COMITATO NAZIONALE SCUOLA E COSTITUZIONE
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Premessa
L’attuale disciplina dell’insegnamento della religione
cattolica discende dal Concordato fra lo Stato italiano e la Chiesa cattolica
(L.121/1985) e dalle Intese fra lo Stato italiano e le diverse confessioni
religiose ( L.449/1994 , 516 e 517/1988, 101/1989, 116 e 520/1995 con valdesi e
metodisti, avventisti, pentecostali, ebrei, battisti e luterani; sono state
siglate e devono essere convertite in legge le Intese con Testimoni di
Geova e buddisti) e, per gli aspetti
organizzativi, dalle successive Intese fra il Ministero della P.I. e la
Conferenza episcopale italiana (Dpr 751/1985 modificato dal Dpr 202/1990).
Gli aspetti organizzativi sono stati oggetto di numerose
circolari. Sulla materia vi sono state anche diverse sentenze del Tar e della
Corte costituzionale.
All’insegnamento della religione cattolica e agli
aspetti connessi sono dedicati gli articoli 309, 310 e 311 del Testo Unico
(Decreto legislativo 297/1994).
Il quadro che emerge dal complesso delle norme e delle
sentenze può essere così riassunto:
·
La scelta di frequentare o
non frequentare l’insegnamento di religione cattolica è libera e non può dare
luogo a discriminazioni.
·
Chi non sceglie
l’insegnamento di religione cattolica non ha alcun obbligo.
·
La scuola ha l’obbligo di
garantire la parità di diritti fra coloro che seguono l’insegnamento di
religione cattolica e coloro che non lo seguono.
La scelta
Scegliere se frequentare o no l'insegnamento di religione
cattolica è un diritto, fondato sulla libertà di pensiero, deve avvenire
liberamente, non deve comportare discriminazioni di alcun genere, ognuno è
tenuto a dare e a pretendere il rispetto dovuto alle questioni di coscienza.
I genitori per i propri figli, e gli studenti, se
maggiori di 14 anni, devono effettuare la scelta all'atto dell'iscrizione; là
dove l’iscrizione avviene d’ufficio, la scuola deve comunque ogni anno fornire
un'adeguata informazione e garantire la possibilità di modificare o confermare
la scelta (T.U. art.310).
devono essere
consegnati ai genitori e agli studenti insieme ai moduli per l'iscrizione; se
la scuola non provvedesse a consegnarli possono essere richiesti in qualunque
momento, anche all'inizio dell'anno scolastico o ad anno scolastico già
iniziato.
I moduli devono contenere la chiara indicazione delle
quattro possibilità per gli allievi che non frequentano l’insegnamento
confessionale:
A.
attività didattiche e
formative
B.
studio individuale
C.
nessuna attività
D.
non presenza nei locali
scolastici.
Queste possibilità sono la traduzione in termini pratici
della sentenza della Corte costituzionale (n.13/1991) che dichiara che chi non
segue l’insegnamento della religione cattolica è in uno ‘stato di non obbligo’;
nello stesso tempo la scuola è tenuta a garantire parità di diritti ed è
comunque responsabile degli allievi presenti nei locali scolastici.
Le attività didattiche e formative (‘materia alternativa’). Se vi sono richieste la scuola
è tenuta ad organizzarle e non può sottrarsi per nessun motivo (C.M.368/1985).
Sono deliberate dal collegio dei docenti e sono finanziabili con i fondi della
scuola nel quadro degli artt.4 e 7 della legge n.517/1977 (C.M.302/1986).
Lo studio individuale:
la scuola deve individuare locali idonei ed assicurare adeguata assistenza
didattica.
Nessuna attività:
è un modo di dire paradossale; vuol dire che chi non frequenta l’insegnamento
di religione cattolica non è tenuto a dichiarare come impiegherà il suo tempo.
La scuola è comunque tenuta a garantire la sicurezza e la vigilanza.
Non presenza nei locali scolastici: poiché chi non frequenta l’ora di religione cattolica
non ha alcun obbligo, non è tenuto ad essere presente a scuola. Naturalmente i
genitori degli allievi minorenni devono dichiarare per iscritto che consentono
ai figli di assentarsi dalla scuola in quelle ore: ciò è necessario nel caso di
una collocazione oraria dell’irc nel mezzo dell’orario o alla fine delle
lezioni: non è invece necessaria in caso di entrata alla seconda ora, perché la
scuola in quel caso non ha alcun dovere di vigilanza sull’allievo (C.M.9/1991).
I genitori e gli studenti che non richiedono
l’insegnamento religioso cattolico ricordino che:
·
non chiedono facilitazioni
o privilegi, ma rivendicano diritti tutelati dalla Costituzione e dalla legge;
·
la scuola non deve in
alcun modo interferire con le loro scelte religiose: quindi niente insegnamento
diffuso della religione cattolica, niente atti di culto e immagini religiose;
·
chi non frequenta le
lezioni di religione cattolica ha diritto di non essere presente a scuola, ma
ha anche diritto, se lo desidera, ad attività e locali adeguati;
·
la scuola decide su
eventuali "attività alternative" solo dopo aver sentito il parere di
genitori e studenti;
·
la legge 241/1990 sulla
"trasparenza degli atti della Pubblica Amministrazione" dà diritto a
i genitori e agli studenti maggiorenni di ottenere informazioni scritte su
tutte le decisioni che riguardano bambini e ragazzi e la gestione della scuola;
·
l'iscrizione è valida anche
se non si riconsegna il modulo per la scelta; infatti chi non richiede
l'insegnamento di religione cattolica non è tenuto a dare alcuna spiegazione né
a restituire il modulo. Comunque bisogna rispondere all'eventuale richiesta
della scuola su come si intende trascorrere il tempo corrispondente
all'insegnamento confessionale;
·
per legge la scelta si
intende valida per tutto l'anno scolastico; tuttavia, trattandosi di un
insegnamento che coinvolge la libertà religiosa e di coscienza, nessuno può
obbligare un bambino o un ragazzo a frequentarlo contro la volontà sua e dei
genitori.
Riferimenti normativi
·
L.121/1985 (di
applicazione del Concordato);
·
L.449/1984, 516 e
517/1988, 116 e 520/1995 di applicazione delle Intese fra lo Stato e le minoranze
religiose;
·
Dl 297/1994: Testo Unico;
·
Dpr 751/1985 Intesa
Ministero P.I.- CEI;
·
Dpr 202/1990 (modifiche);
·
Sentenze Corte
Costituzionale203/1989; 13/1991;
·
C:M: 128, 129, 130,
131/1986 regolano l’organizzazione dell’irc nei vari ordini di scuole; 9/1991
(applicativa della sentenza 13/91 della Corte Costituzionale)