CUB SCUOLA
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I precari hanno diritto ai
permessi per motivi di studio
Molti colleghi assunti a tempo determinato ritengono di non aver
diritto ai permessi per motivi di studio e molti, troppi, dirigenti scolastici tendono a
non concederli.
È opportuno fare il quadro della situazione.
2. Per il personale in
servizio, iscritto ai corsi di laurea o alle scuole di specializzazione, dovranno
essere previste specifiche modalità di articolazione dell’orario di lavoro e
l’utilizzo dei permessi di studio retribuiti per consentirne la frequenza. La formazione
del personale di nuova assunzione, si realizza, in particolare mediante corsi di
formazione gestiti in sede di reti di scuola anche sulla base di programmi definiti
dall’Amministrazione.
Come è facile notare, il
CCNL fa riferimento al personale in servizio e non distingue fra personale assunto a tempo
determinato e personale assunto a tempo indeterminato.
La materia è ripresa dalla Circolare
Ministeriale 21 aprile 2000, n. 130 che afferma:
- agevolazioni
nell'articolazione dell'orario di lavoro devono essere estese anche al personale docente
in servizio, iscritto ai Corsi di laurea o alle Scuole di specializzazione, il quale avrà
inoltre diritto a fruire, ai fini della frequenza dei suddetti Corsi, di permessi di
studio retribuiti, ai sensi dell'art. 14 - comma 2 - del CCNL 26 maggio 1999. Analogo
trattamento deve trovare applicazione nei confronti del personale precario della scuola,
che frequenta i Corsi in qualità di studente. Il Dipartimento per la funzione pubblica ha
infatti chiarito che l'art. 3 del D.P.R. 395/1988 relativo ai permessi retribuiti per il
diritto allo studio, non fa distinzione tra personale a tempo indeterminato e personale
con contratto a temine e che pertanto l'istituto di cui trattasi trova applicazione anche
per il personale a tempo determinato in misura proporzionale alle prestazioni lavorative
rese;
Art. 3. Nella concessione dei permessi di cui ai commi 1 e 2 vanno
osservate, garantendo in ogni caso le pari opportunità, le seguenti modalità:
a) i dipendenti che
contemporaneamente potranno usufruire, nell'anno solare, della riduzione dell'orario di
lavoro, nei limiti di cui al comma 1, non dovranno superare il tre per cento del totale
delle unità in servizio all'inizio di ogni anno, con arrotondamento all'unità superiore;
b) a parità di condizioni sono ammessi a frequentare le
attività didattiche i dipendenti che non abbiano mai usufruito dei permessi relativi al
diritto allo studio per lo stesso corso;
c) il permesso per il conseguimento dei titoli di studio o
di attestati professionali di cui al comma 2 può essere concesso anche in aggiunta a
quello necessario per le attività formative programmate dall'amministrazione.
I permessi vanno concessi, come abbiamo visto in misura proporzionale alle
prestazioni lavorative rese e, in questo senso la norma pone un vincolo alla
possibilità di godere dei permessi ma si tratta di un vincolo quantitativo e non della
possibilità di negare i permessi stessi. Se consideriamo che molti precari hanno
“reso” rilevanti prestazioni lavorative, è facile comprendere che vi è la possibilità
di garantire ai colleghi un diritto che con consueta superficialità ed arroganza è loro
negato.
Per ulteriori
chiarimenti e per la tutela dei nostri diritti
rivolgersi alla
CUB Scuola