(il presente lavoro è
curato da Umberto Ottone della federazione di Torino)
Le cifre in neretto possono essere aumentate o diminuite, oppure sostituite da indicazioni che fissino un minimo (almeno, non meno di), o un massimo (non più di, non superiore a), o un intervallo (da…a…, non inferiore a… non superiore a…)
In
data …… presso …… tra Dirigente scolastico, RSU e rappresentanti delle
OO.SS firmatarie del CCNL viene stipulato quanto segue.
ART.1
CAMPO
DI APPLICAZIONE, DECORRENZA, DURATA, INTERPRETAZIONE AUTENTICA, PUBBLICIZZAZIONE
1.
Il presente contratto si applica a tutto il personale docente e ATA –
sia con contratto a tempo indeterminato che determinato - in servizio
nell’istituto.
2.
Il presente contratto decorre dalla data di sottoscrizione e conserva
validità fino alla stipula di un nuovo contratto.
3.
In caso di controversia circa l’interpretazione di una norma del
presente contratto le parti che lo hanno sottoscritto, entro cinque giorni dalla
richiesta scritta e motivata di una di esse, s’incontrano per definire
consensualmente il significato della clausola controversa.
4.
Le norme contenute nel presente contratto possono essere rinegoziate
dietro richiesta anche solo di uno dei membri della RSU o di uno dei soggetti
che hanno titolo a partecipare alla trattativa.
5.
Entro cinque giorni dalla sottoscrizione del presente contratto la parte
pubblica ne cura l’affissione all’albo dell’istituto.
ART.2
RELAZIONI
SINDACALI SUL FONDO DELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA
1.
Il DS fornisce alla RSU entro il mese di ottobre l’informazione
preventiva circa le attività aggiuntive da retribuire con il fondo
dell’istituzione scolastica ed i criteri di utilizzazione e retribuzione del
personale impegnato in dette attività aggiuntive.
2.
Il DS fornisce alla RSU
l’informazione preventiva circa le attività finanziate con risorse destinate
dallo Stato o da enti pubblici o privati a compensare attività del personale e
i criteri di utilizzazione e retribuzione del personale impegnato entro 10
giorni dal ricevimento della comunicazione di finanziamento, e comunque in tempi
utili alla possibilità dell’intervento sindacale di produrre effetti
sull’attività medesima.
3.
Il DS fornisce alla RSU l’informazione successiva una volta che gli
incarichi siano stati attribuiti, e comunque non oltre il 15 dicembre per gli
incarichi finanziati con risorse a carico del fondo dell’istituzione
scolastica..
4.
Le parti concordano di verificare costantemente l’attuazione del
presente accordo, anche al fine di apportare variazioni e/o modifiche che si
rendessero necessarie, e di verificare entro il termine delle attività
didattiche l’attuazione della contrattazione sull’utilizzo delle risorse.
ART.3
COMPOSIZIONE
DEL FONDO DELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA
1.
Il fondo dell’istituzione è composto di una parte non finalizzata e di
una parte finalizzata a retribuire specifiche attività.
2.
La parte non finalizzata è composta al lordo delle ritenute Irpef da: a)
£.. 629.937 per numero posti docenti in organico di diritto; b) per la scuola
secondaria superiore, da £. 818.100 per numero posti docenti in organico di
diritto.
3.
La parte finalizzata del fondo dell’istituzione scolastica è composta
da una quota destinata al personale docente e da una quota destinata al
personale ATA.
4.
La quota destinata al personale docente è composta da: a) £.151.036 per
il solo anno finanziario 2001; b) £.105.381; entrambe le lettere per il numero
posti docenti in organico di diritto per retribuire la flessibilità
organizzativa e didattica di cui all’art.31 c.1 CCNI 31.8.99; c) £. 271.512
per il numero di posti docenti in organico di diritto per retribuire le attività
di cui all’art.30 lettere a, b, e, f del CCNI 31.8.99; d) £. 61.735, per il
solo per l’a.f. 2001, per il numero posti docenti in organico di diritto.
5.
La quota destinata al personale ATA è composta: a) da £. 180.900
(dall’a.f. 2001) per il numero di personale ATA in servizio; b) da £. 61.735
(solo per l’a.f. 2001) per numero posti ATA in organico di diritto.
ART.4
FONDO
AGGIUNTIVO DELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA
1.
Il fondo aggiuntivo dell’istituzione scolastica è costituito da
qualsiasi ulteriore somma destinata dallo Stato o da enti pubblici o privati a
compensare attività del personale della scuola.
2.
Il fondo aggiuntivo è gestito secondo i criteri di cui all’articolo
seguente.
ART.5
CRITERI
PER L’IMPIEGO DELLE RISORSE UMANE E FINANZIARIE
1.
