FEDERAZIONE PROVINCIALE DI TORINO

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R.S.U.: INFORMAZIONI GENERALI

 

Con questa scheda si intende fornire un primo bagaglio di conoscenze ad uso dei delegati nelle RSU della CUB-Scuola. La scheda va considerata come un “canovaccio” che verrà man mano arricchito grazie ai contributi, alle richieste ed ai suggerimenti  che giungeranno alla sede nazionale della CUB-Scuola, la quale si prenderà cura di coordinare le iniziative di formazione e di consulenza delle RSU.

 La scheda si compone di 2 diversi lavori:

1.    materiale prodotto da Umberto Ottone della Federazione di Torino.

2.    una bozza di regolamento per il funzionamento delle RSU che può essere adottata usata come punto di partenza per stilare quel documento che le RSU di ciascun istituto dovranno approvare a maggioranza (come recitano le norme) e che servirà a regolarne il funzionamento.

 

ISTRUZIONI DI BASE PER LE R.S.U.

(a cura di Umberto Ottone)

 

Innanzitutto è opportuno ricordare che il ruolo principale delle RSU della CUB-Scuola è quello di far crescere, organizzare e coordinare le iniziative sindacali e di lotta dei lavoratori della scuola. A tal fine, le RSU dispongono della possibilità di affiggere materiale sindacale e di interesse per i lavoratori all’albo sindacale della scuola e di indire assemblee sindacali in orario di lavoro. In secondo luogo, le RSU, insieme ai rappresentanti delle OO.SS. maggiormente rappresentative (v. infra), sono titolari del diritto di contrattazione decentrata con il Dirigente scolastico. Le materie che si contrattano, pur importanti perché riguardano il salario accessorio e l’organizzazione del lavoro, si inseriscono all’interno del CCNL, alla definizione del quale possono concorrere solo le OO.SS. maggiormente rappresentative. La rappresentatività si misura dalla media tra il numero di iscritti e quello dei voti ottenuti alle elezioni per le RSU. In base a tale criterio, attualmente risultano rappresentative le OO.SS. CGIL, CISL, UIL, SNALS, GILDA. E’ dunque lecito affermare che la parte dei “leoni” per quel che riguarda la contrattazione la svolgano le OO.SS. maggiormente rappresentative e che alle RSU non resta che far applicare quello che i firmatari di CCNL hanno stabilito. In effetti, le RSU elette nelle liste di CGIL, CISL, UIL e SNALS si comporteranno perlopiù come cinghie di trasmissione delle burocrazie sindacali, come l’esperienza negli altri comparti insegna. Diverso è però il discorso per le RSU elette nelle liste della CUB-Scuola. Esse dovrebbero in primo luogo denunciare il carattere ambiguo delle RSU, titolari effettivamente di un potere all'interno della singola istituzione scolastica, ma comunque soggette ai limiti, alla tutela e alla sottrazione di diritti (v. quota dei permessi retribuiti) esercitati dalle OO.SS. maggiormente rappresentative. Inoltre dovrebbero rendere evidente l’eventuale dissenso proprio e dell’O.S. cui sono legate sugli accordi nazionali o provinciali ed intervenire nei modi più opportuni (volantini, assemblee, questionari, lotte, ecc.) per contestare accordi non condivisi; creare un coordinamento locale e nazionale delle RSU, non solo di quelle elette nelle liste dei sindacati di base, per contrastare le burocrazie sindacali. Infine, dovranno partecipare alla contrattazione con il dirigente scolastico sia per controllare l’effettiva applicazione delle norme contrattuali (i contratti collettivi si possono contestare, ma rappresentano comunque l’argine all’arbitrio dei dirigenti), sia per regolare le materie che i CCNL lasciano alla contrattazione d’istituto. Vediamo, allora, che cosa stabilisce l’art. 6 del CCNL 1998/2001 in merito appunto alle relazioni sindacali a livello di istituzione scolastica:

 

1.    A livello di ogni istituzione scolastica, in coerenza con le prospettive di decentramento e di autonomia, nel rispetto delle competenze del capo d’istituto e degli organi collegiali, le relazioni sindacali si svolgono con le modalità previste dal presente articolo.

