riduzione ora di lezione

 

·         Se avviene “per cause di forza maggiore determinate da motivi estranei alla didattica” le frazioni orarie non si recuperano;

·          qualora invece avvenga a seguito della deliberazione di “sperimentazioni autonome di ordinamento e struttura che comportino la riduzione della durata dell’unità oraria di lezione” (art. 41 comma 4 C.C.N.L. sottoscritto il 4.8.95) i docenti sono tenuti a completare “l’orario d’obbligo con attività connesse alla sperimentazione o con le altre modalità previste dallo stesso progetto di sperimentazione” (ivi)

 

La C.M. n. 243 del 22.9.1979 infatti consente la possibilità di riduzione dell’ora di insegnamento in presenza di “accertate esigenze sociali degli studenti, derivanti da insuperabili difficoltà dei trasporti”, l’Accordo di interpretazione autentica dell’art. 41 C.C.N.L. sottoscritto il 4.8.95  ha confermato le disposizioni delle C.M. 243/1979 e 192/1980 per quanto riguarda la “riduzione dell’ora di lezione per cause di forza maggiore determinate da motivi estranei alla didattica”

 La citata C.M. n. 243 del 22.9.1979 prevede testualmente i seguenti criteri:

“a) nei giorni della settimana nei quali l’orario delle lezioni è contenuto in quattro ore è tassativamente vietata qualsiasi riduzione della durata oraria, che dunque resta determinata in sessanta minuti;

b) nei giorni della settimana nei quali l’orario delle lezioni è di cinque ore, le riduzioni suscettibili di autorizzazione devono riferirsi solo alla prima o alla ultima ora; soltanto eccezionalmente possono riferirsi alla prima e alla ultima ora;

c) nei giorni della settimana nei quali l’orario delle lezioni è di sei ore, l’autorizzazione alla riduzione può riferirsi alla prima e alla ultima ora di lezione ed eccezionalmente anche alla penultima;

d) nei giorni della settimana nei quali l’orario delle lezioni è di sette ore la riduzione può riferirsi alle prime due o alle ultime tre ore.

La riduzione dell’ora di lezione non dovrà in nessun caso superare i dieci minuti; essa dovrà riferirsi solo alle classi in cui sia necessaria senza assumere carattere generalizzato per la intera scuola o istituto. Non è configurabile alcun obbligo per i docenti di recuperare le frazioni orarie oggetto di riduzione:”

La successiva C.M. 3 Luglio 1980 n. 192 confermando le disposizioni  della C.M. 243/1979, rimette al “prudente apprezzamento” dei Provveditori di valutare “particolari situazioni di necessità debitamente rappresentate e documentate ed autorizzare, caso per caso, con provvedimento motivato eventuali riduzioni di orario anche nelle ipotesi non contemplate nella predetta circolare

L’accordo sulla sequenza contrattuale sull’orario di lavoro sottoscritto il 27 Luglio 2000 ha testualmente ribadito per quanto riguarda l’orario di lavoro la vigenza di tutta la normativa preesistente (art. 24 CCNL 26.5.99, art. 41 CCNL 4.8.95 e relative interpretazioni autentiche)

 

 

Accordo di interpretazione autentica dell'01.07.97

(articoli 41 - 69 - 19 CCNL)

ACCORDO DI INTERPRETAZIONE AUTENTICA DELL'ART. 41 DEL C.C.N.L. RELATIVO AL COMPARTO DEL PERSONALE DELLA SCUOLA, SOTTOSCRITTO IL 4.8.95, PER LA PARTE CHE RIGUARDA LA DURATA DELLE ORE DI LEZIONE NEI CASI DI INSUPERABILI PROBLEMI OGGETTIVI

Art. 1

1.        Le parti firmatarie del CCNL del comparto scuola non hanno inteso regolamentare la fattispecie della riduzione dell'ora di lezione per cause di forza maggiore determinate da motivi estranei alla didattica, ritenendo in tal caso la materia già regolata dalle CC.MM. n. 243 del 22.9.79 e n. 192 del 3.7.80 nonché dalle ulteriori circolari in materia che le hanno confermate.

2.      Tutti gli altri casi di riduzione dell'ora di lezione, in quanto deliberati autonomamente dalla scuola per esigenze interne, vanno assoggettati alla disciplina prevista dall'art. 41 del CCNL.

