SU PARITÀ SCOLASTICA E AUTONOMIA: CON CHI STA LA CGIL SCUOLA DI TORINO?

Riportiamo le osservazioni inviate al Ministero della P.I. dal Consiglio Scolastico Provinciale di Torino sulla Bozza di Regolamento dell’Autonomia scolastica, approvate in sede di Giunta il 23 giugno scorso. Si è giunti a questo testo dopo due riunioni di una Commissione istituita ad hoc in seno al Consiglio e due riunioni della Giunta. Tra parentesi quadra e con diverso carattere segnaliamo le parti che sono state fatte cassare per la strenua opposizione del rappresentante della CGIL Scuola, Artioli, il quale già nel corso della prima riunione di Giunta aveva eccepito rilievi sulla difesa della "libertà di insegnamento in senso astratto" (la mancanza di ogni riferimento alla garanzia della libertà di insegnamento era uno dei rilievi evidenziati da molti nella prima riunione della Commissione), che, secondo Artioli, "deve avere confini, perché deve essere interattiva con le altre competenze. Per 20 anni con "la libertà di insegnamento" non ho dato il Tempo Pieno, preso handicappati, fatto riunioni al pomeriggio". Tuttavia, nel corso della riunione della seconda Giunta il senso delle parole del consigliere della CGIL (che ha anche abbozzato critiche ad altri punti della proposta di Relazione: la denuncia dei "pericoli di un federalismo spinto" - gli si è dovuto chiarire che si trattava di un evidente riferimento alle posizioni della Lega -, l’idea della scuola "come funzione essenziale e non servizio pubblico" e, più in generale, quella che ha definito "pesantezza didascalica, troppo ideologica" del documento) si sono chiarite meglio. Fa specie, per la verità, l’accusa di ideologismo che i rappresentanti della CGIL Scuola torinese rivolgono a tutto spiano alle posizioni che difendono i valori costituzionali (la stessa motivazione era stata addotta da un’altra esponente della CGIL Scuola per giustificare il proprio voto di astensione al documento, poi approvato egualmente dal Consiglio, contro i finanziamenti alla scuola privata presentata dalla CUB Scuola e riportato in altra sede). In effetti, il consigliere della CGIL, con grande pervicacia, ha preteso - con motivazioni di volta in volta diverse ("non c’entra con la Bozza di Regolamento"; "è troppo ideologica"; "non è vero che sarà così"; "sono d’accordo che le cose devono cambiare in questo senso"; "non vogliamo "protezioni per legge" della libertà di insegnamento, perché devono essere i rappresentanti sindacali di scuola a conquistarsi i diritti") e scavalcando le pur pesanti posizioni dell’ANP - di fare eliminare quasi ogni riferimento ai pericoli per la libertà di insegnamento che l’attribuzione della qualifica dirigenziale ai capi di istituto, alla luce dei cambiamenti introdotti dalla più generale "riforma" del pubblico impiego, può ingenerare (il rischio di una sovraordinazione gerarchica dei dirigenti verso i docenti è il più evidente). È stato fatto notare al rappresentante della CGIL che le osservazioni del CSP di Torino, ancorché critiche, avrebbero tutt’al più funzionato da puntura di spillo alle grandi manovre del Governo (e dintorni) sulla scuola. Ma per la CGIL scuola di Torino, sdraiata in modo totalmente acritico sulle posizioni dell’amministrazione in generale - e di questo ministero in particolare - come nemmeno lo SNALS dei vecchi tempi era solito fare, il manovratore non deve essere assolutamente disturbato: le parti che si sono dovute eliminare parlano da sole. Le parti sottolineate sono quelle sostitutive o integrative. [G.G.]

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE SULLA BOZZA DI REGOLAMENTO DELL’AUTONOMIA DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE CONSIGLIO SCOLASTICO PROVINCIALE DI TORINO

In data 16 giugno si è riunita la Commissione nominata dal Consiglio Scolastico Provinciale per esprimere le proprie osservazioni sulla bozza di Regolamento in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche.

Sono presenti i Consiglieri: Artioli, Gigliotti, Giove, Pappalettere, Pistillo, Ripa di Meana; per l’Ufficio è presente Di Marco. Viene Incaricato della presente relazione il consigliere Giove.

• La Commissione, dopo aver ampiamente discusso, ha deciso di non limitare le osservazioni alla Bozza, ma di formulare i seguenti rilievi a carattere generale:

