BOZZA DEL MINISTERO SUL "CONCORSONE" (ART. 29)

Riportiamo alcuni articoli (quelli sulle Commissioni e i contenuti della prova strutturata) inviata dal ministero al CNPI per il dovuto parere.

 

Prot. n.   5832                                                          

Al Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione

S E D E

Oggetto:   Maggiorazione retributiva accessoria: criteri di formazione delle commissioni giudicatrici della prova selettiva e criteri di svolgimento della prova strutturata - Richiesta pareri.

In adempimento a quanto previsto dall’art. 38 del contratto integrativo del C.C.N.L. si trasmettono le unite bozze di provvedimenti, concernenti l’oggetto, con preghiera di esprimere il prescritto parere.

I   Criteri di svolgimento della prova selettiva strutturata.

L’apposito gruppo di lavoro ha definito i criteri di svolgimento della prova, tenendo presenti le finalità assegnate dal Contratto e l’esigenza di renderne funzionale la struttura e adeguata l’articolazione pur nella sua unitarietà. La prova consisterà in quesiti a risposta multipla riguardanti l’area delle competenze didattico - pedagogico - metodologiche trasversali e quella degli approfondimenti disciplinari nel quadro dei processi innovativi in atto nella scuola. La prova sarà articolata in sezioni comuni ai vari ordini e gradi dell’istruzione e in settori specifici strutturati in modo da consentire l’accertamento delle competenze metodologico-pedagogico-didattiche e dell’aggiornamento professionale nelle discipline di insegnamento, in relazione ai campi di attività e agli ambiti disciplinari  costituiti all’interno delle due aree disciplinari previste dal contratto integrativo nazionale. Essa consterà di 100 quesiti, di cui 30 riservati alle sezioni comuni e 70 ai settori specifici di riferimento. Per la predisposizione della prova strutturata il Ministro si avvarrà della consulenza di agenzie fornite delle necessarie competenze tecnico-scientifiche nel campo della valutazione. I contenuti e le modalità di svolgimento della predetta prova strutturata si applicheranno, con i necessari adattamenti, alla prova strutturata relativa alla selezione dei docenti delle Accademie e dei  Conservatori di musica, nonché degli educatori dei Convitti e degli Educandati. II   Criteri di formazione delle commissioni giudicatrici. Il gruppo di lavoro, dopo approfondito esame della normativa contrattuale e delle disposizioni in vigore sulla composizione delle commissioni giudicatrici, ha predisposto una bozza di decreto, fissando i seguenti criteri. a) nomina diretta da parte del Provveditore agli studi delle commissioni giudicatrici;

b)  requisiti professionali e culturali, che, in armonia con i titoli valutabili nel curriculum dei candidati, garantiscano massima esperienza;

c)  nomina a Presidente o a componente delle commissioni giudicatrici di docenti universitari, sia di prima che di seconda fascia, di ispettori tecnici e di capi di istituto;

d)  nomina a componente di docenti collocati a riposo da non più di cinque anni e con almeno 20 anni di anzianità di servizio di  ruolo;

e) ripartizione delle aree disciplinari, previste dal citato art. 38, in sottosettori, per assicurare nella scuola secondaria la massima competenza delle commissioni giudicatrici; f) numero dei componenti le commissioni - tre nella scuola materna, elementare e secondaria di I grado e cinque nella scuola secondaria superiore - in modo da abbracciare il maggior numero di discipline. Si resta in attesa dei pareri di codesto Consiglio.                                                                                                D’ordine del  Ministro                                                                                                Il Capo di Gabinetto    - G. Trainito -