Le attività diverse da quelle strettamente curricolari stabilite dal
MIUR che a vario titolo si intendono effettuare all’interno dell’istituto,
insieme ai criteri di utilizzazione e retribuzione del personale per lo
svolgimento di dette attività, devono essere preventivamente comunicate al
personale docente ed ATA ed alla RSU, al fine di acquisire la disponibilità del
personale allo svolgimento delle attività medesime.
2.
Il personale che si rende disponibile per svolgere attività aggiuntive
finanziate con il fondo dell’istituzione scolastica e/o con il fondo
aggiuntivo ed in possesso dei requisiti necessari deve essere impiegato in modo
da assicurare una ripartizione equa dei carichi di lavoro e della retribuzione
all’interno dello stesso profilo.
3.
Almeno
1/10 delle
somme destinate dallo Stato o dagli enti pubblici o privati a compensare le
attività del personale della scuola deve essere accantonata per il personale
ATA coinvolto in dette attività.
4.
Il budget disponibile per ciascuna attività deliberata dal collegio
docenti o finanziata dallo Stato o da enti pubblici o privati deve consentire di
retribuire la progettazione dell’attività e la produzione di materiali
didattici svolte dal personale della scuola nella misura stabilita dalla
delibera del collegio docenti o dalla convenzione con l’ente pubblico o
privato.
ART.6
RIPARTIZIONE
DEL FONDO DELL’ISTITUZIONE TRA PERSONALE DOCENTE ED ATA
1.
Per assicurare una equilibrata ripartizione delle risorse, si conviene
che la parte comune non finalizzata del fondo dell’istituzione scolastica,
escluse le risorse di cui al comma 2 lettera b del precedente art.3, sia divisa
in modo proporzionale fra personale docente ed ATA, in relazione al numero degli
addetti, ai diversi profili professionali, agli importi delle tabelle “D” e
“D1” del CCNI 1998/2001, in modo che ad ogni area sia assicurato un uguale
numero di ore. Per il calcolo della quota spettante al personale docente il
riferimento è alle ore aggiuntive di non insegnamento.
2.
Dal monte ore di ciascuna componente viene accantonata una quota pari al 10%,
che verrà utilizzata per compensare, previa intesa con la RSU, altre eventuali
attività non previste all’inizio dell’anno scolastico.
3.
Le risorse di cui al comma 2 lettere c, d del precedente art.3 sono
assegnate per 9/10 al fondo per il
personale docente e per 1/10 al fondo
per il personale ATA al fine di retribuire le attività connesse
all’organizzazione degli interventi didattici educativi ed integrativi.
ART.7
COMPENSI
A CARICO DEL FONDO DI ISTITUTO: PERSONALE DOCENTE
1.
Il docente vicario non può cumulare il compenso di £.3.000.000 con i
compensi orari o forfetari previsti per le altre attività di collaborazione con
il dirigente scolastico.
2.
I compensi forfetari dei docenti della cui collaborazione il dirigente
scolastico intende avvalersi in modo continuativo sono fissati in £. 2.000.000.
3.
I compensi per le altre tipologie di attività di carattere gestionale ed
organizzativo di collaborazione con il dirigente scolastico sono quantificati,
in relazione alle ore effettivamente prestate e al piano delle attività
deliberato dal collegio docenti, sulla base della tabella “D” del CCNI
31.8.99.
4.
I compensi del personale docente e educativo per le attività di
flessibilità didattica sono fissati in £. 600.000,
rapportati alla durata della flessibilità, sulla base dei giorni complessivi di
lezione..
5.
La flessibilità organizzativa connessa all’impiego di docenti in
attività didattiche curricolari antimeridiane e pomeridiano all’interno della
stessa giornata è compensata nella misura di £. 200.000.
Tale cifra è moltiplicata per il numero di giorni settimanali di
flessibilità.
6.
Per la disponibilità a sostituire i colleghi assenti durante le
cosiddette “ore buche”, ferma restando la retribuzione spettante in caso di
effettiva sostituzione, è assegnato un compenso forfetario annuale di £. 200.000
per ogni ora settimanale messa a disposizione. Tale quota è incrementata del 50% per ogni ora diversa dalla cosiddetta “ora buca” e raddoppiata
se la disponibilità è data per la prima ora di lezione antimeridiana o
pomeridiana.
7.
Le ore eccedenti prestate dal personale docente per le attività
complementari di educazione fisica vengono retribuite, con risorse non a carico
del fondo d’istituto, in ragione di 1/78 dello stipendio tabellare in
godimento dell’interessato maggiorato del 10%, in base al numero di ore
effettivamente prestato.
8.
Il personale docente impegnato in attività finanziate dal MIUR con fondi
esterni al fondo d’istituto (L. 440, ecc.) è pari agli importi indicati nelle
tabelle “D” del CCNI 31.8.99 per il numero di ore effettivamente prestato.
