RELAZIONI SINDACALI A LIVELLO DI ISTITUZIONE SCOLASTICA
ISTRUZIONI PER LUSO
di Umberto Ottone, CUB Scuola Pinerolo
Fino alle elezioni delle RSU (Rappresentanze Sindacali
Unitarie), i nominativi dei rappresentanti sindacali titolari dei diritti sindacali
(affissione, assemblea, informazione, contrattazione) debbono essere comunicati in
forma scritta al capo distituto a cura dellO.S. interessata, che si
prenderà anche cura di informare dellavvenuta nomina i lavoratori della scuola
(tramite affissione della nomina allalbo sindacale).
Il capo distituto allinizio delle lezioni - e, comunque,
non oltre il 30 ottobre - convoca le RSA presenti nella scuola. La data
dellincontro devessere concordata, non fissata unilateralmente.
É opportuno, nella prima riunione, calendarizzare le riunioni successive.
Di ogni incontro va redatto un verbale, possibilmente su apposito registro, che, firmato
congiuntamente, verrà pubblicato a cura dei rappresentanti sindacali allalbo.
Nelle riunioni il capo distituto fornisce alle RSA
della scuola informazioni, consegnando leventuale documentazione (il
capo distituto deve presentare tutta la documentazione in merito), sulle
seguenti materie:
proposte di formazione delle classi e di determinazione degli organici
della scuola;
modalità di utilizzazione del personale in rapporto al piano
dellofferta formativa;
utilizzazione dei servizi sociali ;
modalità e criteri di applicazione dei diritti sindacali, nonché i
contingenti di personale da impiegare in attuazione alla L.146/90 che regolamenta il
diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali;
attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di
lavoro;
attività e progetti retribuiti con il fondo distituto o con
altre risorse derivanti da convenzioni ed accordi;
criteri di retribuzione e utilizzazione del personale impegnato nello
svolgimento delle attività aggiuntive;
criteri riguardanti le assegnazioni alle sezioni staccate e ai plessi;
ricadute sullorganizzazione del lavoro e del servizio derivanti dallintensificazione
delle prestazioni legate alla definizione dellunità didattica; ritorni
pomeridiani;
modalità relative alla organizzazione del lavoro e allarticolazione
dellorario del personale ATA e del personale educativo, nel rispetto di
quanto previsto dalla contrattazione integrativa nazionale, nonché i criteri per lindividuazione
del personale ATA ed educativo da utilizzare nelle attività retribuite
con il fondo distituto;
criteri per la fruizione dei permessi per laggiornamento;
nominativi del personale utilizzato nelle attività e progetti
retribuiti con il fondo distituto;
criteri di individuazione e modalità di utilizzazione del personale
in progetti derivanti da specifiche disposizioni legislative, nonché da
convenzioni, intese o accordi di programma stipulati dalla singola istituzione scolastica
o dallAmministrazione scolastica periferica con altri enti e istituzioni.
Le informazioni di cui ai punti dall1 al 10 devono
essere date preventivamente, prima, cioè, dellassunzione degli atti da parte
del dirigente scolastico; le informazioni di cui ai punti 11 e 12
devono essere date successivamente (di norma, entro 10 giorni
dallassunzione del provvedimento).
Gli atti e le delibere assunti dagli OO.CC.
relativamente alle materie oggetto di informazione debbono, nelle premesse, dare
atto dellavvenuta informazione.
l Fino al 31/8/2000, ciascun
delegato sindacale, ricevute le informazioni di cui ai punti 2,3,4,5,8,9,
può chiedere un esame dellargomento oggetto di informazione. Il capo
distituto informa della richiesta gli altri delegati sindacali della scuola e
convoca entro 3 gg. un apposito incontro con tutti i delegati sindacali che
può concludersi con unintesa entro 15 gg. Qualora laccordo non
venisse raggiunto, il delegato sindacale (individualmente o collettivamente) può
chiedere, fino allistituzione di appositi organismi per la composizione
stragiudiziale delle controversie relative al rapporto di lavoro, un incontro di
conciliazione al Provveditore (allincontro partecipano dirigenti del
Provveditorato e delle OO.SS provinciali; lincontro è verbalizzato), dopo
il quale può assumere iniziative conflittuali e/o rivolgersi alla
magistratura ordinaria (Pretura del lavoro).