Art. 1

Gli aspiranti alla nomina a presidente delle commissioni giudicatrici per la selezione del personale, cui assegnare un trattamento economico accessorio, in relazione alle professionalità acquisite, debbono: a) appartenere ai ruoli dei docenti universitari ordinari di prima o di seconda fascia, ispettori tecnici, capi d’istituto; b) appartenere o provenire dal settore scolastico o dall’area disciplinare, come individuata nel successivo art. 7, per la quale si svolge la selezione del personale. Può aspirare alla nomina anche il personale appartenente alle sopra distinte categorie, collocato a riposo da non più di cinque anni alla data di indizione della procedura selettiva. Art. 2 Il personale di cui all’art. 1 può aspirare ad essere nominato componente delle commissioni giudicatrici qualora non nominato presidente. Possono, inoltre, aspirare ad essere nominati quali componenti nelle suddette commissioni giudicatrici i docenti  collocati a riposo da non più di cinque anni alla data di indizione della selezione che: a)    siano stati titolari del posto di insegnamento o delle discipline comprese in ciascuna delle due aree disciplinari di riferimento, linguistico-storico-filosofico-artistico-espressiva o scientifico-tecnica, previste dal comma 4 dell’art. 10 del contratto integrativo citato in premessa, per la quale si svolge la prova selettiva; b)    siano vincitori di concorso a cattedre per esami e titoli. c)    abbiano svolto servizio di ruolo per almeno 20 anni. Art. 3 In aggiunta alle condizioni previste nel precedente art.2 costituiscono nell’ordine titoli preferenziali, per i docenti di cui al comma 2, i seguenti requisiti: 1)       aver maturato certificata esperienza professionale nel campo della valutazione, della ricerca didattica e disciplinare presso istituti universitari o enti specializzati; 2)       aver conseguito titoli di specializzazione  post lauream 3)       aver conseguito uno o più dottorati di ricerca; 4)       essere in possesso di diplomi, lauree o abilitazioni oltre a quelli previsti     per l’accesso all’ultimo ruolo di appartenenza; 5)       aver svolto attività di coordinatore o docente in iniziative di formazione; 6)       aver fatto parte di commissioni in altre procedure concorsuali; 7)       essere stati dichiarati vincitori per merito distinto. Art. 4 Costituiscono motivo di incompatibilità alla nomina nelle commissioni giudicatrici le seguenti condizioni: a) avere riportato condanne penali o avere in corso procedimenti penali; b) avere procedimenti disciplinari in corso; c) aver subito una delle sanzioni disciplinari previste dall’art. n. 492 del T.U. di cui al D.Lg.vo. n. 297 del 16 aprile 1994, per il personale della scuola e dall’art. n. 87 del R.D. n. 1592 del 31 agosto 1933, per i docenti universitari. Le sanzioni disciplinari dell’avvertimento scritto e della censura, ove sia intervenuta la riabilitazione, di cui all’art. n. 501 del T.U. n. 297/94, non costituiscono impedimento alla nomina; d) aver superato il settantesimo anno d’età al momento dell’inizio della procedura selettiva (art. n. 404 del T.U. n. 297/94); e) ricoprire cariche politiche o sindacali (art. n. 8 del D.Lg.vo n. 29/93, come modificato  dal D.Lg.vo n. 546/93); f)  essere parenti o affini entro il quarto grado con uno o più concorrenti (art. n. 433 del T.U. n. 297/94); Art. 5 La nomina delle commissioni giudicatrici è disposta direttamente dai Provveditori agli studi, attingendo i nominativi dagli elenchi formulati sulla base delle domande pervenute. Per le accademie e i conservatori di musica la nomina è disposta dal Capo dell’Ispettorato dell’istruzione artistica sulla base di appositi elenchi. Il personale di cui all’art. 1 e all’art.2, comma 1,collocato a riposo da non più di cinque anni alla data di indizione della procedura selettiva deve essere nominato con priorità. I componenti delle commissioni, tratti dal personale docente collocato a riposo, sono scelti a seguito di corsi di formazione mirata organizzati dal Ministero. Art. 6 Le commissioni giudicatrici costituite per gruppi di scuole e per aree disciplinari, relativamente alla selezione del personale docente della scuola materna, sono costituite da tre membri, un Presidente e due componenti esperti del settore interessato; nel caso di nomina di docenti, essi debbono provenire dai ruoli della scuola materna. Le commissioni giudicatrici per la selezione del personale docente della scuola elementare sono costituite da tre membri, un Presidente e due componenti esperti del medesimo ordine di scuola; nel caso di nomina di docenti, essi debbono provenire dai ruoli della scuola elementare. Le commissioni giudicatrici per la selezione del personale docente della scuola secondaria di I grado sono costituite da tre membri, un Presidente e due componenti esperti nelle aree disciplinari per ciascuno dei seguenti sottosettori; nel caso di nomina di docenti, essi debbono provenire dai ruoli della scuola media ed essere stati titolari di differenti classi di concorso presenti nell’area disciplinare linguistico-storico-artistico-espressiva, uno per ciascuno dei seguenti sottosettori: I) linguistico-espressivo II) artistico-musicale. Per l’area scientifico-tecnica, nel caso di nomina di docenti, gli stessi  debbono provenire da ciascuno dei seguenti sottosettori:

I) scientifico II) tecnico

Le commissioni giudicatrici per la selezione del personale docente della scuola secondaria superiore sono costituite da cinque membri, un Presidente e da quattro componenti esperti nelle aree disciplinari per ciascuno dei seguenti sottosettori; nel caso di nomina di docenti, essi debbono provenire dai ruoli della scuola secondaria superiore ed essere stati titolari di differenti classi di concorso presenti nell’area linguistico-storico-filosofico-artistico-espressiva, uno per ciascuno dei seguenti sottosettori: I letterario II artistico III storico-filosofico IV  musicale. Per l’area scientifico-tecnica, nel caso di nomina di docenti, gli stessi debbono provenire da ciascuno dei sottosettori così individuati: I discipline matematiche-fisico-geografiche-naturali II discipline tecnologiche III discipline economico - amministrative IV discipline chimico - agrarie.                                                                                                                       IL MINISTRO ALLEGATO

