BOZZA DEL MINISTERO SUL "CONCORSONE" (ART. 29)
Riportiamo alcuni articoli (quelli sulle Commissioni e i contenuti
della prova strutturata) inviata dal ministero al CNPI per il dovuto parere.
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Prot. n. 5832
Al Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione
S E D E
Oggetto: Maggiorazione retributiva accessoria:
criteri di formazione delle commissioni giudicatrici della prova selettiva e criteri di
svolgimento della prova strutturata - Richiesta pareri.
In adempimento a quanto previsto dallart. 38 del contratto
integrativo del C.C.N.L. si trasmettono le unite bozze di provvedimenti, concernenti
loggetto, con preghiera di esprimere il prescritto parere.
I
Criteri di svolgimento della prova selettiva strutturata.
Lapposito gruppo di lavoro ha definito i criteri di svolgimento della prova,
tenendo presenti le finalità assegnate dal Contratto e lesigenza di renderne
funzionale la struttura e adeguata larticolazione pur nella sua unitarietà.
La prova consisterà in quesiti a risposta multipla riguardanti
larea delle competenze didattico - pedagogico - metodologiche trasversali e quella
degli approfondimenti disciplinari nel quadro dei processi innovativi in atto nella
scuola. La
prova sarà articolata in sezioni comuni ai vari ordini e gradi dellistruzione e in
settori specifici strutturati in modo da consentire laccertamento delle competenze
metodologico-pedagogico-didattiche e dellaggiornamento professionale nelle
discipline di insegnamento, in relazione ai campi di attività e agli ambiti disciplinari costituiti allinterno delle due aree
disciplinari previste dal contratto integrativo nazionale. Essa consterà di 100 quesiti,
di cui 30 riservati alle sezioni comuni e 70 ai settori specifici di riferimento. Per la predisposizione
della prova strutturata il Ministro si avvarrà della consulenza di agenzie fornite delle
necessarie competenze tecnico-scientifiche nel campo della valutazione. I contenuti e le
modalità di svolgimento della predetta prova strutturata si applicheranno, con i
necessari adattamenti, alla prova strutturata relativa alla selezione dei docenti delle
Accademie e dei Conservatori di musica,
nonché degli educatori dei Convitti e degli Educandati. II Criteri
di formazione delle commissioni giudicatrici. Il
gruppo di lavoro, dopo approfondito esame della normativa contrattuale e delle
disposizioni in vigore sulla composizione delle commissioni giudicatrici, ha predisposto
una bozza di decreto, fissando i seguenti criteri. a)
nomina diretta da parte del Provveditore agli studi delle commissioni giudicatrici;
b) requisiti professionali e culturali, che, in armonia con i titoli
valutabili nel curriculum dei candidati, garantiscano massima esperienza;
c) nomina a Presidente o a componente delle commissioni giudicatrici
di docenti universitari, sia di prima che di seconda fascia, di ispettori tecnici e di
capi di istituto;
d) nomina a componente di docenti collocati a riposo da non più di
cinque anni e con almeno 20 anni di anzianità di servizio di ruolo;
e) ripartizione delle aree disciplinari, previste dal citato art. 38, in sottosettori,
per assicurare nella scuola secondaria la massima competenza delle commissioni
giudicatrici;
f) numero dei componenti le commissioni
- tre nella scuola materna, elementare e secondaria di I grado e cinque nella scuola
secondaria superiore - in modo da abbracciare il maggior numero di discipline. Si resta in attesa dei pareri di codesto Consiglio.
