I PORCELLINI CI RIPROVANO

 

Ci rendiamo conto che molti colleghi non danno alla libertà sindacale la dovuta importanza e che la ritengono "un problema dei sindacati". A maggior ragione, l'accento va posto sul fatto che questi signori, ministero e sindacati istituzionali, nel mentre simulano uno scontro feroce, più sui media che nella realtà, lavorano perfettamente assieme sia nel merito, basta pensare all'accordo del 4 febbraio, che nel metodo.

Impedire le assemblee al sindacato di base è, infatti, perfettamente funzionale all'imporre scelte lesive dei diritti dei lavoratori. La nota del MIUR dimostra come costoro tengano conto delle leggi e delle norme e come siano pronti a farne strame quando è loro conveniente.
Riteniamo importante coinvolgere in questa campagna i colleghi a prescindere dall'appartenenza sindacale, la libertà, infatti, non è un problema della CUB ma di tutti.
La CUB Scuola affronterà, ovviamente, questa battaglia anche sul terreno legale con i costi, dal punto di vista economico e delle energie da investire, che potete immaginare. Come ben sapete, non siamo soliti piangere sulle difficoltà ma vi chiediamo, in questo caso, di impegnarvi anche per una raccolta fondi necessaria a sostenere le spese legali.

 

Il Ministero: singoli membri Rsu non possono chiedere assemblee

 

Con nota prot. N.74 ris. del 20 febbraio 2002 il Ministero chiarisce: i singoli componenti RSU non possono chiedere assemblee nelle loro scuole perché queste ultime vanno chieste collegialmente, bene fanno i Dirigenti Scolastici a non concederle e per questo non possono essere accusati di condotta antisindacale, sbagliano quei giudici (Civitavecchia, Pinerolo) che condannano i Dirigenti Scolastici assimilando le RSU alle RSA. Per tali motivi l’Amministrazione ha interessato il Dipartimento della Funzione Pubblica e manifesta l’intenzione di proporre ricorso in opposizione o appello alle sentenze analoghe a quelle di Civitavecchia e Pinerolo.

Pubblichiamo di seguito la nota chiarificatrice.

Roma, 22 febbraio 2002


Dipartimento per i servizi nel territorio
Direzione generale per l'organizzazione dei servizi nel territorio


Prot. n.74

Roma, 20 febbraio 2002


OGGETTO: Comparto Scuola. Diritto di assemblea RSU.