2.    Contestualmente con la piena attuazione dell’autonomia scolastica e con l’attribuzione della dirigenza ai capi d’istituto ciascuna istituzione scolastica è sede di contrattazione integrativa.

3.    Il capo d’istituto fornisce ai soggetti sindacali di cui all’articolo 9 (alle RSU e ai rappresentanti delle organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del CCNL: n.d.r.) un’informazione preventiva, consegnando l’eventuale documentazione, sulle seguenti materie:

a)     Proposte di formazione delle classi e di determinazione degli organici della scuola;

b)    Modalità di utilizzazione del personale in rapporto al piano dell’offerta formativa;

c)     Utilizzazione dei servizi sociali;

d)     Modalità e criteri di applicazione dei diritti sindacali, nonché i contingenti di personale previsti dall’art.2 dell’allegato accordo sull’attuazione della legge 146/1990;

e)     Attuazione della normativa in materia della sicurezza nei luoghi di lavoro;

f)     Attività e progetti retribuiti con il fondo d’istituto o con altre risorse derivanti da convenzioni ed accordi;

g)     Criteri di retribuzione e utilizzazione del personale impegnato nello svolgimento delle attività aggiuntive;

h)     Criteri riguardanti le assegnazioni alle sezioni staccate e ai plessi; ricadute sull’organizzazione del lavoro e del servizio derivanti dall’intensificazione delle prestazioni legate alla definizione dell’unità didattica; ritorni pomeridiani;

i)       Modalità relative alla organizzazione del lavoro e all’articolazione dell’orario del personale ATA e del personale educativo, nel rispetto di quanto previsto dalla contrattazione integrativa nazionale, nonché i criteri per l’individuazione del personale ATA ed educativo da utilizzare nelle attività retribuite con il fondo di istituto;

j)      Criteri per la fruizione dei permessi per l’aggiornamento.

4.    Sulle seguenti materie l’informazione è successiva:

a)     Nominativi del personale utilizzato nelle attività e nei progetti retribuiti con il fondo d’istituto;

b)    Criteri di individuazione e modalità di utilizzazione del personale in progetti derivanti da specifiche disposizioni legislative, nonché da convenzioni, intese o accordi di programma stipulati dalla singola istituzione scolastica o dall’Amministrazione scolastica periferica con altri enti o istituzioni.

L’informazione viene fornita in appositi incontri da concordare tra le parti.

5.    Fino al 31 agosto del 2000, ricevute le informazioni relative ai punti b), c), d), e), h) ed i) del comma 3, ciascuno dei soggetti sindacali di cui all’art.9 (le RSU e le OO.SS. di categoria firmatarie di CCNL: n.d.r.) può chiedere un esame dell’argomento oggetto di informazione. Il capo di istituto informa della richiesta ricevuta i soggetti sindacali presenti nella scuola e procede, entro tre giorni dalla richiesta, a convocare un apposito incontro che può concludersi con un’intesa entro 15 giorni. Contestualmente con la piena attuazione dell’autonomia scolastica e con l’attribuzione della dirigenza ai capi d’istituto le materie indicate nei predetti punti b), c), d), e), h) ed i) sono oggetto di contrattazione integrativa.

6.    Sulle materie che incidono sull’ordinato e tempestivo avvio dell’anno scolastico tutte le procedure previste dal presente articolo debbono concludersi nei termini stabiliti dal provveditore agli studi per le questioni che incidono sull’assetto organizzativo provinciale e, per le altre, nei tempi congrui per assicurare il tempestivo ed efficace inizio delle lezioni, nonché la necessaria informazione agli allievi ed alle loro famiglie.

