollo addizionale degli accordi di revisione del
1984 considera espressamente - se pur ve ne fosse stato bisogno dopo l'entrata
in vigore della Costituzione - non più in vigore, con conseguenti ricadute
implicite sulla normativa secondaria derivata. Il rapporto di
incompatibilità - nel detto parere sbrigativamente ritenuto
insussistente con i sopravvenuti Accordi del 1984, rilevante per l'abrogazione
ai sensi dell'art. 15 delle disposizioni sulla legge in generale, si pone,
quindi, direttamente non con quelle norme regolamentari bensì con il loro
fondamento legislativo: l'art. 1 dello statuto albertino
espressamente dichiarato non più in vigore “di comune intesa” (preambolo del prot. add.)
con la Santa Sede.
Va pure aggiunto che, peraltro, quelle norme, in quanto non prevedono una
rimozione del simbolo religioso ogni volta che l'aula venga messa a
disposizione dell'amministrazione dell'interno per lo svolgimento delle
operazioni elettorali, si pongono - non diversamente da quelle interne - in
contrasto con lo spirito garantistico ed imparziale della superiore legislazione
elettorale: la quale si preoccupa di impedire forme simboliche di comunicazione
iconografica, non ammettendo per esempio “la presentazione di contrassegni riproducenti immagini o soggetti religiosi” (art. 14 u. co. d.p.r. 361/57 e succ. mod.).
Sta di fatto, tuttavia, che la condizione apposta dal
ricorrente non si è verificata e che egli ne ha tratto motivo, al momento
dell'assunzione dell'ufficio, per non ritenere garantito il principio di
laicità dello stato e quindi - con un rapporto tra causa ed effetto - di
imparzialità della propria funzione di scrutatore, inducendolo ad un'azione di
rifiuto adeguata a tali principi costituzionali.
8.
Il secondo punto rimesso dalla sentenza di annullamento alla considerazione del giudice di rinvio
riguardava la specificità della situazione esistente nel seggio elettorale di
destinazione del Montagnana, nel quale non era
presente alcun simbolo religioso.
Esso non è oggetto di specifica considerazione della Corte torinese, che si
limita ad invocarlo incidentalmente a sostegno della tesi, sopra confutata,
della “indifferenza della presenza di quel simbolo rispetto al contenuto
dell'ufficio imposto all'imputato”. La valutazione è, comunque,
erronea non solo per i motivi sopra sviluppati ma anche per l'implicita
esclusione della giustificatezza del motivo del
rifiuto pure in assenza del simbolo religioso nel seggio di destinazione.
Si rileva in proposito dalla sentenza impugnata che il motivo addotto dal
ricorrente riguarda, insieme al rispetto della laicità, la “libertà religiosa e
di coscienza”, cui egli immediatamente dopo la comunicazione della nomina aveva
scritto nella lettera al Presidente della Repubblica di «non intendere
rinunciare». Fin dall'inizio, quindi, e non solo al momento dell'immissione
nell'ufficio, era stato denunciato il rischio - non circoscritto allo specifico
seggio di designazione ma riferito all'intera organizzazione elettorale in relazione alla dotazione obbligatoria di arredi dei
locali, comprendente il crocifisso - di un grave turbamento di coscienza a
causa del conflitto interiore tra il dovere civile di svolgere un ufficio
pubblico e il dovere morale di osservare un dettame della propria coscienza
sulla necessaria garanzia di laicità e di imparzialità di quell'ufficio
(secondo una dinamica analoga a quella analizzata per esempio da corte cost.
149/95 cit.).
Ora la libertà di coscienza, prospettata per dir così a tutto tondo, non è
divisibile in modo da ritenerla esercitabile solo se
riguardi il seggio di destinazione dell'agente come scrutatore e non la
totalità dei seggi e cioè l'intera amministrazione (sarebbe come se la
“obiezione di coscienza” al servizio militare per opposizione all'uso delle
armi ex art. 1 l. 8/7/1998, n. 230 non fosse esercitabile
da parte del cittadino destinato a compiti meramente amministrativi). Ogni
violazione del principio di laicità nel modo indicato in qualsivoglia seggio
elettorale costituito non può non essere avvertita da una coscienza informata a
quel principio come violazione di quel bene nella sua interezza, indipendentemente
dal luogo in cui si verifichi, cosicché non è
possibile attribuire rilevanza al fatto che casualmente la violazione non si
verifichi nel seggio di destinazione.
