Cari colleghi,
visto l'interesse che il ricorso sul recupero delle festività cadenti di domenica ha sollevato, vi rinviamo il testo necessario per il ricorso stesso. Abbiamo già avviato la causa per una cinquantina di colleghi. Se volete raccogliere altre partecipazioni dovete farcele pervenire per il 15 aprile e non oltre.
cordialmente
 
Cosimo Scarinzi
 
PS Le date che dovete controllare sono:
 
 

·         1 maggio 1994 (Festa dei lavoratori)

·         25 dicembre 1994 (S. Natale)

·         1 gennaio 1995 (Capodanno)

·         8 dicembre 1996 (Immacolata)

·         1 novembre 1998 (Tutti i Santi)

·         25 aprile 1999 (Festa della Liberazione)

·         15 agosto 1999 (Assunzione)

·         26 dicembre 1999 (S. Stefano)

·         1 gennaio 2000 (Capodanno)

·         6 gennaio 2001 (Epifania)

 

 

Al Ministero del Lavoro, Direzione Provinciale di Torino, Via Gioberti, n. 16, 10128 TORINO

Al Ministero della Istruzione, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato ex lege presso la Direzione Scolastica Regionale del Piemonte, in Via Coazze, n. 18, 10138 TORINO

 

Richiesta ex artt. 410 c.p.c., 69 e 69 bis D. Lgs. 29/93

in favore di

Cognome Nome, ……………………..residente in ……………………..

 

Premesso

 

-         Che il sig……………………………….. è dipendente del Ministero dell'Istruzione dal …………… e svolge l'attività di insegnante presso l'Istituto……………………………………………

-         Che l'istante non ha fruito dei seguenti giorni di riposo per festività nazionale cadenti di domenica: inserire elenco

-         Che l'istante non ha inoltre fruito del riposo nel giorno di festività del Santo Patrono locale quando questa è caduta di domenica

chiede

la costituzione del Collegio di Conciliazione ex artt. 410 c.p.c., 69 e 69 bis D. Lgs. 29/93, nominando al suo interno quale proprio rappresentante il prof. Cosimo Scarinzi della CUB Scuola,Corso Regio Parco 31 bis, Torino, al fine di vedere accertato il suo diritto al pagamento del compenso aggiuntivo (corrispondente all'aliquota giornaliera) per i giorni di festività nazionale e locale cadenti di domenica ed elencati in premessa.

Motivi

Il diritto dell'istante al pagamento delle somme rivendicate deriva dal disposto dell'art. 5, c. 3 (ultimo capoverso, l. 27.5.49, n.260 e dall'art. 2, lett. e), l. 31.3.54, n.90, aventi ad oggetto il trattamento retributivo delle festività nazionali e non. In particolare, la prima delle norme citate recita: "Qualora la festività ricorra nel giorno di domenica, spetterà ai lavoratori stessi, oltre la normale retribuzione globale di fatto giornaliera, compreso ogni elemento accessorio, anche un ulteriore retribuzione corrispondente all'aliquota giornaliera".

Anche la giurisprudenza della Corte di Cassazione ha avuto modo di esprimersi sul punto. E' stato infatti deciso: " Ai sensi dell'art. 5, 3º comma, ultima parte, l. 27 maggio 1949 n. 260, come modificato dalla l. 31 marzo 1954 n. 90, il compenso aggiuntivo (corrispondente all'aliquota giornaliera) ivi previsto per il caso in cui le festività del venticinque aprile e del primo maggio coincidano con la domenica, spetta al lavoratore (senza alcuna distinzione nell'ambito delle categorie previste dall'art. 2095 c.c.) che, in tali giorni, riposi; tale compenso, infatti, trova giustificazione nel fatto che, ove le suddette festività non coincidessero con la domenica, il dipendente fruirebbe di un giorno in più di riposo" (Cass., sez. lav., 26-10-1995, n. 11117, in Notiziario giurisprudenza lav., 1995, 896).

"Ai sensi dell'art. 5, 3º comma, ultima parte, l. 27 maggio 1949 n. 260, come modificato dalla l. 31 marzo 1954 n. 90, il compenso aggiuntivo (corrispondente all'aliquota giornaliera) ivi previsto per il caso in cui le festività del 25 aprile e del 1º maggio coincidano con la domenica, spetta al lavoratore (senza alcuna distinzione nell'ambito delle categorie previste dall'art. 2095 c.c.) che, in tali giorni, riposi; tale compenso, infatti - che trova giustificazione nel fatto che, ove le suddette festività non coincidessero con la domenica, il dipendente fruirebbe di un giorno in più di riposo - è espressamente previsto dall'art. 2 della cit. l. n. 90 del 1954 nel caso (tra l'altro) di sospensione dal lavoro dovuta a coincidenza della festività con la domenica" (Cass., sez. lav., 19-12-1998, n. 12731 in Notiziario giurisprudenza lav., 1998, 707).

"In materia di compenso per le festività infrasettimanali, l'art. 5 l. 27 maggio 1949 n. 260, come sostituito dall'art. 1 l. 31 marzo 1954 n. 90, impone di distinguere i casi in cui il lavoratore fruisca di un riposo aggiuntivo per effetto della festività da quelli in cui egli presti ugualmente la sua opera, oppure perda un'opportunità di riposo per la coincidenza della festività con la domenica; nel primo caso, infatti, la norma gli attribuisce il diritto alla normale retribuzione di fatto comprensiva di ogni elemento accessorio, il che tuttavia non implica, ove si tratti di un lavoratore retribuito in misura fissa, emolumenti suppletivi rispetto al versamento della retribuzione riguardante indistintamente l'intero periodo nel cui ambito cade la ricorrenza festiva; negli altri due casi, invece, fermo tale diritto, ad esso si aggiunge quello alla retribuzione delle ore effettivamente lavorate, incrementata da un'apposita maggiorazione, ovvero quello corrispondente all'aliquota giornaliera della retribuzione, senza che a detti fini la retribuzione debba necessariamente essere determinata secondo criteri di omnicomprensività, essendo consentito alla contrattazione collettiva identificare le componenti costitutive della relativa base di computo" (Cass., sez. lav., 11-07-2000, n. 9206 in Rep. Foro It. 2000, Lavoro (rapporto) [3890], n. 358).

Con ossequio.

Torino,

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