Se la cattedra è vacante la supplenza è annuale

Il supplente per un anno ha diritto alle retribuzioni estive

 

(Tar Veneto n.1758/2000)

 

 

 

 

Per la copertura delle cattedre, che risultino disponibili entro il 31 dicembre 2000, e che rimangano tali fino alla fine dell'anno, il Provveditore agli studi ha l'obbligo di disporre supplenze annuali. Non è prevista, infatti, la possibilità di ricorrere a semplici incarichi di supplenza annuale. Pertanto, i docenti precari, che siano stati assunti in qualità di supplenti temporanei su cattedre vacanti, hanno diritto agli stipendi arretrati ed alla reintegrazione nel relativo trattamento giuridico. Lo ha disposto il Tar del Veneto, che ha accolto il ricorso presentato da alcuni docenti precari ai quali non erano stati attribuiti i benefici previsti dalla legge. Di qui la condanna dell'amministrazione alla liquidazione degli stipendi arretrati, al riconoscimento del servizio estivo e al pagamento delle spese legali. (2 novembre 2000)

 


Tar Veneto, Sentenza n. 1758/2000

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, Sezione Seconda, costituito da:

Angelo De Zotti - Presidente f.f.
Elvio Antonelli - Consigliere
Claudio Rovis - Consigliere relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. 3840/97 di P. C. ED ALTRI, rappresentati e difesi dall'avv. Alessandro Pietrogrande, domiciliati presso la segreteria dell'intestato Tribunale ai sensi dell'art. 35 del RD n. 1054/24;

CONTRO

il MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE ed il PROVVEDITORATO AGLI STUDI DI PADOVA, non costituiti;

PER

l'annullamento dei provvedimenti del Provveditorato agli studi di Padova del 16.9.1997 contenenti la proposta di assunzione a tempo determinato in qualità di docenti, nonchè dei relativi contratti individuali di lavoro nella parte in cui il rapporto di lavoro viene qualificato come "supplenza temporanea [1] " con scadenza al 30.6.1998, anzichè come "supplenza annuale [2] ", con scadenza al 31.8.1998;

E PER

il riconoscimento che il rapporto stesso era sorto come incarico annuale, con i conseguenti effetti giuridici ed economici;

Visto il ricorso, notificato il 15.11.1997 e depositato presso la Segreteria;

Vista la memoria prodotta dai ricorrenti;

Visti gli atti tutti della causa;

Udito, all'udienza del 29.6.2000 - relatore il Consigliere Claudio Rovis - il procuratore del ricorrente;

Ritenuto in fatto e in diritto.

FATTO

I ricorrenti, in possesso dei requisiti prescritti, sono tutti inseriti, per le rispettive classi di concorso, nelle graduatorie provinciali del Provveditore agli studi di Padova per il conferimento, in qualità di docenti, di incarichi di supplenza relativi a classi di concorso per scuole speciali per minorati dell'udito e per istituti di istruzione secondaria di primo e/o di secondo grado.

Nel corso degli ultimi anni ai ricorrenti sono stati conferiti incarichi di supplenza annuale, ai sensi dell'art. 520 del DLgs 16.4.1994 n. 297 [3] e dell'art. 1, lett. A dell'OM 29.12.1994 n. 371 [4] , presso l'istituto professionale statale per l'industria e l'artigianato per sordomuti "Tommaso Pendola", ovvero presso l'istituto tecnico statale commerciale e per geometri per sordi "Antonio Magarotto", entrambi in Padova.

I predetti incarichi, di durata annuale, hanno sempre avuto scadenza al termine dell'anno scolastico, e cioè alla data del 31 agosto dell'anno successivo.

Il 16.9.1997, invece, il Provveditore agli studi di Padova, nel conferire agli odierni ricorrenti la supplenza, la qualificava come "supplenza temporanea", prevedendone la scadenza al termine delle attività didattiche (e cioè al 30.6.1998).

Donde il presente ricorso con il quale gli interessati evidenziano l'illegittimità del comportamento del Provveditore per violazione di legge e per eccesso di potere sotto i profili della carenza dei presupposti, del travisamento dei fatti, della contraddittorietà e del difetto assoluto di motivazione.

