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CREDITO SCOLASTICO e INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA

n DELIBERA DEL CONSIGLIO DI CLASSE

L’Ordinanza Ministeriale n° 128 del 14 maggio 1999, all’art. 3 - attribuzione del credito scolastico agli allievi in sede di scrutinio finale – prevede che concorrono all’attribuzione del punteggio "l’interesse con il quale l’alunno ha seguito l’insegnamento della religione cattolica ovvero l’attività alternativa e il profitto che ne ha tratto". In realtà, l’attuale normativa stabilisce quattro possibilità per chi non si avvale dell’IRC: 1) attività didattiche e formative; 2) studio individuale assistito; 3) studio individuale non assistito; 4) uscita dalla scuola.

La confluenza dell’IRC e delle cosiddette "attività alternative" nel punteggio del credito scolastico discrimina gravemente chi ha scelto lo studio individuale o l’uscita dalla scuola, e ciò in palese contrasto con le sentenze 203/1989 e 13/1991 della Corte Costituzionale, la quale nella prima sentenza ricordava che, con l’accordo concordatario del 18 febbraio 1984 "il principio di laicità è in ogni sua implicazione rispettato grazie alla convenuta garanzia che la scelta non dia luogo a forma alcuna di discriminazione". Pertanto, il Consiglio di classeaffinché sia rispettato "il principio supremo della laicità dello Stato, che è uno dei profili della Forma di Stato delineata nella Carta Costituzionale della Repubblica" (sentenza n° 203/1989) e non siano danneggiati gli studenti che non si avvalgono dell’insegnamento della religione cattolica – ritiene di non dover applicare l’art. 3 della suddetta ordinanza e delibera di non tener conto del giudizio formulato dal docente dell’IRC o delle attività alternative.

 

n DICHIARAZIONE INDIVIDUALE A VERBALE

_ I_ sottoscritt_ , prof. _________________________________________________________, docent_ nella classe __________________, dal momento che per l’attribuzione del punteggio per il credito scolastico si è tenuto conto della frequenza degli studenti all’IRC [o alle attività alternative], in palese violazione non solo con il principio della non retroattività della norma (un’indicazione del ministro in tal senso avviene con O.M. alla fine dell’anno scolastico, mentre le scelte degli allievi vengono operate all’atto dell’iscrizione), ma con quello costituzionale dell’uguaglianza dei cittadini (art. 3 della Costituzione) e della non discriminazione degli allievi in relazione all’insegnamento dell’IRC (sentenze 203/89 e 13/91 della Corte Costituzionale), ritenendo tale decisione illegittima e discriminatoria, chied___ che risulti a verbale la presente dichiarazione.

 

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