VADEMECUM PER I COMPONENTI LE COMMISSIONI ELETTORALI

 ALLE ELEZIONI DELLE RSU

13 - 16 DICEMBRE 2000

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Le note che seguono sono tratte dalla circolare dell'ARAN Prot. 5831 del 25 settembre 1998 che riporta l'Accordo Collettivo Quadro per la costituzione delle RSU per il personale dei comparti delle Pubbliche Amministrazioni, integrata con alcune circolari successive. Non esiste un Regolamento specifico per la scuola perché le OO.SS. firmatarie del contratto non si sono messe d'accordo. Si tratta quindi di un testo nato genericamente per il P.I. per le elezioni di due anni fa che va adattato alla scuola; presenta come si può immaginare delle comprensibili incongruenze. Al di là delle norme generali contenute nell'Accordo a cui comunque ci si deve attenere, saranno le Commissioni Elettorali stesse a decidere, scuola per scuola, sul da farsi concreto, avendo in materia pieni poteri (ad esempio sull'orario di apertura e chiusura dei seggi per le votazioni, la dislocazione degli stessi in caso di più plessi o succursali, l'orario di chiusura per la presentazione delle liste, ecc.).Si tratta di votazioni vere, che andranno svolte con tutti i crismi (quindi valgono le regole delle votazioni politiche: l'urna deve essere una vera urna, solida e non "manipolabile", da sigillare con nastro cartaceo su cui apporre le firme; il tutto va custodito in un locale sicuro, da chiudere a chiave, all'interno di un armadio munito di chiusura ermetica; le schede devono essere firmate da tre membri del seggio, ecc. 

 

   Ricordiamo che tutte le operazioni elettorali ("atteso che sono un adempimento obbligatorio per legge", [Circ. ARAN 3/11/98 Prot. 6830] vanno fatte durante le ore di servizio e l'Amministrazione (il Dirigente scolastico, in questo caso) ha "l'onere di consentire ai componenti le Commissioni Elettorali l'assolvimento dei loro compiti i quali, alla stregua degli scrutatori e presidenti di seggio, espletano gli adempimenti di loro spettanza durante le ore del servizio" [Circ. ARAN prot. 6632, 23/10/98]. "Le Amministrazioni - concordando i loro adempimenti con le OO.SS. interessate e con la Commissione elettorale non appena insediata - dovranno assicurare la massima collaborazione e tempestività nello svolgimento dei compiti assegnati, tra cui:

-          la predisposizione degli elenchi degli elettori;

-          la messa a disposizione della Commissione dei locali per le votazioni nonché di un locale per la Commissione elettorale;

-          la messa a disposizione di tutto il materiale cartaceo e strumentale (anche informatico) necessario per l'organizzazione e gestione delle operazioni di scrutinio (matite, urne, ecc);

-          la cura della massima sicurezza e sorveglianza dei locali dove avvengono le votazioni, specie dopo la chiusura dei seggi, nonché dell'integrità delle urne sigillate fino alle operazioni di scrutinio, utilizzando ogni mezzo a disposizione per garantirla (casseforti, camere blindate, ovvero prendendo accordi con le Prefetture competenti per territorio)" [Circ. ARAN Prot. 5831 25/9/98, c. 5].

      E ancora: "Le Amministrazioni sono chiamate al massimo sforzo organizzativo per favorire il successo delle elezioni e a tal fine devono puntualmente adempiere ai compiti loro spettanti che, tuttavia, non includono attività provvedimentali né di controllo relative all'ammissibilità delle liste o ai compiti delle Commissioni elettorali" [Circ. ARAN Prot. 6632 del 23/10/98, c.9].

   Ricordiamo anche che le Commissioni Elettorali non sono quelle esistenti nelle scuole per le elezioni dei Consigli di Istituto in quanto vanno costituite ad hoc: vi fanno parte unicamente i rappresentanti designati dalle OO.SS. che presentano una lista nella scuola [ivi, c. 2].

 

SCADENZE:

 

-       INIZIO DELLA PROCEDURA ELETTORALE: 25 ottobre.

-       INSEDIAMENTO DELLA COMMISSIONE ELETTORALE: entro il 4 novembre.

-       PRESENTAZIONE DELLE LISTE: ENTRO IL 14 NOVEMBRE.

-       AFFISSIONE LISTE ELETTORALI: 5 DICEMBRE.

-       VOTAZIONI: 13-16 DICEMBRE.