 

In pratica, se non sorgono particolari problemi, gli incontri tra RSU e Dirigente non dovrebbero essere superiori a 3-4 per ciascun anno scolastico, da tenersi durante l’orario di servizio utilizzando, se bastano,  le poche ore di permesso stabilite dal CCNQ su permessi, distacchi e aspettative sindacali (In realtà, le ore di permesso non sarebbero poche: 81 minuti per ciascun dipendente; ma di questi minuti, solo 30 sono utilizzabili dalle RSU, mentre gli altri 51 vanno alle OO.SS. maggiormente rappresentative. Sarà anche vero che, nel Pubblico Impiego, CGIL,CISL,UIL hanno rinunciato a quel 1/3 di RSU che spettano invece loro nel “privato” indipendentemente dagli esiti elettorali, ma la loro “generosità” nel Pubblico Impiego è ampiamente ripagata con i 2/3 di ore di permesso sindacale sottratte alle RSU).  Il numero, le date e l’ordine del giorno degli incontri non sono decisi unilateralmente dal Dirigente, ma concordati tra le parti. Prima di iniziare le relazioni sindacali a livello d’istituto, sarebbe meglio predisporre con le altre RSU della scuola il regolamento per il funzionamento delle RSU stesse (bisognerebbe, oltre a ripartire il monte-ore di permessi a disposizione delle RSU, di dare attuazione all’art.58 del CCNI, che prevede l’elezione o la designazione nell’ambito delle RSU dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, di affidare alla CUB-Scuola -CGIL, CISL, UIL, SNALS, GILDA ce l’hanno comunque- la facoltà di nominare RSA in sostituzione di RSU dimissionarie o trasferite e non sostituibili in base ai risultati elettorali e di accordarsi su questioni varie: ad esempio, si può decidere che le assemblee interne vengano convocate unitariamente dalle RSU, che le decisioni in merito agli incontri e agli accordi con il Dirigente siano prese per quanto possibile unitariamente, che ogni iniziativa riguardante l’attività sindacale interna venga avviata dopo aver cercato l’appoggio delle altre RSU, che il rapporto tra RSU sia improntato alla collaborazione fino a quando è possibile, che esistano reali spazi di agibilità politica per le iniziative di carattere generale della CUB-Scuola). Prima di ciascun incontro tra RSU e Dirigente è opportuno un confronto tra le RSU della scuola e tra RSU e lavoratori; prima di firmare un accordo non è opportuno ma doveroso per le RSU della CUB-Scuola sentire i lavoratori.

 

   Il primo incontro tra Dirigente scolastico ed RSU deve tenersi prima dell’inizio delle lezioni, essendo finalizzato all’informazione “preventiva”, cioè all’informazione che deve essere data alle RSU “prima” che il Dirigente assuma dei provvedimenti, e alla contrattazione su materie che vanno definite prima dell’avvio dell’anno scolastico, perché riguardano l’organizzazione del lavoro. Durante questo primo incontro il Dirigente informa le RSA, consegnando l’eventuale documentazione, sul numero di personale, per i diversi profili professionali, di cui la scuola dispone, sul numero delle classi autorizzate, sul modo in cui gli allievi verranno distribuiti nelle diverse classi, sui criteri che saranno usati per concedere i permessi per l’aggiornamento al personale in servizio.

