
In data 22 gennaio 2002, presso l’ITCS di C.so Molise 58, tra
Dirigente scolastico e RSU viene stipulato quanto segue.
ART.1
CAMPO DI
APPLICAZIONE, DECORRENZA, DURATA, INTERPRETAZIONE AUTENTICA, PUBBLICIZZAZIONE
1. Il presente
contratto si applica a tutto il personale docente e ATA – sia con contratto a tempo
indeterminato che determinato - in servizio nell’istituto.
2. Il presente
contratto decorre dalla data di sottoscrizione e conserva validità fino alla stipula di
un nuovo contratto.
3. In caso di
controversia circa l’interpretazione di una norma del presente contratto le parti che lo
hanno sottoscritto, entro cinque giorni dalla richiesta scritta e motivata di una di esse,
s’incontrano per definire consensualmente il significato della clausola controversa.
4. Le norme
contenute nel presente contratto possono essere rinegoziate dietro richiesta anche solo di
uno dei membri della RSU o di uno dei soggetti che hanno titolo a partecipare alla
trattativa.
5. Entro cinque
giorni dalla sottoscrizione del presente contratto il DS ne cura l’affissione all’albo
dell’istituto.
ART.2
COMPOSIZIONE DEL
FONDO DELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA
1. Il fondo
dell’istituzione è composto di una parte non finalizzata (destinata sia al personale
docente, sia al personale ATA) e di una parte finalizzata (specifica per il personale
docente e per il personale ATA) destinata a retribuire specifiche attività. L’ammontare
delle somme previste è riportato nell’ALLEGATO 1, aggiornabile ogni anno sulla base
della normativa vigente.
2. Il fondo
aggiuntivo dell’istituzione scolastica è costituito da qualsiasi ulteriore somma
destinata dallo Stato o da enti pubblici o privati a compensare attività del personale
della scuola.
ART.3
RELAZIONI SINDACALI
SUL FONDO DELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA
1. Il DS fornisce
alla RSU entro il mese di ottobre l’informazione preventiva circa le attività
aggiuntive da retribuire con il fondo dell’istituzione scolastica ed i criteri di
utilizzazione e retribuzione del personale impegnato in dette attività aggiuntive.
2. Il DS fornisce alla RSU l’informazione, tramite
esposizione su apposita bacheca, circa le attività da finanziare con risorse destinate
dallo Stato o da enti pubblici o privati a compensare attività del personale entro 15
giorni dal ricevimento della comunicazione di finanziamento, e comunque in tempi utili
alla possibilità dell’intervento sindacale di produrre effetti sull’attività
medesima.
3. Il DS fornisce
alla RSU l’informazione successiva una volta che gli incarichi siano stati attribuiti, e
comunque non oltre il 15 dicembre per gli incarichi finanziati con risorse a carico del
fondo dell’istituzione scolastica..
4. Le parti
concordano di verificare costantemente l’attuazione del presente accordo, anche al fine
di apportare variazioni e/o modifiche che si rendessero necessarie, e di verificare entro
il termine delle attività didattiche l’attuazione della contrattazione sull’utilizzo
delle risorse.
5. Effettuati i
pagamenti sarà compito del DS curarne la pubblicizzazione in modo che sia rilevabile il
fruitore e la tipologia degli emolumenti.
ART.4
CRITERI PER
L’IMPIEGO DEL PERSONALE E DELLE RISORSE FINANZIARIE
1. Le attività
diverse da quelle strettamente curricolari stabilite dal MIUR che a vario titolo si
intendono effettuare all’interno dell’istituto, insieme ai criteri di utilizzazione e
retribuzione del personale per lo svolgimento di dette attività, devono essere
preventivamente comunicate al personale docente ed ATA ed alla RSU, al fine di acquisire
la disponibilità del personale allo svolgimento delle attività medesime.
2. Il personale che
si rende disponibile per svolgere attività aggiuntive finanziate con il fondo
dell’istituzione scolastica e/o con il fondo aggiuntivo ed in possesso dei requisiti
necessari deve essere impiegato in modo da assicurare una ripartizione equa dei carichi di
lavoro e della retribuzione all’interno dello stesso profilo.
3. Le somme
destinate dallo Stato o dagli enti pubblici o privati a compensare le attività del
personale della scuola saranno suddivise in proporzione al numero degli addetti
nell’organico di diritto, ai diversi profili professionali, in modo che ad ogni area sia
assicurata una equa ripartizione.
