Ric. n. 2007/02
Sent.
n.1110/2005
REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
|
Avviso di Deposito del 22 marzo 2005 a norma dell’art. 55 della L.
27 aprile 1982 n. 186 Il
Direttore di Sezione |
Il Tribunale
Amministrativo Regionale per il Veneto, terza sezione, con l’intervento dei
signori magistrati:
Umberto Zuballi - Presidente relatore
Angelo Gabbricci -
Consigliere
Riccardo Savoia - Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n xxxx,
proposto da xxxxxxx,
in proprio e quale genitrice dei minori xxxxxxx, rappresentata e difesa
dall’avvocato Luigi Ficarra, con domicilio presso la Segreteria del T.A.R.
Veneto, giusta art. 35 r.d. 26 giugno 1924, n. 1054,
contro
l’Amministrazione
dell’istruzione, dell’università e della ricerca, in persona del ministro pro tempore, rappresentata e difesa
dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Venezia, per legge domiciliataria,
con
l’intervento ad opponendum,
dell’associazione
“xxxxx”, rappresentata e difesa dal suo Presidente avvocato Ivone Cacciavillani
il quale dichiara di agire anche in proprio quale avvocato, e altresì
rappresentata e difesa dall’avvocato Sergio Dal Pra’ e domiciliata ex lege
presso la Segreteria del TAR, ai sensi dell’articolo 35 del r.d. 1054 del 1924,
in quanto lo studio del domiciliatario indicato risulta situato al di fuori del
territorio comunale di Venezia;
e del signor xxxxxxx
in proprio e quale genitore della minore xxxxx del signor xxxxxx, in qualità di
presidente della xxxx di Padova, rappresentati e difesi dall’avvocato Franco
Gaetano Scoca ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell’avvocato
Chiara Cacciavillani in Stra (VE) Piazza Marconi n. 48 (rectius domiciliati ex lege presso
la Segreteria del TAR, ai sensi dell’articolo 35 del r.d. 1054 del 1924, in
quanto lo studio del domiciliatario indicato risulta situato al di fuori del
territorio comunale di Venezia);
per
l’annullamento
della decisione
assunta il 27 maggio 2002 dal Consiglio di Istituto dell’Istituto Comprensivo
“xxxxxx” di xxxxxxxxx (Padova) — verbale n. 5 — nella parte in cui delibera di
lasciare esposti negli ambienti scolastici i simboli religiosi;
nonché per
l’annullamento degli atti presupposti e conseguenti, comunque connessi con
quello impugnato.
Visto
il ricorso notificato il 24 luglio 2002 e depositato il 25 settembre 2002 con i
relativi allegati;
visto l’atto di
costituzione in giudizio dell’Amministrazione
dell’Istruzione, depositato il 30 ottobre 2003;
vista l’ordinanza di
questo TAR n. 56 del 2004;
vista l’ordinanza
della Corte Costituzionale n. 389 del 2004;
vista la successiva
domanda di fissazione d’udienza proposta dalla parte ricorrente in data 11
gennaio 2005;
visto l’atto di intervento
ad opponendum dell’associazione
“xxxxx” depositato il 29 gennaio 2005;
visto l’atto di
intervento ad opponendum del signor
xxxxxx in proprio e quale genitore della minore xxxx e del signor xxxx in
qualità di presidente della xxxx. (xxxxxxxxx) di Padova, depositato il 4 marzo
2005;
viste le memorie
prodotte dalle parti;
visti gli atti tutti
di causa;
uditi
nella pubblica udienza del 17 marzo 2005 - relatore il presidente Zuballi - l’avvocato Ficarra per
la ricorrente, l’avvocato dello Stato Gasparini per l’Amministrazione
resistente e infine gli avvocati Chiara Cacciavillani e Franco Gaetano Scoca
per il signor xxxxxx in proprio e quale genitore della minore xxxxxx e per il
signor xxxxxx, in qualità di presidente della xxxxx (xxxxxxxxx) di Padova,
nessuno comparso per l’associazione “xxxxxx”;
ritenuto in fatto e
considerato in diritto quanto segue:
FATTO
Xxxxx e xxxx,
quest’ultima nata nella città di Sipoo, in Finlandia, sono i genitori di xxxxx
e xxxxx, nati rispettivamente nel 19xx e nel 19xx, e iscritti nel xx
rispettivamente alla III ed alla I classe dell’istituto comprensivo statale
“xxxxx” di xxxxxx (Padova).
Il 22 aprile 2002, nel
corso di una seduta del consiglio d’istituto – come si legge nel verbale della
riunione - lo stesso xxxxx, “in riferimento all’esposizione di simboli
religiosi” all’interno della scuola, ne propose la rimozione; dopo
un’approfondita discussione, la decisione fu rinviata alla seduta del 27
maggio, quando fu posta in votazione ed approvata una deliberazione che
proponeva “di lasciare esposti i simboli religiosi”.
xxxx, in proprio e
quale genitrice esercente la potestà sui figli minori, ha impugnato tale
determinazione con il ricorso in esame; nel successivo giudizio si è costituito
il Ministero dell’istruzione, concludendo per l’inammissibilità,
l’improcedibilità e, comunque, per l’infondatezza del ricorso.
Il ricorso censura la
deliberazione impugnata anzitutto per violazione dei principi d’imparzialità e
di laicità dello Stato, e segnatamente del secondo, quale principio supremo
dell’ordinamento costituzionale, avente priorità assoluta e carattere fondante,
desumibile insieme dall’art. 3 della Costituzione, che garantisce l’uguaglianza
di tutti i cittadini, e dal successivo art. 19, il quale riconosce la piena
libertà di professare la propria fede religiosa, includendovi anche la
professione di ateismo o di agnosticismo: principio confermato dall’art. 9
della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, resa esecutiva in Italia con
la legge 4 agosto 1955, n. 848, che riconosce la libertà di manifestare “la
propria religione o il proprio credo”.
Il rammentato
principio di laicità, prosegue la ricorrente, precluderebbe l’esposizione dei
crocefissi e di altri simboli religiosi nelle aule scolastiche, disposta in
violazione della “parità che deve essere garantita a tutte le religioni e a
tutte le credenze, anche a-religiose”: l’impugnata deliberazione del consiglio
della scuola “xxxxxxx” costituirebbe “aperta e palese violazione dei suesposti
principi fondamentali del nostro ordinamento giuridico”.
Inoltre, continua la
xxxxx, la stessa deliberazione sarebbe illegittima anche per eccesso di potere
sotto il profilo della sua contraddittorietà logica.
Si desume invero dal
verbale della seduta, in cui il provvedimento fu assunto, che uno dei membri
dell’organo aveva espresso l’auspicio per cui “tale problema possa incentivare
una maggiore educazione all’integrazione religiosa e al rispetto della libertà
di idee e di pensiero per tutti”: ma, secondo la xxxxx, non si potrebbe
affermare ciò e nel contempo negarlo, “dicendo che nella scuola debbono essere
presenti i simboli religiosi appartenenti peraltro ad una sola determinata
confessione religiosa”.
L’Amministrazione si
difende in giudizio contestando nel merito il ricorso e ponendo tra l’altro un
dubbio sulla giurisdizione del giudice adìto.
La difesa erariale
eccepisce altresì l’inammissibilità del ricorso, che non sarebbe stato
notificato a quei genitori ed allievi dell’istituto “xxxxx”, i quali vogliono
mantenere nelle aule scolastiche il crocifisso – che è l’unico simbolo
religioso colà attualmente presente - e che per questo avrebbero la qualità di
controinteressati.
Ancora, lo stesso
Ministero sostiene di aver diramato, sia pure dopo l’avvio del processo, una
circolare, datata 3 ottobre 2002, in cui si inviterebbero i dirigenti
scolastici ad assicurare l’esposizione del crocefisso nelle aule scolastiche: e
tale disposizione, secondo la difesa erariale, “sarebbe comunque ostativa alla
possibilità per la parte ricorrente, di ottenere la rimozione del simbolo
cristiano”.
Questo Tribunale ha
sospeso il giudizio e inviato alla Corte Costituzionale gli atti, con
l’ordinanza n. 56 del 2004, sollevando la questione di legittimità
costituzionale degli artt. 159 e 190 del d. lgs. 16 aprile 1994, n. 297, come
specificati rispettivamente dall’art. 119 del r.d. 26 aprile 1928, n. 1297
(Tabella C) e dall’art. 118 del r.d. 30 aprile 1924, n. 965, nella parte in cui
includono il crocifisso tra gli arredi delle aule scolastiche e dell’art. 676
del d. lgs. 16 aprile 1994, n. 297, nella parte in cui conferma la vigenza
delle disposizioni di cui all’art. 119 del r.d. 26 aprile 1928, n. 1297
(Tabella C) ed all’art. 118 del r.d. 30 aprile 1924, n. 965, in riferimento al
principio della laicità dello Stato e, comunque, agli artt. 2, 3, 7, 8, 19 e 20
della Costituzione.