-       SCRUTINIO: 16 DICEMBRE

 

COMMISSIONE ELETTORALE

 

La Commissione Elettorale si considera "insediata" non appena saranno pervenute almeno 3 designazioni dalle OO.SS. che presentano liste (il che significa che da allora in poi il Dirigente scolastico dovrà consegnare alla Commissione tutto il materiale in suo possesso, a partire dalle liste ricevute, e mettere le Commissioni in grado di operare). Entro il 9 novembre le Commissioni si costituiscono formalmente con i componenti di altre liste presentate a quella data. Sono via via integrate con i lavoratori designati da altre liste presentate successivamente, entro la scadenza perentoria del 14 novembre.

 

Nel caso venga presentata una sola lista oppure una sola OO.SS. presentatrice di lista abbia designato il componente della Commissione, per l'insediamento della Commissione è sufficiente tale unica designazione. Scaduto il termine per la presentazione delle liste (il 14 novembre), se i componenti la Commissione sono inferiori a 3, le OO.SS. presentatrici designano componenti aggiuntivi.

 

La Commissione nella prima seduta plenaria eleggerà il proprio Presidente (il quale presiederà il seggio elettorale, costituito da almeno 2 scrutatori) e stabilirà le modalità e l'orario di inizio delle votazioni e l'orario di chiusura dei seggi.

 

La Commissione elettorale ha i seguenti compiti

 

-          ricevere le liste elettorali; 

-          verificare la regolarità delle liste e candidature e deciderne l'ammissibilità;

-          definire i seggi che costituiscono il Collegio elettorale (in presenza di più sedi);

-          nominare gli scrutatori (non oltre le 48 ore che precedono le votazioni);

-          organizzare e gestire le operazioni di scrutinio;

-          assegnare i seggi e comunicare i risultati ai lavoratori, all'Amministrazione e alle OO.SS.;

-          rispondere (entro 48 ore) ai ricorsi presentati (entro 5 giorni dall'affissione) sui risultati elettorali;

-          raccogliere i dati, compilare i verbali (il verbale delle elezioni è l'unico di cui è fornito il modello dall'ARAN e va utilizzato quello), comunicare i risultati e trasmetterli all'ARAN.

 

Le Commissioni Elettorali decidono in piena autonomia sull'ammissibilità delle liste e sugli aspetti formali (è ammessa l'autocertificazione). Le Amministrazioni non hanno facoltà alcuna di entrare nel merito delle questioni elettorali [Circ. ARAN prot. 6830 del 3/11/98]. In caso di rilevazione di difetti meramente formali nella presentazione delle liste, la Commissione dovrà consentire la regolarizzazione assegnando un breve termine, cercando in ogni caso di risolvere eventuali controversie prima della data delle elezioni. 

 

N.B.: La CUB Scuola è pienamente in regola per le elezioni, avendo assolto tutte le formalità richieste per la partecipazione già a livello nazionale; non può quindi essere richiesto nulla circa lo Statuto, l'adesione all'Accordo, ecc. ai presentatori delle liste Cub Scuola. Le uniche pulci che altri rappresentanti di lista possono eventualmente fare alle nostre liste sono esclusivamente quelle relative alle incompatibilità previste dal Regolamento (quelle esistenti tra presentatore e candidato, tra candidato e scrutatore, tra candidato e membro della Commissione elettorale). Ovviamente, i nostri rappresentanti nelle Commissioni controlleranno che le altre liste abbiano a loro volta rispettato le compatibilità.  

 

Segnalate immediatamente alla federazione provinciale e alla Sede nazionale eventuali comportamenti illeciti da parte di componenti di altre liste o dell'Amministrazione.

 

"Per i presidenti di seggio e per gli scrutatori, la durata delle operazioni elettorali, comprendente il giorno antecedente alla votazione e quello successivo alla chiusura dei seggi, è equiparata a tutti gli effetti al servizio prestato" [Accordo Collettivo Quadro 7/8/98, art. 7].

 

Il ruolo del componente la Commissione elettorale è, come si può immaginare, fondamentale per la regolarità delle elezioni: si tratta di un ruolo politico e di controllo, di vigilanza affinché non avvengano brogli e per avere voce in capitolo in caso di controversie. Ringraziamo quindi i lavoratori che si sono assunti tale onere. 

 

Per quanto riguarda gli scrutatori, per i quali ci potrebbe essere qualche difficoltà nel reperimento (dal momento che svolgeranno l'attività relativamente più impegnativa sul piano dell'orario), un suggerimento utile è quello di chiedere ad un lavoratore ATA (della segreteria, collaboratore scolastico o aiutante tecnico) di accettare di assumersi tale incarico, ricordando che tutta l'attività viene svolta in orario di servizio, è sostitutiva del servizio stesso e che, in analogia con quanto avviene per le elezioni politiche, in caso di perdita del "giorno libero", la Commissione può stabilire giorni di riposo compensativo. 

