REVISIONE DELLA L.R. 41/89
Il giorno 4 dicembre
2000 si è tenuta a Torino, a Palazzo Lascaris, la prima audizione a proposito
della revisione della LR 41/89 “Disciplina delle professioni turistiche”.
Oggetto della discussione sono stati il Disegno di Legge n. 7138, presentato da
alcuni membri del Consiglio Regionale, e la Proposta di legge n. 7147.
Fra telefonini che squillavano, pagine di giornale che venivano spudoratamente sfogliate sul tavolo assembleare e chiacchiere di corridoio, i rappresentanti delle professioni turistiche da “disciplinare” hanno esposto le loro osservazioni e le richieste di modifica dei testi in oggetto.
Dalle parole del rappresentante delle Guide Turistiche, nonché del coordinatore Gae del Piemonte, del Presidente del Collegio delle Guide Alpine, e del Presidente della Scuola Italiana Canyoning, sono emersi alcuni punti fondamentali e comuni. In primo luogo una richiesta di formazione all’altezza degli standard qualitativi richiesti dal mercato, nonché dai mutamenti in atto nel mercato stesso: non è necessario deliberare nuove figure, ma formare quelle già esistenti in modo completo, pur rispettandone le peculiarità e il campo di operatività.
Un forte accento è stato posto sulla tutela dall’abusivismo: non nei confronti di chi si fregia di uno dei titoli in oggetto senza averne la qualifica, bensì verso coloro che svolgono il nostro mestiere nascondendosi dietro al volontariato, piuttosto che all’essere dipendenti dell’Ente pubblico di turno.
Infine è emersa l’assenza di appoggio da parte della Regione con canali preferenziali rivolti alle figure professionali che si occupano di turismo. Da questo sviluppo dipende il lavoro di molti giovani che “abbandonano” di fronte alla prospettiva di un lavoro fisso, facendo dell’accompagnamento in tutte le sue accezioni una professione di parcheggio in attesa di qualcosa di meglio, e gettando alle ortiche la professionalità acquisita.La disamina delle osservazioni scritte pervenute alla III Commissione avverrà nei primi mesi del 2001, con la formulazione di un testo unico che, ci auguriamo, tenga conto del mondo del lavoro e non solo degli equilibri politici.
Art. 1,
2, 3,
4, 5,
6, 7,
8, 9,
10, 11,
12, 13,
14, 15
1. Con la presente legge la Regione disciplina le attivita' professionali di cui all'art. 2, al fine di favorire la qualificazione dei servizi, la tutela dell'utente, la valorizzazione delle risorse turistiche e culturali del Piemonte e lo sviluppo della sua economia turistica.
1. E' guida turistica chi, per professione, accompagna
persone singole o gruppi di persone nelle visite ad opere d'arte, musei,
gallerie, palazzi, scavi archeologici e, piu' in generale, ad ogni luogo di
interesse storico, artistico, monumentale o paesaggistico, illustrandone le
attrattive e facendone emergere le valenze turistiche, culturali e didattiche.
2. E' accompagnatore turistico chi, per professione, accompagna persone o gruppi
di persone nei viaggi attraverso il territorio nazionale o all'estero, curando
l'attuazione del pacchetto turistico predisposto dagli organizzatori, prestando
ai turisti i necessari servizi di assistenza e fornendo loro elementi
significativi e notizie di interesse sulle zone di transito, al di fuori
dell'ambito di competenza delle guide turistiche.
3. E' animatore turistico chi, per professione, organizza il tempo libero di
gruppi di turisti con attivita' ricreative e sportive.
4. E' accompagnatore naturalistico chi, per professione, accompagna persone
singole o gruppi di persone nelle visite a parchi, riserve naturali o altre zone
di particolare interesse ambientale, illustrandone le caratteristiche
naturalistiche e paesaggistiche.
5. E' accompagnatore di turismo equestre chi, per professione, accompagna
singole persone o gruppi di persone in gite a cavallo.
6. E' istruttore nautico chi, per professione, insegna a persone singole o
gruppi di persone la pratica del nuoto o di attivita' nautiche.
1. L'abilitazione all'esercizio delle professioni di cui
all'art. 2 si consegue mediante la frequenza a specifici corsi di formazione ed
il superamento dei relativi esami finali.
