C.U.B. SCUOLA

Federazione Lavoratori della Scuola - Uniti

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R.S.U.: RELAZIONI A LIVELLO DI ISTITUZIONE SCOLASTICA

(a cura di Umberto Ottone)

 

La presente scheda vuol essere uno strumento per il lavoro delle RSU. Nella prima colonna della tabella si trovano le materie oggetto delle relazioni sindacali d’istituto divise per periodo dell’anno scolastico di effettuazione. La tempistica è ordinatoria, non perentoria: le parti trattanti possono accordarsi diversamente, nel rispetto dei diritti dei lavoratori per quel che riguarda l’orario di lavoro, il salario accessorio, la trasparenza degli atti dell’Amministrazione. Le materie sono quelle indicate dall’art. 6 del CCNL 98/01 (in neretto), così come modificate ed integrate dall’art. 3 del CCNL biennio 2000/2001 (le novità sono in corsivo; le parti soppresse sono tra parentesi). Nella seconda colonna c’è un tentativo di traduzione dalla lingua sindacal-burocratese. Nella terza, quarta e quinta colonna si segnala se la materia è oggetto di informazione preventiva (P), successiva (S), o di contrattazione (C).

Gli incontri di informazione/contrattazione dovrebbe avvenire al di fuori dell’orario di lavoro (così stabiliscono le norme), ma si possono tenere anche durante le ore di servizio. In quest’ultimo caso, esistono due possibilità: 1) le riunioni sono convocate dal Dirigente Scolastico di sua iniziativa, ed allora la RSU non è tenuta ad utilizzare le ore di permesso sindacale di sua spettanza; 2) le riunioni (seppur convocate dal Dirigente Scolastico) avvengono dietro richiesta della RSU, ed allora il Dirigente Scolastico può chiedere che la RSU attinga dal monte ore di permessi sindacali a sua disposizione. Le ore di permesso a disposizione delle RSU in ciascun anno scolastico è comunicato dal Dirigente Scolastico alla RSU stessa, che le utilizza oltre che per la partecipazione a trattative sindacali, anche per presenziare a convegni e congressi di natura sindacale. Il CCNL biennio 2000/2001 dispone che gli incontri non debbano essere concordati tra le parti (come imponeva invece l’art. 6, comma 4, ultimo capoverso del CCNL 26.5.1999); ciò vuol dire che vengono convocati dal Dirigente Scolastico. Il “contratto di scuola” per le modalità di esercizio dei diritti sindacali può però prevedere che il calendario degli incontri venga concordato tra Dirigente Scolastico e le RSU. Ad ogni modo, il Dirigente scolastico è tenuto ad informare degli incontri le OO.SS. territoriali firmatarie di CCNL (CGIL, CISL, UIL, SNALS), le quali hanno diritto a partecipare a pari dignità con le RSU alle relazioni sindacali d’istituto. Il “contratto di scuola” è approvato se sottoscritto dal Dirigente scolastico, dalla RSU (a maggioranza) e dalle OO.SS. firmatarie di contratto (se presenti all’incontro) che nel loro complesso detengano almeno il 51% della rappresentatività nel comparto (o il 60% dei voti). Un contratto, per essere valido, non può essere sottoscritto solo dalle OO.SS., perché la firma della RSU è necessaria (accordo di interpretazione autentica del 28.7.2000). Per le RSU della CUB-Scuola è però indispensabile anche l’approvazione del contratto da parte dei lavoratori. Per evitare di convocare assemblee sindacali ogniqualvolta si debba sottoscrivere un contratto, il “contratto di scuola” per le modalità di esercizio dei diritti sindacali può prevedere che il parere dei lavoratori si possa acquisire anche tramite referendum in orario di servizio e che i contratti sottoscritti dalle parti siano validi solo se approvati dalla maggioranza dei lavoratori e fino alla sottoscrizione di un’intesa successiva. In ogni momento anche la singola RSU può comunque revocare per iscritto la sua firma da un contratto e chiedere la riapertura della trattativa. Per il mancato rispetto degli accordi contrattuali è possibile il ricorso alla magistratura; le RSU però non possono ricorrere direttamente, ma tramite le OO.SS. territoriali.