4. Il budget
disponibile per ciascuna attività deliberata dal collegio docenti o finanziata dallo
Stato o da enti pubblici o privati deve consentire di retribuire la progettazione
dell’attività e la produzione di materiali didattici svolte dal personale della scuola
nella misura stabilita dalla delibera del collegio docenti o dalla convenzione con
l’ente pubblico o privato.
5. Dal budget
disponibile per ciascuna componente viene accantonata una quota da definirsi in sede di
contrattazione annuale e riportata nell’ALLEGATO 2 che verrà utilizzata per compensare,
previa intesa con la RSU, altre eventuali attività non previste all’inizio dell’anno
scolastico.
ART.5
COMPENSI A CARICO
DEL FONDO DI ISTITUTO: PERSONALE DOCENTE
1. Il docente
vicario non può cumulare il compenso di £.3.000.000 con i compensi orari o forfetari
previsti per le altre attività di collaborazione con il dirigente scolastico.
2. I compensi
forfetari dei docenti della cui collaborazione il dirigente scolastico intende avvalersi
in modo continuativo sono fissati in sede di contrattazione annuale e riportati
nell’ALLEGATO 2
3. I compensi per le
altre tipologie di attività di carattere gestionale ed organizzativo di collaborazione
con il dirigente scolastico sono quantificati, in relazione alle ore effettivamente
prestate e al piano delle attività deliberato dal collegio docenti.
4. Per il personale
docente e educativo, per la situazione di flessibilità didattica e di intensificazione
del lavoro presente nell’Istituto, è previsto un compenso forfetario da definirsi in
sede di contrattazione annuale e riportato nell’ALLEGATO 2.
5. In caso di orario
che presenti “ore buche” il docente non impegnato in attività volontarie di
insegnamento aggiuntivo potrà accedere al fondo secondo la normativa vigente sempre che
presti un’attività autorizzata.
6. Ogni altra
attività deliberata dal collegio docenti con oneri a carico del fondo dell’istituzione
è stabilita dalla delibera stessa, nel rispetto degli importi indicati dal contratto in
vigore.
ART.6
COMPENSI A CARICO
DEL FONDO DI ISTITUTO: PERSONALE ATA
1. Il fondo del
personale ATA è ripartito tra i diversi profili in modo sia assicurata a tutte le componenti una retribuzione aggiuntiva
conforme all’attività da svolgere fino ad un massimo da definirsi in sede di
contrattazione annuale e riportato nell’ALLEGATO 2.
2. Per il personale
ATA, per le attività di flessibilità organizzativa e di intensificazione del lavoro, è
previsto un compenso forfetario da definirsi in sede di contrattazione annuale e riportato
nell’ALLEGATO 2.
3. Al personale,
impegnato dal DS con atto formale, durante il normale orario di lavoro in attività non
comprese nel profilo della qualifica interessata è assegnato un compenso forfetario da
definirsi in sede di contrattazione annuale e riportato nell’ALLEGATO 2.
4. Al personale
impegnato durante il normale orario di lavoro in attività non comprese nella ripartizione
del lavoro ordinario assegnato con il piano delle attività all’inizio dell’anno
scolastico (attività su posti vacanti in attesa di nomina, sostituzione del personale
assente, smaltimento lavori arretrati o imprevisti, ecc.) è assegnato un compenso
forfetario da definirsi in sede di contrattazione annuale e riportato nell’ALLEGATO 2.
5. Il personale
impegnato in attività retribuite con risorse provenienti da fonti diverse dal fondo
d’istituto è compensato in relazione al numero di ore effettivamente prestato.
ART.7
ASSEGNAZIONE DEGLI
INCARICHI
1. L’affidamento
degli incarichi relativi all’effettuazione di prestazioni aggiuntive avviene con una
lettera contenente il tipo di attività e gli impegni conseguenti, il compenso forfetario
o il numero massimo di ore che possono essere retribuite, le modalità e i tempi di
certificazione dell’attività, i termini e le modalità di pagamento.
ART.8
TERMINI E
MODALITA’ DI PAGAMENTO
1. I compensi
forfetari previsti dal presente contratto sono ridotti in proporzione all’eventuale
assenza del personale incaricato.
2. I compensi a
carico del fondo dell’istituzione sono liquidati entro il mese di agosto dell’anno
scolastico in cui si sono svolte le attività, fatte salve le disponibilità di cassa.
3. Per la liquidazione dei compensi spettanti,
l’interessato presenta una richiesta con le modalità e nei tempi previsti dalla lettera
d’incarico.