La causa, ove l'Amministrazione scolastica non si costituiva [5] , è passata in decisione all'udienza del 29.6.2000.

DIRITTO

Il ricorso è fondato.

Gli artt. 520, I comma e 521 [6], I comma del DLgs n. 297/94 e l'art. 1, lettere A e B dell'OM n. 371/97 disciplinano il conferimento, da parte del Provveditore agli studi, degli incarichi di supplenza annuale e temporanea ai docenti non di ruolo per la copertura di posti di insegnamento rimasti vacanti o disponibili entro la data del 31 dicembre.

E mentre la durata delle supplenze annuali è prevista fino alla fine dell'anno scolastico (e, quindi, fino al 31 agosto dell'anno successivo), quella delle supplenze temporanee è invece limitata alla conclusione delle attività didattiche (e cioè al 30 giugno).

Il conferimento di un tipo di incarico o dell'altro dipende dal "carattere" delle ore di insegnamento rimaste scoperte: nel caso in cui queste costituiscano "cattedra" ovvero "posti-orario" (costituiscano, cioè, posti in organico di diritto) si dovrà provvedere, in attesa dell'espletamento dei relativi concorsi per la copertura con personale di ruolo, al conferimento di supplenze annuali. Nel caso, invece, in cui i posti rimasti scoperti non costituiscano nè cattedra nè posti-orario, i posti stessi vanno coperti mediante supplenze temporanee.

A tal riguardo, l'art. 2, III comma dell'OM n. 3/97, integrando l'art. 1 della precedente OM n. 371/94, ha previsto espressamente, introducendo la "nota 1 bis", che "tali posti sono tutti quelli previsti in organico di diritto [7] rimasti vacanti e disponibili dopo l'effettuazione delle operazioni di attribuzione di titolarità" (cfr. doc. 37).

Orbene, nel caso di specie i presidi degli istituti "T. Pendola" e "A. Magarotto", presso cui i ricorrenti hanno svolto l'incarico di supplenza nell'a.s. 1997/98, avrebbero rilasciato espressa dichiarazione (cfr. ric., pagg 3 e 5 e memoria, pag. 6) - nè tale deduzione risulta minimamente contestata dall'Amministrazione scolastica - ove si afferma che i posti di insegnamento occupati dai ricorrenti nell'a.s. 1997/98 corrispondevano a "posti dell'organico di diritto rimasti vacanti e disponibili dopo l'effettuazione delle operazioni di attribuzione della titolarità [8] ". Presupposto, questo, sussistente il quale la supplenza andava senz'altro conferita con durata annuale, fino al 31 agosto 1998.

Sul punto, peraltro, è recentemente intervenuta una pronuncia del Capo dello Stato che, accogliendo un ricorso straordinario proposto contro il Provveditorato agli studi di Padova da un insegnante collega dei ricorrenti e versante nella loro stessa situazione, ha dichiarato l'illegittimità dell'atto di nomina nella parte in cui si qualificava l'incarico come supplenza temporanea, anzichè annuale (cfr. il doc. 1 del II fascicolo documenti).

Per le considerazioni che precedono, dunque, il ricorso va accolto.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, Seconda Sezione, respinta ogni contraria istanza ed eccezione [9], definitivamente pronunciando sul ricorso, lo accoglie e, per l'effetto, annulla gli impugnati atti nella parte in cui qualificano il rapporto di lavoro come supplenza temporanea, anzichè annuale. L'Amministrazione scolastica provvederà ai conseguenziali adempimenti relativi al trattamento giuridico ed economico dei ricorrenti, tenendo conto che il rapporto di lavoro con i medesimi si è protratto fino al 31.8.1998.

Spese rifuse, a carico del Provveditorato agli studi di Padova, in ragione di £ 3.000.000.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia, in Camera di Consiglio, il 29.6.2000.

Il Presidente f.f.

Il Consigliere estensore

Il Segretario

 

 

Torna