2. Per le professioni di istruttore nautico e di accompagnatore di turismo
equestre la Provincia riconosce, ai fini dell'iscrizione negli elenchi di cui
all'art. 5, i titoli equivalenti rilasciati dalle Federazioni sportive del CONI
in base alle rispettive competenze tecniche.
3. Coloro che sono in possesso delle qualifiche professionali di cui all'art. 2
o di titoli equivalenti conseguiti il altre Regioni italiane o in Stati esteri e
intendendo chiedere l'iscrizione nell'elenco di cui all'art. 5 ne fanno
richiesta alla Provincia, che verifica l'equivalenza del titolo e dei relativi
contenuti e conoscenze professionali con quelli previsti dalla presente legge e
dispone l'applicazione di eventuali misure possono consistere nella frequenza di
un corso di formazione integrativo, in un periodo di tirocinio o nel superamento
di una prova di esame, secondo criteri stabiliti con deliberazione della Giunta
regionale.
1. Le figure professionali di cui all'art. 2 possono
prevedere delle ulteriori specializzazioni o articolarsi in specialita'.
2. Si intende per specializzazione l'arricchimento delle competenze
professionali della figura di base mediante specifiche conoscenze aggiuntive
relative a particolari settori tematici o tipologie di utenti. Le
specializzazioni in particolari settori tematici non hanno limiti territoriali.
3. Si intende per specialita' l'articolazione della figura professionale di base
in figure che si caratterizzano in modo autonomo per il tipo di attivita' che
svolgono, le tecniche e le attrezzature utilizzate e le conoscenze professionali
indispensabili al loro impiego.
4. Le specializzazioni e le specialita' sono definite con deliberazioni della
Giunta Regionale su segnalazione delle Province o delle associazioni di
categoria delle professioni turistiche di cui alla presente legge.
5. L'attestato di specializzazione o specialita' sara' rilasciato ai
professionisti gia' abilitati ai sensi della presente legge previa frequenza
degli appositi corsi e superamento dei relativi esami.
1. Coloro che hanno conseguito l'abilitazione professionale
di cui all'art. 4 possono chiedere discrezione in appositi elenchi delle
professioni turistiche. La cancellazione dagli elenchi e' disposta per la
perdita dei requisiti di cui all'art. 7 comma 3 punto b, per il mancato
conseguimento dell'attestato di frequenza di cui all'art. 7 commi 6, 7, o su
richiesta dell'interessato.
2. La Provincia cura la tenuta e l'aggiornamento degli elenchi degli abilitati e
li tiene a disposizione del pubblico. Negli elenchi viene specificata la
professione, l'eventuale specialita' o specializzazione, le lingue conosciute e,
nel caso di guide turistiche e accompagnatori naturalistici, l'ambito
territoriale per il quale e' stata conseguita l'abilitazione.
3.La Provincia rilascia agli iscritti negli elenchi un tesserino professionale
di cui sono riportati i dati di cui il comma 2 del presente articolo. A guide
turistiche e accompagnatori turistici viene rilasciato anche un badge di
riconoscimento.
4. Il tesserino professionale ed il badge di riconoscimento sono predisposti su
modello fornito dalla Regione.
1. L'esercizio delle professioni di cui all'art. 2 e' riservato a coloro che hanno conseguito l'abilitazione ai sensi dell'art. 3 e sono iscritti negli elenchi di cui all'art. 5.
1. I Corsi sono organizzati secondo gli obbiettivi, i
principi e le procedure di cui alla l.r. 13/4/1995 n. 63 e successive
modificazioni e sono riconosciuti dalle Province.
2. I programmi dei corsi di formazione, aggiornamento e specializzazione sono
approvati dalla Giunta regionale.
3. Ai fini dell'ammissione ai corsi di formazione gli aspiranti all'esercizio
delle professioni turistiche devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell'Unione Europea;
b) assenza di condanne penali che comportino l'interdizione, anche temporanea,
dell'esercizio della professione, salvo che non sia intervenuta la
riabilitazione;
c) possesso di laurea o diploma universitario per le guide turistiche, possesso
di diploma di scuola media superiore per accompagnatori turistici, animatori
turistici e accompagnatori naturalistici, assolvimento degli obblighi scolastici
per le altre professioni;
d) comprovata conoscenza di almeno una lingua straniera per guide e
accompagnatori turistici;
e) compimento del 18. anno di eta'.