   Nel primo incontro le parti devono anche contrattare le modalità di impiego del personale in rapporto al POF. In sostanza, prima dell’avvio dell’anno scolastico il Consiglio d’istituto deve adottare il POF elaborato dal Collegio dei docenti. Il POF deve contenere, oltre alle discipline ed alle attività di insegnamento, gli strumenti e i metodi per la loro realizzazione; deve perciò anche stabilire un orario di servizio, sulla base del quale verrà programmato l’orario di lavoro del personale. Una volta che si conosca “che cosa” (discipline ed attività) si farà in una scuola e “come” (orario di servizio) lo si farà, questioni che sono decise rispettivamente dal Collegio docenti e dal Consiglio d’istituto, il Dirigente contratterà con le RSU “chi” dovrà realizzerà il POF (bisogna, in sostanza,  contrattare i criteri per assegnare i docenti ai plessi, alle sezioni ed ai “posti” in “organico funzionale” e il personale ATA alle diverse mansioni. Per i docenti l’attribuzione degli incarichi dovrebbe avvenire sulla base delle indicazioni del Collegio docenti, e comunque, in generale, bisognerebbe assegnare eventuali incarichi su progetti prioritariamente agli stessi estensori del progetto, e le cattedre nel rispetto della continuità didattica e dei desideri espressi in base alla posizione nella graduatoria d’istituto. Le RSU devono inoltre contrattare l’assegnazione dei compiti e delle sedi di lavoro e l’articolazione dell’orario del personale ATA (sulla base dell’art.52 del CCNI,  che prevede anche la riduzione dell’orario a 35 ore per il personale ATA che lavora su più turni), e le modalità ed i criteri di applicazione dei diritti sindacali dei lavoratori in attuazione anche della L.146/90 che regolamenta il diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali (le norme che regolano le assemblee sindacali sono contenute all’art.13 del CCNL del 1995, dove sta anche scritto che qualora la partecipazione del personale ATA ad una assemblea sindacale sia totale, le RSU stabiliranno con il Dirigente le quote e i nominativi del personale per garantire i servizi essenziali relativi alla vigilanza agli  ingressi, al centralino e ad altre indifferibili attività, mentre quelle che regolano gli scioperi sono contenute nel già citato CCNL del 1995, nell’accordo allegato al CCNL 1998/2001 e nel D.L. 83/2000. Quest’ultimo D.L. peggiora la L.146/90 per quel che riguarda le procedure da seguire per proclamare uno sciopero e le sanzioni in caso di mancato rispetto delle procedure. Per i lavoratori impiegati nei compiti ordinari non ci sono però particolari restrizioni del diritto di sciopero. L’argomento dei diritti sindacali verrà trattato in maniera più completa in una diversa scheda). Infine le RSU devono (eventualmente, se ce n’è motivo) contrattare le ricadute che l’intensificazione delle prestazioni legate alla definizione dell’unità didattica hanno sull’organizzazione del lavoro e del servizio e i ritorni pomeridiani.

   Sempre in questo primo incontro sarebbe opportuno che le RSU trovassero un’intesa con il Dirigente in merito all’esercizio dei loro compiti istituzionali. In particolare, bisognerebbe calendarizzare gli incontri successivi e fissare delle regole per verbalizzare almeno i punti più significativi delle discussioni; per l’accesso delle RSU agli atti della scuola; per l’utilizzo da parte delle RSU dei locali e dei mezzi di informazione della scuola come telefono, fax, fotocopiatrice, posta elettronica, internet; per l’esistenza in ogni plesso o sezione dell’istituto di un albo sindacale in un posto  visibile al personale e sufficientemente capiente da soddisfare le esigenze di tutte le OO.SS. (meglio ancora un albo per ogni O.S.); per informare il personale su questioni di carattere sindacale, utilizzando ad esempio, oltre l’albo sindacale, un apposito quaderno delle comunicazioni tra RSU e lavoratori da affiancare al quaderno delle circolari interne.