Dordine del Ministro
Il Capo di Gabinetto - G. Trainito -
Art. 1
Gli aspiranti alla nomina a presidente delle commissioni giudicatrici per la selezione
del personale, cui assegnare un trattamento economico accessorio, in relazione alle
professionalità acquisite, debbono:
a) appartenere ai
ruoli dei docenti universitari ordinari di prima o di seconda fascia, ispettori tecnici,
capi distituto; b) appartenere o
provenire dal settore scolastico o dallarea disciplinare, come individuata nel
successivo art. 7, per la quale si svolge la selezione del personale. Può aspirare alla
nomina anche il personale appartenente alle sopra distinte categorie, collocato a riposo
da non più di cinque anni alla data di indizione della procedura selettiva. Art. 2 Il personale di cui
allart. 1 può aspirare ad essere nominato componente delle commissioni giudicatrici
qualora non nominato presidente. Possono, inoltre,
aspirare ad essere nominati quali componenti nelle suddette commissioni giudicatrici i
docenti collocati a riposo da non più di
cinque anni alla data di indizione della selezione che: a) siano stati titolari del
posto di insegnamento o delle discipline comprese in ciascuna delle due aree disciplinari
di riferimento, linguistico-storico-filosofico-artistico-espressiva o scientifico-tecnica,
previste dal comma 4 dellart. 10 del contratto integrativo citato in premessa, per
la quale si svolge la prova selettiva; b) siano vincitori di concorso
a cattedre per esami e titoli. c) abbiano svolto servizio di
ruolo per almeno 20 anni. Art. 3 In aggiunta alle
condizioni previste nel precedente art.2 costituiscono nellordine titoli
preferenziali, per i docenti di cui al comma 2, i seguenti requisiti: 1) aver maturato certificata esperienza professionale nel campo
della valutazione, della ricerca didattica e disciplinare presso istituti universitari o
enti specializzati; 2) aver conseguito titoli di specializzazione post lauream 3) aver conseguito uno o più dottorati di ricerca; 4) essere in possesso di diplomi, lauree o abilitazioni oltre a
quelli previsti per
laccesso allultimo ruolo di appartenenza; 5) aver svolto attività di coordinatore o docente in iniziative
di formazione; 6) aver fatto parte di commissioni in altre procedure concorsuali;
7) essere stati dichiarati vincitori per merito distinto. Art. 4 Costituiscono motivo
di incompatibilità alla nomina nelle commissioni giudicatrici le seguenti condizioni:
a) avere
riportato condanne penali o avere in corso procedimenti penali; b) avere procedimenti
disciplinari in corso; c) aver subito una
delle sanzioni disciplinari previste dallart. n. 492 del T.U. di cui al D.Lg.vo. n.
297 del 16 aprile 1994, per il personale della scuola e dallart. n. 87 del R.D. n.
1592 del 31 agosto 1933, per i docenti universitari. Le sanzioni
disciplinari dellavvertimento scritto e della censura, ove sia intervenuta la
riabilitazione, di cui allart. n. 501 del T.U. n. 297/94, non costituiscono
impedimento alla nomina; d) aver superato il
settantesimo anno detà al momento dellinizio della procedura selettiva (art.
n. 404 del T.U. n. 297/94); e) ricoprire cariche
politiche o sindacali (art. n. 8 del D.Lg.vo n. 29/93, come modificato dal D.Lg.vo n. 546/93); f) essere parenti o affini entro il quarto grado con
uno o più concorrenti (art. n. 433 del T.U. n. 297/94); Art. 5 La nomina delle
commissioni giudicatrici è disposta direttamente dai Provveditori agli studi, attingendo
i nominativi dagli elenchi formulati sulla base delle domande pervenute. Per le accademie
e i conservatori di musica la nomina è disposta dal Capo dellIspettorato
dellistruzione artistica sulla base di appositi elenchi. Il personale di cui
allart. 1 e allart.2, comma 1,collocato a riposo da non più di cinque anni
alla data di indizione della procedura selettiva deve essere nominato con priorità.
I componenti
delle commissioni, tratti dal personale docente collocato a riposo, sono scelti a seguito
di corsi di formazione mirata organizzati dal Ministero. Art. 6 Le commissioni
giudicatrici costituite per gruppi di scuole e per aree disciplinari, relativamente alla
selezione del personale docente della scuola materna, sono costituite da tre membri, un
Presidente e due componenti esperti del settore interessato; nel caso di nomina di
docenti, essi debbono provenire dai ruoli della scuola materna. Le commissioni
giudicatrici per la selezione del personale docente della scuola elementare sono
costituite da tre membri, un Presidente e due componenti esperti del medesimo ordine di
scuola; nel caso di nomina di docenti, essi debbono provenire dai ruoli della scuola
elementare. Le commissioni
giudicatrici per la selezione del personale docente della scuola secondaria di I grado
sono costituite da tre membri, un Presidente e due componenti esperti nelle aree
disciplinari per ciascuno dei seguenti sottosettori; nel caso di nomina di docenti, essi
debbono provenire dai ruoli della scuola media ed essere stati titolari di differenti
classi di concorso presenti nellarea disciplinare
linguistico-storico-artistico-espressiva, uno per ciascuno dei seguenti sottosettori:
I)
linguistico-espressivo II)
artistico-musicale. Per larea
scientifico-tecnica, nel caso di nomina di docenti, gli stessi debbono provenire da ciascuno dei seguenti
sottosettori:
I)
scientifico II)
tecnico
Le commissioni giudicatrici per la selezione del personale docente della scuola
secondaria superiore sono costituite da cinque membri, un Presidente e da quattro
componenti esperti nelle aree disciplinari per ciascuno dei seguenti sottosettori; nel
caso di nomina di docenti, essi debbono provenire dai ruoli della scuola secondaria
superiore ed essere stati titolari di differenti classi di concorso presenti
nellarea linguistico-storico-filosofico-artistico-espressiva, uno per ciascuno dei
seguenti sottosettori: I letterario II artistico III storico-filosofico IV musicale. Per
larea scientifico-tecnica, nel caso di nomina di docenti, gli stessi debbono
provenire da ciascuno dei sottosettori così individuati:
I discipline
matematiche-fisico-geografiche-naturali II discipline
tecnologiche III discipline
economico - amministrative IV discipline chimico
- agrarie.
