· 1 maggio 1994
(Festa dei lavoratori)
· 25 dicembre
1994 (S. Natale)
· 1 gennaio 1995
(Capodanno)
· 8 dicembre
1996 (Immacolata)
· 1 novembre
1998 (Tutti i Santi)
· 25 aprile 1999
(Festa della Liberazione)
· 15 agosto 1999
(Assunzione)
· 26 dicembre
1999 (S. Stefano)
· 1 gennaio 2000
(Capodanno)
· 6 gennaio 2001
(Epifania)
Al
Ministero del Lavoro, Direzione Provinciale di Torino, Via Gioberti, n. 16, 10128 TORINO
Al
Ministero della Istruzione, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato ex lege
presso la Direzione Scolastica Regionale del Piemonte, in Via Coazze, n. 18, 10138 TORINO
in favore di
Cognome Nome, ……………………..residente in ……………………..
Premesso
-
Che il sig……………………………….. è dipendente del Ministero
dell'Istruzione dal …………… e svolge l'attività di insegnante presso
l'Istituto……………………………………………
-
Che l'istante non ha fruito dei seguenti giorni di riposo per festività nazionale
cadenti di domenica: inserire elenco
-
Che l'istante non ha inoltre fruito del riposo nel giorno di festività del Santo
Patrono locale quando questa è caduta di domenica
chiede
la
costituzione del Collegio di Conciliazione ex artt. 410 c.p.c., 69 e 69 bis D. Lgs. 29/93,
nominando al suo interno quale proprio rappresentante il prof. Cosimo Scarinzi della CUB
Scuola,Corso Regio Parco 31 bis, Torino, al fine di vedere accertato il suo diritto al
pagamento del compenso aggiuntivo (corrispondente all'aliquota giornaliera) per i giorni
di festività nazionale e locale cadenti di domenica ed elencati in premessa.
Motivi
Il
diritto dell'istante al pagamento delle somme rivendicate deriva dal disposto dell'art. 5,
c. 3 (ultimo capoverso, l. 27.5.49, n.260 e dall'art. 2, lett. e), l. 31.3.54, n.90,
aventi ad oggetto il trattamento retributivo delle festività nazionali e non. In
particolare, la prima delle norme citate recita: "Qualora la festività ricorra nel
giorno di domenica, spetterà ai lavoratori stessi, oltre la normale retribuzione globale
di fatto giornaliera, compreso ogni elemento accessorio, anche un ulteriore retribuzione
corrispondente all'aliquota giornaliera".
Anche la giurisprudenza della Corte di
Cassazione ha avuto modo di esprimersi sul punto. E' stato infatti deciso: " Ai sensi
dell'art. 5, 3º comma, ultima parte, l. 27 maggio 1949 n. 260, come modificato dalla l.
31 marzo 1954 n. 90, il compenso aggiuntivo (corrispondente all'aliquota giornaliera) ivi
previsto per il caso in cui le festività del venticinque aprile e del primo maggio
coincidano con la domenica, spetta al lavoratore (senza alcuna distinzione nell'ambito
delle categorie previste dall'art. 2095 c.c.) che, in tali giorni, riposi; tale compenso,
infatti, trova giustificazione nel fatto che, ove le suddette festività non coincidessero
con la domenica, il dipendente fruirebbe di un giorno in più di riposo" (Cass., sez.
lav., 26-10-1995, n. 11117, in Notiziario giurisprudenza lav., 1995, 896).
"Ai sensi dell'art. 5, 3º comma,
ultima parte, l. 27 maggio 1949 n. 260, come modificato dalla l. 31 marzo 1954 n. 90, il
compenso aggiuntivo (corrispondente all'aliquota giornaliera) ivi previsto per il caso in
cui le festività del 25 aprile e del 1º maggio coincidano con la domenica, spetta al
lavoratore (senza alcuna distinzione nell'ambito delle categorie previste dall'art. 2095
c.c.) che, in tali giorni, riposi; tale compenso, infatti - che trova giustificazione nel
fatto che, ove le suddette festività non coincidessero con la domenica, il dipendente
fruirebbe di un giorno in più di riposo - è espressamente previsto dall'art. 2 della
cit. l. n. 90 del 1954 nel caso (tra l'altro) di sospensione dal lavoro dovuta a
coincidenza della festività con la domenica" (Cass., sez. lav., 19-12-1998, n. 12731
in Notiziario giurisprudenza lav., 1998, 707).
"In materia di compenso per le
festività infrasettimanali, l'art. 5 l. 27 maggio 1949 n. 260, come sostituito dall'art.
1 l. 31 marzo 1954 n. 90, impone di distinguere i casi in cui il lavoratore fruisca di un
riposo aggiuntivo per effetto della festività da quelli in cui egli presti ugualmente la
sua opera, oppure perda un'opportunità di riposo per la coincidenza della festività con
la domenica; nel primo caso, infatti, la norma gli attribuisce il diritto alla normale
retribuzione di fatto comprensiva di ogni elemento accessorio, il che tuttavia non
implica, ove si tratti di un lavoratore retribuito in misura fissa, emolumenti suppletivi
rispetto al versamento della retribuzione riguardante indistintamente l'intero periodo nel
cui ambito cade la ricorrenza festiva; negli altri due casi, invece, fermo tale diritto,
ad esso si aggiunge quello alla retribuzione delle ore effettivamente lavorate,
incrementata da un'apposita maggiorazione, ovvero quello corrispondente all'aliquota
giornaliera della retribuzione, senza che a detti fini la retribuzione debba
necessariamente essere determinata secondo criteri di omnicomprensività, essendo
consentito alla contrattazione collettiva identificare le componenti costitutive della
relativa base di computo" (Cass., sez. lav., 11-07-2000, n. 9206 in Rep. Foro It.
2000, Lavoro (rapporto) [3890], n. 358).
Con
ossequio.
Torino,
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