4. L'ammissione ai corsi e' comunque subordinata, di norma, al superamento di
una prova attitudinale.
5. I corsi di specializzazione hanno valenza di tipo regionale e sono
organizzati e pubblicizzati anche in coordinamento tra le Province.
6. I corsi di aggiornamento sono obbligatori ogni cinque anni di attivita' e si
concludono con il rilascio di un attestato di frequenza. Il mancato
conseguimento di tale attestato per oltre tre anni dalla scadenza di detto
termine comporta la cancellazione dagli elenchi professionali di cui all'art. 5.
7. Il professionista impossibilitato a frequentare il corso di aggiornamento a
causa di malattia o altro comprovato motivo di forza maggiore e' tenuto a
frequentare il corso di aggiornamento immediatamente successivo alla cessazione
dell'impedimento.
1. I programmi di esame sono approvati con deliberazione
della Giunta regionale.
2. Le commissioni d'esame sono nominate dalla Provincia.
3. Con deliberazione della Giunta regionale e' stabilita la composizione delle
commissioni d'esame per ciascuna delle professioni indicate dalla presente
legge, garantendone la presenza di almeno tre esperti nelle materie d'esame, di
cui uno designato dall'associazione di categoria maggiormente rappresentativa.
4. Le commissioni sono integrate da esperti nelle lingue straniere , qualora
queste siano previste dal programma d'esame.
5. Per ogni commissione possono essere nominati dei membri supplenti.
1. Gli organismi costituiti dai soggetti professionali
disciplinati dalla presente legge al fine di prestare in modo organizzato e
strutturato i servizi turistici relativi al proprio campo di competenza
professionale sono iscritti in elenchi tenuti e aggiornati dalla provincia.
2. Possono essere iscritti negli elenchi di cui al primo comma gli organismi
costituiti nelle forme previste dal codice civile, che abbiano organico,
strutture e attrezzature adeguate in rapporto al tipo di servizi che intendono
prestare e che garantiscano di affidarne l'effettuazione solo a professionisti
abilitati ai sensi della presente legge.
3. La domanda di iscrizione all'elenco deve essere presentata alla Provincia e
deve riportare: i servizi turistici prestati, l'elenco dei soggetti
professionale che fanno parte dell'organismo richiedente, la sede, le modalita'
di funzionamento, le strutture e le attrezzature, il territorio nel quale verra'
svolta l'attivita'.
4 La Provincia rilascia agli organismi iscritti nell'elenco un attestato di
iscrizione.
1. Le tariffe per le presentazioni delle professioni
turistiche di cui alla presente legge sono determinate dai singoli iscritti agli
elenchi di cui all'art. 5, nel rispetto dei limiti fissati di concerto dalle
rispettive associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello
regionale e da queste comunicati entro e non oltre il 15 settembre di ogni anno
alle Province, che provvedono nei successivi sessanta giorni alla pubblicazione
sul Bollettino Ufficiale della Regione.
2. In caso di mancata fissazione dei limiti di cui al comma 1 i compensi sono
liberamente definiti dei singoli professionisti.
1. Le disposizioni della presente legge non si applicano:
a) ai dipendenti qualificati di Enti pubblici che svolgono le attivita' di cui
all'art. 2 per l'espletamento di compiti istituzionali dell'ente e nell'ambito
di iniziative da esso promosse e realizzate, purche' muniti di documento di
riconoscimento quali dipendenti;
b) ai direttori tecnici e ai dipendenti qualificati di agenzie di viaggi e
turismo, che accolgano ed assistano i clienti dell'agenzia stessa organizzati;
c) agli insegnanti che svolgono le attivita' di cui all'art. 2 a titolo a favore
dei propri alunni;
d) a coloro che svolgono le attivita' di cui all'art. 2 a titolo gratuito a
favore di soci e assistiti di associazioni senza scopo di lucro che operano per
finalita' ricreative, culturali, religiose o sociali.
2. I soggetti che operano in base alle esenzioni di cui al presente articolo non
possono fregiarsi delle qualifiche professionali di cui all'art. 2.
1. Ferme restando le competenze dell'autorita' di Pubblicita' Sicurezza , le funzioni di vigilanza e di controllo sulle attivita' professionali di cui all'art. 2 sono esercitate dal Comune, cui sono devoluti i proventi delle sanzioni.