 

   Un secondo incontro dovrebbe tenersi entro la fine di ottobre (ma, se una scuola fosse efficiente, le materie trattate nel secondo incontro potrebbero già essere trattate nel primo, con vantaggio dei lavoratori stessi che conoscerebbero già all’inizio dell’anno scolastico quel che succederà nella loro scuola e delle RSU che incontrerebbero il Dirigente una volta di meno). Questo incontro è finalizzato all’informazione “preventiva” sulle attività e sui progetti retribuiti con il fondo d’istituto e sui criteri di retribuzione e utilizzazione del personale impegnato nello svolgimento delle attività aggiuntive e alla contrattazione sui criteri per l’individuazione del personale ATA ed educativo da utilizzare nelle attività retribuite con il fondo d’istituto. In altre parole, una volta definito il POF, il Consiglio d’istituto delibererà su come ripartire il fondo dell’istituzione tra le due componenti (docenti e ATA) della scuola e il Collegio docenti indicherà quali attività “incentivare”. Spesso nella medesima seduta il Collegio docenti definisce anche i criteri di utilizzazione e retribuzione dei docenti impegnati nelle attività, altrimenti sarà il Dirigente a stabilirli e a presentarli alle RSU. Anche se può sembrare assurdo, l’esperienza c’insegna che di solito il criterio per utilizzare un docente in una certa attività aggiuntiva è la sua dichiarata disponibilità a svolgerla secondo le modalità da lui stesso definite, mentre il criterio per la retribuzione di un docente impegnato in una certa attività è la sua stessa richiesta, purché compatibile con le risorse finanziarie disponibili. Come già detto, in questo incontro le RSU oltre a ricevere delle informazioni contratteranno con il Dirigente i criteri per l’individuazione del personale ATA cui affidare gli incarichi retribuiti con i fondo d’istituto (criteri che normalmente sono quelli dettati dal buon senso: una volta verificata la disponibilità del personale ad effettuare attività aggiuntive –che non sono necessariamente da svolgersi come straordinario al di fuori dell’orario di servizio-,  esse dovranno essere assegnate volta per volta dal Dirigente scolastico o dal Direttore dei servizi di segreteria -a seconda del profilo di appartenenza del personale destinatario dell’incarico- in modo equo tra i diversi lavoratori).

 

   Dal Dirigente le RSU ricevono anche l’informazione “successiva (cioè data successivamente, di norma entro 10 giorni, dall’assunzione del provvedimento) sui nominativi del personale utilizzato nelle attività e progetti retribuiti con il fondo d’istituto.

 

   Prima che il Dirigente invii all’Amministrazione la richiesta di organico (quindi a febbraio-marzo) le RSU ricevono l’informazione “preventiva” sulla proposta di determinazione degli organici della scuola.

 

   Se ce n’è bisogno, le RSU ricevono l’informazione “preventiva” sulle attività e sui progetti retribuiti con risorse derivanti da convenzioni ed accordi, l’informazione “successivasu criteri di individuazione e modalità di utilizzazione del personale in progetti derivanti da specifiche disposizioni legislative, nonché da convenzioni, intese o accordi di programma stipulati dalla singola istituzione scolastica o dall’Amministrazione scolastica periferica con altri enti e istituzioni, e contrattano sull’utilizzazione dei servizi sociali e sull’attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro.

 

Prima di concludere, facciamo alcune precisazioni. Per “informazione” deve intendersi, nello spirito della L.241/90, la trattazione esplicita e trasparente dei criteri, delle norme, dei motivi e delle valutazioni assunti dal Dirigente, anche in applicazione delle delibere degli OO.CC.; per “eventuale documentazione” si deve intendere tutta la documentazione in merito. I contenziosi con il Dirigente si affrontano attraverso un ricorso alla magistratura, se ce ne sono gli estremi (ovvero se il Dirigente ha assunto provvedimenti illegittimi) oppure attraverso azioni conflittuali extragiudiziali a cui saranno chiamati i lavoratori della scuola, se il dissenso con il Dirigente è di natura “politica”. In entrambi i casi è obbligatorio espletare un tentativo di conciliazione. Nel primo caso, però, quando cioè il dissenso è “tecnico” e si intende adire le vie legali, la richiesta di conciliazione andrà presentata presso l’Ufficio Provinciale del Lavoro; nel secondo caso, quando cioè il dissenso è “politico”, la richiesta di conciliazione andrà presentata all’USP di competenza, sempre che in tutte le province d’Italia la questione sia stata risolta come in provincia di Torino, dove, con apposito accordo tra OO.SS. rappresentative e Provveditore agli Studi, l’organismo di conciliazione in ambito provinciale è stato costituito presso gli uffici del Provveditorato, è composto da funzionari del Provveditorato e dei sindacati maggiormente rappresentativi e funzionerà per il periodo di vigenza dell’attuale CCNL (1998/2001).  Avere le informazioni dal Dirigente non vuol dire incontrarlo fisicamente. La riunione con il Dirigente ci dev’essere per forza invece in caso di richiesta d’esame e di contrattazione.