La Corte
costituzionale, ha dichiarato inammissibile la questione, disponendo con
l’ordinanza n. 389 del 2004 che a decidere sulla controversia sia questo
giudice, in quanto la sollevata questione di legittimità riguarda norme di
rango regolamentare prive di forza di legge.
E’ intervenuta ad opponendum l’associazione “xxxx”
rilevando la carenza di giurisdizione del giudice amministrativo, in base al petitum sostanziale, trattandosi di un
diritto della personalità la cui cognizione spetta al giudice ordinario.
Sono altresì
intervenuti ad opponendum, con unico
atto, il signor xxxx in proprio e quale genitore dell’alunna minore xxxx e il
signor xxxx xxxx in qualità di Presidente della xxxx. (xxxxxxx) di Padova, i
quali eccepiscono l’inammissibilità del ricorso per mancata tempestiva notifica
ad almeno uno dei controinteressati, ai sensi dell’articolo 21 della legge n.
1034 del 1971, tra i quali va annoverato anche il signor xxxxxxx.
Quanto al merito,
osservano che il crocifisso rappresenta il simbolo della civiltà e cultura
cristiana, come valore universale, indipendente da una specifica confessione
religiosa; comunque si tratterebbe di un segno non discriminatorio.
In vista della
trattazione, parte ricorrente ha depositato un’ulteriore dettagliata memoria,
nella quale eccepisce anzitutto l’inammissibilità dell’intervento
dell’associazione “xxxxxx”, priva di alcun interesse alla controversia; del
pari inammissibile sarebbe l’intervento di xxxxx, quale presidente della xxxxxx
di Padova.
Sostiene poi la
giurisdizione del giudice amministrativo e contesta altresì l’eccezione
sollevata dai secondi intervenienti circa l’inammissibilità del ricorso per
mancata notifica ai controinteressati, richiamando sul punto l’ordinanza del
TAR n. 56 del 2004.
Quanto al merito,
parte ricorrente, rifacendosi anche alle memorie difensive dell’Avvocatura
dello Stato svolte in sede di giudizio di costituzionalità, rileva come le
norme regolamentari sull’esposizione del crocifisso, in quanto collegate
all’articolo 1 dello Statuto albertino, sono state tacitamente abrogate almeno
dalla legge n. 121 del 1985 recante modifiche al Concordato e dalle successive
norme che garantiscono la libertà di coscienza.
Ove il TAR
considerasse ancora vigenti le citate norme regolamentari, esse comunque
dovrebbero essere disapplicate, in quanto contrastanti con i principi
costituzionali di aconfessionalità dello Stato e di libertà di coscienza.
Dopo un’ampia e
approfondita discussione svoltasi nel corso della pubblica udienza del 17 marzo
2005, la causa è stata introitata per la decisione.
DIRITTO
1.1. La controversia
torna a questo Tribunale dopo la dichiarazione di inammissibilità della Corte
costituzionale, la quale con l’ordinanza n. 389 del 2004 ha stabilito che a
decidere sulla questione sia questo giudice, nella considerazione che la
sollevata eccezione di legittimità costituzionale degli articoli 159 e 190 del
d.lgs. 16 aprile 1994 n. 297 è manifestamente inammissibile, in quanto frutto
di “un improprio trasferimento su disposizioni di rango legislativo di una
questione di legittimità concernente le norme regolamentari richiamate“.
1.2. In via
preliminare va affrontata la questione dell’ammissibilità dell’intervento ad opponendum dell’associazione
“xxxxxx”, la quale, peraltro, sostiene nella sua memoria unicamente il difetto
di giurisdizione del Tribunale amministrativo.
Orbene, detta associazione, il cui scopo sociale
è genericamente la difesa dei diritti civili dei cittadini, afferma di voler
intervenire con intento di “socialità partecipativa”. Come noto, l'intervento "ad opponendum", finalizzato
ad avversare la iniziativa del ricorrente, presuppone che l'interventore sia
portatore di un interesse alla conservazione dell'atto dal quale possa trarre -
sia pure di riflesso - una qualche utilità o comunque sia portatore di un
interesse al quale, a seguito dell'accoglimento del ricorso e al conseguente
annullamento del provvedimento impugnato, possa derivare indirettamente una
lesione (tra le tante, T.A.R. Puglia Bari, sez. I, 5 aprile 2002, n. 1682). Nel
caso dell’associazione “xxxxx” tale interesse non viene
affatto dimostrato e nemmeno esplicitato; ne discende l’inammissibilità
dell’intervento e l’estromissione dell’interventore.
1.3. Per le stesse
ragioni testé esaminate va estromessa l’associazione xxxxxx (xxxxxxxxxx) di
Padova, intervenuta attraverso il suo presidente xxxxxxxx la quale anch’essa
non ha affatto esplicitato l’interesse al rigetto del ricorso.
1.4. Risulta invece
ammissibile l’intervento ad opponendum proposto
dal signor xxxxx, in proprio e quale genitore della minore xxxxxxx, che
frequenta la medesima scuola dei minori ricorrenti, in quanto la sua posizione
sostanziale fatta valere appare qualificata in relazione alla questione oggetto
del presente giudizio.
Incidentalmente si
osserva che la domiciliazione dei primi e dei secondi interventori,
elettivamente avvenuta presso lo studio di un avvocato sito fuori dal
territorio comunale di Venezia, deve intendersi effettuata ex lege presso la
Segreteria del TAR, ai sensi dell’articolo 35 del r.d. 1054 del 1924.
***
2.1. Alcune questioni
preliminari sono già state risolte da questo Tribunale, sia pure in via
incidentale, ma con argomentazioni che questo Collegio condivide e fa proprie,
con l’ordinanza n. 56 del 2004 di rimessione alla Corte costituzionale.
La prima questione in
ordine logico che si pone al Collegio è quella della giurisdizione; invero,
trattandosi di questione di un diritto di libertà, intesa come libertà
religiosa e di pensiero, si potrebbe ipotizzare la giurisdizione del giudice
ordinario.
Ad avviso di questo
Collegio peraltro la giurisdizione rientra nella giurisdizione amministrativa,
sia perchè viene impugnato un atto amministrativo discrezionale, sia in quanto
il diritto di libertà viene, nella stessa prospettazione di parte ricorrente,
in ipotesi leso da un’attività amministrativa e viene fatto valere in via
indiretta tramite la richiesta di rimozione di detto atto.
L’atto impugnato,
infatti, si riferisce ad un arredo scolastico, seppure certamente sui generis, ed è dunque espressione di
una potestà organizzativa che appartiene all’Amministrazione scolastica, a
fronte della quale i singoli utenti hanno posizioni di interesse legittimo.
In una materia analoga,
concernente un altro diritto costituzionalmente garantito, quello della salute,
è stata ritenuta la sussistenza della giurisdizione amministrativa qualora esso
venga fatto valere in correlazione a una potestà discrezionale della pubblica
amministrazione (Consiglio di Stato, sezione V, 10 aprile 2000 n. 2077).
In una questione
sostanzialmente identica a quella che ne occupa, il Tribunale dell’Aquila, con
ordinanza del 19 novembre 2003, in sede di reclamo proposto ex articolo 669
terdecies del Cod. proc. civ. avverso l’ordinanza del 23 ottobre 2003 emessa
dallo stesso Tribunale ex art. 700 del Cod. proc. civ., ha statuito tra l’altro
che, venendo in discussione l’ambito del potere dell’amministrazione scolastica
in ordine all’organizzazione e alle modalità di prestazione del servizio
scolastico, se essa cioè abbia l’obbligo o comunque il potere di disporre
l’esposizione del crocifisso nelle aule scolastiche, la giurisdizione era di spettanza
del giudice amministrativo.
2.2. La soluzione
della questione della giurisdizione – come osservato nella citata ordinanza
56/04 - consente di respingere altresì l’ulteriore eccezione proposta dalla
difesa erariale e dall’interventore xxxxxx, per cui il ricorso non sarebbe
stato notificato a quei genitori ed allievi dell’istituto “xxxxx”, i quali
vogliono mantenere nelle aule scolastiche il crocifisso – che è l’unico simbolo
religioso colà attualmente presente - e che per questo avrebbero la qualità di
controinteressati.