4. Decorsi trenta
giorni dal termine indicato per la liquidazione dei compensi, l’interessato ha diritto a
pretendere il pagamento degli interessi, fatte salve particolari condizioni non imputabili
all’amministrazione e portate a conoscenza delle RSU
ART.9
AVANZI DI BILANCIO
1. L’impiego delle
somme non utilizzate nell’anno scolastico di riferimento è contrattato dalla RSU e dal
DS in sede di incontro di verifica della contrattazione sull’utilizzo delle risorse.
ALLEGATO 1
Per l’anno finanziario 2002 la composizione del fondo è la
seguente:
1. La parte non
finalizzata è composta al lordo delle ritenute Irpef da: a) £.. 629.937 per numero posti
docenti in organico di diritto; b) per la scuola secondaria superiore, da £. 818.100 per
numero posti docenti in organico di diritto.
2. La quota
destinata al personale docente è composta da: a) £.151.036 per il solo anno finanziario
2001; b) £.105.381; entrambe le lettere per il numero posti docenti in organico di
diritto per retribuire la flessibilità organizzativa e didattica di cui all’art.31 c.1
CCNI 31.8.99; c) £. 271.512 per il numero di posti docenti in organico di diritto per
retribuire le attività di cui all’art.30 lettere a, b, e, f del CCNI 31.8.99; d) £.
61.735, per il solo a.f. 2001, per il numero posti docenti in organico di diritto.
3. La quota
destinata al personale ATA è composta: a) da £. 180.900 (dall’a.f. 2001) per il numero
di personale ATA in servizio; b) da £. 61.735 (solo per l’a.f. 2001) per numero posti
ATA in organico di diritto.
ALLEGATO 2
|
DOCENTI |
ATA |
||
|
Articolo |
Somma |
Articolo |
Somma |
|
Art. 4 comma 5 |
10% |
Art. 4 comma 5 |
10% |
|
Art. 5 comma 2 |
3.000.000 |
Art. 6 comma 1 |
Fino 1.000.000 |
|
Art. 5 comma 4 |
300.000 |
Art. 6 comma 2 |
150.000 |
|
|
|
Art. 6 comma 3 |
300.000 |
|
|
|
Art. 6 comma 4 |
300.000 |
Letto, firmato e sottoscritto
Il Dirigente scolastico
La RSU
Alle OO.SS. della scuola
CGIL – CISL – UIL, SNALS, COBAS, CUB
Al Comitato per l’integrazione
scolastica degli handicappati
Loro sedi
Per il secondo anno consecutivo assistiamo al balletto delle
supplenze, al cambio, ben dopo cinque mesi di scuola, di un elevato numero di docenti che
hanno comunque garantito un quasi regolare avvio di anno scolastico. Questa deprecabile
situazione diventa ancor più grave quando investe gli allievi più indifesi, i disabili,
che si vedono sostituire gli insegnanti nominati sul sostegno privi del prescritto titolo
di specializzazione, con nuovi insegnanti sempre privi di titolo, ma collocati in
posizione utile nella nuova e ritardata graduatoria provinciale.
Noi denunciamo con forza la situazione venutasi a creare per
l’ennesima volta sulla pelle di studenti e di lavoratori: a causa dell’inefficienza
burocratica si provocano danni nelle scuole. Si mettono lavoratori gli uni contro gli
altri, quelli che hanno il diritto di scegliere per primi perché collocati nella graduatoria di prima fascia contro coloro che, pur inclusi in graduatoria,
corrono il rischio di non lavorare. Nello stesso tempo salta la continuità didattica,
diventata un optional, per quegli allievi che hanno bisogno di maggiori garanzie. In
difesa di un diritto se ne negano due! Non era più produttivo lasciare le cose come
stavano fino al termine dell’anno scolastico, limitandosi a salvaguardare soltanto
coloro che inseriti in prima fascia erano senza lavoro?
Poiché non c’è nessuna garanzia che il prossimo rinnovo delle
graduatorie permanenti non produca, per il prossimo anno scolastico, la stessa deprecabile
situazione, s’invitano le organizzazioni sindacali e l’Amministrazione a prendere
tutti i provvedimenti necessari affinché si superi questa disorganizzazione che si
scarica sulle nostre ragazze e ragazzi e sui lavoratori.
Colpisce il fatto che chi aveva annunciato
con grande clamore un avvio d’anno scolastico regolare, nulla abbia fatto per evitare il
disordine e il danno provocato in questi giorni.
Solo una soluzione reale del precariato
potrà garantire diritti a lavoratori e studenti, così come soltanto l’organizzazione
di seri corsi di specializzazione presso le università, con criteri d’accesso chiari e
trasparenti e con costi accessibili, può risolvere il problema dell’elevato numero di
docenti che operano sul sostegno senza il prescritto titolo.
Torino, 17 gennaio 2002