(il presente lavoro è curato da Umberto Ottone della federazione di Torino)

 

CONTRATTO SUL FONDO D’ISTITUTO

Le cifre in neretto possono essere aumentate o diminuite, oppure sostituite da indicazioni che fissino un minimo (almeno, non meno di), o un massimo (non più di, non superiore a), o un intervallo (da…a…, non inferiore a… non superiore a…)

 

 

In data …… presso …… tra Dirigente scolastico, RSU e rappresentanti delle OO.SS firmatarie del CCNL viene stipulato quanto segue.

 

ART.1

CAMPO DI APPLICAZIONE, DECORRENZA, DURATA, INTERPRETAZIONE AUTENTICA, PUBBLICIZZAZIONE

1.      Il presente contratto si applica a tutto il personale docente e ATA – sia con contratto a tempo indeterminato che determinato - in servizio nell’istituto.

2.      Il presente contratto decorre dalla data di sottoscrizione e conserva validità fino alla stipula di un nuovo contratto.

3.      In caso di controversia circa l’interpretazione di una norma del presente contratto le parti che lo hanno sottoscritto, entro cinque giorni dalla richiesta scritta e motivata di una di esse, s’incontrano per definire consensualmente il significato della clausola controversa.

4.      Le norme contenute nel presente contratto possono essere rinegoziate dietro richiesta anche solo di uno dei membri della RSU o di uno dei soggetti che hanno titolo a partecipare alla trattativa.

5.      Entro cinque giorni dalla sottoscrizione del presente contratto la parte pubblica ne cura l’affissione all’albo dell’istituto.

 

ART.2

RELAZIONI SINDACALI SUL FONDO DELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA

1.      Il DS fornisce alla RSU entro il mese di ottobre l’informazione preventiva circa le attività aggiuntive da retribuire con il fondo dell’istituzione scolastica ed i criteri di utilizzazione e retribuzione del personale impegnato in dette attività aggiuntive.

2.       Il DS fornisce alla RSU l’informazione preventiva circa le attività finanziate con risorse destinate dallo Stato o da enti pubblici o privati a compensare attività del personale e i criteri di utilizzazione e retribuzione del personale impegnato entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione di finanziamento, e comunque in tempi utili alla possibilità dell’intervento sindacale di produrre effetti sull’attività medesima.

3.      Il DS fornisce alla RSU l’informazione successiva una volta che gli incarichi siano stati attribuiti, e comunque non oltre il 15 dicembre per gli incarichi finanziati con risorse a carico del fondo dell’istituzione scolastica..

4.      Le parti concordano di verificare costantemente l’attuazione del presente accordo, anche al fine di apportare variazioni e/o modifiche che si rendessero necessarie, e di verificare entro il termine delle attività didattiche l’attuazione della contrattazione sull’utilizzo delle risorse.

 

ART.3

COMPOSIZIONE DEL FONDO DELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA

1.      Il fondo dell’istituzione è composto di una parte non finalizzata e di una parte finalizzata a retribuire specifiche attività.

2.      La parte non finalizzata è composta al lordo delle ritenute Irpef da: a) £.. 629.937 per numero posti docenti in organico di diritto; b) per la scuola secondaria superiore, da £. 818.100 per numero posti docenti in organico di diritto.

3.      La parte finalizzata del fondo dell’istituzione scolastica è composta da una quota destinata al personale docente e da una quota destinata al personale ATA.

4.      La quota destinata al personale docente è composta da: a) £.151.036 per il solo anno finanziario 2001; b) £.105.381; entrambe le lettere per il numero posti docenti in organico di diritto per retribuire la flessibilità organizzativa e didattica di cui all’art.31 c.1 CCNI 31.8.99; c) £. 271.512 per il numero di posti docenti in organico di diritto per retribuire le attività di cui all’art.30 lettere a, b, e, f del CCNI 31.8.99; d) £. 61.735, per il solo per l’a.f. 2001, per il numero posti docenti in organico di diritto.

5.      La quota destinata al personale ATA è composta: a) da £. 180.900 (dall’a.f. 2001) per il numero di personale ATA in servizio; b) da £. 61.735 (solo per l’a.f. 2001) per numero posti ATA in organico di diritto.

 

ART.4

FONDO AGGIUNTIVO DELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA

1.      Il fondo aggiuntivo dell’istituzione scolastica è costituito da qualsiasi ulteriore somma destinata dallo Stato o da enti pubblici o privati a compensare attività del personale della scuola.