Invero, nel giudizio
amministrativo la posizione di controinteressato va riconosciuta – con il
conseguente onere di notificazione del ricorso introduttivo - ai soggetti che
si trovano in una posizione antitetica a quella del ricorrente, traendo utilità
propria e diretta dal provvedimento impugnato, e sono facilmente individuabili
in base a questo. In specie manca senz’altro questo secondo requisito, poiché
la ricorrente (come d’altronde la stessa resistente) non era certamente in grado
di stabilire, nel momento in cui ha proposto il ricorso, chi condividesse la
decisione assunta dal consiglio d’istituto e qui impugnata.
2.3. Ancora, lo stesso
Ministero sostiene di aver diramato, sia pure dopo l’avvio del processo, una
circolare, datata 3 ottobre 2002, in cui si inviterebbero i dirigenti
scolastici ad assicurare l’esposizione del crocefisso nelle aule scolastiche: e
tale disposizione, secondo la difesa erariale, “sarebbe comunque ostativa alla
possibilità per la parte ricorrente, di ottenere la rimozione del simbolo
cristiano”.
Si deve peraltro
anzitutto osservare come la circolare non risulti essere stata ufficialmente
pubblicata, né comunicata direttamente alla ricorrente, e neppure prodotta in
giudizio: sicché neppure il Collegio è in grado di valutarne la rilevanza, e
l’effettivo valore vincolante.
La stessa circolare,
comunque, non costituirebbe in ogni caso, per ammissione della stessa
Amministrazione resistente, un atto presupposto del provvedimento gravato, né
ciò sarebbe possibile, essendo a questo successiva.
Non si potrebbe
dunque far carico alla ricorrente di non averla impugnata con il ricorso
introduttivo, né di non averla successivamente gravata mediante motivi
aggiunti, come pure si sostiene nel controricorso, non trattandosi di un atto
appartenente allo stesso procedimento ed adottato “tra le stesse parti” (art.
21, I comma, legge 1034/71): si deve quindi concludere che, allo stato, la
Lautsi conserva integro il proprio interesse all’annullamento della
deliberazione 27 maggio 2002, la quale incide direttamente sulla sua posizione
soggettiva d’interesse legittimo.
***
3.1. Un altro aspetto
preliminare riguarda l’interesse a ricorrere, in quanto si potrebbe dubitare –
come espone la resistente Avvocatura erariale nella sua memoria difensiva a
pagina 6 - della lesività del provvedimento rispetto alla sfera giuridica di
parte ricorrente; sennonché non vi è chi non veda come la valutazione della
lesione o meno di tale interesse – di natura indirettamente etica e morale, in
quanto coinvolgente la sfera di libertà individuale - risulta strettamente
collegata alla soluzione della questione principale sollevata in ricorso,
quella cioè della legittimità del provvedimento impugnato nella parte in cui
consente l’esposizione in aula del crocifisso.
***
4.1. Va in via
preliminare rilevato che questo Tribunale considera - ai fini del presente
giudizio e di una valutazione complessiva della questione - equivalenti i
simboli della croce e del crocifisso, come già indicato nell’ordinanza di questo
TAR n. 56 del 2004 e prima ancora dal Consiglio di Stato nel parere n. 63 del
1988, anche se non ignora certo le differenze tra i due segni. Va a tale
proposito rammentato che l’approccio delle varie confessioni cristiane rispetto
alla rappresentazione del Cristo risulta alquanto diversificato; basti pensare
alle note e variegate posizioni sul punto della chiesa cattolica, delle chiese
riformate e ortodosse, di quella valdese, anglicana, vetero-cattolica, hussita,
copta e armena.
Si deve peraltro tener conto che nella
prolungata prassi applicativa della normativa regolamentare, che, come si vedrà
in seguito, menziona solo il crocifisso, le singole scuole pubbliche espongono
spesso una semplice croce. Posto che anche nel
diritto amministrativo è ipotizzabile la configurabilità di una consuetudine
quale fonte non scritta di diritto, il comportamento univoco, ripetuto e
costante per un certo numero di anni risulta idoneo ad integrare la formazione
di una consuetudine interpretativa della norma regolamentare.
4.2. Inoltre, il
crocifisso è stato sempre ritenuto come un segno previsto in maniera non
tassativa, in quanto considerato fungibile con altre immagini di significato
equivalente, tant’è che la circolare n. 8823 del 1923 del Ministero della
pubblica istruzione, pur nel contesto di un quadro normativo che si riferiva
anch’esso solo al crocifisso, ammetteva (sembra per venire incontro alle
richieste dei valdesi) la possibilità che tale simbolo venisse sostituito con
un’immagine del Cristo in un’altra postura, ad esempio da un quadretto
raffigurante Gesù con i fanciulli.
In sostanza, tenuto
conto della consuetudine applicativa (e quindi anche interpretativa) della
normativa sull’esposizione di tale simbolo nelle scuole, i due oggetti – croce
e crocifisso - possono essere considerati assimilabili e intercambiabili.
***
5.1. Quanto alla
ricostruzione del fondamento regolamentare del provvedimento gravato, non resta
che richiamare la ripetuta ordinanza di questo TAR n. 56 del 2004, la quale ha
rilevato come l’esposizione del crocifisso nelle aule scolastiche sia
espressamente prescritta da due disposizioni, l’art. 118 del r.d. 30 aprile
1924, n. 965, recante disposizioni sull’ordinamento interno degli istituti di
istruzione media, e dall’art. 119 del r.d. 26 aprile 1928 n. 1297 (e, in
particolare, nella Tabella C allo stesso allegata), riferito agli istituti di
istruzione elementare, norme che si
riconnettono storicamente all’art. 140 r.d. n. 4336 del 1860, contenente il
regolamento di attuazione della celebre legge Casati (l. n. 3725 del 1859), che
includeva, per l’appunto, il crocifisso tra gli arredi delle aule scolastiche,
poi confermato dal regolamento di cui al r.d. 6 febbraio 1908 n. 150 (allegato
D relativo all’art. 112).
I due citati regi
decreti del 1924 e del 1928, sebbene risalenti, sarebbero tuttora in vigore,
come confermato dal parere 27 aprile 1988 n. 63/1988, reso dalla II Sezione del
Consiglio di Stato e, sebbene non espressamente richiamati nell’atto impugnato,
ne fondano la legittimità.
5.2. Invero, prosegue
l’ordinanza n. 56 del 2004, va anzitutto riconosciuto che le disposizioni
richiamate dall’Amministrazione resistente costituiscono, per tali, pertinente
ed adeguato fondamento giuridico positivo del provvedimento gravato, seppure
limitatamente ad un particolare simbolo religioso, il crocifisso, che è,
peraltro, l’unico cui il ricorso si riferisce esplicitamente e, con ragionevole
certezza, quello cui si vuole riferire il provvedimento impugnato.
Il citato art. 118 del
r.d. 965/24 - incluso nel capo XII intitolato “dei locali e dell’arredamento
scolastico” - dispone che ogni istituto d’istruzione media “ha la bandiera
nazionale; ogni aula, l’immagine del Crocifisso e il ritratto del Re”; l’art.
119 del r.d. 1297/28, a sua volta, stabilisce che gli
arredi delle varie classi scolastiche sono elencati nella tabella C, allegata
allo stesso regolamento: e tale elencazione include il crocifisso per ciascuna
classe elementare.
Tali
previsioni, anteriori al Trattato ed al Concordato tra la Santa Sede e l’Italia
- cui fu data esecuzione con la legge 27 maggio 1929, n. 810 - non appaiono
contrastare con le disposizioni contenute in quegli atti pattizi, in cui nulla
viene stabilito relativamente all’esposizione del crocifisso nelle scuole, come
in qualsiasi ufficio pubblico; inoltre, come rileva il Consiglio di Stato nel
parere n. 63/1988, le modificazioni apportate al Concordato con l’Accordo,
ratificato e reso esecutivo con la legge 25 marzo 1985, n. 121, “non
contemplando esse stesse in alcun modo la materia de qua, così come nel Concordato originario, non possono
influenzare, né condizionare la vigenza delle norme regolamentari di cui
trattasi”, mancando i presupposti di cui all’art. 15 delle disposizioni sulla
legge in generale.
In particolare,
prosegue lo stesso parere, “non appare ravvisabile un rapporto di
incompatibilità con norme sopravvenute né può configurarsi una nuova disciplina
dell’intera materia, già regolata dalle norme anteriori”: sicché, in
conclusione, poiché le disposizioni in parola “non attengono all’insegnamento
della religione cattolica, né costituiscono attuazione degli impegni assunti
dallo Stato in sede concordataria, deve ritenersi che esse siano tuttora
legittimamente operanti”.