 

 

Art. 41 del CCNL

4. Qualora siano state deliberate sperimentazioni autonome di ordinamento e struttura che comportino la riduzione della durata dell’unità oraria di lezione, i docenti completano l’orario d’obbligo con attività connesse alla sperimentazione o con le altre modalità previste dallo stesso progetto di sperimentazione.

5. L’orario di insegnamento, anche con riferimento al completamento dell’orario d’obbligo ai sensi del comma 3 può essere articolato, sulla base della pianificazione annuale delle attività e nelle forme previste dai vigenti ordinamenti, in maniera flessibile su base plurisettimanale, in misura, di norma, non eccedente le quattro ore.

6. Per il personale insegnante che opera per la vigilanza e l’assistenza degli alunni durante il servizio di mensa il tempo impiegato nelle predette attività rientra a tutti gli effetti nell’orario di attività didattica.

 


C.M. n. 243 (prot. n. 1695) del 22 settembre 1979

Nel'intento di regolare con criteri uniformi i vari aspetti del fenomeno ormai assai diffuso, sviluppatosi nei decorsi anni scolastici, della riduzione dell'ora di insegnamento nelle scuole ed istituti di istruzione secondaria ed artistica ed al fine di risolvere i problemi connessi e conseguenti, si ritiene di dover richiamare l'attenzione responsabile delle SS.VV. sulla assoluta necessità di sottoporre ad un esame e valutazione tempestivi le situazioni quali sono andate verificandosi e quali si prospettano per l'anno scolastico 1979/80. E' infatti inderogabile l'esigenza che vengano predisposti provvedimenti opportuni intesi sia a ridimensionare il fenomeno, quando non sia possibile eliminarlo, sia ad adottare criteri univoci in tutto il territorio, sia, infine, ad evitare abusi o larghe concessioni non pienamente giustificate, allo scopo di consentire che le concessioni di riduzione d'orario, eventualmente inevitabili e da contenersi nella misura minima indispensabile, corrispondono alle accertate esigenze sociali degli studenti, derivanti da insuperabili difficoltà dei trasporti le quali, insieme alla effettuazione dei doppi turni, debbono essere di regola considerate solo cause determinanti di adozione, comunque del tutto eccezionale, dei provvedimenti medesimi. A tale proposito è qui da richiamare la preliminare necessità che le SS.VV. promuovano al più presto contatti con i responsabili delle aziende di trasporto pubblico urbano ed extra urbano per svolgere nei loro confronti intensa attività di persuasione affinchè gli orari dei mezzi di trasporto siano resi nella massima possibile misura compatibili con le esigenze del pieno funzionamento delle scuola e quindi con gli orari scolastici, tenendo specialmente conto del fenomeno della "pendolarità". Il Ministero si rende ben conto che risultati favorevoli di tali contatti potranno non avere immediato carattere di generalità, ma è importante e irrinunciabile che fin dal corrente anno scolastico 1979/80 venga avviato un processo di razionalizzazione che nell'anno scolastico 1980/81 possa pervenire a completamento. Ciò premesso, nei confronti di richieste di riduzione di orario che dovranno comunque essere formulate, con adeguata, ampia motivazione, dai presidi dopo aver sentito il consiglio di istituto e il collegio dei docenti e fermo restando che il montante settimanale di ore di lezione deve essere distribuito nella misura giornaliera più perequata possibile, saranno osservati i seguenti criteri: a) nei giorni della settimana nei quali l'orario delle lezioni è contenuto in quattro ore, è tassativamente vietata qualsiasi riduzione della durata oraria, che dunque resta determinata in sessanta minuti; b) nei giorni della settimana nei quali l'orario delle lezioni è di cinque ore, le riduzioni suscettibili di autorizzazione devono riferirsi solo alla prima o alla ultima ora; soltanto eccezionalmente possono riferirsi alla prima e alla ultim'ora; c) nei giorni della settimana nei quali l'orario delle lezioni è di sei ore, l'autorizzazione alla riduzione può riferirsi alla prima e alla ultima ora di lezione ed eccezionalmente anche alla penultima ora; d) nei giorni della settimana nei quali l'orario delle lezioni è di sette ore, la riduzione può riferirsi alle prime due e alle ultime tre ore. La riduzione dell'ora di lezione non dovrà in nessun caso superare i dieci minuti; essa dovrà riferirsi solo alle classi in cui sia necessaria senza assumere carattere generalizzato per l'intera scuola o istituto. Non è configurabile alcun obbligo per i docenti di recuperare le frazioni orarie oggetto di riduzione. Si ritiene opportuno precisare che, ove le esigenze di riduzione della durata oraria delle lezioni -esigenze che naturalmente dovranno essere valutate con maggiore severità nella ipotesi di cui alla su indicata lettera b) e anche c) - si riferiscano soltanto ad un esiguo numero di alunni potrà essere anche adottato, per soddisfare le esigenze stesse, il criterio di autorizzare il ritardo di alcuni minuti per l'ingresso in aula dell'alunno o degli alunni interessati e/o un pari anticipo nell'uscita. Potrà, inoltre, essere valutata l'opportunità di uno slittamento dell'orario delle lezioni, in modo da consentire l'affluenza regolare e contemporanea degli alunni e il normale svolgimento delle lezioni e orario pieno. Evidentemente, per poter adottare i provvedimenti autorizzativi sopra indicati occorrerà che le situazioni delle singole scuole e istituti siano esaminate al più presto dagli organi collegiali competenti - consiglio di istituto e collegio dei docenti - restando a un tempo confermato che la responsabilità della formulazione dell'orario delle lezioni spetta al preside, il quale, dopo aver sentito i suddetti, collegi, dovrà poi chiedere alle SS.VV. l'autorizzazione per le eventuali riduzioni d'orario strettamente necessarie, da determinarsi con i criteri sopra indicati e sempre in via eccezionale e con un carattere di revocabilità in qualsiasi momento. Le SS.VV., ove le richieste siano obiettivamente giustificate e adeguatamente motivate, provvederanno ad autorizzare in tutto o in parte le riduzioni richieste ovvero a respingerle o a restituirle per eventuali modifiche, fermo restando che le eventuali autorizzazioni relative a decorsi anni scolastici non sono in alcun caso automaticamente estensibili all'anno scolastico 1979/80. Le SS.VV., vorranno cortesemente provvedere a portare a conoscenza dei presidi il contenuto della presente circolare. Ad anno scolastico avviato, inoltre, redigeranno una relazione sul merito delle autorizzazioni concesse, corredata da apposito quadro statistico, inviandone copia al Ministero Ufficio statistico - e, per la parte di competenza, alle singole Direzioni generali e uffici generali interessati.