Con le decisioni emesse dal giudice del lavoro di Civitavecchia del 31/5/2001 e del 28/01/2002, dal giudice del lavoro di Pinerolo in data 29/11/2001, viene sanzionato come antisindacale il comportamento di alcuni dirigenti scolastici che hanno respinto le richieste di assemblea sindacale presentate da singoli membri delle RSU, motivando il diniego sulla circostanza che la richiesta proveniva da una sola componente dell'organo collegiale. Il presupposto di diritto da cui muovono tali decisioni è l'affermazione dell'assimilazione dei dirigenti dalle RSU ai dirigenti RSA, sulla base delle disposizioni contenute nella L. 300/70 e dell'accordo interconfederale del dicembre del 1993.
A tal fine si richiama l'attenzione su quanto disposto, in contrario avviso dalla sentenza del Tribunale di Roma n. 110691/98 R.G. Disp. n. 16451 del 4/11/99 e dalla sentenza del Tribunale di Lucca n. 1151/2001 del 13/7/2001, che proprio in considerazione del mutato quadro legislativo, dichiara la perfetta rispondenza alla legge delle clausole contrattuali che attribuiscono natura collegiale alle decisioni delle RSU e che pertanto non legittimano la possibilità di richiedere l'assemblea da parte dei singoli componenti.
Su incarico dell'Amministrazione, l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino ha presentato in data 22/12/01 ricorso in opposizione al decreto del Tribunale di Pinerolo sopra citato, sostenendo l'inammissibilità della questione in termini di condotta antisindacale e quindi di ricorso all'art. 28 della L. 300/70.
Preliminarmente si evidenzia come la predetta assimilazione delle RSU alle RSA appare discutibile alla luce delle considerazioni di seguito esposte. Le RSU vengono istituite dall'art. 42 del d. lgs. 29/93 sostitutivo dell'art. 6 del d. lgs. 396/97 che, dopo aver individuato nelle organizzazioni sindacali rappresentative e non, soggetti legittimati a promuoverne la costituzione, individua al comma 4 i requisiti minimi a garanzia della democraticità di tale organismo (voto segreto, metodo proporzionale, certezza del periodico rinnovo) e demanda ad appositi accordi tra l'Aran, Confederazioni ed Organizzazioni Sindacali, la definizione della disciplina delle elezioni, la composizione e le modalità di funzionamento.
La regolamentazione pattizia introdotta dal CCNQ sottoscritto il 7 agosto 1998 prevede all'art. 8 che "le decisioni relative all'attività della RSU sono assunte a maggioranza dei componenti", configurando la RSU come un organismo unitario e quindi come un collegio, con la conseguenza che non può che avere rilevanza esterna la volontà del collegio, determinata a maggioranza, distinta dalla volontà dei singoli componenti.
Diversamente opinando, si verificherebbe un effetto distorsivo che riconoscerebbe ai rappresentanti delle organizzazioni non rappresentative, solo perché eletti in ambito RSU, il godimento di particolari diritti sindacali, quali: partecipazione alle trattative, affissioni, indizione delle assemblee, disponibilità di locali nell'ambito delle strutture delle amministrazioni, fruizione di permessi e distacchi, che l'ordinamento, invece, riserva ai soli rappresentanti delle organizzazioni rappresentative (art. 42, d. lgs. 165/2001).
In tale contesto logico ogni riferimento alle RSA - le quali in virtù di quanto stabilito dal richiamato art. 19 della legge 300/70 sono costituite da ogni singola organizzazione rappresentativa, con la conseguenza che i rispettivi rappresentanti sono destinatari degli stessi diritti dell'organizzazione di appartenenza - risulta superato dalla disciplina successivamente intervenuta. In particolare si osserva che:
- le organizzazioni promotrici delle elezioni delle RSU, sia rappresentative che non, si impegnano a non costituire RSA nelle pubbliche amministrazioni, così come si evince dall' art. 10, comma 1, del CCNQ 7/8/98 sulle RSU;
- l'art. 42 del d. lgs. 165/2001 al comma 1 stabilisce che "Fino a quando non vengano emanate norme di carattere generale sulla rappresentatività sindacale che sostituiscano o modifichino tali disposizioni (la legge 300/1970), le pubbliche amministrazioni ... osservano le disposizioni seguenti in materia di rappresentatività sindacali ai fini dell'attribuzione dei diritti e delle prerogative sindacali nei luoghi di lavoro e dell'esercizio della contrattazione collettiva";
- l'art. 37 della predetta legge 300/70 statuisce che "Le previsioni della presente legge si applicano altresì ai rapporti di impiego dei dipendenti dagli altri enti pubblici, salvo che la materia sia diversamente regolata da norme speciali"; - l'art. 1, comma 3, del CCNQ 7 agosto 1998, sulle modalità di utilizzo dei distacchi, aspettative e permessi sindacali, prevede che "...ove il presente contratto o i contratti collettivi nazionali di comparto non dispongano una specifica disciplina nelle materie relative alle libertà e dignità del lavoratore ed alle libertà ed attività sindacali, si intendono richiamate le norme di minima previste dalla legge 300/1970".
Si rappresenta inoltre che la disciplina del diritto di assemblea è dettata dalle disposizioni contenute nel CCNQ del 7/8/98, dal CCNQ del 9/8/2000 e nel CCNL del comparto scuola del 15/3/2001 che regolano l'esercizio di tale diritto in modo uniforme sul territorio nazionale e che prescrivono inequivocabilmente che le assemblee possono essere indette da una o più organizzazioni sindacali rappresentative nel comparto e dalla RSU nel suo complesso e non dai singoli componenti. Tali disposizioni hanno carattere cogente, anche alla luce delle Direttive impartite dall'ARAN al riguardo (circolari del 30/2/2001 e del 22/5/2001). Inoltre l'oggetto del giudizio non appare sindacabile con l'azionabilità dell'art. 28, in quanto la normativa vigente di natura pattizia può essere modificata solo da ulteriori contrattazioni o disapplicata da pronunce giurisdizionali a cui l'Amministrazione non potrebbe che conformarsi.
La normativa pattizia, della cui legittimità si discute, non è materia disponibile direttamente da parte della pubblica amministrazione, non essendo regolabile con un provvedimento amministrativo. L'azionabilità del diritto di assemblea e le sue modalità di esercizio potranno essere oggetto di future contrattazioni o di interventi interpretativi tra le parti in sede ARAN.
Allo stato sembra pertanto opinabile che la questione si ponga in termini di "repressione di condotta antisindacale", in quanto le disposizioni del CCNL possono essere impugnate nella sede competente anche in via cautelare. Si rappresenta, infine, che in considerazione della rilevanza generale della questione è stata interessata la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica. Ciò premesso si rileva l'opportunità di proporre contro decisioni analoghe a quelle del tribunale di Civitavecchia e di Pinerolo di cui alla premessa, tempestivo ricorso in opposizione o appello e di segnalare alla scrivente Direzione le iniziative intraprese, al fine di avere un quadro complessivo sul territorio nazionale e consentire un'adeguata difesa ai dirigenti scolastici accusati di comportamento antisindacale per aver applicato disposizioni contrattuali vigenti.