5.3. La natura
regolamentare dei due atti citati si desume, anzitutto, da specifiche
previsioni che li autoqualificano per tali (ad es. l’art. 144 del r.d. 965/24,
e la stessa intestazione per il r.d. 1297/28); si aggiunga che, nei rispettivi
preamboli, vengono richiamati atti di grado sicuramente legislativo – il testo unico delle leggi sull’istruzione elementare,
approvato con il r.d. 5 febbraio 1928, n. 577, da una parte, ed il r.d. 6
maggio 1923, n. 1054, recante l’ordinamento della istruzione media, dall’altra
– rispetto ai quali sono destinati ad introdurre norme attuative di dettaglio.
5.4. Per
completezza va rilevato che a loro volta le citate leggi risultano attualmente
vigenti nella formulazione di cui al d.lgs. 16 aprile
1994, n. 297, mediante il quale è stato approvato il
testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione,
relative alle scuole di ogni ordine e grado.
Invero, rammentato nuovamente che il crocifisso
costituisce, secondo l’art. 118 del r.d. 30 aprile 1924, n. 965 e l’art. 119
del r.d. 26 aprile 1928 n. 1297 (e, in particolare, nella Tabella C allo stesso
allegata), un arredo scolastico, va ricordato come l’art. 159, I comma, del d.
lgs. 297/94, corrispondente all’art. 55 del r.d. 5
febbraio 1928, n. 577, disponga che spetta ai comuni provvedere, tra
l’altro, “alle spese necessarie per l’acquisto, la manutenzione, il
rinnovamento del materiale didattico, degli
arredi scolastici, ivi compresi gli armadi o scaffali per le biblioteche
scolastiche, degli attrezzi ginnici e per le forniture dei registri e degli stampati
occorrenti per tutte le scuole elementari”; per la scuola media, poi, l’art.
190 del citato d. lgs. 297/94, corrispondente all’art. 103 del r.d. 6 maggio 1923, n. 1054, egualmente dispone che
i comuni sono tenuti a fornire, oltre ai locali idonei, l’arredamento, l’acqua, il telefono, l’illuminazione, il
riscaldamento, e così via.
V’è poi un’altra
disposizione, contenuta nello stesso d. lgs. 297/94, che va considerata, ed è l’art. 676, intitolato “norma di
abrogazione”, il quale dispone che “le disposizioni inserite nel presente testo
unico vigono nella formulazione da esso risultante; quelle non inserite restano
ferme ad eccezione delle disposizioni contrarie od incompatibili con il testo
unico stesso, che sono abrogate”.
Invero, le norme
recate dall’art. 118 del r.d. 965/24 e dall’art. 119
del r.d. 1297/28 non confliggono affatto con il testo unico e restano dunque in
vigore in forza dello stesso art. 676.
5.5. Occorre appena
aggiungere come il riferimento alla natura del regime che governava il Paese
all’epoca dell’emanazione delle citate norme regolamentari e al loro utilizzo
talvolta strumentale, non può affatto comportare la loro abrogazione, sia
perché si tratta di considerazioni giuridicamente irrilevanti, sia perché come
noto le norme assumono una valenza propria indipendentemente dalle intenzioni
di chi le ha emanate.
Inoltre, come sopra
accennato, le norme sull’esposizione del crocifisso nelle aule scolastiche
risalgono addirittura al 1859, tra l’altro in un contesto storico di vivace
contrapposizione tra Papato e Stato unitario e comunque ben prima
dell’instaurarsi della dittatura. Evidentemente l’esposizione del simbolo
cristiano era considerata all’epoca, accanto alla collocazione del ritratto del
re e della bandiera, come richiamo ai valori unificanti della nazione.
Infine, l’esposizione
del crocifisso nelle scuole è perdurata tanto a lungo, anche dopo la caduta del
fascismo, che qualcuno ne ha parlato come di una consuetudine nel senso
giuridico del termine.
5.6. Quanto sopra
esposto consente altresì di confutare la tesi, sostenuta da parte ricorrente
nella memoria integrativa e talvolta richiamata in giurisprudenza e dottrina,
secondo cui le due disposizioni regolamentari citate, il r.d. 965/24 ed il r.d.
1297/28, in quanto strettamente collegate allo Statuto albertino e alla sua
previsione del cattolicesimo come religione di Stato (articolo 1) sarebbero
state abrogate dalla Costituzione repubblicana o almeno dalle modificazioni
apportate al Concordato con l’Accordo, ratificato e reso esecutivo con la legge
25 marzo 1985, n. 121, che espressamente hanno espunto dall’ordinamento lo
stesso concetto di religione di Stato.
Innanzi tutto va rilevato che, non trattandosi
di abrogazione espressa, essa potrebbe essere solo quella tacita, ex articolo
15 delle preleggi, la quale va dedotta dalla diretta
incompatibilità logica, ossia dalla impossibilità di coesistenza della norma
nuova con l'antica sullo stesso oggetto, per l'assoluta contraddittorietà delle
due disposizioni
(Consiglio Stato, sez. IV, 5 luglio 1995, n. 538). Sennonché,
tale assunto implica la derivazione diretta della norma regolamentare
sull’esposizione del crocifisso dall’articolo 1 dello Statuto albertino, e
quindi la sua evidente incompatibilità sia con la Costituzione sia con la modifica
del Concordato del 1985; esso considera pertanto dimostrato a priori quello che
costituisce invece l’oggetto della presente controversia, cioè l’eventuale
incompatibilità dell’esposizione del crocifisso nelle aule scolastiche con
l’attuale assetto costituzionale.
Invero, come già sopra
esplicitato, le ripetute norme regolamentari hanno quale fondamento le leggi
sulla pubblica istruzione e non implicano affatto un’applicazione diretta dello
Statuto albertino, il quale può costituire al più la ragione dell’ostensione
del crocifisso, ma non la impone certo né la implica come logica
consequenzialità.
In sostanza, la tesi
abrogratrice, ancorché suggestiva, ignora il quadro storico e normativo e per
di più dà per dimostrato un significato univoco del simbolo della croce nel
contesto scolastico, che risulta invece dubbio e controverso.
Del resto, sarebbe
contraddittorio a un tempo negare la derivazione diretta delle norme
regolamentari citate dalle leggi che disciplinano la dotazione delle scuole,
che riguardano la stessa materia, come ha statuito la Corte costituzionale
nella citata ordinanza di inammissibilità n. 389 del 2004, e allo stesso tempo
porle in diretta correlazione con l’articolo 1 dello Statuto albertino, norma
con forza di legge ordinaria avente tutt’altro oggetto e finalità.
5.7. Per completezza, va osservato che è stato
altresì sostenuto che i due regolamenti del 1924 e del 1928 non prevederebbero
l’obbligo di esporre il crocifisso, ma solo il dovere per l’amministrazione
scolastica di acquistarlo come materiale in dotazione; l’esposizione diverrebbe
così facoltativa e la scelta in proposito verrebbe demandata a ogni singola
scuola, secondo la volontà della maggioranza dell’organo collegiale competente.
Tale tesi non appare condivisibile, innanzi tutto per un dato testuale,
in quanto l’art. 118 del r.d. 965/24 - incluso nel capo XII
intitolato “dei locali e dell’arredamento scolastico” - dispone che ogni
istituto d’istruzione media “ha la bandiera nazionale; ogni aula, l’immagine
del Crocifisso e il ritratto del Re”; l’art. 119 del r.d. 1297/28, a sua volta, stabilisce che gli arredi delle varie
classi scolastiche sono elencati nella tabella C, allegata allo stesso
regolamento: e tale elencazione include il crocifisso per ciascuna classe
elementare.
Le due norme citate, interpretate secondo logica, rendono obbligatoria
l’esposizione del crocifisso, anche perché non avrebbe alcun senso dotarsi di
un oggetto privo di utilità pratica e di uso unicamente simbolico senza una sua
ostensione, ove cioè esso venisse riposto in un cassetto.
Quanto infine a lasciare la scelta a ogni scuola, a parte che il dato
normativo non lo consente, appare dubbio che in siffatta materia, che coinvolge
le libertà individuali, possa essere la maggioranza a decidere.