2.      Il fondo aggiuntivo è gestito secondo i criteri di cui all’articolo seguente.

 

ART.5

CRITERI PER L’IMPIEGO DELLE RISORSE UMANE E FINANZIARIE

1.      Le attività diverse da quelle strettamente curricolari stabilite dal MIUR che a vario titolo si intendono effettuare all’interno dell’istituto, insieme ai criteri di utilizzazione e retribuzione del personale per lo svolgimento di dette attività, devono essere preventivamente comunicate al personale docente ed ATA ed alla RSU, al fine di acquisire la disponibilità del personale allo svolgimento delle attività medesime.

2.      Il personale che si rende disponibile per svolgere attività aggiuntive finanziate con il fondo dell’istituzione scolastica e/o con il fondo aggiuntivo ed in possesso dei requisiti necessari deve essere impiegato in modo da assicurare una ripartizione equa dei carichi di lavoro e della retribuzione all’interno dello stesso profilo.

3.      Almeno 1/10 delle somme destinate dallo Stato o dagli enti pubblici o privati a compensare le attività del personale della scuola deve essere accantonata per il personale ATA coinvolto in dette attività.

4.      Il budget disponibile per ciascuna attività deliberata dal collegio docenti o finanziata dallo Stato o da enti pubblici o privati deve consentire di retribuire la progettazione dell’attività e la produzione di materiali didattici svolte dal personale della scuola nella misura stabilita dalla delibera del collegio docenti o dalla convenzione con l’ente pubblico o privato.

 

ART.6

RIPARTIZIONE DEL FONDO DELL’ISTITUZIONE TRA PERSONALE DOCENTE ED ATA

1.      Per assicurare una equilibrata ripartizione delle risorse, si conviene che la parte comune non finalizzata del fondo dell’istituzione scolastica, escluse le risorse di cui al comma 2 lettera b del precedente art.3, sia divisa in modo proporzionale fra personale docente ed ATA, in relazione al numero degli addetti, ai diversi profili professionali, agli importi delle tabelle “D” e “D1” del CCNI 1998/2001, in modo che ad ogni area sia assicurato un uguale numero di ore. Per il calcolo della quota spettante al personale docente il riferimento è alle ore aggiuntive di non insegnamento.

2.      Dal monte ore di ciascuna componente viene accantonata una quota pari al 10%, che verrà utilizzata per compensare, previa intesa con la RSU, altre eventuali attività non previste all’inizio dell’anno scolastico.

3.      Le risorse di cui al comma 2 lettere c, d del precedente art.3 sono assegnate per 9/10 al fondo per il personale docente e per 1/10 al fondo per il personale ATA al fine di retribuire le attività connesse all’organizzazione degli interventi didattici educativi ed integrativi.

 

ART.7

COMPENSI A CARICO DEL FONDO DI ISTITUTO: PERSONALE DOCENTE

1.      Il docente vicario non può cumulare il compenso di £.3.000.000 con i compensi orari o forfetari previsti per le altre attività di collaborazione con il dirigente scolastico.

2.      I compensi forfetari dei docenti della cui collaborazione il dirigente scolastico intende avvalersi in modo continuativo sono fissati in £. 2.000.000.

3.      I compensi per le altre tipologie di attività di carattere gestionale ed organizzativo di collaborazione con il dirigente scolastico sono quantificati, in relazione alle ore effettivamente prestate e al piano delle attività deliberato dal collegio docenti, sulla base della tabella “D” del CCNI 31.8.99.

4.      I compensi del personale docente e educativo per le attività di flessibilità didattica sono fissati in £. 600.000, rapportati alla durata della flessibilità, sulla base dei giorni complessivi di lezione..

5.      La flessibilità organizzativa connessa all’impiego di docenti in attività didattiche curricolari antimeridiane e pomeridiano all’interno della stessa giornata è compensata nella misura di £. 200.000. Tale cifra è moltiplicata per il numero di giorni settimanali di flessibilità.

6.      Per la disponibilità a sostituire i colleghi assenti durante le cosiddette “ore buche”, ferma restando la retribuzione spettante in caso di effettiva sostituzione, è assegnato un compenso forfetario annuale di £. 200.000 per ogni ora settimanale messa a disposizione. Tale quota è incrementata del 50% per ogni ora diversa dalla cosiddetta “ora buca” e raddoppiata se la disponibilità è data per la prima ora di lezione antimeridiana o pomeridiana.

7.      Le ore eccedenti prestate dal personale docente per le attività complementari di educazione fisica vengono retribuite, con risorse non a carico del fondo d’istituto, in ragione di 1/78 dello stipendio tabellare in godimento dell’interessato maggiorato del 10%, in base al numero di ore effettivamente prestato.

8.      Il personale docente impegnato in attività finanziate dal MIUR con fondi esterni al fondo d’istituto (L. 440, ecc.) è pari agli importi indicati nelle tabelle “D” del CCNI 31.8.99 per il numero di ore effettivamente prestato.