l Dall1/9/2000, con la piena
attuazione dellautonomia, le materie di cui ai punti 2,3,4,5,8,9 non
saranno più oggetto di informazione ed esame, perché saranno invece oggetto
di contrattazione integrativa a livello di singola istituzione scolastica.
Si sottolineano i seguenti aspetti:
le date degli incontri devono essere concordate tra le parti; gli incontri
devono avvenire in orario di servizio; gli interessati devono essere convocati
ufficialmente (per iscritto);
per informazione deve intendersi, nello spirito della L.241/90, la trattazione
esplicita e trasparente dei criteri, delle normative, delle motivazioni
e delle valutazioni assunte dal Capo distituto o avanzate dagli
OO.CC.;
per eventuale documentazione si deve intendere tutta la documentazione in
merito;
per esame si deve intendere una discussione su una o più materie oggetto di
informazione;
linformazione è preventiva; è importante che la documentazione
riguardante i criteri e le decisioni che il dirigente scolastico intende adottare sia
scritta;
se linformazione è successiva, la documentazione deve essere per
forza scritta.
Per ognuna delle materie su cui è prevista linformazione si possono identificare
in concreto i documenti necessari: ad esempio, per la formazione delle
classi sono le delibere del collegio dei docenti; per lorganico è
il prospetto inviato dal dirigente scolastico in provveditorato con la proposta di
classi per il successivo anno scolastico o le variazioni di organico che invia a
settembre; per le modalità di utilizzo del personale sono le delibere del
collegio dei docenti, il mansionario e i verbali dellassemblea degli
ATA; per i diritti sindacali sono gli accordi nazionali e provinciali;
per le attività e i progetti retribuiti con il fondo distituto o con
altre risorse derivanti da convenzioni ed accordi sono le delibere del collegio dei
docenti e del consiglio distituto, i verbali delle assemblee degli ATA,
le lettere dincarico, gli accordi e le convenzioni; per i permessi
per laggiornamento sono le decisioni prese sulle domande presentate.
Ricevuta la documentazione, il delegato sindacale la verifica in una riunione
di delegati o in una riunione degli iscritti o meglio di colleghi interessati; delegati e
dirigente scolastico possono concordare ad inizio anno che lesame venga fatto nella
stessa riunione dellinformazione, purché la documentazione sia consegnata in
anticipo; fino a quando lesame non è concluso, il dirigente scolastico
non adotta provvedimenti sulla materia oggetto di esame e i delegati sindacali non
assumono iniziative conflittuali; concluso lesame, il dirigente
scolastico può adottare i provvedimenti che ritiene legittimi; in caso di
disaccordo con il dirigente scolastico, il delegato sindacale che abbia
partecipato allesame può chiedere, attraverso un breve scritto contenente
una sintetica descrizione dei fatti da inviare in Provveditorato, alle OO.SS.
provinciali e al dirigente scolastico tramite fax o raccomandata, la conciliazione;
entro 5 gg. dalla richiesta di conciliazione, il Provveditore convoca
il dirigente scolastico, i delegati sindacali di scuola (anche quelli che non hanno
chiesto la conciliazione) e i sindacati provinciali abilitati a trattare i
contratti decentrati; prima del termine della conciliazione non si devono
assumere iniziative conflittuali; durante la conciliazione, la composizione del
conflitto è affidata al negoziato tra le parti, non al Provveditore (tutti
gli interventi vengono, però, verbalizzati); se il tentativo di composizione del
conflitto fallisce, il dirigente scolastico adotta i provvedimenti che ritiene
legittimi e i sindacati possono adire le vie legali e/o indire lo stato di
agitazione.
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