   Le RSU della CUB dovrebbero basarsi, per la contrattazione, sulla volontà dei lavoratori manifestata nei Collegi docenti, nelle Assemblee di servizio del personale ATA e nelle Assemblee sindacali, oltreché sulle norme contrattuali o di legge.

   Per evitare che le RSU diventino la “testa d’ariete” di pavidi colleghi o vengano “cooptate” dal Dirigente o si sfiniscano nello svolgimento di compiti non di loro competenza o esauriscano le ore di assemblea sindacale in infinite quanto inutili discussioni sul funzionamento della scuola, bisogna che le RSU abbiano presente quanto segue. Le RSU non sono i paladini dei colleghi nelle loro guerre personali contro il Dirigente o l’Amministrazione, né sono funzionari distaccati di un qualche patronato. Le RSU non devono necessariamente percepirsi (né farsi percepire) come “nemici” del Dirigente, andando alla contrattazione con atteggiamento aprioristicamente belligerante, ma neanche devono assumersi il peso di collaborare con il Dirigente come se fossero membri del suo staff. Organizzare e far funzionare la scuola sono compiti del Dirigente e dei suoi collaboratori, non delle RSU. Queste ultime devono accettare o respingere, dopo aver conosciuto il parere dei lavoratori della scuola, le proposte elaborate dal dirigente e dal suo staff e rese note alle RSU, affinché ne discutano con i colleghi, prima dell’avvio della trattativa, oppure presentare al Dirigente le proprie proposte. Le materie di contrattazione sono perlopiù e in linea generale già affrontate dal Collegio docenti e dall’Assemblea di servizio degli ATA, e discusse in assemblee sindacali, e dunque alle RSU spesso non resta che ratificare decisioni già prese dai lavoratori della scuola. Durante la contrattazione,  a fronte di un problema  è meglio sospendere la seduta e non pensare che la soluzione si troverà automaticamente ridando la parola ai lavoratori (conviene ben amministrare le ore di assemblea, in modo che ce ne siano a sufficienza anche per le questioni di politica sindacale generali che a un sindacato di base come la CUB interessano di più che non le beghe tra i lavoratori): meglio piuttosto chiarire bene qual è il problema (anche consultando la categoria tramite questionari, scritti vari e chiacchiere informali) e discuterne tra RSU della scuola o con le strutture territoriali del sindacato. Infine, l’accordo con il Dirigente non è obbligatorio: il Dirigente può accordarsi con tutte, alcune o nessuna RSU della scuola: la forza di un contratto sta nel consenso che esso raccoglie (un accordo è valido se firmato dalle OO.SS. che rappresentano il 60% dei lavoratori di quella scuola, ma per le RSU della CUB-Scuola gli accordi sono validi solo se approvati dai lavoratori). E’ vero che un contratto di scuola è vincolante per i sottoscrittori, tanto che per il suo mancato rispetto è possibile ricorrere alla magistratura, ma è anche vero che la firma su un accordo può  essere revocata in qualsiasi momento nei modi di legge o come previsto dall’accordo stesso, quindi una trattativa non è una questione di vita o di morte da affrontare dopo una notte insonne.