IL MINISTRO ALLEGATO
Prova
strutturata nazionale La prova
strutturata a carattere nazionale è finalizzata allaccertamento delle competenze
metodologiche-pedagogico-didattiche del candidato, anche in connessione ai processi di
innovazione, e dellaggiornamento professionale relativo alle discipline
dinsegnamento. Essa intende in particolare verificare il livello di competenza
raggiunto con lattività di insegnamento nella classe. La prova consiste
nella risposta a quesiti a risposte multiple che verteranno sulle competenze specifiche
connesse, nella scuola materna, con le diverse attività educative e i "campi"
di esperienze e, nella scuola elementare, sugli insegnamenti previsti dai programmi, oltre
che sulle modalità di programmazione e organizzazione di tempi e spazi idonei allo
svolgimento di attività curriculari ed extracurriculari. Per la scuola
secondaria di primo e secondo grado i quesiti riguarderanno sia le competenze generali
connesse agli elementi costitutivi di metodologie didattiche trasversali, sia le
competenze specifiche collegate ai contenuti e alle implicazioni
didattico-pedagogico-metodologiche delle discipline di insegnamento, che saranno
raggruppate allinterno delle due seguenti aree omogenee e degli aspetti riguardanti
laggiornamento delle discipline medesime: 1) linguistico-storico-filosofico-artistico-espressiva;
2) scientifico-tecnica. Nella prova saranno
pertanto oggetto di verifica oltre gli aspetti più aggiornati ed innovativi
dellambito disciplinare, le competenze relative a: ·
le
modalità di raggiungimento degli obiettivi formulati in termini di conoscenze, competenze
e capacità da far acquisire agli alunni (obiettivi pluridisciplinari, disciplinari
specifici e trasversali riferiti ad operazioni cognitive o pratico-strumentali non
direttamente connesse a processi disciplinari); · larticolazione
dei contenuti disciplinari e pluridisciplinari per la predisposizione di unità didattiche
o di moduli a scansione temporale o lungo percorsi formativi ipotizzati in coerenza con le
caratteristiche di livello e di attitudini degli allievi in relazione alle fasce
detà; · le modalità di
realizzazione di concrete interazioni docenti-alunni (lezione frontale, gruppi di lavoro,
percorsi individualizzati); · la programmazione ed
attuazione di interventi di recupero, sostegno, integrazione e approfondimento; ·
la
predisposizione ed organizzazione di attività didattiche ed educative finalizzate
allorientamento; · la individuazione e
lutilizzo di sussidi e strumenti, anche multimediali, in coerenza con le
caratteristiche didattico-metodologiche delle attività educative e delle aree
disciplinari interessate; · la indicazione delle
tipologie di prove di verifica della preparazione degli alunni (prove scritte, verifiche
orali, prove strutturate e semistrutturate, prove grafiche, esercitazioni di laboratorio);
·
la
definizione dei criteri e degli strumenti della misurazione (punteggi e livelli della
standardizzazione) e della valutazione (indicatori e descrittori utilizzabili per la
formulazione dei giudizi e/o per lattribuzione dei voti); ·
la
dinamica dei processi di innovazione in atto nella scuola italiana (autonomia delle
istituzioni scolastiche, elevamento dellobbligo, introduzione dellobbligo
formativo, riforma degli ordinamenti degli studi). ·
gli
aspetti relazionali ed organizzativo-didattici nella scuola dellautonomia. La prova sarà
articolata in sezioni comuni ai vari ordini e gradi dellistruzione e in settori
specifici strutturati in modo da consentire laccertamento delle competenze
metodologico-pedagogico-didattiche e dellaggiornamento professionale nelle
discipline di insegnamento, in relazione ai campi di attività e agli ambiti disciplinari
costituiti allinterno delle due aree individuate. Essa consterà di 100 quesiti, di
cui 30 riservati alle sezioni comuni e 70 ai settori specifici di riferimento. Per la
predisposizione della prova strutturata il Ministro si avvarrà della consulenza di
agenzie fornite delle necessarie competenze tecnico-scientifiche nel campo della
valutazione. I contenuti e le
modalità di svolgimento della predetta prova strutturata si applicano, con i necessari
adattamenti, alla prova strutturata relativa alla selezione dei docenti delle Accademie e
dei Conservatori di musica, nonché degli educatori dei Convitti e degli Educandati.
DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DEGLI AA.GG. E AMM/VI - DIV. I
Roma, 11 ottobre 1999
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