RELAZIONI SINDACALI A LIVELLO DI ISTITUZIONE SCOLASTICA

ISTRUZIONI PER L’USO

di Umberto Ottone, CUB Scuola Pinerolo

Fino alle elezioni delle RSU (Rappresentanze Sindacali Unitarie), i nominativi dei rappresentanti sindacali titolari dei diritti sindacali (affissione, assemblea, informazione, contrattazione) debbono essere comunicati in forma scritta al capo d’istituto a cura dell’O.S. interessata, che si prenderà anche cura di informare dell’avvenuta nomina i lavoratori della scuola (tramite affissione della nomina all’albo sindacale).

Il capo d’istituto all’inizio delle lezioni - e, comunque, non oltre il 30 ottobre - convoca le RSA presenti nella scuola. La data dell’incontro dev’essere concordata, non fissata unilateralmente. É opportuno, nella prima riunione, calendarizzare le riunioni successive. Di ogni incontro va redatto un verbale, possibilmente su apposito registro, che, firmato congiuntamente, verrà pubblicato a cura dei rappresentanti sindacali all’albo.

Nelle riunioni il capo d’istituto fornisce alle RSA della scuola informazioni, consegnando l’eventuale documentazione (il capo d’istituto deve presentare tutta la documentazione in merito), sulle seguenti materie:

Le informazioni di cui ai punti dall’1 al 10 devono essere date preventivamente, prima, cioè, dell’assunzione degli atti da parte del dirigente scolastico; le informazioni di cui ai punti 11 e 12

devono essere date successivamente (di norma, entro 10 giorni dall’assunzione del provvedimento).

Gli atti e le delibere assunti dagli OO.CC. relativamente alle materie oggetto di informazione debbono, nelle premesse, dare atto dell’avvenuta informazione.

l Fino al 31/8/2000, ciascun delegato sindacale, ricevute le informazioni di cui ai punti 2,3,4,5,8,9, può chiedere un esame dell’argomento oggetto di informazione. Il capo d’istituto informa della richiesta gli altri delegati sindacali della scuola e convoca entro 3 gg. un apposito incontro con tutti i delegati sindacali che può concludersi con un’intesa entro 15 gg. Qualora l’accordo non venisse raggiunto, il delegato sindacale (individualmente o collettivamente) può chiedere, fino all’istituzione di appositi organismi per la composizione stragiudiziale delle controversie relative al rapporto di lavoro, un incontro di conciliazione al Provveditore (all’incontro partecipano dirigenti del Provveditorato e delle OO.SS provinciali; l’incontro è verbalizzato), dopo il quale può assumere iniziative conflittuali e/o rivolgersi alla magistratura ordinaria (Pretura del lavoro).

l Dall’1/9/2000, con la piena attuazione dell’autonomia, le materie di cui ai punti 2,3,4,5,8,9 non saranno più oggetto di informazione ed esame, perché saranno invece oggetto di contrattazione integrativa a livello di singola istituzione scolastica.

Si sottolineano i seguenti aspetti:

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