 

 

BOZZA DI REGOLAMENTO

 

Tale bozza ovviamente non può che essere indicativa, vista la diversa composizione delle RSU, i rapporti di forza interni non omogenei. E' quindi esplicitamente solo un supporto orientativo che deve essere adattato alle varie fattispecie.

 

Istituto________________________________________________

 

Città___________________________________________________

 

 

Premessa

 

La Rappresentanza Sindacale Unitaria (di seguito RSU) rappresenta tutti i lavoratori della scuola; suo impegno primario è quindi l'essere strumento sindacale della volontà dei lavoratori, attraverso un rapporto conti­nuo e costante di scam­bio, elaborazione e proposta con i lavoratori stessi che rimangono i veri titolari del potere di contratta­zione e coloro ai quali spettano le decisioni ultime.

Affinché tra RSU e lavoratori vi sia identità di posizioni, ogni in­tervento dovrà tendere alla ricerca del­l'unanimità, sia all'interno della RSU che nei Iuoghi di espressione dei lavoratori (assemblee, ecc.).

 

Articolo 1

Ai sensi dell'art.47 del D.Lgs.n.29 del 1993 e dell'Accordo collettivo quadro per la costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie del 7 agosto 1998, a seguito delle elezioni svoltesi nel dicembre 2000, è stata costituita la rap­presentanza sindacale unitaria nella scuola                  

La RSU è composta da n° _______ delegati, nelle persone di:

1  __________________________ ;

2  __________________________ ;

3  __________________________ ; (eccetera)

 

 

Articolo 2 - Diritti

La RSU è titolare dei seguenti diritti:

a) informazione e contrattazione;

b) affissione, stanza sindacale;

c) indizione dell'assemblea dei lavoratori;

d) indizione dello sciopero;

e) permessi retribuiti;

 

 Articolo 3 - Composizione della RSU (quando formata da meno di 10 membri)

La RSU è composta da tutti i delegati eletti nella RSU integrati con i rappresentanti per la sicurezza di cui al D.Lgs.626/94, con parità di diritti, esclusi i permessi sindacali per i quali esiste diversa specifica disciplina.

La RSU partecipa alle trattative e agli incontri con l'amministrazione e dev'essere integrata, in relazione agli argomenti da affrontare, dai lavoratori direttamente interessati alla vertenza.

In caso di dimissioni di uno dei componenti, lo stesso sarà sostituito dal primo dei non eletti appartenente alla stessa li­sta elettorale o, nel caso questo fosse l'ultimo della lista, da un la­voratore designato dalla organizzazione sindacale pre­sen­ta­trice della stessa lista; in caso di dimissioni del 50% più uno dei componenti, la RSU decade e si procede al suo rin­novo in base all'accordo quadro del 7 agosto 1998.

La RSU decade altresì quando viene sfiduciata dai lavoratori in assemblea con la mag­gioranza dei 2/3 o, in seconda con­vocazione, del 50% più uno oppure mediante sfiducia sottoscritta dal 50% più uno della generalità dei lavoratori.

 

Articolo 4 - Convocazione della RSU

La RSU si riunisce periodicamente, almeno una volta al mese o su richiesta del 10% dei lavoratori dell'amministrazione (inclusi comandati, fuori ruolo, con contratto a termine, part time, precari, ecc., purché alle dirette dipenden­ze dell'amministrazione).

La convocazione dell'RSU deve essere fatta almeno 48 ore prima, o, per motivata urgenza, almeno 24 ore prima.

Dei lavori della RSU dev'essere stilato il verbale, che sarà sottoscritto dai membri presenti e affisso, in copia, nelle ba­che­che; tale documento è pubblico e può essere consultato da ogni lavoratore in qualsiasi momento.

Nel rispetto del principio della rappresentatività di tutti i lavoratori, le decisioni vengono as­sunte all'unanimità dei delegati eletti; qualora non sia possibile conciliare le posizioni, esperito ogni possibile tentativo di ricom­posizione, le decisioni vengono assunte a maggioranza semplice; quando le deci­sioni non siano state assunte all'una­nimità, debbono essere sottoposte comunque, e in tempi ristretti, all'assemblea dei lavoratori che si esprimerà nei modi in­dicati all'art.5, lett.a).