 

TEMPI E CONTENUTI DELLE RELAZIONI SINDACALI

SPIEGAZIONE

P

C

S

SETTEMBRE – OTTOBRE

Le relazioni sindacali si attivano prima dell’inizio delle lezioni per le materie che incidono sul regolare inizio dell’anno scolastico, comunque non oltre la fine di ottobre per le altre. Successivamente le relazioni sindacali devono  essere attivate ogniqualvolta nel corso dell’anno scolastico intervengano delle novità..

 

 

 

Criteri riguardanti le assegnazioni del personale docente, educativo ed ATA alle sezioni staccate e ai plessi; ricadute sull’organizzazione del lavoro e del servizio derivanti dall’intensificazione delle prestazioni legate alla definizione dell’unità didattica; ritorni pomeridiani.

 

L’assegnazione del personale ai vari plessi della scuola è compito del Dirigente scolastico, che però deve rispettare i criteri concordati con le RSU. Se l’unità oraria di lezione non coincide con l’unità oraria di 60 minuti, le RSU devono contrattare le ricadute sull’organizzazione del lavoro e del servizio della diversa definizione dell’unità didattica, ad esempio il modo in cui i docenti verranno impiegati nelle frazioni orarie non prestate, nel caso di riduzione dell’ora di lezione, ma potrebbero esserci ricadute anche per quel che riguarda l’organizzazione del lavoro degli ATA. In sostanza, si tratta di garantire che, qualunque sia il regime orario o giornaliero (ritorni pomeridiani) delle lezioni adottato autonomamente dall’istituto, i lavoratori non lavorino di più (o di meno) e in maniera diversa rispetto a quanto stabilito dai contratti nazionali.

 

X

 

Modalità di utilizzazione del personale in rapporto al piano dell’offerta formativa.

 

Il Consiglio d’istituto fissa gli indirizzi del POF, che viene elaborato dal Collegio dei docenti ed infine adottato dal Consiglio d’istituto. Il Dirigente scolastico predispone infine un piano attuativo del POF, che viene sottoposto all’esame del Direttore dei servizi generali ed amministrativi, illustrato al personale ATA in un’apposita riunione di servizio da tenersi prima dell’inizio delle lezioni ed infine deliberato dal Collegio docenti. Una volta definiti le attività e gli insegnamenti, le RSU contrattano l’assegnazione dei docenti alle classi ed alle attività (queste ultime nelle scuole che impiegano l’“organico funzionale”).

 

X

 

Modalità relative alla organizzazione del lavoro e all’articolazione dell’orario del personale ATA (e del personale educativo), nel rispetto di quanto previsto dalla contrattazione integrativa nazionale, nonché i criteri per l’individuazione del personale ATA (ed educativo) da utilizzare nelle attività retribuite con il fondo di istituto.

 

Le RSU contrattano: 1) l’assegnazione delle mansioni; 2)  l’orario di lavoro (l’orario “normale” è di 36 ore settimanali –6 ore continuative antimeridiane per 6 giorni-, ma per garantire la funzionalità del servizio, si possono adottare: a) margini di flessibilità per anticipare o posticipare l’entrata e l’uscita o distribuire l’orario su 5 giorni; b) orari plurisettimanali per i periodi di maggior intensità lavorativa –iscrizioni, scrutini, esami, ecc.-; c)  turnazioni- alle quali si ricorre in caso di insufficienza degli altri regimi orari e che danno diritto alla riduzione dell’orario di lavoro a 35 ore settimanali-); 3)  l’articolazione dell’orario di lavoro per gli assistenti tecnici (di norma, 24 ore di assistenza alle esercitazioni didattiche in compresenza del docente più 12 ore per la manutenzione e riparazione delle attrezzature di laboratorio e la preparazione del materiale per le esercitazioni, ma, nel caso  nel laboratorio durante le esercitazioni didattiche con gli allievi  fosse presente l’insegnante tecnico-pratico  oltre al docente della disciplina, l’assistente tecnico può essere impiegato a supporto di altre attività previste dal POF, purché nell’àmbito della sua area di competenza professionale); 4) le chiusure prefestive e le modalità di recupero da parte del dipendente delle ore di lavoro non prestate in seguito alla chiusura stessa; 5) la modalità di assegnazione degli incarichi e di riorganizzazione del servizio in seguito a collaborazioni plurime di unità di personale ATA con altre scuole; 6) i  criteri per assegnare le attività aggiuntive (lavoro straordinario, anche inteso come “intensificazione” della prestazione lavorativa  all’interno del normale orario di lavoro) retribuite con il fondo d’istituto.