5.8. Un’altra suggestiva tesi fa derivare la
legittimità dell’esposizione del crocifisso nelle aule scolastiche direttamente
dall’articolo 7 della Costituzione, che differenzia la chiesa cattolica (unica
menzionata nella Carta) dalle altre religioni riconoscendo il regime
concordatario e considerandola come un alleato dello Stato di diritto
internazionale. Risulta agevole a tale proposito osservare da un lato che né il
crocifisso né a maggior ragione la croce possono oggi identificarsi con la sola
religione cattolica e d’altro lato che i Patti lateranensi e la posizione
peculiare della chiesa cattolica nel nostro ordinamento non scalfiscono affatto
– come si vedrà in prosieguo sub 7.2. - il principio supremo della laicità
dello Stato e l’eguaglianza delle varie confessioni religiose.
5.9. In conclusione
sul punto, il Collegio a sua volta deve riconoscere che le due disposizioni in
questione non sono state abrogate, né espressamente, né implicitamente, da
successive norme di grado costituzionale, legislativo ovvero regolamentare.
Il r.d. 965/24 ed il
r.d. 1297/28, costituiscono quindi fonti regolamentari vigenti, come asserito
altresì dalla citata ordinanza della Corte costituzionale n. 389 del 2004.
***
6.1. Il crocifisso
peraltro, come appare evidente, non può essere considerato semplicemente come
un arredo, ma è un simbolo, un oggetto cioè che richiama significati diversi
rispetto alla sua materialità, alla stregua di una bandiera, di uno scettro o
di un anello nuziale.
La questione si sposta
quindi su quale sia il significato o i significati che tale particolare simbolo
evoca, per verificare, alla luce delle norme vigenti, principalmente di rango
costituzionale, se essi siano o meno compatibili con la sua esposizione in una
scuola pubblica.
6.2. Come noto, il linguaggio
dei simboli costituisce un sistema comunicativo caratterizzato dall’elevato
grado di vaghezza e, al tempo stesso, dalla forte “carica emotiva” dei segni
impiegati, per cui assumono un ruolo rilevante sia la precomprensione dell’interprete sia la contestualizzazione del
simbolo esaminato.
Ne consegue che un
simbolo, in specie la croce, assume per sua stessa natura un contenuto
polisemico, anche nello stesso momento storico, oltre che subire modifiche sia
nel corso del tempo sia in relazione al contesto in cui si colloca. Ad esempio,
la croce che campeggiava sugli scudi dei templari, presentava un’accezione
semantica alquanto diversa rispetto a quella inserita nel contrassegno del
partito gollista francese o a quella posta sul copricapo delle crocerossine.
***
7.1. Questo Collegio
non crede si possa dubitare che il valore costituzionale cui fare riferimento
sia la laicità dello Stato, chiaramente sancita dalla Costituzione
repubblicana. Laicità o aconfessionalità non significa affatto l’opposto di religione
o religiosità, ma più semplicemente che lo Stato democratico riconosce una
valenza autonoma alla sfera religiosa come estranea alla sua volontà di
determinazione, in sostanza si proclama neutro rispetto alle diverse religioni
a cui il cittadino può liberamente aderire ovvero anche non aderire, per
convinzioni atee o semplice indifferenza rispetto al fatto religioso.
Stato laico vuol dire
quindi il riconoscimento di una sfera autonoma lasciata in campo religioso alla
libera determinazione del singolo; significa inoltre nel nostro ordinamento la
regolamentazione a certe condizioni dei rapporti con alcune specifiche
religioni, riconosciute purché non si pongano in contrasto con i valori
fondanti della Repubblica, e, tramite lo speciale regime concordatario, con la
chiesa cattolica.
Stato laico significa
altresì, come logico corollario, che nella scuola pubblica in cui si devono
formare i giovani anche ai valori di libertà, democrazia e laicità dello Stato,
non è lecito imporre alcun tipo di credo religioso e anzi risulta doverosa
un’educazione improntata alla massima libertà e al rispetto reciproco in tale
campo.
7.2. Invero, come ben
esplicitato nella citata ordinanza n. 56/04 di questo TAR, la laicità dello
Stato italiano costituisce, secondo il Giudice delle leggi, un principio
supremo, emergente dagli artt. 2, 3, 7, 8, 19 e 20 della Costituzione, e,
dunque, “uno dei profili della forma di Stato delineata dalla Carta
costituzionale della Repubblica”, (così Corte cost., 12 aprile 1989, n. 203) e
nel quale “hanno da convivere, in uguaglianza di libertà, fedi, culture e
tradizioni diverse” (Corte cost., 18 ottobre 1995, n. 440).
Quale riflesso del
principio di laicità (successivamente ribadito dalla Corte costituzionale con
le sentenze nn. 259/90, 195/93 e 329/97), e, più specificatamente,
dell’uguaglianza di tutti i cittadini senza distinzione di religione (art. 3
Cost.) e dell’eguale libertà davanti alla legge di tutte le confessioni
religiose (art. 8 Cost.), “l’atteggiamento dello Stato non può che essere di
equidistanza e imparzialità” nei confronti di ogni fede, “senza che assumano
rilevanza alcuna il dato quantitativo dell’adesione più o meno diffusa a questa
o a quella confessione religiosa (sentenze nn. 925 del 1988, 440 del 1995 e 329
del 1997)” (così Corte cost., 20 novembre 2000, n. 508).
In tale contesto,
credenti e non credenti si trovano “esattamente sullo stesso piano rispetto
all’intervento prescrittivo, da parte dello Stato, di pratiche aventi
significato religioso: esso è escluso comunque, in conseguenza
dell’appartenenza della religione a una dimensione che non è quella dello Stato
e del suo ordinamento giuridico, al quale spetta soltanto il compito di
garantire le condizioni che favoriscano l’espansione della libertà di tutti e,
in questo ambito, della libertà di religione” (Corte cost., 8 ottobre 1996, n.
334); mentre “valutazioni ed apprezzamenti legislativi differenziati e
differenziatori” tra le diverse fedi, con diverse intensità di tutela,
verrebbero ad incidere sulla pari dignità della persona e si porrebbero “in
contrasto col principio costituzionale della laicità o non-confessionalità
dello Stato” (Corte cost., 14 novembre 1997, n. 329).
Va infine rilevato che
le numerose pronunce della Corte costituzionale in materia, se da un lato hanno
riguardato questioni in cui si discuteva di una specifica prescrizione o
imposizione normativa, d’altro lato hanno affermato un principio cardine,
quello della laicità dello Stato, che trascende le singole vicende giuridiche.
7.3. Per completezza, va richiamato altresì
l’articolo 9 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti
dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata il 4 novembre 1950 e ratificata
con legge 4 agosto 1955 n. 848 che sancisce il diritto inviolabile “alla
libertà di pensiero, di coscienza e di religione”.
Ad avviso di questo Collegio, tale norma internazionale – come altre di
analogo tenore, quali la Convenzione dei diritti del fanciullo siglata a New
York il 20 novembre 1989 e ratificata con legge 27 maggio 1991 n. 176 - nulla
aggiunge o toglie a quanto già chiaramente stabilito dalla nostra Costituzione
in ordine alla aconfessionalità dello Stato, ma ne costituisce una mera
conferma.
7.4. La laicità dello
Stato, derivante direttamente dai principi di eguaglianza e di libertà,
costituisce un principio non solo nell’ordinamento italiano ma altresì in tutti
i sistemi democratici occidentali; è interessante rilevare come le numerose
pronunce giurisdizionali che in vari Paesi si sono occupate della legittimità
della collocazione di simboli religiosi negli spazi pubblici e nelle scuole,
pur nella diversità dei contesti normativi e sociali, hanno sempre affermato
con forza la priorità del principio di laicità dello Stato, ovvero di
neutralità rispetto a tutte le fedi religiose e alle convinzioni atee, e questo
anche se l’esito di dette sentenze è stato il più vario.
Il principio supremo
della aconfessionalità dello Stato è stato invero considerato come parametro di
riferimento nella sentenza del Bundesverfassungsgericht del 16 maggio 1995, in
quella della Corte costituzionale del Land Bavarese del 1 agosto 1997, nella
sentenza del Tribunale federale svizzero del 26 settembre 1990, del Tribunale
supremo di Spagna del 12 giugno 1990, ma anche in numerose pronunce di
tribunali statunitensi, sia pure attinenti a simboli diversi dalla croce.
7.5. Il riferimento a
decisioni giurisdizionali assunte in diversi ordinamenti fa desumere che il
principio di laicità dello Stato faccia parte ormai del patrimonio giuridico
europeo e delle democrazie occidentali, ma implica altresì che dalla sua
applicazione nei casi specifici si possono trarre diverse conseguenze in
relazione alla liceità dell’esposizione di simboli religiosi in luoghi
pubblici.