 

 

Articolo 5 - Lavori

La RSU:

a) su indicazione dei lavoratori, elabora le piattaforme e le sottopone, prima di avviare la contrattazione, alla approva­zione, a maggioranza semplice, dell'assemblea dei lavorato­ri; nel caso queste vengano respinte, la RSU rielabora e/o modifica le piattaforma in ba­se alle indicazioni emerse nell'assemblea e le sottopone nuovamente all'approvazione dei lavoratori; curando la tempestiva informazione ai lavoratori nel corso delle trattative, al termine della stessa contratta­zione, l'accordo, prima della sottoscrizione definitiva, dev'essere sottoposto e approvato, a maggioranza semplice, dal­l'assemblea dei lavora­tori; la RSU non può, pena la sua decadenza, sottoscrivere un accordo respinto dalla as­semblea o non sottoposto all'approvazione della stessa;

b) per ogni altro argomento, ricevuta l'informazione e/o la convocazione da parte dell'amministrazione oppure su segna­la­zione e proposta delle organizzazioni sindacali, provvede a darne tempestiva informazione ai lavoratori e riceve da questi, e dalle orga­nizzazioni sindacali, le indicazioni in merito e, comunque prima della definizione, sottopone le pro­poste all'assemblea con le modalità di cui al punto a);

c) in ottemperanza ad un principio di trasparenza delle operazioni delle RSU, la stessa dovrà richiedere che ogni tratta­tiva con l'amministrazione venga puntualmente verbalizzata e che nel verbale emergano chiaramente anche le even­tuali posizioni differenziate dei singoli componenti della RSU;

 

 

Articolo 6 - Bacheche e stanza sindacale

Le bacheche sono spazi di informazione e dibattito fra le RSU e i lavoratori; la RSU, con­giuntamente o disgiuntamente, utilizza, per tali scopi, le bacheche che debbono essere pre­senti in ogni luogo di lavoro (messe a disposizione dall'Am­mi­nistrazione) e le stesse possono essere utilizzate, per i medesimi scopi, dai lavoratori o gruppi di questi o da loro rap­pre­sentanze.

La stanza sindacale RSU, oltre a essere la sede di lavoro della RSU, deve essere uno spazio di dibattito e discussione tra i lavoratori; a tale scopo dovrà essere garantita l'agibilità della stanza sindacale per riunioni di lavoratori o gruppi di questi o loro rappresentanze.

 

Articolo 7 - Assemblea dei lavoratori La RSU può convocare l'assemblea dei lavoratori nei modi seguenti:

a)    su richiesta della maggioranza dei membri della RSU;

b)   su  richiesta  del  10%  dei  lavoratori  della  singola  scuola.

Ricevuta la richiesta l'assemblea dev'essere convocata, nei termi­ni previsti dalla normativa in vi­gore, entro 48 ore.

Le decisioni dell'assemblea sono vincolanti per la RSU.

 

Articolo 8  - Sciopero

La RSU, nel rispetto della vigente normativa in materia, può indire lo sciopero su mandato dell'assemblea dei lavoratori espresso a maggioranza semplice; per motivata urgenza o gra­vità lo sciopero può essere indetto dalla maggioranza sem­plice dei delegati RSU.

 

Articolo 9  Permessi sindacali

Ai  sensi dell'art.9 dell'accordo quadro su permessi e distacchi del 7 agosto 1998, alla RSU spettano permessi sindacali retribuiti nella misura di 30 minuti per dipendente, salvo più fa­vorevoli condizioni dettate da successivi accordi e contratti.

il monte ore cosi risultante deve essere utilizzato dai delegati RSU per l'attività sindacale e viene ripartito: in egual misura fra tutti i delegati RSU.