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I precari hanno diritto ai permessi per motivi di studio

 

Molti colleghi assunti a tempo determinato ritengono di non aver diritto ai permessi per motivi di studio e molti, troppi, dirigenti scolastici tendono a non concederli.

È opportuno fare il quadro della situazione.

 

Il CCNL 1998-2001 recita all’Art. 14 comma 2

 

2. Per il personale in servizio, iscritto ai corsi di laurea o alle scuole di specializzazione, dovranno essere previste specifiche modalità di articolazione dell’orario di lavoro e l’utilizzo dei permessi di studio retribuiti per consentirne la frequenza. La formazione del personale di nuova assunzione, si realizza, in particolare mediante corsi di formazione gestiti in sede di reti di scuola anche sulla base di programmi definiti dall’Amministrazione.

 

Come è facile notare, il CCNL fa riferimento al personale in servizio e non distingue fra personale assunto a tempo determinato e personale assunto a tempo indeterminato.

 

La materia è ripresa dalla Circolare Ministeriale 21 aprile 2000, n. 130 che afferma:

 

- agevolazioni nell'articolazione dell'orario di lavoro devono essere estese anche al personale docente in servizio, iscritto ai Corsi di laurea o alle Scuole di specializzazione, il quale avrà inoltre diritto a fruire, ai fini della frequenza dei suddetti Corsi, di permessi di studio retribuiti, ai sensi dell'art. 14 - comma 2 - del CCNL 26 maggio 1999. Analogo trattamento deve trovare applicazione nei confronti del personale precario della scuola, che frequenta i Corsi in qualità di studente. Il Dipartimento per la funzione pubblica ha infatti chiarito che l'art. 3 del D.P.R. 395/1988 relativo ai permessi retribuiti per il diritto allo studio, non fa distinzione tra personale a tempo indeterminato e personale con contratto a temine e che pertanto l'istituto di cui trattasi trova applicazione anche per il personale a tempo determinato in misura proporzionale alle prestazioni lavorative rese;

 

Vediamo cosa afferma il DPR 395 del 23 agosto 1988:

 

Art. 3. Nella concessione dei permessi di cui ai commi 1 e 2 vanno osservate, garantendo in ogni caso le pari opportunità, le seguenti modalità:

a) i dipendenti che contemporaneamente potranno usufruire, nell'anno solare, della riduzione dell'orario di lavoro, nei limiti di cui al comma 1, non dovranno superare il tre per cento del totale delle unità in servizio all'inizio di ogni anno, con arrotondamento all'unità superiore;

b) a parità di condizioni sono ammessi a frequentare le attività didattiche i dipendenti che non abbiano mai usufruito dei permessi relativi al diritto allo studio per lo stesso corso;

c) il permesso per il conseguimento dei titoli di studio o di attestati professionali di cui al comma 2 può essere concesso anche in aggiunta a quello necessario per le attività formative programmate dall'amministrazione.

 

I permessi vanno concessi, come abbiamo visto in misura proporzionale alle prestazioni lavorative rese e, in questo senso la norma pone un vincolo alla possibilità di godere dei permessi ma si tratta di un vincolo quantitativo e non della possibilità di negare i permessi stessi. Se consideriamo che molti precari hanno “reso” rilevanti prestazioni lavorative, è facile comprendere che vi è la possibilità di garantire ai colleghi un diritto che con consueta superficialità ed arroganza è loro negato.

 

Per ulteriori chiarimenti e per la tutela dei nostri diritti

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