IL DIRETTORE GENERALE - Silvana Riccio -


 

Appello per la difesa delle libertà sindacali

 

Con nota prot. N.74 ris. del 20 febbraio 2002 il Ministero chiarisce: i singoli componenti RSU non possono chiedere assemblee nelle loro scuole perché queste ultime vanno chieste collegialmente, bene fanno i Dirigenti Scolastici a non concederle e per questo non possono essere accusati di condotta antisindacale, sbagliano quei giudici (Civitavecchia, Pinerolo) che condannano i Dirigenti Scolastici assimilando le RSU alle RSA. Per tali motivi l’Amministrazione ha interessato il Dipartimento della Funzione Pubblica e manifesta l’intenzione di proporre ricorso in opposizione o appello alle sentenze analoghe a quelle di Civitavecchia e Pinerolo.

 

Da un comunicato del 22 febbraio della CGIL che, ovviamente, è d’accordo con il MIUR

 

 

I sottoscritti lavoratori e lavoratrici della scuola, personale docente ed A.T.A., di diversa appartenenza sindacale e non sindacalizzati, venuti a conoscenza del documento con cui il MIUR da indicazione ai Dirigenti Scolastici di non concedere le assemblee alle singole RSU all’esplicito fine di impedire le assemblee ai sindacati di base:

1.      Respingono il tentativo di limitare il diritto d’assemblea portato avanti da chi cerca di operare un’interpretazione restrittiva delle norme e della giurisprudenza distinguendo pretestuosamente tra sindacati abilitati e non abilitati ad indire assemblee e pretendendo di decidere a quali assemblee i lavoratori possono partecipare;

2.      Rivendicano il diritto di partecipare alle assemblee di tutti i sindacati e la piena fruizione del diritto d’informazione e partecipazione in orario di servizio ai momenti assembleari;

3.      Affermano che solo attraverso il confronto dialettico tra le diverse proposte sindacali è possibile maturare quel livello di partecipazione e di consapevolezza necessario per la categoria, specie in un comparto sottoposto a massiccia ristrutturazione;

4.      Respingono le iniziative di quei dirigenti scolastici che tentano di limitare il diritto d’assemblea dei lavoratori;

5.      Criticano quei sindacati che, contravvenendo al loro ruolo, assumono posizioni tali da configurare una limitazione delle libertà sindacali dei lavoratori;

6.      Ricordano che il diritto d’assemblea non deve essere considerato un monopolio di questa o quella segreteria sindacale, ma un diritto individuale di ogni lavoratrice o lavoratore, che va esercitato con pienezza.

7.      Ricordano che il diritto di assemblea è tutelato dallo Statuto dei lavoratori e rivolgono un appello generale affinché, soprattutto in questo particolare momento, in cui lo Statuto è sottoposto ad attacchi pesantissimi (vedi la pretesa cancellazione dell’art.18), ci si mobiliti in difesa dei diritti fondamentali, tra cui il diritto di assemblea in orario di lavoro.

 

Seguono firme:

 

NOME                  COGNOME                            SEDE DI SERVIZIO                     FIRMA

 

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