1. Chiunque eserciti, anche occasionalmente, le professioni
di cui all'art. 2 senza avere conseguito la relativa abilitazione e senza essere
iscritto negli elenchi provinciali e' soggetto a sanzione amministrativa da lire
2.000.000 a lire 8.000.000.
2. Chiunque si avvalga di soggetti diversi da quelli identificati all'art. 6 per
lo svolgimento delle attivita' professionali di cui all'art. 2 e' soggetto a
sanzione amministrativa da lire 2.500.000 a lire 10.000.000.
3. Chiunque nell'esercizio delle attivita' di cui alla presente legge non
esibisca il tesserino professionale ad un controllo o non porti in evidenza
l'apposito badge di riconoscimento e' soggetto a sanzione amministrativa da lire
50.000 a lire 200.000.
4. Chiunque applichi o imponga tariffe diverse da quelle definite ai sensi
dell'art. 10 e' soggetto a sanzione amministrativa da lire 1.000.000 a lire
4.000.000.
5. L'uso del titolo di iscrizione negli elenchi di cui all'art. 9 da parte di
organismi che non sono iscritti comporta il pagamento della sanzione
amministrativa da lire 500.000 a lire 1.500.000 da parte di ciascun componente
dell'organismo.
6. Ogni altra violazione alle norme della presente legge comporta la sanzione
amministrativa da lire 500.000 a lire 2.500.000.
7. L'accertamento delle violazioni e l'irrogazione delle sanzioni di cui a
presente articolo sono effettuati secondo le procedure previste dalla legge
24/12/1981 n. 689.
1. Sono iscritti di diritto negli elenchi provinciali di cui all'art. 5 coloro che risultavano gia' iscritti negli elenchi provinciali delle professioni turistiche di cui all'art. 4 della l.r. 18/7/89 n. 41, a seguito di semplice conferma della volonta' di rimanere iscritti nell'elenco.Tale volonta' dovra' essere comunicata alle Province per iscritto entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
1. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge e' abrogata la l.r. 18/7/89, n. 41 "Disciplina delle professioni turistiche".
Art. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17
1. La Regione disciplina le attivita' professionali di servizio al turista, al fine di favorire la qualificazione di servizi, la tutela dell'utente, la valorizzazione delle risorse e lo sviluppo dell'economia turistica.
1. E' guida turistica, chi per professione accompagna
persone singole o gruppi di persone nelle visite ad opere d'arte, a musei, a
gallerie, a scavi archeologici illustrando le attrattive storiche, artistiche,
monumentali, paesaggistiche e naturali.
2. E' accompagnatore turistico o corriere, chi per professione, accompagna
persone singole o gruppi di persone nei viaggi attraverso il territorio
nazionale o all'estero e fornisce elementi significativi e notizie di interesse
turistico sulle zone di transito, al di fuori dell'ambito di competenza delle
guide turistiche come individuato dal comma 1.
3. E' istruttore nautico chi, per professione, insegna a persone singole o
gruppi di persone la pratica del nuoto o di attivita' nautiche.
4. E' animatore turistico chi, per professione, organizza il tempo libero di
gruppi di turisti con attivita' ricreative, sportive, culturali.
5. E' accompagnatore naturalistico o guida escursionistica ambientale chi, per
professione, accompagna singole persone o gruppi di persone in zone di pregio
naturalistico e ambientale illustrandone le caratteristiche.
6. E' accompagnatore di turismo equestre chi, per professione, accompagna
singole persone o gruppi di persone in gite a cavallo.
7. Altre figure professionali possono essere individuate al termine di
un'indagine di rilevazione dell'esigenza di specifiche professionalita'
nell'ambito di programmi di sviluppo turistico nei settori: enogastronomico;
religioso; sportivo; congressuale; scolastico. Tali figure professionali sono
definite dalla Giunta regionale con proprio provvedimento deliberativo.
1. In relazione alle caratteristiche tecniche,
all'evoluzione e alle esigenze del mercato le figure professionali possono
individuarsi in specializzazioni o articolarsi in specialita'.
2. Si intende per specializzazione l'arricchimento delle competenze
professionali della figura di base mediante conoscenze aggiuntive concernenti
una determinata area, attrattiva, tecnica o tipologia di utente.
3. Si intende per specialita' l'articolazione della figura professionale di base
in figure professionali che si caratterizzano in modo autonomo per il tipo di
attivita', le tecniche e le attrezzature utilizzate, le conoscenze
professionali.