7.6. Va aggiunto che
altri concetti, pur richiamati dalle pronunce straniere e ripresi da una
copiosa dottrina, non appaiono invece utilizzabili nella presente controversia:
ad esempio, appare dubbia la
possibilità di richiamare il concetto di laicità attiva quale contrapposta a
quella cosiddetta passiva, anche perché tale distinzione appare di difficile
configurazione nel nostro ordinamento costituzionale, che accanto alla libertà
religiosa ammette anche il regime concordatario.
Allo stesso modo, non appare utilizzabile il concetto di simbolo attivo
distinto da quello di simbolo passivo, richiamato in alcune sentenze degli
Stati Uniti d’America, anche perché la differenziazione appare basata più
sull’atteggiamento del ricettore, difficilmente determinabile a priori, che
riferita alla natura del simbolo medesimo.
Infine, risulta impossibile trasporre nel nostro sistema il concetto di
laicità francese, legato strettamente alla specifica storia di quel Paese e
basato non già sulla neutralità dello Stato, ma su di una sua precisa scelta di
valori.
7.7. Occorre appena
aggiungere, per completezza, che trattandosi di applicare un principio di
libertà, non può trovare ingresso il criterio dell’opinione della maggioranza
ovvero di una minoranza oppure di un singolo (l’unica eccezione in Europa
riguarda la legge austriaca del 1949, confermata dal Concordato del 1962, che
collega l’esposizione della croce nelle scuole alla volontà della maggioranza
degli alunni).
In tale questione
quello che rileva è il vulnus eventualmente
riscontrabile alla sfera giuridica anche di un solo soggetto; invero, la stessa
Corte costituzionale, mutando un suo precedente orientamento che si richiamava
al comune sentire della maggioranza, ha statuito che in tale materia non assume
rilevanza alcuna il dato quantitativo dell’adesione più o meno diffusa a questa
o a quella confessione religiosa (sentenze già citate nn. 925 del 1988, 440 del
1995, 329 del 1997 e 508 del 2000).
***
8.1. Ciò premesso, va
osservato innanzi tutto come il crocifisso costituisca anche un simbolo storico – culturale, e di conseguenza dotato di
una valenza identitaria riferita al nostro popolo; pur senza voler scomodare la
nota e autorevole asserzione secondo cui “non possiamo non dirci cristiani”,
esso indubbiamente rappresenta in qualche modo il percorso storico e culturale
caratteristico del nostro Paese e in genere dell’Europa intera e ne costituisce
un’efficace sintesi.
Difficilmente si può negare che la
nostra tormentata storia sia impregnata - nel bene e nel male - di
cristianesimo, né il mutare delle analisi storiche, né la stessa indiscutibile
laicità dello Stato possono modificare il passato; anche se siamo chiamati a
convivere con la nostra tradizione in maniera non certo passiva, ma dialettica,
considerandola come sempre aperta ed in evoluzione, essa certo non risulta
eliminabile con un atto di volontà sovrana o tramite una sentenza.
8.2. Va per completezza aggiunto che la citata
legge n. 121 del 1985, fonte di diritto notoriamente rafforzata rispetto ad una
legge ordinaria, recante la “Ratifica ed esecuzione dell’accordo, con
protocollo addizionale firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che apporta
modificazioni al Concordato lateranense dell’11 febbraio 1929, tra la
Repubblica italiana e la Santa Sede”, all’articolo 9 dell’accordo medesimo
riconosce espressamente che i principi cristiani “fanno parte del patrimonio
storico del popolo italiano”, con un’affermazione di contenuto generale e non
riferibile unicamente al contesto dell’insegnamento della religione cattolica
nelle scuole.
8.3. Invero, se
volessimo e potessimo considerare il crocifisso unicamente come simbolo storico
– culturale, sarebbe agevole risolvere la questione giuridica che ne occupa,
pervenendo ad un rigetto del ricorso, in quanto a tutta evidenza un segno che
in qualche modo riassume alcuni rilevanti aspetti della nostra civiltà, della nostra
cultura umanistica nonché della nostra coscienza popolare non
lederebbe in alcun modo la laicità dello Stato e le finalità dell’insegnamento
nella scuola pubblica e di conseguenza la sfera di libertà di ogni cittadino.
***
9.1. Non ci si può
tuttavia nascondere – sia per la valenza plurima che tale simbolo contiene, sia
per un elementare rispetto della verità - che il crocifisso non può, oggi,
essere considerato come un mero simbolo storico e culturale, nemmeno nel
contesto scolastico, ma deve essere valutato anche come un simbolo religioso.
Peraltro, come sarebbe
riduttivo e semplicistico considerare – sia pure a determinati fini – la croce
quale mero segno storico e culturale, altrettanto riduttivo sarebbe correlare
automaticamente e acriticamente la qualificazione di tale simbolo quale
religioso con il divieto di collocarlo in un’aula di una scuola pubblica,
almeno senza prima approfondire la sua particolare incidenza sul concetto di
laicità, giuridicamente e costituzionalmente garantito, che si intende
preservare e difendere.
9.2. A tale proposito
va evidenziato come la croce vada intesa quale simbolo del cristianesimo, non
già semplicemente del cattolicesimo, e quindi riassuma in sé oltre al
cattolicesimo stesso anche i valori delle altre confessioni cristiane presenti
nel nostro Paese, da quella valdese a quelle scaturite dalla riforma, da quelle
ortodosse a quelle di più recente diffusione. Il richiamo alle confessioni
religiose diverse da quella cattolica, un tempo maggioritaria nel Paese, non è
casuale, in quanto nell’ambito di alcune di queste, segnatamente di quella
valdese, l’affermazione del concetto di laicità dello Stato ha anticipato di
decenni la stessa Costituzione repubblicana.
9.3. In sostanza, la
croce è un simbolo in cui si possono identificare numerose (anche se
probabilmente non tutte) confessioni religiose che si rifanno alla figura del
Cristo e che, in certo qual modo, costituisce quindi anche il segno del loro
comune denominatore; di conseguenza si può e deve escludere che essa vada
riferita alle peculiarità di una soltanto delle varie denominazioni cristiane,
nemmeno di quella cattolica.
***
10.1. La croce quindi
rappresenta il signum distintivo
delle confessioni cristiane: orbene, posto che sarebbe ingenuo e inesatto
considerare tutte le religioni uguali o simili nel loro nucleo essenziale, o
anche semplicemente indifferenti rispetto allo Stato laico (basti considerare i
problematici rapporti tra alcuni Stati e religione islamica, i cui esponenti
spesso contestano la stessa laicità dello Stato), è necessario indagare come il
cristianesimo si ponga rispetto ad alcuni valori giuridicamente sanciti dalla
costituzione repubblicana, per valutare la compatibilità della collocazione di
un simbolo cristiano in una scuola pubblica.
***
11.1. A questo punto,
pur consapevoli di incamminarsi su di un sentiero impervio e talvolta
scivoloso, non si può fare a meno di rilevare come il cristianesimo e anche il
suo fratello maggiore, l’ebraismo - almeno da Mosé in poi e sicuramente
nell’interpretazione talmudica - abbiano posto la tolleranza dell’altro e la
difesa della dignità dell’uomo, al centro della loro fede.
In particolare poi il
cristianesimo – anche per il riferimento al noto e spesso incompreso “Date a
Cesare quello che è di Cesare, e a…” - con la sua forte accentuazione del
precetto dell’amore per il prossimo e ancor più con l’esplicita prevalenza data
alla carità sulla stessa fede, contiene in
nuce quelle idee di tolleranza, eguaglianza e libertà che sono alla base
dello Stato laico moderno e di quello italiano in particolare.
11.2. Spingendo lo
sguardo oltre la superficie, si individua un filo che collega tra di loro la
rivoluzione cristiana di duemila anni fa, l’affermarsi in Europa del “habeas corpus”, gli stessi elementi
cardine dell’illuminismo (che pure storicamente si pose in vivace contrasto con
la religione), cioè la libertà e la dignità di ogni uomo, la dichiarazione dei
diritti dell’uomo e infine la stessa laicità dello Stato moderno; tutti i
fenomeni storici indicati si fondano in modo significativo – anche se
certamente non in via esclusiva - sulla concezione cristiana del mondo. E’
stato acutamente osservato che il noto “liberté,
egalité, fraternité” costituisce un motto agevolmente condivisibile da un
cristiano, sia pure con l’ovvia accentuazione del terzo termine.
