CUB SCUOLA
Corso
Regio Parco 31 bis, 10152 TORINO
Importanti novità per quel che riguarda la
retribuzione degli insegnanti
Le ore libere tra una lezione e l’altra
vanno retribuite
Le ore
d’interruzione della prestazione d’insegnamento giornaliera, i cosiddetti
buchi, vanno considerati come flessibilità oraria e danno diritto ad un
compenso.
La novità deriva dall'articolo 3, comma 2, lettera
b), del contratto di lavoro relativo all'ultimo biennio economico. La norma
prevede, infatti, che le risorse economiche relative alla cosiddetta
flessibilità oraria siano oggetto di contrattazione. Questo criterio vale anche
per quanto riguarda le eventuali interruzioni della prestazione d’insegnamento
giornaliera, dovute ad esigenze di organizzazione dell’orario degli
insegnanti.
Fino a ora,
sebbene ormai dal 1993 il rapporto di lavoro dei docenti sia stato
assoggettato al diritto civile, tali interruzioni non hanno mai dato luogo ad
alcun corrispettivo. Questa “mancanza” era, anche effetto di una prassi che
non teneva in nessun conto la disparità dì trattamento tra settore pubblico
e settore privato.
A
partire da quest’anno, invece, le cose dovranno cambiare. Ciò in ottemperanza
al combinato disposto di alcune norme civilistiche che, grazie al citato
articolo 3 dell'ultimo accordo negoziale, dispiegheranno i loro effetti anche
nel Comparto Scuola. Vediamo quali.
Anzitutto
l'articolo 2, comma 2 del decreto legislativo 165/2001 che così dispone:
“I rapporti di lavoro dei dipendenti delle
amministrazioni pubbliche sono disciplinati dalle disposizioni del capo I,
titolo II, del libro V del codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato
nell'impresa, fatte salve le diverse disposizioni contenute nel presente
decreto”
Tale
norma, peraltro già presente nel decreto legislativo 29/93, non ha mai trovato
piena attivazione, per effetto del rinvio alle diverse disposizioni di legge
contenuto nell'ultimo periodo. Si tratta, in questo caso, dell'articolo 49,
comma 1, del citato Decreto Legislativo 29/93 (oggi articolo 45 del Decreto
Legislativo 165/2001) che così dispone:
“Il trattamento economico fondamentale e accessorio è definito
dai contratti collettivi”
Non
era pertanto prevista alcuna nessuna retribuzione in assenza di apposite
previsioni contrattuali. Oggi quest’ostacolo è venuto meno. di conseguenza
potrà finalmente essere applicato al comparto scuola quanto disposto
dell’articolo 6, ultimo comma, primo periodo, del regio decreto legge
1825/924, che così dispone:
“In caso di
sospensione di lavoro per fatto dipendente dal
principale l’impiegato ha diritto alla retribuzione normale.”
Una
norma perfettamente coerente al testo dell'articolo 3, comma 2, lettera b), del
contratto sul biennio economico 2001/2002.
Considerazioni analoghe vanno
fatte per l’orario di lavoro del personale ATA.