CUB SCUOLA
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Importanti novità per quel che riguarda la retribuzione degli insegnanti

Le ore libere tra una lezione e l’altra

vanno retribuite

 

Le ore d’interruzione della prestazione d’insegnamento giornaliera, i cosiddetti buchi, vanno considerati come flessibilità oraria e danno diritto ad un compenso.

La novità deriva dall'articolo 3, comma 2, lettera b), del contratto di lavoro relativo all'ultimo biennio economico. La norma prevede, infatti, che le risorse economiche relative alla cosiddetta flessibilità oraria siano oggetto di contrattazione. Questo criterio vale anche per quanto riguarda le eventuali interruzioni della prestazione d’insegnamento giornaliera, dovute ad esigenze di organizzazione dell’orario degli insegnanti.

Fino a ora, sebbene ormai dal 1993 il rapporto di lavoro dei do­centi sia stato assoggettato al diritto civile, tali interruzioni non hanno mai dato luogo ad alcun corrispettivo. Questa “mancanza” era, anche effetto di una prassi che non teneva in nessun conto la disparità dì trattamento tra settore pubblico e settore privato.

A partire da quest’anno, invece, le cose dovran­no cambiare. Ciò in ottempe­ranza al combinato disposto di alcune norme civilistiche che, grazie al citato articolo 3 dell'ultimo accordo negoziale, dispiegheranno i loro effetti anche nel Comparto Scuola. Vediamo quali.

Anzitutto l'articolo 2, comma 2 del decreto legislativo 165/2001 che così dispone:

“I rapporti di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono disciplinati dalle disposizioni del capo I, titolo II, del libro V del codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro su­bordinato nell'impresa, fatte salve le diverse disposizioni contenute nel presente decreto”

Tale norma, peraltro già presente nel decreto legislativo 29/93, non ha mai trovato piena attivazione, per effetto del rinvio alle diver­se disposizioni di legge contenu­to nell'ultimo periodo. Si tratta, in questo caso, dell'articolo 49, com­ma 1, del citato Decreto Legislativo 29/93 (oggi articolo 45 del Decreto Legislativo 165/2001) che co­sì dispone:

“Il trattamento economico fondamentale e accessorio è definito dai contratti collettivi”

Non era pertanto prevista alcuna nessuna retribuzione in assenza di apposite previsioni contrattuali. Oggi quest’ostacolo è venuto meno. di conseguenza potrà finalmente es­sere applicato al comparto scuola quanto disposto dell’articolo 6, ultimo comma, primo periodo, del regio decreto legge 1825/924, che così dispone:

“In caso di sospensione di lavoro per fatto dipendente dal principale l’impiegato ha diritto alla retribuzione normale.”

Una norma perfettamente coerente al testo dell'articolo 3, comma 2, lettera b), del contratto sul biennio economico 2001/2002.

Considerazioni analoghe vanno fatte per l’orario di lavoro del personale ATA.