In sostanza, non
appare azzardato affermare che, attraverso i tortuosi e accidentati percorsi
della storia europea, la laicità dello Stato moderno sia stata faticosamente
conquistata anche (certamente non solo) in riferimento più o meno consapevole
ai valori fondanti del cristianesimo; ciò spiega come molti giuristi di fede
cristiana siano stati in Europa e in Italia tra i più strenui assertori della
laicità dello Stato.
11.3 Invero, nella
redazione della Costituzione repubblicana e nella fissazione dei principi di
laicità dello Stato, ha avuto parte decisiva l’elemento culturale di
ispirazione cristiana, come dimostrano senza ombra di dubbio gli stessi lavori
della Costituente. In questa prospettiva storica, un doveroso richiamo va
effettuato a un colto frate servita operante secoli fa nella Repubblica di
Venezia, il quale, anticipando i tempi, delineò in un’epoca difficile i
principi di libertà reciproca delle due sfere statale e religiosa e quindi
proclamò contestualmente la laicità dello Stato e l’autonomia della religione.
11.4. Si può quindi
convenire che la secolare contrapposizione tra Stato e Chiesa, oggi finalmente
superata, abbia condotto a un principio comune e benefico per entrambe, la
laicità dello Stato, espressione in un settore particolare del precetto di
tolleranza contenuto nel kerygma della
fede cristiana.
Libera Chiesa in
libero Stato è divenuto oggi un valore condiviso e sancito giuridicamente,
anche se il faticoso cammino compiuto per incardinarlo nei vari ordinamenti
risulta diverso nelle varie nazioni d’Europa. Specificatamente, per quanto
riguarda l’Italia, l’affermazione dell’indipendenza e sovranità reciproca dello
Stato e delle chiese, ciascuno nel proprio ordine, risulta sancita per la
chiesa cattolica dall’articolo 7 della Costituzione (ripreso, in una dizione
significativamente simile, dalla costituzione conciliare Gaudium et spes, al n. 76) e per le altre confessioni dal
successivo articolo 8.
11.5. Il legame tra
cristianesimo e libertà implica una consequenzialità storica non immediatamente
percepibile, un fiume carsico esplorato solo di recente proprio in quanto
sotterraneo per gran parte del suo percorso, anche perché nella tormentata
vicenda dei rapporti tra Stati e chiese d’Europa si riconoscono ben più
agevolmente i numerosi tentativi di queste ultime di intromettersi nelle
questioni statali e viceversa, così come alquanto frequenti sono stati
l’abbandono dei pur conclamati ideali cristiani per ragioni di potere e infine
le contrapposizioni talvolta violente tra governi e autorità religiose.
11.6. Peraltro, in una
visione prospettica, nel nucleo centrale e costante della fede cristiana,
nonostante l’inquisizione, l’antisemitismo e le crociate, si può agevolmente
individuare il principio di dignità dell’uomo, di tolleranza, di libertà anche
religiosa e quindi in ultima analisi il fondamento della stessa laicità dello
Stato.
11.7. A saper mirare
la storia, ponendosi cioè su di un poggio e non rimanendo confinati a
fondovalle, si individua una percepibile affinità (non identità) tra il
“nocciolo duro” del cristianesimo, che, privilegiando la carità su ogni altro
aspetto, fede inclusa, pone l’accento sull’accettazione del diverso, e il
“nocciolo duro” della Costituzione repubblicana, che consiste nella
valorizzazione solidale della libertà di ciascuno e quindi nella garanzia
giuridica del rispetto dell’altro. La sintonia permane anche se attorno ai due
nuclei, entrambi focalizzati sulla dignità dell’uomo, si sono nel tempo
sedimentate molte incrostazioni, alcune talmente spesse da occultarli alla
vista, e ciò vale soprattutto per il cristianesimo.
11.8. Invero, se ci è
consentita l’espressione, la consonanza tra le due sfere armoniche non riguarda
affatto aspetti secondari, ma il fulcro rispettivamente della religione
cristiana e dello Stato. Per il cristianesimo infatti il metodo, cioè la
carità, prevale sui presupposti, cioè sulla fede, e sulle finalità, cioè sulla
speranza, il che costituisce un unicum tra
le religioni. Parallelamente, nelle democrazie mature, il metodo democratico
prevale sui fini, per definizione mutevoli, e sui presupposti, ormai acquisiti
al patrimonio dei consociati.
11.9. Si può quindi
sostenere che, nell’attuale realtà sociale, il crocifisso debba essere
considerato non solo come simbolo di un’evoluzione storica e culturale, e
quindi dell’identità del nostro popolo, ma quale simbolo altresì di un sistema
di valori di libertà, eguaglianza, dignità umana e tolleranza religiosa e
quindi anche della laicità dello Stato, principi questi che innervano la nostra
Carta costituzionale.
In altri termini, i
principi costituzionali di libertà hanno molte radici, e una di queste
indubbiamente è il cristianesimo, nella sua stessa essenza. Sarebbe quindi
sottilmente paradossale escludere un segno cristiano da una struttura pubblica
in nome di una laicità, che ha sicuramente una delle sue fonti lontane proprio
nella religione cristiana.
***
12.1. Questo Tribunale
non ignora certo come nel passato si siano attribuiti al simbolo del crocifisso
altri valori, quale, al tempo dello Statuto albertino, di segno del
cattolicesimo inteso come religione di Stato, utilizzato quindi per cristianizzare un potere
e consolidare un’autorità.
Si rende inoltre conto
che ancor oggi del simbolo della croce si possono fornire diverse
interpretazioni: innanzi tutto quella strettamente religiosa, sia riferita al
cristianesimo in generale sia in particolare al cattolicesimo. E’ altresì
consapevole che alcuni alunni frequentanti la scuola pubblica potrebbero
liberamente e legittimamente attribuire alla croce valenze ancora diverse, come
di inaccettabile preferenza data ad una religione rispetto ad altre, ovvero di
un vulnus alla libertà individuale e
quindi alla stessa laicità dello Stato, al limite di un richiamo al
cesaropapismo ovvero all’inquisizione, addirittura di uno scampolo gratuito di
catechismo erogato tacitamente anche ai non credenti in una sede non idonea o
infine di propaganda subliminale in favore delle confessioni cristiane: si
tratta di opinioni tutte rispettabili, ma in fondo non rilevanti nella causa in
esame.
12.2. Infatti, nel
valutare la questione senza cadere nel soggettivismo, giuridicamente e
costituzionalmente non garantito al contrario della libertà individuale, (e
quindi per non consentire che un solipsismo interpretativo venga, per
utilizzare un’espressione consueta nel diritto amministrativo, oltremodo protetto), occorre
necessariamente tener conto anche della realtà in cui operiamo, alla luce
dell’attuale ordinamento costituzionale e del diritto vivente.
In altri termini,
bisogna riferirsi ai fatti notori sottesi alla causa, i quali, nel peculiare
caso in esame, riguardano anche alcuni aspetti sociali indiscutibili, tra cui
rileva in primis la posizione di
minorità assunta nella nostra società secolarizzata dai cittadini aderenti in
maniera non superficiale ed epidermica alle varie fedi religiose (e a maggior
ragione dai cristiani), il che rende plausibile e agevole la lettura di un
simbolo quale la croce, ove collocato in un contesto scolastico, come segno
culturale e anche religioso, ma interpretato nel limitato e non limitativo
senso sopra indicato.
Invero, le recenti analisi sociologiche a livello
europeo e italiano evidenziano un’evidente dissociazione tra pratica di fede,
ormai minoritaria, e l’adesione ai valori secolarizzati del cristianesimo, che
appare invece patrimonio largamente diffuso. Uno studioso dotato d’ironia,
senso del paradosso e spirito di osservazione ha definito l’Europa di oggi come
un continente pagano percorso da alcune superstizioni religiose.
12.3. Correlativamente, in virtù della stessa laicità dello
Stato, va ribadita la necessità che nell’istruzione pubblica, che include la
cosiddetta educazione civica, ci si richiami non solo alla storia ma anche ai
valori democratici e laici della costituzione vigente e vivente. Il d.P.R. n.
104 del 1985, contenente i programmi scolastici, espressamente riproduce
l’intero articolo 3 della Costituzione e di seguito, per quanto concerne la
religione, aggiunge che: “La scuola statale non ha un proprio credo da proporre
né un agnosticismo da privilegiare. Essa riconosce il valore della realtà
religiosa come un dato storicamente, culturalmente e moralmente incarnato nella
realtà sociale di cui il fanciullo ha esperienza ed, in quanto tale, la scuola
ne fa oggetto di attenzione nel complesso della sua attività educativa, avendo
riguardo per l'esperienza religiosa che il fanciullo vive nel proprio ambito
familiare ed in modo da maturare sentimenti e comportamenti di rispetto delle
diverse posizioni in materia di religione e di rifiuto di ogni forma di
discriminazione”.