  1. Per la disciplina dei diversi aspetti dell’autonomia scolastica è prevista una pluralità di provvedimenti di diversa natura (regolamenti, leggi, decreti legislativi); di conseguenza, per avere una precisa configurazione dell’autonomia scolastica sarebbe necessario esaminare anche gli altri provvedimenti previsti dalla legge 59/97. Una puntuale valutazione della proposta sull’autonomia sarà quindi possibile solo quando tutti i relativi provvedimenti saranno predisposti e tutti sottoposti al dibattito e alla valutazione. Pertanto la consultazione proposta dal Ministero non può che rivestire carattere di estrema parzialità, dal momento che nel quadro dell’Autonomia mancano elementi essenziali quali il riordino degli Organi Collegiali, il Regolamento amministrativo, il Decentramento del Ministero della Pubblica Istruzione.
  2. Non sono definite con precisione le modalità di raccolta delle osservazioni; così nelle diverse istituzioni scolastiche le modalità di consultazione sono le più disparate: in alcune scuole la scheda non è nemmeno pervenuta; in altre, pur essendo arrivata, non è stata messa a disposizione del personale dai capi di istituto; in altre è stata ignorata da tutte le componenti. In alcune scuole si è fatto un dibattito collegiale; in altre l’analisi è stata demandata a commissioni ristrette; in altre ancora se ne è discusso solo nei Consigli di circolo o di istituto; in altre le osservazioni sono state formulate esclusivamente dai capi di istituto. In questo modo la comparazione dei dati avrà scarso carattere di omogeneità.
  3. In ogni caso, si richiede che i dati raccolti vengano pubblicati, con l’esplicitazione precisa delle modalità di raccolta.

  4. In particolare, si ritiene grave che, mentre non sono ancora stati definiti il ruolo e i compiti degli organi collegiali, al contrario, sia già stata definita per [legge] Decreto legislativo la figura del dirigente scolastico con compiti manageriali e con una sostanziale dipendenza dall’Amministrazione: in questo modo l’autonomia proposta [tende ad] rischia di assumere [oggettivamente] un carattere aziendalistico in un ambito neodirigistico [(cosa incompatibile con i principi dell’autonomia di una scuola di tutti, cioè della Repubblica) ].
  5. A proposito della gestione interna delle istituzioni scolastiche è necessaria una sollecita definizione dell’ipotesi di riforma degli organi collegiali interni che valorizzi pienamente il ruolo di tutte le componenti: alunni, genitori e personale della scuola.
  6. Nello schema di Regolamento vengono attribuite alle istituzioni scolastiche importanti competenze sotto il profilo didattico ed organizzativo; tuttavia non viene indicato:
  7. 1) con quali risorse l’autonomia verrà realizzata (senza adeguate risorse economiche e di organico non vi sono reali prospettive di autonomia);

    2) con quali supporti tecnici;

    3) quali sono i soggetti preposti a tali compiti.

  8. Di conseguenza, al di là degli aspetti tecnici – pure importanti - un reale dibattito sull’autonomia dovrebbe essere centrato sugli aspetti che richiedono scelte politiche coerenti:

1) In primo luogo occorre definire il rapporto tra sistema nazionale e federalismo. Dovrebbe essere chiaro a tutti il pericolo che un "federalismo spinto" potrebbe spostare verso gli enti locali il baricentro del governo della scuola, con pericolosi effetti di localismo nelle scelte culturali e gestionali: occorre quindi ribadire con chiarezza che l’istruzione non è un servizio pubblico che potrebbe più opportunamente essere governato a livello regionale, ma una funzione essenziale della Repubblica che deve garantire a tutta la collettività nazionale le stesse opportunità formative.

2) In relazione al sistema formativo nazionale, occorre definire quale ruolo dovrà avere il Ministero e quale definizione avranno gli organi di governo della scuola.

3) In relazione all’autonomia delle istituzioni scolastiche, occorre stabilire quale definizione dare alla libertà di insegnamento e quale sarà il ruolo del personale docente. A questo proposito, sia nella riunione del 28/4/’98, sia in quella del 16/6, diversi interventi hanno sottolineato come nello Schema di Regolamento siano indicate le finalità dell’autonomia, ma non vi sia alcun riferimento alla libertà di insegnamento ed al pluralismo culturale che deve caratterizzare le scuole pubbliche. L’autonomia scolastica trova il suo fondamento nell’art. 33 della Costituzione, e precisamente nel principio della libertà di insegnamento che deve caratterizzare la scuola pubblica come garanzia del pluralismo culturale della scuola di tutti e per tutti; un provvedimento sull’autonomia scolastica deve quindi riaffermare il principio della libertà di insegnamento come valore essenziale nella scuola pubblica preposta ad una formazione libera e democratica. Tale principio è stato, non a caso, ribadito di recente dal Testo Unico (D.L.vo 297/94) all’art. 1, quello sulla Formazione della personalità degli alunni e libertà di insegnamento: "1. Nel rispetto delle norme costituzionali e degli ordinamenti della scuola stabiliti dal presente Testo Unico, ai docenti è garantita la libertà di insegnamento intesa come autonomia didattica e come libera espressione culturale del docente. 2. L’esercizio di tale libertà è diretto a promuovere, attraverso un confronto aperto di posizioni culturali, la piena formazione della personalità degli alunni. 3. È garantita l’autonomia professionale nello svolgimento dell’attività didattica, scientifica e di ricerca." La Commissione, nel prendere atto che tale mancanza non può che derivare dal fatto che la libertà di insegnamento è un valore implicito e non conculcabile, dal momento che nasce direttamente dal dettato costituzionale, ribadisce tuttavia l’urgenza di una precisa definizione degli organi collegiali e delle competenze delle diverse componenti (docenti, studenti, genitori) nella scuola dell’autonomia.