4. Le specializzazioni e le specialita' professionali sono definite con
deliberazioni della Giunta regionale.
1. La qualifica professionale relativa alle figure indicate
all'articolo 2, si consegue mediante la frequenza di appositi corsi di
formazione professionale ed il superamento di una prova finale di accertamento.
2. I corsi di formazione sono organizzati dai soggetti formativi previsti dalla
legge regionale 13 aprile 1995, n. 63 (Disciplina delle attivita' di formazione
ed orientamento professionale) e sono riconosciuti dalle Province.
3. Per le qualifiche di istruttore nautico e relative specialita', e di
accompagnatore di turismo equestre, la Provincia riconosce altresi', ai fini
dell'iscrizione negli elenchi di cui all'articolo 5, i titoli equivalenti
rilasciati secondo le rispettive competenze tecniche dalle Federazioni sportive
del CONI (Comitato olimpico nazionale italiano).
4. L'ammissione ai corsi e' di norma subordinata al superamento di una prova
attitudinale.
5. Coloro che sono in possesso dei titoli professionali di cui all'articolo 2 o
equivalenti conseguiti in altre Regioni italiane o in Stati esteri e intendono
ottenere il riconoscimento della qualifica ai fini dell'iscrizione nell'elenco
di cui all'articolo 5, ne fanno richiesta alla Provincia, che verifica
l'equivalenza del titolo e dei relativi contenuti e conoscenze professionali con
quelle previste dalla presente legge e dispone l'applicazione di eventuali
misure compensative per il riconoscimento della qualifica professionale e
l'iscrizione nell'elenco, consistenti nella frequenza di un corso di formazione
integrativo, o nell'espletamento di un periodo di tirocinio, o
nell'effettuazione di una prova d'esame, secondo criteri stabiliti con
deliberazione della Giunta regionale.
1. Coloro che hanno conseguito la qualifica professionale
di cui all'articolo 4, vengono iscritti in appositi elenchi, previa richiesta
dell'interessato. La cancellazione dagli elenchi e' disposta per la perdita dei
requisiti soggettivi o a richiesta dell'interessato, ovvero dopo tre anni di
permanenza negli elenchi senza svolgere attivita' professionale.
2. La Provincia cura la tenuta e l'aggiornamento degli elenchi di coloro che
sono qualificati all'esercizio delle professioni turistiche. Negli elenchi viene
specificata la professione, la specialita' o specializzazione, la localita' o il
territorio di riferimento dell'attivita', le lingue conosciute; viene altresi'
annotato se gli iscritti esercitano effettivamente l'attivita'.
3. La Provincia rilascia agli iscritti negli elenchi un tesserino che attesta
l'iscrizione, la qualifica posseduta e le eventuali specialita' o
specializzazioni.
1. L'uso delle qualifiche professionali di cui all'articolo 2, e' riservato a coloro che sono iscritti negli elenchi di cui all'articolo 5.
1. I programmi dei corsi di formazione, le modalita' e i
criteri degli esami per l'accertamento dell'idoneita' tecnico professionale e il
rilascio delle qualifiche previste dalla presente legge nonche' delle
specialita' e specializzazioni, sono approvate dalla Giunta regionale.
2. I programmi di cui al comma 1 stabiliscono anche i criteri per il
riconoscimento di eventuali crediti formativi.
3. I corsi sono organizzati secondo gli obiettivi, i principi e le procedure di
cui alla l.r. 63/1995.
1. Le commissioni d'esame sono nominate dalla Provincia. 2.
Con deliberazione della Giunta regionale e' stabilita la composizione delle
commissioni d'esame per ciascuna delle professioni indicate dalla presente
legge, garantendo la presenza di almeno tre esperti nelle materie d'esame, di
cui uno designato dal soggetto che ha organizzato il corso di formazione e uno
designato dall'organizzazione professionale maggiormente rappresentativa a
livello provinciale, qualora esistente.
3. Le commissioni sono integrate da esperti nelle lingue straniere, qualora
queste siano previste dal programma d'esame.
4. Per ogni commissione possono essere nominati dei membri supplenti.
1. Gli organismi costituiti dai soggetti professionali
disciplinati dalla presente legge al fine di prestare in modo organizzato e
strutturato i servizi turistici attinenti al proprio campo di competenza
professionale sono iscritti in elenchi tenuti ed aggiornati dalla Provincia.