9.      Il personale docente impegnato in attività finanziate dallo Stato (escluse quelle provenienti dal MIUR) o da enti pubblici o privati è pari agli importi della tabella “D” del CCNI 31.8.99 maggiorati del 30% per il numero di ore effettivamente prestato. 

10.  Ogni altra attività deliberata dal collegio docenti con oneri a carico del fondo dell’istituzione è stabilita dalla delibera stessa, nel rispetto degli importi della tabella “D” del CCNI 31.8.99.

 

ART.8

COMPENSI A CARICO DEL FONDO DI ISTITUTO: PERSONALE ATA

1.      Il fondo del personale ATA è ripartito tra i diversi profili in modo che al DSGA, ai collaboratori scolastici, agli assistenti tecnici ed agli assistenti amministrativi sia assicurato un ugual numero di ore per lo svolgimento di attività aggiuntive.

2.      Per lo svolgimento di attività previste dall’allegato 6 del CCNI 31.8.99 non assegnate con le funzioni aggiuntive è attribuito un compenso pari a quello corrisposto alle “funzioni aggiuntive”, rapportato al periodo di effettuazione dell’attività.

3.      Al personale impegnato durante il normale orario di lavoro in attività non comprese nel profilo della qualifica interessata (impiego nelle mense scolastiche, attività di assistenza agli alunni portatori di handicap o di cura della persona o di pre e post scuola o di supporto alle attività amministrative, uso delle strutture scolastiche in periodi di interruzione delle attività didattiche, impegno in altri laboratori, impegno in sede di scrutini elettronici, inserimento voti nei registri o nei programmi software, predisposizione atti e relazioni bilancio preventivo e conto consuntivo, preparazione atti dei revisori dei conti, ecc.) è assegnato un compenso forfetario pari a 1 ora del compenso orario indicato nella tabella “D1” del CCNI 31.8.99 per ogni giornata di maggior impegno.

4.      Al personale impegnato durante il normale orario di lavoro in attività non comprese nella ripartizione del lavoro ordinario assegnato con il piano delle attività all’inizio dell’anno scolastico (attività su posti vacanti in attesa di nomina, sostituzione del personale assente, smaltimento lavori arretrati o imprevisti, ecc.) è assegnato un compenso forfetario pari a 1 ora del compenso orario indicato nella tabella “D1” del CCNI 31.8.99 per ogni giornata di maggior impegno.

5.      Il personale impegnato in attività retribuite con risorse provenienti dal MIUR diverse dal fondo d’istituto (L. 440, ore eccedenti, esami di stato, pratica sportiva, ecc.) è compensato con gli importi indicati nelle tabelle “D1” del CCNI 31.8.99 in relazione al numero di ore effettivamente prestato.

6.      Il personale impegnato in attività finanziate dallo Stato (escluse quelle provenienti dal MIUR) o da enti pubblici o privati è compensato con gli importi della tabella “D1” del CCNI 31.8.99 maggiorati del 30% in relazione al numero di ore effettivamente prestato.

7.       La misura dei compensi per ogni altra attività aggiuntiva con oneri a carico del fondo dell’istituzione è stabilita dalla tabella “D1” del CCNI 31.8.99.

 

ART.9

ASSEGNAZIONE DEGLI INCARICHI

1.      L’affidamento degli incarichi relativi all’effettuazione di prestazioni aggiuntive avviene con una lettera contenente il tipo di attività e gli impegni conseguenti, il compenso forfetario o il numero massimo di ore che possono essere retribuite, le modalità e i tempi di certificazione dell’attività, i termini e le modalità di pagamento.

 

ART.10

TERMINI E MODALITA’ DI PAGAMENTO

1.      I compensi forfetari previsti dal presente contratto sono ridotti in proporzione all’eventuale assenza del personale incaricato.

2.      I compensi a carico del fondo dell’istituzione sono liquidati entro il mese di agosto dell’anno scolastico in cui si sono svolte le attività.

3.       Per la liquidazione dei compensi spettanti, l’interessato presenta una richiesta con le modalità e nei tempi previsti dalla lettera d’incarico.

4.      Decorsi trenta giorni dal termine indicato per la liquidazione dei compensi, l’interessato ha diritto a pretendere il pagamento degli interessi.

 

ART.11

AVANZI DI BILANCIO

1.      L’impiego delle somme non utilizzate nell’anno scolastico di riferimento è contrattato dalla RSU e dal DS in sede di incontro di verifica della contrattazione sull’utilizzo delle risorse.

 

Letto, firmato e sottoscritto

 

Il Dirigente scolastico

La RSU

Le OO.SS.