Prova strutturata nazionale  La prova strutturata a carattere nazionale è finalizzata all’accertamento delle competenze metodologiche-pedagogico-didattiche del candidato, anche in connessione ai processi di innovazione, e dell’aggiornamento professionale relativo alle discipline d’insegnamento. Essa intende in particolare verificare il livello di competenza raggiunto con l’attività di insegnamento nella classe. La prova consiste nella risposta a quesiti a risposte multiple che verteranno sulle competenze specifiche connesse, nella scuola materna, con le diverse attività educative e i "campi" di esperienze e, nella scuola elementare, sugli insegnamenti previsti dai programmi, oltre che sulle modalità di programmazione e organizzazione di tempi e spazi idonei allo svolgimento di attività curriculari ed extracurriculari. Per la scuola secondaria di primo e secondo grado i quesiti riguarderanno sia le competenze generali connesse agli elementi costitutivi di metodologie didattiche trasversali, sia le competenze specifiche collegate ai contenuti e alle implicazioni didattico-pedagogico-metodologiche delle discipline di insegnamento, che saranno raggruppate all’interno delle due seguenti aree omogenee e degli aspetti riguardanti l’aggiornamento delle discipline medesime: 1)    linguistico-storico-filosofico-artistico-espressiva; 2)     scientifico-tecnica. Nella prova saranno pertanto oggetto di verifica oltre gli aspetti più aggiornati ed innovativi dell’ambito disciplinare, le competenze relative a: ·       le modalità di raggiungimento degli obiettivi formulati in termini di conoscenze, competenze e capacità da far acquisire agli alunni (obiettivi pluridisciplinari, disciplinari specifici e trasversali riferiti ad operazioni cognitive o pratico-strumentali non direttamente connesse a processi disciplinari); ·       l’articolazione dei contenuti disciplinari e pluridisciplinari per la predisposizione di unità didattiche o di moduli a scansione temporale o lungo percorsi formativi ipotizzati in coerenza con le caratteristiche di livello e di attitudini degli allievi in relazione alle fasce d’età; ·       le modalità di realizzazione di concrete interazioni docenti-alunni (lezione frontale, gruppi di lavoro, percorsi individualizzati); ·       la programmazione ed attuazione di interventi di recupero, sostegno, integrazione e approfondimento; ·       la predisposizione ed organizzazione di attività didattiche ed educative finalizzate all’orientamento; ·       la individuazione e l’utilizzo di sussidi e strumenti, anche multimediali, in coerenza con le caratteristiche didattico-metodologiche delle attività educative e delle aree disciplinari interessate; ·       la indicazione delle tipologie di prove di verifica della preparazione degli alunni (prove scritte, verifiche orali, prove strutturate e semistrutturate, prove grafiche, esercitazioni di laboratorio); ·       la definizione dei criteri e degli strumenti della misurazione (punteggi e livelli della standardizzazione) e della valutazione (indicatori e descrittori utilizzabili per la formulazione dei giudizi e/o per l’attribuzione dei voti); ·       la dinamica dei processi di innovazione in atto nella scuola italiana (autonomia delle istituzioni scolastiche, elevamento dell’obbligo, introduzione dell’obbligo formativo, riforma degli ordinamenti degli studi). ·       gli aspetti relazionali ed organizzativo-didattici nella scuola dell’autonomia. La prova sarà articolata in sezioni comuni ai vari ordini e gradi dell’istruzione e in settori specifici strutturati in modo da consentire l’accertamento delle competenze metodologico-pedagogico-didattiche e dell’aggiornamento professionale nelle discipline di insegnamento, in relazione ai campi di attività e agli ambiti disciplinari costituiti all’interno delle due aree individuate. Essa consterà di 100 quesiti, di cui 30 riservati alle sezioni comuni e 70 ai settori specifici di riferimento. Per la predisposizione della prova strutturata il Ministro si avvarrà della consulenza di agenzie fornite delle necessarie competenze tecnico-scientifiche nel campo della valutazione. I contenuti e le modalità di svolgimento della predetta prova strutturata si applicano, con i necessari adattamenti, alla prova strutturata relativa alla selezione dei docenti delle Accademie e dei Conservatori di musica, nonché degli educatori dei Convitti e degli Educandati.

DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DEGLI AA.GG. E AMM/VI - DIV. I

Roma, 11 ottobre 1999

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