 

X

 

Attività e progetti retribuiti con il fondo d’istituto o con altre risorse derivanti da convenzioni ed accordi.

 

Tutte le attività e i progetti che si vogliono realizzare all’interno dell’istituto impiegando risorse finanziarie che a vario titolo (fondo d’istituto, ma anche convenzioni o accordi con enti pubblici e privati) giungono alla scuola per retribuire il personale impegnato in detti progetti e attività sono oggetto di informazione prima di essere avviati. Le convenzioni o gli accordi stipulati nel corso dell’anno scolastico  devono essere comunque comunicati alle RSU.

X

 

 

Criteri di retribuzione e utilizzazione del personale impegnato nello svolgimento delle attività aggiuntive.

Il Dirigente scolastico deve informare preventivamente le RSU su come intende impiegare e retribuire il personale impegnato nelle attività aggiuntive finanziate con il fondo d’istituto.

X

 

 

Criteri generali per l’impiego delle risorse, ivi comprese quelle di cui all’art. 43 del CCNL 26.5.1999 del fondo in relazione alle diverse professionalità, ai vari ordini e gradi di scuola eventualmente presenti nella stessa istituzione scolastica ed alle tipologie di attività.

Le RSU contrattano i criteri per  impiegare tutte le risorse a disposizione della scuola per retribuire il personale impegnato in  attività e progetti, comprese quelle dell’art.43 del CCNL 99/01 (risorse destinate dallo Stato o da enti pubblici e privati per compensare attività del personale della scuola i cui criteri di erogazione erano in precedenza contrattati a livello nazionale). Qualora nella stessa istituzione scolastica fossero presenti  scuole di diverso ordine e grado e si svolgessero tipologie diverse di attività, detti criteri dovranno tenere in considerazione  le diverse professionalità.

 

X

 

La misura dei compensi al personale docente ed educativo per le attività di flessibilità didattica di cui all’art. 31, comma 1, del CCNI sottoscritto in data 31.8.1999, per le attività complementari di educazione fisica di cui all’art. 32 dello stesso CCNI, nonché per quelle di cui al citato art. 43 del CCNL 26.5.1999.

Le RSU contrattano 1)  quanto retribuire in misura forfetaria (tra le 300.000 e le 600.000 lire) il personale docente ed educativo che abbia attivato la flessibilità didattica e organizzativa nei modi previsti dall’art.31, comma 1 del CCNI 99/01; 2) quanto retribuire in misura forfetaria o in misura oraria, maggiorata del 10%, prevista dall’art. 70 del CCNL del 1995 (1/78 + 10%)  gli insegnanti di educazione fisica impegnati in ore eccedenti le 18 settimanali, fino a un massimo di 6 ore, per attività di avviamento alla pratica sportiva e prevenzione di paramorfismi fisici degli studenti  programmate nell’àmbito del POF; 3) quanto retribuire il personale della scuola impegnato nelle attività e nei progetti finanziati dallo Stato o da enti pubblici o privati.

 

X

 

La misura dei compensi al personale ATA per le attività di cui al citato art.43 del CCNL 26.5.1999, nonché per le funzioni miste derivanti da convenzioni e intese con gli Enti locali.

Le RSU contrattano quanto retribuire il personale ATA coinvolto nelle attività e nei progetti finanziati dallo Stato o da enti pubblici o privati o utilizzato per attività in convenzione con gli Enti locali.

 

X

 

La misura dei compensi da corrispondere al personale docente ed educativo – non più di due unità – della cui collaborazione il dirigente scolastico intende avvalersi in modo continuativo, ai sensi dell’art. 19, comma 4, del CCNL 26.5.1999, nello svolgimento delle proprie funzioni organizzative e gestionali, fermo restando quanto previsto dall’art. 28, comma 6, del medesimo CCNL.