9.
Il personale docente impegnato in attività finanziate dallo Stato
(escluse quelle provenienti dal MIUR) o da enti pubblici o privati è pari agli
importi della tabella “D” del CCNI 31.8.99 maggiorati del 30% per il numero di ore effettivamente prestato.
10.
Ogni altra attività deliberata dal collegio docenti con oneri a carico
del fondo dell’istituzione è stabilita dalla delibera stessa, nel rispetto
degli importi della tabella “D” del CCNI 31.8.99.
ART.8
COMPENSI
A CARICO DEL FONDO DI ISTITUTO: PERSONALE ATA
1.
Il fondo del personale ATA è ripartito tra i diversi profili in modo che
al DSGA, ai collaboratori scolastici, agli assistenti tecnici ed agli assistenti
amministrativi sia assicurato un ugual numero di ore per lo svolgimento di
attività aggiuntive.
2.
Per lo svolgimento di attività previste dall’allegato 6 del CCNI
31.8.99 non assegnate con le funzioni aggiuntive è attribuito un compenso pari
a quello corrisposto alle “funzioni aggiuntive”, rapportato al periodo di
effettuazione dell’attività.
3.
Al personale impegnato durante il normale orario di lavoro in attività
non comprese nel profilo della qualifica interessata (impiego nelle mense
scolastiche, attività di assistenza agli alunni portatori di handicap o di cura
della persona o di pre e post scuola o di supporto alle attività
amministrative, uso delle strutture scolastiche in periodi di interruzione delle
attività didattiche, impegno in altri laboratori, impegno in sede di scrutini
elettronici, inserimento voti nei registri o nei programmi software,
predisposizione atti e relazioni bilancio preventivo e conto consuntivo,
preparazione atti dei revisori dei conti, ecc.) è assegnato un compenso
forfetario pari a 1 ora del compenso
orario indicato nella tabella “D1” del CCNI 31.8.99 per ogni giornata di
maggior impegno.
4.
Al personale impegnato durante il normale orario di lavoro in attività
non comprese nella ripartizione del lavoro ordinario assegnato con il piano
delle attività all’inizio dell’anno scolastico (attività su posti vacanti
in attesa di nomina, sostituzione del personale assente, smaltimento lavori
arretrati o imprevisti, ecc.) è assegnato un compenso forfetario pari a 1
ora del compenso orario indicato nella tabella “D1” del CCNI 31.8.99 per
ogni giornata di maggior impegno.
5.
Il personale impegnato in attività retribuite con risorse provenienti
dal MIUR diverse dal fondo d’istituto (L. 440, ore eccedenti, esami di stato,
pratica sportiva, ecc.) è compensato con gli importi indicati nelle tabelle
“D1” del CCNI 31.8.99 in relazione al numero di ore effettivamente prestato.
6.
Il personale impegnato in attività finanziate dallo Stato (escluse
quelle provenienti dal MIUR) o da enti pubblici o privati è compensato con gli
importi della tabella “D1” del CCNI 31.8.99 maggiorati del 30% in relazione al numero di ore effettivamente prestato.
7.
La misura dei compensi per
ogni altra attività aggiuntiva con oneri a carico del fondo dell’istituzione
è stabilita dalla tabella “D1” del CCNI 31.8.99.
ART.9
ASSEGNAZIONE
DEGLI INCARICHI
1.
L’affidamento degli incarichi relativi all’effettuazione di
prestazioni aggiuntive avviene con una lettera contenente il tipo di attività e
gli impegni conseguenti, il compenso forfetario o il numero massimo di ore che
possono essere retribuite, le modalità e i tempi di certificazione
dell’attività, i termini e le modalità di pagamento.
ART.10
TERMINI
E MODALITA’ DI PAGAMENTO
1.
I compensi forfetari previsti dal presente contratto sono ridotti in
proporzione all’eventuale assenza del personale incaricato.
2.
I compensi a carico del fondo dell’istituzione sono liquidati entro il
mese di agosto dell’anno scolastico in cui si sono svolte le attività.
3.
Per la liquidazione dei
compensi spettanti, l’interessato presenta una richiesta con le modalità e
nei tempi previsti dalla lettera d’incarico.
4.
Decorsi trenta giorni dal termine indicato per la liquidazione dei
compensi, l’interessato ha diritto a pretendere il pagamento degli interessi.
ART.11
AVANZI
DI BILANCIO
1.
L’impiego delle somme non utilizzate nell’anno scolastico di
riferimento è contrattato dalla RSU e dal DS in sede di incontro di verifica
della contrattazione sull’utilizzo delle risorse.
Letto,
firmato e sottoscritto
Il
Dirigente scolastico
La
RSU
Le
OO.SS.