 

Gli scrutatori inizieranno la loro attività il giorno che precede le votazioni: il primo giorno si insedierà il seggio, si verificheranno gli elenchi del personale e l'esistenza del materiale che l'Amministrazione deve fornire. Si controlleranno i locali e si attrezzerà il seggio per le votazioni. 

 

Gli elettori dovranno firmare sull'elenco del personale; occorre riportare gli estremi di un documento o, in mancanza, verbalizzare l'avvenuto riconoscimento da parte di due lavoratori. Gli scrutatori dovranno accertare alla fine che il numero delle firme apposte sugli elenchi del personale corrisponda al numero di schede votate.

 

Lo scrutinio è pubblico. Occorrerebbe accertarsi (anche se non dovrebbe succedere, ma non si sa mai) che non avvengano brogli in questa fase.

 

In caso di anomalie, chiedere che si ponga immediato rimedio. Se la cosa non viene risolta, fare mettere a verbale le proprie rimostranze (il quaderno del verbale va predisposto all'inizio dalla Commissione, non è standard). Se il fatto riguarda l'esito della votazione, occorre riportarlo nel modulo dei Ricorsi, che ogni lista può rivolgere alla Commissione entro 5 giorni dall'affissione dei risultati. La Commissione deve rispondere entro 48 ore. Se l'esito non è soddisfacente, si può fare ricorso (lo farà l'organizzazione provinciale) al Comitato dei Garanti.

 

Una volta terminato lo spoglio, il rappresentante CUB farà pervenire alla federazione provinciale i risultati delle votazioni.

 

VALIDITÀ DELLE ELEZIONI E MODALITÀ DI VOTAZIONE

 

Si vota con il sistema proporzionale tra le liste concorrenti. Nelle scuole fino a 200 dipendenti (fra docenti e ATA), si eleggono 3 RSU e si può esprimere una sola preferenza. In quelle con oltre 200 dipendenti, gli RSU da eleggere sono 6 e si possono esprimere due preferenze.

 

La Commissione autorizza l'apertura delle urne per lo scrutinio nei seggi solo dopo aver accertato il raggiungimento del quorum nel collegio elettorale (partecipazione del 50% + 1 degli aventi diritto al voto). 

 

Possono votare solo i dipendenti a tempo indeterminato e i lavoratori precari con incarico annuale. Al di là dell'ignominia della cosa (l'esclusione dal diritto di voto di buona parte dei colleghi precari), la cronica disorganizzazione dell'Amministrazione centrale e periferica rende particolarmente difficile individuare con precisione il numero esatto dei dipendenti aventi diritto al voto (anche ai fini del superamento dei 200 dipendenti, fattispecie che fa scattare il raddoppio del numero di RSU da eleggere). 

Recentemente l'ARAN ha ribadito con la circ. ARAN Prot. 12022 del 2/11/2000 che: "Può votare il personale con rapporto di lavoro a tempo determinato purché temporalmente presente almeno fino al termine delle attività didattiche. I dipendenti assunti dopo la data di inizio delle procedure elettorali             [26/10/2000] hanno diritto di voto, se in possesso dei suindicati requisiti, senza conseguenze sulle procedure elettorali già attivate (liste e numero componenti RSU). Il che significa che chi ottenesse la nomina annuale entro la data delle votazioni, potrà votare ma che, considerando anche questo personale, se si dovesse superare il numero di 200 dipendenti, comunque le RSU da eleggere rimarrebbero sempre e solo 3. Nell'Accordo più volte citato si parla, peraltro, di «incarico annuale» (nomina che attualmente ottengono solo gli insegnanti di religione, non l'attuale numerosa tipologia di precari! Il che dimostra ancora una volta l'incompetenza e la superficialità delle persone che regolano i destini dei lavoratori e della scuola. Ogni riferimento alle OO.SS. CGIL-CISL-UIL-SNALS, Governo e ARAN è chiaramente non casuale).    

In caso di non raggiungimento del quorum, le elezioni andranno ripetute entro 30 giorni; se mancasse ancora il quorum, tutta la procedura andrà ripetuta nei successivi 90 giorni.

