presentato dal Ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica
(BERLINGUER)di concerto con il Ministro delle finanze
(VISCO)col Ministro del lavoro e della previdenza sociale
(TREU)col Ministro del tesoro e della programmazione economica
(CIAMPI)col Ministro per la solidarietà sociale
(TURCO)e col Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali
(BASSANINI)COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 AGOSTO 1997
ONOREVOLI SENATORI. - Il disegno di legge sottoposto alla Vostra attenzione si propone di dare attuazione ad un impegno assunto di programma di Governo. Tale impegno, piú volte ribadito in sede politica e parlamentare, non puó piú essere rinviato nel momento in cui il Governo si é dato carico di porre al centro della propria azione il potenziamento e la valorizzazione della persona umana nell'intero sistema formativo ed ha avviato un complessivo riordino del sistema dell'istruzione incentrato sulla valorizzazione e sul miglior utilizzo delle risorse esistenti sul territorio e sull'apertura della scuola statale ai rapporti con il mondo del lavoro, delle professioni, della formazione professionale.
Le "Disposizioni per il diritto allo studio e per l'espansione, la diversificazione e l'integrazione dell'offerta formativa nel sistema pubblico dell'istruzione e della formazione" si propongono come obiettivo prioritario quello di favorire la generalizzazione della domanda di istruzione a partire dalla prima infanzia lungo tutto l'arco della vita, riconoscendo anche il valore delle iniziative di formazione e istruzione, da chiunque promosse, che siano coerenti con gli ordinamenti generali ed abbiano livelli di qualità e di efficacia adeguati al conseguimento del successo formativo.
Si tratta di un'affermazione di grande rilievo perché sposta il giudizio sulla bontà delle iniziative da una mera corrispondenza formale degli ordinamenti (ció che accade attualmente nel sistema del riconoscimento legale) ad una verifica sull'efficacia dell'azione formativa, verifica che é affidata allo Stato attraverso il controllo dell'esistenza e della permanenza dei requisiti e la valutazione degli esiti.
Il riconoscimento del valore di iniziative diverse da quelle statali non é peraltro una novità assoluta. In Italia tutto il sistema della formazione professionale e quello dell'educazione degli adulti sono affidati in larga misura all'iniziativa di enti di formazione professionale non statali, che accedono a finanziamenti regionali e comunitari; esiste inoltre almeno un grado dell'istruzione, la scuola materna, nel quale tale processo si é già ampiamente realizzato, con il coinvolgimento degli enti locali e di soggetti privati nella realizzazione di un'offerta formativa che copre complessivamente circa l'80 per cento delle esigenze nazionali (articolo 339 e 340 del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297): al punto che, nelle passate legislature, si era arrivati alla formulazione di un testo di riforma della scuola dell'infanzia, condiviso dalla maggior parte delle forze politiche, nel quale l'integrazione delle risorse statali, degli enti locali e dei privati costituiva la base per l'attuazione di un sistema complessivo che, nel rispetto di regole e standard generali, rispettava e sosteneva le libere iniziative mediante l'instaurazione di un sistema di convenzioni.
L'ordinamento vigente offre altri esempi di riconoscimento del valore delle iniziative di enti e privati e di efficace integrazione. Si ricordano: le scuole elementari parificate, che mediante il sistema delle convenzioni, sono parzialmente finanziate dallo Stato (articolo 344 del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297); le scuole elementari sussidiate, che svolgono funzione sostitutiva delle scuole statali e sono mantenute parzialmente col sussidio dello Stato (articolo 348 del medesimo testo unico), le scuole pareggiate, nelle quali la costituzione delle cattedre e il reclutamento e il trattamento economico degli insegnanti sono sottoposti ad un regime analogo a quello delle scuole statali (articolo 356 del testo unico); i licei linguistici "storici", nati come istituzioni private, assunti dalla legge a parametri per la conformità degli ordinamenti di altre istituzioni consimili (articolo 363 del testo unico).
Il disegno di legge si propone di superare la frammentarietà dell'attuale ordinamento per individuare caratteristiche dell'offerta formativa degli enti locali e dei privati che consentano di dettare regole generali ed uniformi, in un quadro che dia garanzie di stabilità e di qualità e consenta di dare attuazione ai precetti costituzionali che impongono:
In sintesi il provvedimento si propone di raggiungere il risultato di incoraggiare la scolarizzazione pre-obbligo e post-obbligo, fornendo alle famiglie di tutti gli alunni (delle scuole statali e paritarie) un sostegno concreto (articolo 3) e, al tempo stesso, si propone di sostenere la libertà educativa delle famiglie nel quadro di regole che garantiscano il livello e la qualità dell'istruzione (articoli 1 e 2). Autorizza inoltre le Regioni (articolo 4) ad intervenire in favore di tutti gli alunni capaci e meritevoli o che versano in condizioni economiche disagiate, qualsiasi sia il percorso che intendono seguire (in scuole statali o paritarie).
L'attuale situazione finanziaria non consente peraltro di quantificare fin d'ora gli oneri che lo Stato potrà assumere e tale determinazione é pertanto rimessa alle successive leggi finanziarie, che li determineranno nel quadro delle compatibilità possibili e tenendo presente il dovere prioritario dello Stato di istituire scuole di ogni ordine e grado su tutto il territorio nazionale.
Il precetto costituzionale, in base al quale le scuole non statali possono essere istituite senza oneri a carico dello Stato, appare peraltro pienamente rispettato, in quanto l'intervento é volto a sostenere i genitori e gli alunni, ció che la Corte Costituzionale ha già ritenuto legittimo in alcune pronunce, delle quali particolarmente significativa é quella in materia di fornitura gratuita dei libri di testo (sentenza n. 454 del 15-30 dicembre 1994), nella quale si afferma che la natura dell'istituto di istruzione non puó impedire la corresponsione di aiuti agli alunni, anche nel caso si tratti di istituzione meramente privata.
L'impianto di tutto il provvedimento é peraltro incentrato sulla scuola statale, che é parametro di riferimento organizzativo e ordinamentale per tutte le iniziative complementari affidate alla libera iniziativa di enti e privati. Il Governo intende con ció ribadire che la scuola statale é e resta la struttura portante del sistema di istruzione del Paese, e che il riconoscimento delle scuole paritarie non incide sull'obbligo della Repubblica di istituire scuole statali per ogni ordine e grado su tutto il territorio nazionale.
Non contenendo il disegno di legge un'indicazione degli oneri finanziari, rimessa alla legge finanziaria, il provvedimento non é accompagnato da relazione tecnica.
Art. 1.
(Offerta di istruzione e formazione)
Art. 2.
(Requisiti dell'offerta formativa)
Art. 3.
(Diritto allo studio e incentivazione della scolarizzazione e della formazione)
Art. 4.
(Interventi per il diritto allo studio, l'istruzione e la formazione degli adulti