4) [Centrale, infatti, sarà il rapporto tra gli organi di governo delle scuole e il dirigente scolastico. L’interrogativo è se le singole scuole dovranno essere gestite dal dirigente scolastico con criteri manageriali oppure con il ruolo attivo dei docenti, degli studenti e dei genitori nell’ambito delle scelte degli organi di democrazia scolastica. L’attribuzione fin da subito, prima ancora della definizione delle competenze degli organi collegiali, delle funzioni dirigenziali al personale direttivo – se non saranno introdotti opportuni correttivi – potrebbe diventare incompatibile con una gestione democratica della scuola e con la libertà di insegnamento. Gestione democratica ed organizzazione gerarchizzata sono due modelli tra loro alternativi: la gestione democratica prevede difatti una posizione paritaria di tutti i soggetti, che possono avere funzioni differenziate (funzione direttiva, funzione docente), ma esclude che un soggetto possa gerarchicamente essere sovraordinato ad altri. Il DPR 417/74 prevedeva per i dirigenti essenzialmente compiti di coordinamento e promozione delle attività della scuola: un ruolo importante e determinante per il buon funzionamento degli organi collegiali (funzioni che dovrebbero essere potenziate e "liberate" da vincoli di subordinazione gerarchica nei confronti dell’Amministrazione). Se, invece, il personale direttivo assume "responsabilità dirigenziale" si colloca in una posizione di sovraordinazione gerarchica rispetto a tutto il personale scolastico. Per effetto dell’art. 4 del D.Lvo 29/93, l’Amministrazione ora opera nella gestione del personale "con i poteri del privato datore di lavoro"; tale norma, nella scuola, finché il governo era affidato, almeno formalmente, agli organi di democrazia, poteva non avere effetti dirompenti. L’autonomia scolastica come espressione organizzativa della libertà di insegnamento deve postulare non solo un’indipendenza del sistema formativo dall’esecutivo, ma soprattutto un’organizzazione democratica ad ogni livello e, in particolare, a livello di scuola; deve cioè essere garantita la partecipazione paritaria di tutti i soggetti che operano nella scuola alle decisioni della vita scolastica. Autonomia e "libertà di insegnamento" sono quindi interdipendenti e, nel contempo, incompatibili con qualsivoglia forma di rapporto gerarchizzato. Il personale docente della scuola pubblica, essendo vincolato da un contratto di lavoro con lo Stato, è dipendente dello Stato e, come tale, deve osservare precisi obblighi (orario di servizio, svolgimento dell’attività didattica, ecc.); ma nella prestazione di lavoro e nella sua organizzazione deve essere libero ed autonomo e non può essere soggetto a direttive e condizionamenti. Al pari di altre figure professionali (magistrati, docenti universitari) è quindi personale dipendente dello Stato, ma non subordinato. I docenti devono quindi svolgere la propria attività lavorativa in piena libertà, sia a livello individuale che collegiale, nell’interesse pubblico. Altrimenti si ritornerebbe alla sostanza del R.D. n° 965, non a caso del 1924, che, senza tanti orpelli, all’art. 10 recitava: "Il Preside sopraintende al buon andamento didattico, educativo ed amministrativo del suo istituto" e, all’art. 39: "I professori dipendono direttamente dal Preside"]. [Questa parte è stata fatta cancellare in toto dalla CGIL]

• Rilievi più specifici alla Bozza di Regolamento sono i seguenti:

1) la valutazione dei crediti formativi deve essere meglio puntualizzata, per evitare un’eccessiva frammentazione dei comportamenti delle diverse istituzioni scolastiche ;

2) l’adeguamento del curriculo prefigura modalità attuative più proprie della scuola secondaria superiore, che non della scuola media ed elementare; necessita quindi di un supplemento di riflessione;

3) è urgente l’introduzione di un Servizio di valutazione del sistema scolastico, che deve andare di pari passo con il Regolamento dell’Autonomia e la Riforma degli organi collegiali:

4) gli scambi di docenti tra scuole e scuole devono essere ricondotti all’ambito contrattuale e alla gestione delle dotazioni organiche. [parte fatta aggiungere dalla CISL]

Come si può facilmente constatare, la CGIL Scuola torinese (nel frattempo Artioli – il che è tutto dire - è stato eletto segretario) è totalmente schierata a favore dell’introduzione del "preside manager" (oltre che sfacciatamente a favore della parità) e guai a chi rivendica, nella "nuova scuola" che stanno costruendo, collegialità, democrazia e libertà di insegnamento. In questi ultimi anni, i lavoratori della scuola sono stati abituati a sentire questo linguaggio, di solito, dai rampanti capi di istituto dell’Associazione Nazionale Presidi. A quando la confluenza della CGIL Scuola torinese nell’ANP?

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