Le schede elettorali vengono predisposte dalla Commissione; la scheda è unica, con tutte le liste disposte in ordine di presentazione e con la stessa evidenza. Saranno fotocopie, quindi occorre predisporre degli accorgimenti per evitare brogli o sviste: è bene farne stampare qualcuna in più di quante occorrono, ma si devono contare e occorre verbalizzare quante ne sono state predisposte e quante ne sono avanzate. Tutte le schede devono essere firmate da almeno 3 componenti del seggio.

Nelle scuole fino a 200 dipendenti, sulla scheda devono essere stampati sia il logo della lista, sia i nomi dei candidati; in quelle con più di 200 dipendenti, oltre al logo delle liste vi sarà lo spazio per esprimere le due preferenze (in questo caso gli elenchi delle liste devono essere affissi davanti al seggio non oltre il 5/12/00).

Il voto si esprime mediante crocetta tracciata sull'intestazione della lista, con l'eventuale preferenza.

Il voto è nullo se la scheda non è quella predisposta o se presenta tracce di scrittura o analoghi segni di individuazione.

Nel caso di voto ad una lista e preferenza a candidati di altre liste, vale il voto di lista e sono nulli i voti di preferenza [Accordo Collettivo Quadro, Regolamento, art. 10].

Il luogo o i luoghi della votazione (qualora l'ubicazione delle sedi di lavoro e il numero dei votanti lo dovessero richiedere) sono stabiliti dalla Commissione elettorale e devono essere comunicati ai lavoratori, insieme al calendario, tramite affissione all’albo almeno 8 giorni prima della votazione [ivi, art. 11].

 

ATTRIBUZIONE DEI SEGGI

 

Il numero dei seggi è ripartito secondo il metodo proporzionale in base ai voti conseguiti dalle liste.

Nell’ambito delle liste che avranno conseguito i voti, i seggi saranno attribuiti in base al numero di preferenze ottenuto dai vari candidati e all'ordine nella lista.

 

Esempio di elezione ed attribuzione dei seggi in una istituzione scolastica con 185 dipendenti (tra docenti ed ATA):

 

Numero di firme necessario per presentare la lista: 2% di 184 = 4

Seggi da assegnare: 3

Numero massimo di candidati: 4

Quorum richiesto per la validità delle elezioni: 50% + 1 = 93

 

Calcolo del quorum richiesto per l’assegnazione del seggio: 

 

Il quorum per l'attribuzione dei seggi si riferisce al numero dei voti validamente espressi (schede valide).

QUORUM = NUMERO DEI VOTI VALIDAMENTI ESPRESSI : SEGGI DA ASSEGNARE

 

 

Esempio A)

 

Ipotizziamo che su 184 aventi diritto al voto abbiano votato in 127 e le scheda valide siano 108 (perché 14 sono bianche e 5 nulle): 

 

lo scrutinio si può effettuare perché si è raggiunto il quorum;

il quorum per l'attribuzione dei seggi sarà il seguente: 

    

108 (schede valide) : 3 (numero dei seggi da attribuire) = 36

 

i seggi verranno attribuiti in prima istanza a chi avrà raggiunto il quorum di 36 voti, poi a chi, pur non avendo raggiunto il quorum, avrà ottenuto il migliore resto.

 

   Ipotesi di risultati elettorali e conseguente ripartizione dei seggi:

 

LISTA

VOTI

QUORUM

ELETTI

RESTI 

ELETTI 

CON I RESTI 

TOTALE

 ELETTI

A

52

36

1

16

0

1

B

39

36

1

3

0

1

C

17

36

0

17

1

1

Vengono assegnati 2 seggi su 3 per raggiungimento del quorum; il restante seggio viene assegnato alla lista che ha riportato il migliore resto (anche se non ha raggiunto il quorum): la lista A otterrà 1 seggio, la lista B 1 seggio, la lista C 1 seggio.

 

n Esempio B)

 

   Ipotizziamo che su 233 aventi diritto al voto abbiano votato in 183 e le schede valide siano 165 (10 bianche e 8 nulle):

lo scrutinio si può fare perché si è raggiunto il quorum;

il quorum per l'attribuzione dei seggi sarà il seguente:

 

165 (schede valide) : 6 (seggi da attribuire, scuola con più di 200 dipendenti) = 27,5 = 27

 

LISTA

VOTI

QUORUM

ELETTI

RESTI

ELETTI CON I RESTI

TOTALE ELETTI

A

42

27

1

15

1

2

B

17

27

0

17

1

1

C

11

27

0

11

0

0

D

95

27

3

14

0

3

 

[G.G. 5/11/'00]

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