2. Possono essere iscritti negli elenchi di cui al primo comma gli organismi
costituiti nelle forme previste dal codice civile, che abbiano un organico,
nonche' strutture e attrezzature adeguate in rapporto al tipo di attivita' che
intendono svolgere.
3. La domanda per l'iscrizione nell'elenco deve essere presentata alla Provincia
e deve indicare: i servizi turistici prestati, l'elenco dei soggetti
professionali che fanno parte dell'organismo richiedente, la sede, le modalita'
di funzionamento, le strutture e le attrezzature, il territorio nel quale viene
svolta l'attivita'.
4. La Provincia rilascia agli organismi iscritti nell'elenco un attestato di
iscrizione.
1. Le tariffe praticate dai soggetti disciplinati dalla
presente legge per le prestazioni dei servizi turistici di competenza sono
liberamente definite dai soggetti stessi.
2. Le tariffe sono comunicate, a fini di informazione ai turisti, alle Agenzie
di accoglienza e informazione turistica locali di cui alla legge regionale 22
ottobre 1996, n. 75 (Organizzazione dell'attivita' di promozione, accoglienza e
informazione turistica in Piemonte).
1. L'accompagnamento di persone o gruppi in escursioni a
gole e torrenti che comporti l'uso di tecniche e attrezzature di salita e di
discesa alpinistiche nonche' di discesa lungo il corso d'acqua, e' riservato
alle guide alpine e aspiranti guide alpine di cui alla legge regionale 29
settembre 1994, n. 41 (Ordinamento della professione di guida alpina), che
abbiano frequentato appositi corsi di specializzazione.
2. Possono altresi' effettuare l'accompagnamento coloro che, a seguito di
appositi corsi di formazione, ai sensi della presente legge, ottengano la
qualifica di istruttore nautico, articolata nella specialita' torrentismo (o
canyoning).
1. In sede di prima applicazione della presente legge sono iscritti di diritto negli elenchi provinciali di cui all'articolo 5, coloro che erano gia' iscritti negli elenchi provinciali delle professioni turistiche di cui all'articolo 4 della legge regionale 18 luglio 1989, n. 41 (Disciplina delle professioni turistiche), previa conferma della volonta' di rimanere iscritti nell'elenco.
1. Chi utilizza le qualifiche professionali previste dalla
presente legge senza esserne provvisto e senza essere iscritto negli elenchi
provinciali, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da lire 1 milione (516,45 Euro ) a lire 5 milioni (2582,28 Euro ).
2. L'uso del titolo di iscrizione negli elenchi di cui all'articolo 9 da parte
di organismi che non sono iscritti comporta la sanzione amministrativa del
pagamento della somma da lire 700 mila (361,51 Euro ) a lire 3 milioni (1549,37
Euro ) da parte di ciascun componente dell'organismo.
3. L'applicazione di tariffe superiori a quelle dichiarate, comporta la sanzione
amministrativa del pagamento della somma da lire 500 mila (258,22 Euro ) a lire
2 milioni (1032,91 Euro ).
4. Ogni altra violazione delle norme della presente legge comporta la sanzione
amministrativa del pagamento della somma da lire 400 mila (206,58 Euro ) a lire
2 milioni 500 mila (1291,14 Euro ).
5. L'accertamento delle violazioni e le irrogazioni delle sanzioni di cui alla
presente legge sono effettuati secondo le procedure previste dalla legge 24
dicembre 1981, n. 689.
1. Ferme restando le competenze dell'autorita' di Pubblica Sicurezza, le funzioni di vigilanza e di controllo sulle attivita' professionali di cui all'articolo 2, sono esercitate dal Comune cui sono devoluti i proventi delle sanzioni.
1. Dopo il comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 23
novembre 1992, n. 50 (Ordinamento della professione di maestro di sci) e'
aggiunto il seguente:
"2 bis. La figura professionale del maestro di sci si articola nelle
specialita': discipline alpine, fondo, snowboard".
2. Dopo il comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 23 novembre 1992, n.
50, e' aggiunto il seguente:
"2 bis. Il Collegio regionale rilascia agli iscritti un tesserino che
attesta l'iscrizione all'Albo, le specialita', le eventuali specializzazioni e
le frequenze ai corsi di aggiornamento".