Le RSU contrattano quanto retribuire i collaboratori scelti dal dirigente scolastico (non più di 2). Il vicario non rientra nella fattispecie ed è retribuito come le “funzioni obiettivo”(£.3.000.000) con risorse a parte.

 

X

 

Utilizzazione dei servizi sociali.

Le RSU contrattano l’uso da parte dei lavoratori di servizi sociali, come ad esempio il “buono mensa” o altri “benefit”.

 

X

 

Modalità e criteri di applicazione dei diritti sindacali, nonché dei contingenti di personale previsti dall’art.2 dell’allegato accordo sull’attuazione della legge 146/1990.

Le RSU contrattano le regole per l’esercizio dei diritti sindacali (quelli non normati da leggi o contratti), come l’agibilità sindacale all’interno dell’istituto (uso di bacheche sindacali – una per le RSU ed una per le OO.SS. in ogni plesso o sezione -  e degli strumenti informatici e telematici della scuola, scelta dei  locali per le riunioni delle RSU, ecc.) o il calendario e le modalità di svolgimento delle relazioni sindacali interne all’istituto. Inoltre le RSU contrattano i contingenti e le modalità di selezione  del personale tenuto al servizio in caso di sciopero al fine di garantire i servizi minimi (v. allegato al CCNL 99/01 per l’attuazione della L.146/90).

 

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Attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro.

Esistono norme precise che devono essere rispettate nei luoghi di lavoro per garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori. Le RSU devono contrattare i tempi e i modo di applicazione di tali norme.

 

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Criteri per la fruizione dei permessi per l’aggiornamento.

 

Le RSU devono essere preventivamente informate su come verranno concessi dal Dirigente scolastico al personale i permessi per l’aggiornamento in orario di servizio.

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FEBBRAIO - MARZO

 

 

Proposte di formazione delle classi e di determinazione degli organici della scuola.

Le RSU devono essere informate prima dell’ invio da parte del Dirigente scolastico all’Amministrazione della richiesta di classi e organici per il successivo anno scolastico. Durante questo incontro è opportuno effettuare anche una verifica intermedia dell’attuazione della contrattazione collettiva integrativa d’istituto sull’utilizzo delle risorse (v. infra).

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GIUGNO

Lo scopo di fornire “informazioni successive” alle RSU è quello di rendere loro possibile il controllo dell’operato dell’Amministrazione. Pertanto, perché siano possibili eventuali correzioni, le “informazioni successive” dovrebbero essere fornite alle RSU entro 10 giorni dall’assunzione dei provvedimenti da parte del Dirigente scolastico. In ogni caso devono essere almeno date prima della fine dell’anno scolastico.

 

Nominativi del personale utilizzato nelle attività e nei progetti retribuiti con il fondo d’istituto.

Le RSU devono essere informate sui nominativi delle persone che hanno lavorato nelle attività e nei progetti retribuiti con il fondo d’istituto, al fine di verificare se sono stati rispettati i criteri  per la retribuzione e l’utilizzazione del personale che erano stati oggetto di informazione preventiva.

 

 

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Criteri di individuazione e modalità di utilizzazione del personale in progetti derivanti da specifiche disposizioni legislative, nonché da convenzioni, intese o accordi di programma stipulati dalla singola istituzione scolastica o dall’Amministrazione scolastica periferica con altri enti o istituzioni.

Le RSU devono essere informate su come è stato scelto e utilizzato il personale impiegato nelle  attività diverse da quelle retribuite con il fondo d’istituto, ma che hanno comunque comportato una retribuzione risultante da finanziamenti pubblici o privati.

 

 

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Verifica dell’attuazione della contrattazione collettiva d’istituto sull’utilizzo delle risorse.

Le RSU devono controllare che tutte le risorse umane e finanziarie per l’impiego delle quali  il CCNL prevede la contrattazione d’istituto siano state effettivamente oggetto di contrattazione. In caso contrario, il Dirigente scolastico è inadempiente rispetto alle norme contrattuali.

 

 

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