La libertà di coscienza, infatti, è un “bene costituzionalmente rilevante” (sent. 18/7/1989, n. 409) e quindi “dev'essere
protetta in misura proporzionata alla priorità assoluta e al carattere fondante
ad essa riconosciuta nella scala dei valori espressa
dalla Costituzione italiana” (sent. 5/5/1995, n. 149,
che richiama la n. 467 del 19/12/1991), al punto che
la stessa libertà religiosa ne diventa una particolare declinazione: “libertà
di coscienza in relazione all'esperienza religiosa” (sent.
334/96 cit.). Ne consegue che questa libertà, nel “pluralismo dei valori di
coscienza susseguente alla garanzia costituzionale delle libertà fondamentali
della persona” (sent. 3/12/1993, n. 422), va tutelata
nella massima estensione compatibile con altri beni costituzionalmente
rilevanti e di analogo carattere fondante, come si
ricava dalle declaratorie di illegittimità costituzionale delle formule del
giuramento, operate dall'alta corte alla luce di quel parametro.
9.
Ma nel caso non si pongono problemi a
livello costituzionale giacché il bilanciamento degli interessi è già
assicurato nella previsione penale dalla clausola del giustificato motivo, la
cui nozione, ricorrente anche in altre leggi speciali, è più ampia delle
generali cause di giustificazione: non coincide, per esempio, con lo stato di
necessità (Cass. 20/4/1988, ced 178777) e si estende
alle “valide ragioni” (inerenti alla diversa e specifica destinazione delle
armi improprie: Cass. 5/12/1984, ced 166960), pur se
putative (1/7/1989, ced 181694).
In sostanza si tratta di una nozione che non è fornita dal legislatore ed è
dunque affidata al concetto generico di giustizia, che la locuzione stessa
presuppone, e che il giudice deve pertanto determinare di volta in volta con
riguardo alla liceità - sotto il profilo etico e sociale - del motivo che
determina direttamente il soggetto ad un certo atto o comportamento (così, con
riferimento alla nozione di giusta causa, alla cui assenza secondo l'art. 616
secondo comma cod. pen.
consegue la punibilità della rivelazione del contenuto
della corrispondenza, Cass. 10/7/1997, n. 8838, ced
208613).
Nella specie non è dubitabile la liceità - ed anzi, come ricordato
dall'imputato, il particolare valore morale e sociale, riconosciutogli con
l'attenuante di cui all'art. 62 n. 1 c.p - del motivo
da lui addotto: vale a dire il rispetto del principio di laicità e della
libertà di coscienza, che ha direttamente determinato il rifiuto e che,
rendendolo non contraddittorio con i valori costituzionali, ne esclude perciò
l'antigiuridicità.
Un'interpretazione realistica, che collochi il “giustificato motivo” nel
contesto di azione e comunicazione determinato dalla carta costituzionale,
svolge una funzione adeguatrice all'eliminazione
della rilevanza preminente ed esclusiva per l'addietro assegnata ai simboli
della religione cattolica, in quanto strumentalmente assunta come religione
dello stato. Invero, nella motivazione della sentenza 440/95 cit., in forza della quale la
bestemmia contro i “simboli e le persone venerati nella religione dello Stato”,
tra cui il crocifisso, non è più preveduto dalla legge come reato, la corte
costituzionale indica l'obiettivo di una tutela non discriminatoria ma
pluralistica di “tutte le religioni che caratterizzano oggi la nostra comunità
nazionale, nella quale hanno da convivere fedi, culture e tradizioni diverse”:
pluralismo garantito dal supremo principio di laicità dello stato, che induce a
preservare lo spazio “pubblico” della formazione e della decisione dalla
presenza, e quindi dal messaggio sia pure a livello subliminale, di immagini
simboliche di una sola religione (come, in generale, di una sola delle altre
condizioni non discriminabili, di cui all'art. 3 Cost.), ad esclusione delle
altre.
Costituisce, pertanto, giustificato motivo di rifiuto dell'ufficio di
presidente, scrutatore o segretario - ove non sia stato l'agente a domandare di
essere ad esso designato - la manifestazione della libertà di coscienza, il cui
esercizio determini un conflitto tra la personale adesione al principio supremo
di laicità dello Stato e l'adempimento dell'incarico a causa dell'organizzazione
elettorale in relazione alla presenza nella dotazione obbligatoria di arredi
dei locali destinati a seggi elettorali, pur se casualmente non di quello di
specifica designazione, del crocifisso o di altre immagini religiose.
Il fatto, pertanto, non costituisce reato e la
sentenza va annullata senza rinvio.
La corte di cassazione annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il
fatto non costituisce reato.
Roma, 1 marzo 2000
Il presidente (Mariano Battisti)
L'estensore (Nicola Colaianni)
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
IV sezione Penale
DEPOSITATO IN CANCELLERIA OGGI - 6 APR. 2000
IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA
Maria Angelilli