3. Il comma 6 dell'articolo 5 della legge regionale 23 novembre 1992, n. 50 e'
sostituito dal seguente:
"6. Il programma dei corsi e delle prove d'esame e' determinato dalla
Regione, sentito il Collegio regionale, garantendo il rispetto dei criteri e dei
livelli delle tecniche sciistiche definiti dalla Federazione Italiana Sport
Invernali ( FISI )".
4. Dopo l'articolo 5 della legge regionale 23 novembre 1992, n. 50 e' aggiunto
il seguente: "Art. 5 bis.
1. Sono trasferite alle Comunita' montane le funzioni relative all'accertamento
dell'abilitazione all'esercizio della professione di maestro di sci";
5. Dopo il comma 7 dell'articolo 6 della legge regionale 23 novembre 1992, n.
50, e' aggiunto il seguente:
"7 bis. La Commissione e' validamente costituita con la presenza della
meta' piu' uno dei componenti. In ogni caso deve essere garantita la presenza
della meta' piu' uno degli esperti nelle materie culturali e della meta' piu'
uno dei maestri di sci esperti nella relativa specialita'.".
6. Il comma 2 dell'articolo 7 della legge regionale 23 novembre 1992, n. 50 e'
sostituito dal seguente:
"2. Le modalita' per il periodico aggiornamento tecnico didattico e
culturale dei maestri di sci sono determinate dal Collegio regionale, acquisito
il parere favorevole della Regione, prevedendo l'impiego, per la parte tecnico
didattica di istruttori nazionali FISI ".
7. Il comma 3 dell'articolo 7 della legge regionale 23 novembre 1992, n. 50 e'
sostituito dal seguente:
"3. Nel caso di impossibilita' di frequenza dei corsi, per malattia o per
altri comprovati motivi di forza maggiore, il maestro di sci e' tenuto a
frequentare il corso di aggiornamento immediatamente successivo alla cessazione
dell'impedimento; in questo caso la validita' dell'iscrizione all'albo
professionale e' prorogata solo fino al primo corso successivo alla cessazione
dell'impedimento. La mancata frequenza di tale corso comporta la sospensione
dall'albo professionale".
8. Al comma 5 dell'articolo 9 della legge regionale 23 novembre 1992, n. 50, e'
aggiunto il seguente periodo "Nei confronti dei cittadini dell'Unione
europea si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 2 maggio
1994, n. 319".
9. Sono delegificate le norme regionali riguardanti i sotto elencati aspetti,
che vengono disciplinati con atti amministrativi della Giunta regionale:
a) modalita' per l'iscrizione alla professione di cui all'articolo 4 della l.r.
50/1992;
b) procedure di accertamento dell'abilitazione professionale di cui all'articolo
5, commi 2, 3, 4 e 5 della l.r. 50/1992;
c) composizione della commissione e delle sottocommissioni di esame di cui
all'articolo 6 della l.r. 50/1992, garantendo la presenza di quattro esperti
nelle materie culturali previste dal programma dei corsi e degli esami, nonche'
per ciascuna specialita' da due a cinque maestri particolarmente esperti, di cui
la maggioranza scelti tra maestri che rivestano la qualifica di istruttore
nazionale FISI .
1. Dopo l'articolo 7 della legge regionale 29 settembre
1994, n. 41 e' inserito il seguente:
"Art. 7 bis.
1. Sono trasferite alle Comunita' montane le funzioni relative all'accertamento
dell'abilitazione all'esercizio della professione di guida alpina".
2. Dopo il comma 8 dell'articolo 7 e' aggiunto il seguente:
"8 bis. La Commissione e' validamente costituita con la presenza della
meta' piu' uno dei componenti.".
3. Sono delegificate le norme regionali riguardanti la composizione della
commissione e delle sottocommissioni di esame di cui all'articolo 7, commi 7 e 8
della l.r. 41/1994, che vengono disciplinate con atti amministrativi della
Giunta regionale.
1. Sono abrogate le seguenti leggi regionali:
a) legge regionale 18 luglio 1989, n.41;
b) legge regionale 29 settembre 1992, n. 44 (Ordinamento della professione di
direttore d'albergo).
2. Le norme oggetto di delegificazione ai sensi degli articoli 16, comma 8 e 17
comma 3 sono abrogate a decorrere dall'entrata in vigore dei relativi
provvedimenti amministrativi.