 

 

C.M. n. 192 (prot. n. 4540) del 3 luglio 1980

Relativamente alla durata delle ore di lezione per l'anno scolastico 1980/81 si confermano le disposizioni impartite da questo Ministero con circolare, n. 243, prot. 1695/47/ VL, del 22 settembre 1979. Resta comunque rimesso al prudente apprezzamento delle SS.LL. valutare particolari situazioni di necessità debitamente rappresentate e documentate ed autorizzare, caso per caso, con provvedimento motivato eventuali riduzioni di orario anche nelle ipotesi non contemplate dalla predetta circolare.

Il contenuto delle CCMM 243/79 e 192/80 è stato successivamente confermato con CT n. 281 del 16.9.87 e con CT 346/94

 

 

Sequenza contrattuale relativa aII'art. 24, comma 3, del CCNL 1998/2001 relativo al personale del comparto Scuola

Il giorno 27 luglio 2000 ha avuto luogo l'incontro tra: l'Aran, nella persona del Prof. Mario Ricciardi ed i rappresentanti delle seguenti organizzazioni e Confederazioni sindacali:

OO.SS. di categoria

CGIL/SNS

CISL/SCUOLA

UlL/SCUOLA

CONFSAL/SNALS

Confederazioni

CGlL

CISL

UIL

CONFSAL

Al termine della riunione le parti hanno sottoscritto l'allegata sequenza contrattuale relativa aII'art. 24 comma 3, del CCNL 1998/2001 del personale del comparto Scuola sottoscritto in data 26/5/1999.

Articolo unico

In riferimento a quanto previsto dall'art. 24, comma 3, del CCNL 26.5.1999 le parti stabiliscono quanto segue:

1. Le modalità organizzative per l'esercizio della funzione docente e l'articolazione dell'orario di insegnamento, che le istituzioni scolastiche adottano nella propria autonomia progettuale ed in coerenza con gli obiettivi definiti dal Piano dell'Offerta Formativa, restano disciplinate dall'art. 24 del CCNL 26.5.1999 e daIl'art. 41 del CCNL 4.8.1995.

2. Sono del pari confermate le interpretazioni autentiche riferite alla disciplina contrattuale richiamate nel precedente comma 1.