12.4. In sostanza, nel
momento attuale, il crocifisso in classe presenta una valenza formativa e può e
deve essere inteso, sia come il simbolo della nostra storia e cultura e
conseguentemente della nostra stessa identità, sia quale simbolo dei principi
di libertà, eguaglianza e tolleranza e infine della stessa laicità dello Stato,
fondanti la nostra convivenza e ormai acquisiti al patrimonio giuridico,
sociale e culturale d’Italia.
12.5. Il segno della
croce quindi va considerato - nella sua collocazione scolastica - anche come simbolo religioso del
cristianesimo, non certo inteso nella sua totalità e quindi con tutte le sue implicazioni
e sovrastrutture, ma nella misura in cui i suoi valori fondanti di accettazione
e rispetto del prossimo - che ne costituiscono come visto le fondamenta e
l’architrave - sono stati trasfusi nei principi costituzionali di libertà dello
Stato, sancendo quindi visivamente e in un’ottica educativa la condivisione di alcuni principi
fondamentali della Repubblica con il patrimonio cristiano.
12.6. Doverosamente va
rilevato che il simbolo del crocifisso, così inteso, assume oggi, con il
richiamo ai valori di tolleranza, una valenza particolare nella considerazione
che la scuola pubblica italiana risulta attualmente frequentata da numerosi
allievi extracomunitari, ai quali risulta piuttosto importante trasmettere quei
principi di apertura alla diversità e di rifiuto di ogni integralismo –
religioso o laico che sia - che impregnano di sé il nostro ordinamento. Viviamo
in un momento di tumultuoso incontro con altre culture, e, per evitare che esso
si trasformi in scontro, è indispensabile riaffermare anche simbolicamente la
nostra identità, tanto più che essa si caratterizza proprio per i valori di
rispetto per la dignità di ogni essere umano e di universalismo solidale.
***
13.1. Per mero scrupolo di completezza, va aggiunto che l’esame del
simbolo della croce effettuato sulla base della nota e accettata teoria della
scienza semeiotica, secondo cui per individuare il significato di un simbolo,
per sua natura polivalente, è indispensabile esaminare gli elementi che esso
esclude piuttosto che quelli che include, porta ai medesimi risultati sopra
delineati.
13.2. Invero, i simboli religiosi in genere implicano un meccanismo
logico di esclusione; infatti, il punto di partenza di ogni fede religiosa è
appunto la credenza in un’entità superiore, per cui gli aderenti, ovvero i
fedeli, si trovano per definizione e convinzione nel giusto. Di conseguenza e
inevitabilmente, l’atteggiamento di chi crede rispetto a chi non crede, che
quindi si oppone implicitamente all’essere supremo, è di esclusione.
La distinzione verso l’in-fedele non viene espressa in nome proprio o del
gruppo, ma addirittura in nome dell’onnipotente, il che costituisce
un’eccezionale forza spirituale di aggregazione per i credenti, ma anche un
formidabile pericolo, perché esprime la radice profonda di ogni integralismo
religioso. In determinate circostanze storiche diventa quindi possibile la
strumentalizzazione della religione, fino alla violenza e alle guerre condotte
in nome del creatore, come ci insegnano il paradossale motto degli sgherri
nazisti “Gott mit uns” e la stessa tragica cronaca di questi anni d’inizio
secolo.
13.3. Il meccanismo logico dell’esclusione dell’infedele è insito in ogni
credo religioso, anche se gli interessati non ne sono consapevoli; peraltro,
con la sola eccezione del cristianesimo, ove ben compreso (il che ovviamente
non è sempre avvenuto nel passato né avviene oggi, nemmeno ad opera di chi si
proclama cristiano), il quale considera secondaria la stessa fede
nell’onnisciente di fronte alla carità, cioè al rispetto per il prossimo. Ne
consegue che il rifiuto del non credente da parte di un cristiano implica la
radicale negazione dello stesso cristianesimo, una sostanziale abiura, il che
non vale per le altre fedi religiose, per le quali può costituire al massimo la
violazione di un importante precetto.
13.4. Il simbolo del cristianesimo - la croce - non può quindi escludere
nessuno senza negare sé stessa; anzi, essa costituisce, in un certo senso, il
segno universale dell’accettazione e del rispetto per ogni essere umano in quanto
tale, indipendentemente da ogni sua credenza, religiosa o meno.
***
14.1. Occorre appena
aggiungere che la croce in classe rettamente intesa prescinde dalle libere
convinzioni di ciascuno, non esclude alcuno e ovviamente non impone e non
prescrive nulla a nessuno, ma implica soltanto, nell’alveo delle finalità
educative e formative della scuola pubblica, una riflessione – necessariamente
guidata dai docenti - sulla storia italiana e sui valori condivisi della nostra
società come giuridicamente recepiti nella Costituzione, tra cui in primis la laicità dello Stato.
14.2. Per azzardare un
paragone, nessuno potrebbe contestare il senso simbolico, inclusivo e assertivo
– mutatis mutandis – dei versetti del
Corano inneggianti alla misericordia divina esposti in bella evidenza nella
sede dell’università statale di Tunisi – frequentata anche da cristiani, ebrei,
indifferenti e atei - ovvero della mezzaluna che spicca nella bandiera della
pur laica Turchia.
***
15.1. Per rimanere
nell’ambito dell’analogia testé cennata, il segno della croce che campeggia
sulle bandiere di alcuni Paesi europei, come la Finlandia, la Svezia, la
Danimarca, la Norvegia e l’Islanda, trova le sue origini storiche anche nel
cristianesimo (principalmente nella sua confessione luterana e, per la sola
Finlandia, pure ortodossa), ma ha perso da tempo ogni connotazione riferita
allo stretto legame che un tempo esisteva tra quelli Stati e fede religiosa,
per assumere quella di simbolo di nazioni che sono divenute profondamente
laiche, senz’affatto rinnegare la loro storia cristiana, ma anzi sussumendone
alcuni valori universali.
15.2. In altri
termini, un cittadino finnico di fede baha’i o ateo o semplicemente
indifferente, non si può certo sentire leso nella sua sfera di libertà dalla
presenza nelle scuole pubbliche del suo Paese del simbolo nazionale, ancorché
contenente una croce. Allo stesso modo, nell’attuale contesto culturale
europeo, un cittadino greco, maltese, svizzero, inglese o slovacco può
agevolmente e ragionevolmente individuare nella croce che spicca sulla sua
bandiera, oltre che un riferimento alla propria storia e identità, anche un
richiamo ai valori della democrazia laica.
Tornando in Italia,
non si contano gli stemmi e gonfaloni degli enti locali che si richiamano
esplicitamente alla simbologia cristiana, tra cui la bandiera ufficiale della
regione del Veneto, esposta in innumerevoli uffici pubblici del suo territorio
senza apparente turbamento di alcuno.
Il crocifisso
costituisce sicuramente un simbolo diverso da una bandiera e inoltre in Italia
l’evoluzione culturale non risulta altrettanto compiuta rispetto ai Paesi
nordici, ovvero - più correttamente e per evidenti ragioni storiche - ne manca
la piena consapevolezza, ma tuttavia la laicità dello Stato e i principi costituzionali
di libertà appaiono universalmente accettati in modo tale da consentire una
nuova e aggiornata considerazione del simbolo della croce.
***
16.1. Riassumendo e
concludendo, il crocifisso inteso come simbolo di una particolare storia,
cultura e identità nazionale - elemento questo immediatamente percepibile -
oltre che espressione di alcuni principi laici della comunità – il che richiede
invece un ragionevole sforzo interpretativo - può essere legittimamente
collocato nelle aule della scuola pubblica, in quanto non solo non contrastante
ma addirittura affermativo e confermativo del principio della laicità dello
Stato repubblicano.
16.2. Per tutte le su
indicate ragioni il ricorso va rigettato, anche se la parziale novità delle
questioni e i condivisibili valori di libertà invocati da parte ricorrente
inducono il Collegio a compensare le spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo
Regionale per il Veneto, terza sezione, respinta ogni contraria istanza ed
eccezione, definitivamente pronunciando sul ricorso in premessa, estromesse dal
giudizio l’associazione “xxxx” nonché la xxxxx (xxxxxxxx) di Padova,
lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia
eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia, nella Camera di
consiglio, addì 17 marzo 2005.
Il
Presidente estensore
Il
Segretario
SENTENZA DEPOSITATA IN SEGRETERIA
il……………..…n.………
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
Il Direttore della terza sezione